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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 685/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente
DA
, nato ad [...] il [...], Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria C.F._1
Sabrina Scandurra e dall'avv Damiano Maria Melfi, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentata e difesa dall'avv. IC C.F._2
Valeria Marino, giusta procura in atti;
Oggetto: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., e Parte_1
, premettendo di aver intrattenuto una relazione more Parte_2
uxorio, poi interrotta, dalla quale è nata la figlia IC il 03.11.2020,
chiedevano di regolamentare i rapporti con la minore nei seguenti termini:
“1) disporre l'affidamento congiunto della minore Persona_1 con collocazione della minore presso l'abitazione della madre;
2) fissare, quale concorso al mantenimento della minore, con onere a carico del padre, un assegno mensile di € 250,00, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Catania, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3) salvo più ampi e diversi accordi tra le parti, stabilire e regolamentare il diritto di visita del padre per tre pomeriggi a settimana dall'uscita dall'asilo della minore alle ore 20:00 e nel periodo estivo fino alle ore 21:00 (in caso di mancato accordo tra le parti, il padre terrà con sè la minore il lunedì ed il mercoledì dall'uscita dall'asilo alle ore 20:00 ed il venerdì dall'uscita dall'asilo alle ore
21:00) e statuire altresì che la minore trascorra, a settimane alterne, il
fine-settimana con il padre comprensivo di TO (dal sabato alle ore
16:00 alla domenica alle ore 20:00), oltre alle festività principali in via
alternata (a titolo esemplificativo e non esaustivo la vigilia di Natale
con il Natale, il 31 dicembre con l'1 gennaio, la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo) per l'intera giornata, secondo quanto previsto dal protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Catania. Per le vacanze estive, il padre terrà la minore sette giorni consecutivi, da
concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, senza prevedere spostamenti lunghi in ragione della tenera età della minore”
2 Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Per quanto esposto, va disposto che IC sia affidata ad entrambi i genitori alle condizioni concordate, in quanto non sono pregiudizievoli per la minore e sono conformi al suo interesse.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa - in difetto di una parte soccombente in senso tecnico - dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
685/2025 R.G.V.G.;
Dispone che sia affidata ad entrambi i genitori alle Persona_1
condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 685/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente
DA
, nato ad [...] il [...], Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria C.F._1
Sabrina Scandurra e dall'avv Damiano Maria Melfi, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentata e difesa dall'avv. IC C.F._2
Valeria Marino, giusta procura in atti;
Oggetto: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., e Parte_1
, premettendo di aver intrattenuto una relazione more Parte_2
uxorio, poi interrotta, dalla quale è nata la figlia IC il 03.11.2020,
chiedevano di regolamentare i rapporti con la minore nei seguenti termini:
“1) disporre l'affidamento congiunto della minore Persona_1 con collocazione della minore presso l'abitazione della madre;
2) fissare, quale concorso al mantenimento della minore, con onere a carico del padre, un assegno mensile di € 250,00, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Catania, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3) salvo più ampi e diversi accordi tra le parti, stabilire e regolamentare il diritto di visita del padre per tre pomeriggi a settimana dall'uscita dall'asilo della minore alle ore 20:00 e nel periodo estivo fino alle ore 21:00 (in caso di mancato accordo tra le parti, il padre terrà con sè la minore il lunedì ed il mercoledì dall'uscita dall'asilo alle ore 20:00 ed il venerdì dall'uscita dall'asilo alle ore
21:00) e statuire altresì che la minore trascorra, a settimane alterne, il
fine-settimana con il padre comprensivo di TO (dal sabato alle ore
16:00 alla domenica alle ore 20:00), oltre alle festività principali in via
alternata (a titolo esemplificativo e non esaustivo la vigilia di Natale
con il Natale, il 31 dicembre con l'1 gennaio, la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo) per l'intera giornata, secondo quanto previsto dal protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Catania. Per le vacanze estive, il padre terrà la minore sette giorni consecutivi, da
concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, senza prevedere spostamenti lunghi in ragione della tenera età della minore”
2 Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Per quanto esposto, va disposto che IC sia affidata ad entrambi i genitori alle condizioni concordate, in quanto non sono pregiudizievoli per la minore e sono conformi al suo interesse.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa - in difetto di una parte soccombente in senso tecnico - dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
685/2025 R.G.V.G.;
Dispone che sia affidata ad entrambi i genitori alle Persona_1
condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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