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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 13685/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Amato presso lo studio del quale è Parte_1 elettivamente domiciliata in Firenze alla Via Maragliano n. 122, come da procura in atti
RICORRENTE contro
, l' Controparte_1 Controparte_2
e l' , rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino
[...] Controparte_3
e ST RO funzionari in servizio presso lo stesso legalmente domiciliati Controparte_3 in alla via Soderini n.24, come da procura in atti CP_3
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 25/11/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio il al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022; - Conseguentemente condannare il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della complessiva somma di € 1.866,94 (milleottocentosessantasei/94) oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, salvo il diverso importo ritenuto di Giustizia;
”.
Con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente, docente di ruolo, espone di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche Controparte_1 negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e lamenta di non aver goduto di tutte le ferie maturate nell'ambito dei singoli rapporti di lavoro con il , di non averli richiesti CP_1 né di essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
Contesta, dunque, al convenuto, il mancato riconoscimento dell'indennità per le ferie CP_1 maturate e non godute chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni come in atti.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda attorea chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha contestato, inoltre, i conteggi dei giorni di ferie asseritamente non godute dalla ricorrente rilevando che tale conteggio ha tenuto conto solo dei giorni di sospensione delle lezioni indicate nel
Calendario scolastico regionale omettendo erroneamente di considerare le ferie che la stessa dipendente ha usufruito durante il periodo di sospensione delle lezioni come legittimamente stabilito da calendario scolastico stabilito dalle scuole ove ha prestato servizio, indicando, altresì, alcuni giorni in cui la ricorrente ha goduto di ferie dalla stessa richiese e non conteggiate nella domanda attorea.
Con memoria depositata in giudizio il 21.03.2025 parte ricorrente, vista l'eccezione del CP_1 convenuto, ha riformulato i conteggi di cui al ricorso chiedendo a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute l'importo inferiore di € 1.427,90 a fronte della maggiore somma originariamente richiesta e pari a € 1.866,94.
All'udienza del 03.07.2025 il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato parte ricorrente, non comparso il convenuto, alla discussione all'esito CP_1 della quale ha emesso dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In diritto, la normativa di riferimento è rappresentata, innanzitutto, dall'art. art. 1, commi da 55 a 56,
L 24/12/2012 n. 228 che così dispongono: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle modifiche del citato comma 55, l'art. 5, comma 8, DL 6 luglio 2012, n. 95, così recita:
“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine.
Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, con la precisazione che l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.
*
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che i docenti a termine non sono obbligati al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e che resta fermo il principio della necessità della richiesta di fruizione delle ferie o, comunque, la necessità dell'invito del dirigente a goderne.
In tal senso si comprende l'inciso del citato art. 5, comma 8, che esclude dalla disciplina generale il personale docente a termine limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, giacché, ove l'istituto scolastico inviti al godimento delle ferie, il docente assunto a termine, qualora questi non si adegui, non potrà poi invocare l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
*
In tale quadro normativo, vanno, poi, richiamati i principi resi sulla tematica innanzitutto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui: L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE, C-684/16).
Si è, nel dettaglio, evidenziato che:
[…] 45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove Persona_1 quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo
7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...].
*
Sulla questione, infine, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (ex plurimis, ordinanza n.
16715/2024) che ha affermato il seguente principio di diritto: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
*
Pertanto, avendo riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale su richiamato, è da escludere, Cont contrariamente a quanto sostenuto dal , che il docente a termine debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (così Cass., n. ordinanza 28587 del 6/11/2024).
Ancora più di recente, poi, la Corte di Cassazione n.11967 del 07/05/2025 ha così osservato “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l' art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall' art. 1, comma 55,della legge n. 228 del 2012- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
*
Alla luce di quanto detto, la domanda attorea va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
L'applicazione al caso di specie dei principi richiamati consente, quindi, di accogliere la domanda attorea, così come riformulata dalla ricorrente con nota depositata in giudizio il 21.03.2025, la quale, nel prendere atto delle contestazioni del convenuto circa l'esatto conteggio dei giorni di CP_1 ferie maturate e non godute dalla docente, ha riformulato la domanda di pagamento richiedendo il pagamento, a titolo di differenze per indennità sostitutiva per ferie non godute, pari all'importo di €
1.427,90.
Fatta eccezione dei giorni di ferie che il ha dimostrato che la docente ha fruito nel corso CP_1 degli anni scolastici in cui ha svolto la docenza, risulta dimostrato che la stessa non abbia goduto della totalità delle ferie maturate.
Il non ha dato dimostrazione di aver inutilmente invitato la docente a godere delle ferie, CP_1 con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8803/2023, ha chiarito questo specifico aspetto affermando: “essendo il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro si può verificare soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
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I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del
CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”
(Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
*
Per quanto detto, il ministero convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di euro 1.427,90 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
Quanto agli importi, si rileva che, con nota del 21.03.2025, parte ricorrente ha depositato nuovi conteggi riformulati avendo riguardo a quanto documentato dal convenuto sui giorni di CP_1 ferie effettivamente richiesti e goduti dalla parte.
I criteri di elaborazione di tali conteggi, peraltro non specificamente contestati dalla parte convenuta, sono in queste sede condivisi dal giudicante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- condanna il a corrispondere alla ricorrente la somma di € Controparte_1
1.427,90 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
1.030,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 03/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Amato presso lo studio del quale è Parte_1 elettivamente domiciliata in Firenze alla Via Maragliano n. 122, come da procura in atti
RICORRENTE contro
, l' Controparte_1 Controparte_2
e l' , rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino
[...] Controparte_3
e ST RO funzionari in servizio presso lo stesso legalmente domiciliati Controparte_3 in alla via Soderini n.24, come da procura in atti CP_3
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 25/11/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio il al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022; - Conseguentemente condannare il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della complessiva somma di € 1.866,94 (milleottocentosessantasei/94) oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, salvo il diverso importo ritenuto di Giustizia;
”.
Con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente, docente di ruolo, espone di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche Controparte_1 negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e lamenta di non aver goduto di tutte le ferie maturate nell'ambito dei singoli rapporti di lavoro con il , di non averli richiesti CP_1 né di essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
Contesta, dunque, al convenuto, il mancato riconoscimento dell'indennità per le ferie CP_1 maturate e non godute chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni come in atti.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda attorea chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha contestato, inoltre, i conteggi dei giorni di ferie asseritamente non godute dalla ricorrente rilevando che tale conteggio ha tenuto conto solo dei giorni di sospensione delle lezioni indicate nel
Calendario scolastico regionale omettendo erroneamente di considerare le ferie che la stessa dipendente ha usufruito durante il periodo di sospensione delle lezioni come legittimamente stabilito da calendario scolastico stabilito dalle scuole ove ha prestato servizio, indicando, altresì, alcuni giorni in cui la ricorrente ha goduto di ferie dalla stessa richiese e non conteggiate nella domanda attorea.
Con memoria depositata in giudizio il 21.03.2025 parte ricorrente, vista l'eccezione del CP_1 convenuto, ha riformulato i conteggi di cui al ricorso chiedendo a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute l'importo inferiore di € 1.427,90 a fronte della maggiore somma originariamente richiesta e pari a € 1.866,94.
All'udienza del 03.07.2025 il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato parte ricorrente, non comparso il convenuto, alla discussione all'esito CP_1 della quale ha emesso dispositivo.
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Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In diritto, la normativa di riferimento è rappresentata, innanzitutto, dall'art. art. 1, commi da 55 a 56,
L 24/12/2012 n. 228 che così dispongono: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle modifiche del citato comma 55, l'art. 5, comma 8, DL 6 luglio 2012, n. 95, così recita:
“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine.
Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, con la precisazione che l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.
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Alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che i docenti a termine non sono obbligati al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e che resta fermo il principio della necessità della richiesta di fruizione delle ferie o, comunque, la necessità dell'invito del dirigente a goderne.
In tal senso si comprende l'inciso del citato art. 5, comma 8, che esclude dalla disciplina generale il personale docente a termine limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, giacché, ove l'istituto scolastico inviti al godimento delle ferie, il docente assunto a termine, qualora questi non si adegui, non potrà poi invocare l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
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In tale quadro normativo, vanno, poi, richiamati i principi resi sulla tematica innanzitutto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui: L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE, C-684/16).
Si è, nel dettaglio, evidenziato che:
[…] 45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove Persona_1 quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo
7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...].
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Sulla questione, infine, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (ex plurimis, ordinanza n.
16715/2024) che ha affermato il seguente principio di diritto: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
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Pertanto, avendo riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale su richiamato, è da escludere, Cont contrariamente a quanto sostenuto dal , che il docente a termine debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (così Cass., n. ordinanza 28587 del 6/11/2024).
Ancora più di recente, poi, la Corte di Cassazione n.11967 del 07/05/2025 ha così osservato “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l' art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall' art. 1, comma 55,della legge n. 228 del 2012- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
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Alla luce di quanto detto, la domanda attorea va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
L'applicazione al caso di specie dei principi richiamati consente, quindi, di accogliere la domanda attorea, così come riformulata dalla ricorrente con nota depositata in giudizio il 21.03.2025, la quale, nel prendere atto delle contestazioni del convenuto circa l'esatto conteggio dei giorni di CP_1 ferie maturate e non godute dalla docente, ha riformulato la domanda di pagamento richiedendo il pagamento, a titolo di differenze per indennità sostitutiva per ferie non godute, pari all'importo di €
1.427,90.
Fatta eccezione dei giorni di ferie che il ha dimostrato che la docente ha fruito nel corso CP_1 degli anni scolastici in cui ha svolto la docenza, risulta dimostrato che la stessa non abbia goduto della totalità delle ferie maturate.
Il non ha dato dimostrazione di aver inutilmente invitato la docente a godere delle ferie, CP_1 con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8803/2023, ha chiarito questo specifico aspetto affermando: “essendo il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro si può verificare soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
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I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del
CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”
(Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
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Per quanto detto, il ministero convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di euro 1.427,90 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
Quanto agli importi, si rileva che, con nota del 21.03.2025, parte ricorrente ha depositato nuovi conteggi riformulati avendo riguardo a quanto documentato dal convenuto sui giorni di CP_1 ferie effettivamente richiesti e goduti dalla parte.
I criteri di elaborazione di tali conteggi, peraltro non specificamente contestati dalla parte convenuta, sono in queste sede condivisi dal giudicante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- condanna il a corrispondere alla ricorrente la somma di € Controparte_1
1.427,90 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
1.030,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 03/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini