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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Natalia CECCARELLI Presidente dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3823/20 RG, avente ad oggetto “solo danni a cose”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4993/20, pubblicata il 14 Luglio
2020 e notificata il 2 Ottobre 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 23 Aprile 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 22 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 14 Luglio 2025), e pendente tra:
( , ( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
( ), tutti rappresentati e difesi (giusta procura in atti) Controparte_3 C.F._3 dagli avv.ti Guglielmo Bacca ( ) e Domenico Parisi C.F._4
( ), con i quali sono elettivamente domiciliati presso il seguente C.F._5
indirizzo di PEC: Email_1
Appellanti
E
P.IVA: , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5
rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Maurizio Massimo Marsico
[...]
( ) e Monica Cicala ( ), con i quali è elett.te C.F._6 C.F._7 dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
1 Email_2 Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 22 Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonchè chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 29 Ottobre 2018 nei confronti della Controparte_4
i coniugi e , ed il loro figlio ,
[...] Controparte_3 CP_2 Controparte_1
esponevano di agìre, i primi in qualità di usufruttuari di un terreno sito nel Comune di Monte di Procida, alla Via Salita Torregaveta n. 12 (individuato in catasto al fol. 3, particella 480); il figlio nella qualità di nudo proprietario del medesimo fondo.
Il cespite era stato acquisito per effetto di una pregressa divisione ereditaria.
Gli attori chiedevano di accertarsi la responsabilità dell'ente territoriale, in relazione al sinistro del 12 Settembre 2014 (crollo, in corrispondenza del terreno attoreo, della quasi totalità del muro di contenimento della Via Salita Torregaveta, con il conseguente ingente sversamento di materiale solido e liquido).
Da qui la domanda risarcitoria nei confronti della . Controparte_4
La nuda proprietà in capo a derivava da una scrittura privata di divisione, Controparte_1
trascritta in data 3 Maggio 2001.
Il fondo aveva una superficie catastale di 1.145 m²; si estendeva per circa 21,40 metri lungo la Strada Provinciale, ed era terrazzato per la coltivazione di ortaggi.
Come sopra accennato, in data 12 Settembre 2014 si era verificato, in corrispondenza del fondo, il crollo della quasi totalità del muro di contenimento, sito in Via Salita Torregaveta.
L'evento aveva procurato un “ingente sversamento di materiale solido e liquido, che ha letteralmente invaso il suddetto terreno, rendendo difficile l'accesso allo stesso e completamente impossibile la coltivazione”.
2 In seguito, a mezzo dell'ordinanza n. 36 del 2014, il Comune di Monte di Procida aveva imposto di non praticare e non far praticare il terreno in oggetto;
infatti la sua natura,
“degradante verso il mare”, non avrebbe impedito un ulteriore movimento franoso.
Infatti, nel Settembre del 2015 si erano verificati ulteriori crolli, che avevano comportato la chiusura dell'arteria stradale al traffico veicolare.
La aveva ricostruito il muro di contenimento con una struttura Controparte_4
in cemento armato.
Il fondo risultava destinato alla coltivazione di ortaggi (pomodori, insalate, fave, piselli, zucchine, melanzane) – coltivazione da cui la famiglia traeva il proprio Persona_1
sostentamento.
La gravità dell'evento e l'estensione dei danni procurati avevano azzerato del tutto la produttività del fondo.
Il costo per la perdita economica (derivata dalla cessata produzione) era da valutarsi equitativamente in euro 100,00 mensili.
Rilevante era il costo dell'attività, necessaria per rendere nuovamente produttivo il terreno, ormai mescolato irrimediabilmente con sabbia e detriti.
Il costo dell'attività di bonifica era amplificato dalla tipologia del terreno;
infatti la natura del terreno impediva l'accesso a mezzi meccanici.
Quindi la spesa prevedibile per i lavori di bonifica del terreno veniva quantificata in euro
22.595,00 (atteso l'elevato numero di giornate lavorative di braccianti da impiegare); a tale importo andava sommato il costo per l'acquisto del terreno vegetale in sostituzione.
Gli attori avevano anche patito un danno esistenziale, a seguito dell'impossibilità di coltivare il terreno. In particolare erano notevolmente peggiorate le loro condizioni di vita quotidiana.
Prima ancora del giudizio di merito, gli attori avevano instaurato un procedimento per
Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
3 Ed infatti era stato nominato un tecnico, per procedere alla verifica dello stato dei luoghi, nonché ai fini dell'accertamento delle cause del sinistro e della quantificazione dei danni.
Gli esiti del procedimento di istruzione preventiva erano condensati nell'elaborato del ctu ing. , depositato nell'anno 2017. Persona_2
L'ausiliario aveva constatato che il crollo del muro del 12 Settembre 2014, aveva provocato uno spargimento di macerie e detriti sul fondo agricolo, rendendolo inutilizzabile.
La nel 2017, aveva ricostruito il muro in cemento armato, Controparte_4
nonché aveva ripristinato la strada provinciale.
Tuttavia una parte del terreno era stata utilizzata come area di cantiere e deposito dei detriti
(circa 352 mq).
Parte del terreno risultava irrimediabilmente danneggiata, in quanto occupata da cumuli di detriti e pietrame, estesi anche al sottosuolo.
Ad avviso del tecnico, il crollo era stato probabilmente causato da infiltrazioni meteoriche
(piogge intense), le quali avevano indebolito il muro di sostegno.
Nell'elaborato ante causam, l'ing. aveva anche proceduto ad una stima di massima Per_2
dei danni.
Gli attori proseguivano la loro esposizione nei seguenti termini: nel mese di Novembre 2017 si era verificato un ulteriore dilavamento nel tratto di strada appena ricostruito, con un aggravamento dei danni già patiti in precedenza, anche a causa di una difettosa esecuzione delle opere di ricostruzione.
Gli ulteriori danni del Novembre 2017 erano riconducibili alla pessima esecuzione delle opere, anche considerata la totale assenza di controllo, da parte della Direzione dei Lavori.
Ancora, gli attori deducevano le seguenti circostanze:
Occupazione illegittima di suolo altrui, per la realizzazione palificata e cordolo di congiunzione, e successivo sconfinamento sul terreno dei signori;
Persona_1
4 Posizionamento del cordolo di coronamento ad una quota superiore, rispetto a quella di calpestio del terreno Fascelli;
Mancata canalizzazione delle acque provenienti dalla strada pubblica;
Occupazione sine titulo ed in via permanente, da parte della P.A. convenuta, della proprietà
per avere realizzato le opere di fondazione del muro, per una superficie pari a 25 CP_1
mq;
L'accesso al sito era stato reso non più “carrabile”, in violazione del regolamento richiamato dal ctu ing. (con la conseguente diminuzione del valore dell'area). Per_2
Peraltro – a seguito del nuovo dilavamento dell'Autunno 2017 – le balze si erano danneggiate ed andavano, pertanto, riqualificate.
In definitiva gli attori concludevano nei seguenti termini:
Accertarsi la responsabilità della nella produzione dell'evento Controparte_4
dannoso; per l'effetto:
Condannarsi la al risarcimento dei danni patrimoniali patiti Controparte_4
dagli attori , quantificati in complessivi euro 55.539,00, oltre gli ulteriori Persona_1
canoni per perdita di coltura, che sarebbero maturati successivamente alla data di notifica della citazione di primo grado (ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria);
Condannarsi la anche al risarcimento dei danni non Controparte_4
patrimoniali patiti dagli usufruttuari e , nella misura di euro CP_2 Controparte_3
2.000,00 per ciascuno, oppure nella diversa misura (maggiore o minore) ritenuta equa e congrua;
Condannarsi la al pagamento delle spese relative al Controparte_4
procedimento di ATP ante causam, così quantificate: euro 259,00 per contributo unificato;
euro 27,00 per marca da bollo;
euro 2.468,92 (a titolo di importo corrisposto al ctu ing.
); Persona_2
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
5 Si costituiva la convenuta chiedendo di rigettarsi la domanda Controparte_4
(peraltro, nella parte argomentativa della comparsa di costituzione, l'ente pubblico riconosceva i danni patiti dagli attori, nella misura di euro 5.587,00).
L'ente territoriale premetteva che la Strada Provinciale 26 "Monte di Procida – Salita
Torregaveta" era di sua proprietà. In data 12 Settembre 2014 si era verificato il crollo di un tratto di muro di contenimento, adiacente alla strada;
le macerie erano cadute anche sul fondo dei signori CP_1
Orbene, si erano realizzate le opere di ripristino, in esecuzione del progetto “ripristino e messa in sicurezza dei tratti stradali della Provincia di – Zona Flegrea – Isolana”. Tra CP_4
queste opere era ricompreso anche il ripristino della Strada Provinciale n. 26.
In particolare, il muro di contenimento era stato ricostruito tra il Dicembre 2016 ed il Maggio
2017.
L'opera comprendeva anche il ripristino del solido stradale e la ricostruzione del muro, nei pressi del fondo Fascelli.
I lavori erano stati ultimati alla fine del Maggio 2017.
L'ente convenuto contestava l'avversa argomentazione, relativa ad un'illegittima occupazione del fondo.
Invero, dalla documentazione in atti emergeva come gli usufruttuari coniugi non CP_1
confinassero direttamente con il muro crollato.
Aggiungeva la : la particella n. 480 (di cui erano titolari i non Controparte_4 CP_1
confinava con la strada, a differenza della particella n. 489, intestata a . Persona_3
Dunque, una parte del muro di contenimento ricadeva all'interno della proprietà di PE
(la quale giammai aveva sollevato qualsivoglia contestazione).
[...]
In definitiva, non si era verificata alcuna occupazione illegittima.
Il fondo era stato temporaneamente occupato per circa 180 mq. CP_1
6 Si era trattato di un'occupazione temporanea, necessaria al fine di consentire la movimentazione dei mezzi, il livellamento del terreno alla base del muro e la rimozione delle macerie preesistenti.
Le macerie avevano occupato soltanto una minima parte del fondo, ed il Controparte_6
di Procida aveva già provveduto a rimuoverle.
Dunque, non era necessaria alcuna bonifica, in quanto la sabbia ed i detriti non provenivano dai lavori.
Peraltro i danni da ruscellamento, lamentati nel 2017, erano da ascriversi ad un eccezionale evento meteorico del Novembre 2017, e non già ai lavori effettuati.
Infine, il ripristino del primo terrazzamento non era ancora stato eseguito, per non alterare lo stato dei luoghi, in pendenza del presente contenzioso (la si impegna Controparte_4
a provvedervi, all'esito della sentenza).
La stima dei danni prospettata dagli attori era infondata, in assenza di supporto tecnico.
L'ente convenuto riconosceva soltanto le seguenti voci, a titolo di danno patrimoniale:
occupazione temporanea del suolo (180 mq x 6 mesi x euro 0,35) = euro 387,00;
perdita delle colture (52 mesi x euro 100,00 al mese) = euro 5.200,00.
Dunque la riconosceva il danno patito dagli attori, nella misura di euro Controparte_4
5.587,00.
Nel corso del primo grado il G.I., a mezzo dell'ordinanza ex art. 186 bis cpc, pubblicata il 19
Febbraio 2019, condannava la al pagamento, in favore degli attori, della Controparte_4
somma di euro 5.587,00 (trattandosi, appunto, di somma non contestata).
Altresì veniva espletata CTU, a cura sempre dell'ing. (vale a dire il Persona_4
medesimo ausiliario, già officiato in sede di ATP ante causam).
L'elaborato peritale veniva depositato in data 22 Ottobre 2019.
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4993/20, pubblicata il 14 Luglio 2020.
7 Il G.M., in parziale accoglimento della domanda attorea:
Ha condannato la al pagamento in favore degli attori, a titolo di Controparte_4
risarcimento danni, della complessiva somma di euro 44.221,26, oltre IVA su euro 26.073,26
(pari al costo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi), ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Ha dato atto di come l'importo non contestato di euro 5.587,00 (di cui all'ordinanza ex art. 186 bis cpc) resti assorbito nella maggior cifra di euro 44.221,26;
Ha condannato la al pagamento delle spese della CTU svolta in sede di Controparte_4
ATP ante causam, pari ad euro 2.279,60;
Ha condannato la al pagamento delle spese dell'ATP ante causam, Controparte_4
liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 2.910,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
Ha definitivamente posto a carico della le spese della CTU svolta nel Controparte_4
giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 3.230,00, oltre accessori come per Legge;
Infine, ha condannato la al pagamento delle spese del giudizio di merito, Controparte_4
liquidate in euro 79,00 per esborsi ed euro 7.300,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge (spese liquidate secondo il criterio della sostanziale integrale soccombenza dell'ente convenuto).
Il primo Giudice ha aderito alle conclusioni raggiunte dal ctu ing. , Persona_2
ritenendole una "valutazione analitica dalla quale non vi è motivo di discostarsi".
Quindi ha riconosciuto la responsabilità della per il crollo del Controparte_4
muro verificatosi il 12 Settembre 2014, per la realizzazione difettosa del nuovo muro in cemento armato (con nuovi cedimenti), per la prolungata occupazione del fondo (fino al
2019); nonché la responsabilità per i danni alla produttività agricola.
Il Tribunale (sulla scorta dell'espletata CTU) ha quantificato i danni in quattro voci principali:
a) occupazione di parte del fondo (euro 1.250);
8 b) occupazione temporanea del fondo (euro 5.498);
c) mancato raccolto/produzione agricola (euro 6.200);
d) costo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi (euro 26.073,26 + IVA).
Ed infatti i danni patrimoniali sono stati quantificati in complessivi euro 44.221,26, oltre accessori.
Invece, il G.M. ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per difetto di allegazione e prova.
Infine, il primo giudicante ha rigettato la richiesta di risarcimento dei pretesi danni ex art. 96 cpc, non ravvisando profili di temerarietà nelle difese svolte dall'ente territoriale convenuto.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello (parziale) , Controparte_1 CP_2
e , già attori in primo grado, con la citazione notificata in data 29 Ottobre
[...] Controparte_3
2020 nei confronti della Controparte_4
Trattasi di appello sul quantum, a mezzo del quale gli attori invocano la liquidazione – in aggiunta a quanto già riconosciuto dal Tribunale – di ulteriori importi, per complessivi euro
13.221,65.
Precisamente gli impugnanti invocano le seguenti ulteriori voci:
euro 5.214,65 per la sistemazione del suolo a seguito dei due eventi dannosi;
euro 4.800,00, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla riduzione del passo carrabile;
euro 2.500,00 per la realizzazione delle opere di convogliamento e canalizzazione delle acque piovane;
infine euro 707,00 a titolo di esborsi del primo grado;
sul punto così argomentano gli impugnanti: il G.M. ha liquidato, a titolo di esborsi del primo grado, soltanto euro 79,00, laddove gli esborsi in concreto sostenuti ammontano ad euro 786,00 (sommatoria del contributo unificato di euro 759,00 e della marca da bollo di euro 27,00); da qui l'invocazione di ulteriori euro 707,00 (appunto, euro 786,00 – euro 79,00).
9 Appunto, in totale gli odierni appellanti invocano ulteriori euro 13.221,65; con vittoria di spese anche del presente grado.
Si è costituita l'appellata chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_4
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 23 Aprile 2025 – all'esito dell'udienza del 22 Aprile
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come la convenuta non Controparte_4
abbia proposto impugnazione incidentale, avverso la pronuncia di prime cure.
Pertanto, il thema decidendum del presente gravame è dato dalla seguente alternativa: se confermare integralmente la pronuncia di prime cure, oppure riconoscere gli ulteriori importi invocati dagli attori + 2. Controparte_1
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti invocano il riconoscimento di ulteriori euro
5.214,65, a titolo di spese di sistemazione del suolo, a seguito dei due eventi dannosi (del 12
Settembre 2014 e dell'autunno 2017).
Ad avviso degli originari attori, il ctu ing. avrebbe raggruppato in un'unica stima tutti Per_2
i costi, non considerando che il fondo era stato recuperato dopo il primo sinistro, verificatosi nel 2014, e poi nuovamente danneggiato nel 2017.
La stima di 35 cm. di materiali di risulta sarebbe insufficiente, e la valutazione dei danni sottostimata.
Dunque, nella prospettazione degli impugnanti, il Tribunale avrebbe erroneamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trascurando le osservazioni del consulente di parte attrice.
Ebbene, tale censura non coglie nel segno.
10 Come si evince dalla lettura dell'appellata sentenza, il G.M. ha dato atto di avere esaminato i rilievi tecnici formulati da parte attrice;
dopodichè, ha espressamente condiviso la smentita a tali rilievi operata dal ctu.
Quindi il Tribunale ha adeguatamente spiegato le ragioni della sua adesione all'elaborato peritale.
Pertanto, la motivazione addotta dal primo Giudice si presenta immune da vizi logici e giuridici, nonché coerente con le prove acquisite.
Né può trascurarsi il consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale la consulenza tecnica di ufficio costituisce valido strumento di accertamento tecnico, e può essere liberamente recepita dal Giudice (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 10725/06).
Nella fattispecie concreta, il Tribunale ha affrontato e superato, con argomentazioni congrue e coerenti, le contestazioni di parte attrice, inerenti alla quantificazione dei danni.
Il G.M., in particolare, ha quantificato in euro 26.073,26 il costo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, ed in euro 6.200,00 il danno da mancata coltivazione per il periodo dal 2014 al 2019, ritenendo la CTU analitica e non meritevole di discostamento.
L'ausiliario del primo Giudice (nella relazione svolta nel giudizio di merito, depositata il
22.10.2019) ha delineato, in maniera dettagliata, le tre fasi relative allo stato dei luoghi:
a) la prima fase, relativa allo “stato dei luoghi dopo il crollo del 2014”;
b) la seconda fase, relativa allo “stato dei luoghi dopo la ricostruzione (Luglio 2017)”;
c) la terza, relativa “allo stato dei luoghi dopo il cedimento del Novembre 2017”.Questa sequenza temporale è documentata da molteplici rilievi fotografici, dai quali si evince lo stato dei luoghi prima, durante e dopo gli eventi dannosi, nonché durante i vari accessi.
Dunque, nella sentenza di primo grado si sono riconosciuti i danni derivati da ambedue gli eventi, e cioè anche conseguenti all'episodio del Novembre 2017 (nulla quaestio sul fatto che la citazione di primo grado, notificata il 29.10.2018, contemplasse anche i danni dovuti al secondo cedimento).
11 Pertanto, i danni sono stati quantificati in modo esaustivo:
euro 1.250,00 per la permanente parziale occupazione del fondo Fascelli, dovuto alla sporgenza del nuovo muro;
euro 5.498,00 per la temporanea occupazione del fondo da parte della , Controparte_4
fino all'Ottobre 2019;
euro 6.200,00 per la mancata coltivazione, tra il Settembre 2014 e l'Ottobre 2019;
euro 26.073,00 oltre IVA, a titolo di costo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi.
Il Tribunale ha aggiunto alle quattro voci testè indicate una quinta voce, pari ad euro
5.200,00, per la perdita di coltura dal Settembre 2014, e fino al deposito dell'elaborato peritale, e cioè fino all'Ottobre 2019 (si ribadisce come la non abbia Controparte_4
proposto impugnazione incidentale, essendosi limitata a chiedere la conferma della pronuncia di prime cure).
Orbene, il Collegio non condivide la richiesta degli appellanti di un ulteriore risarcimento del
20 % (pari ad euro 5.214,65), stante il carattere pienamente satisfattivo degli importi liquidati dal Tribunale;
né la richiesta risulta supportata da idonei elementi tecnici.
Si ribadisce come, nel lasso temporale compreso tra il 2014 ed il 2017, non fosse stata intrapresa alcuna coltivazione o sistemazione.
La ha correttamente osservato come il ruscellamento delle acque, Controparte_4
verificatosi durante l'alluvione del 2017, sia dipeso da "straordinari eventi atmosferici", e non già dai lavori eseguiti dalla P.A..
Il ctu ing. ha anche opportunamente replicato alle osservazioni del ctp attoreo, Per_2
avendo argomentato circa la correttezza della stima media di 35 cm., con riferimento ai materiali di risulta (stima basata su dati che non erano stati in alcun modo contestati dagli attori medesimi).
La sentenza impugnata ha considerato il danno complessivo, nonché la perdita di coltivazione per l'intero periodo.
12 Peraltro, siamo in un contesto in cui la (nel costituirsi in primo grado nel Controparte_4
giudizio di merito) non ha negato la sua responsabilità, sotto il profilo dell'an debeatur (pur avendo riconosciuto i danni nella limitata misura di euro 5.587,00).
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti invocano il riconoscimento di ulteriori euro
4.800,00 (a titolo di danni conseguenti alla riduzione del passo carrabile).
Ad avviso degli impugnanti, la riduzione del passo carrabile, per circa metri 1,20, determinata dal nuovo muro, comporta un minus-valore, nonché maggiori difficoltà di manovra dei veicoli (circostanze non riconosciute dal primo Giudice).
Parte appellante, in tale contesto, si lamenta anche del mancato spostamento di un palo
ENEL (che invece poteva essere riallocato facilmente).
Il Tribunale ha rigettato questa domanda, ritenendo che gli attori non avessero adeguatamente chiarito la lamentata riduzione di valore della proprietà. Infatti lo spazio di accesso rimaneva ampio, e quindi le dimensioni del passo carrabile erano simili a quelle preesistenti al crollo del Settembre 2014.
Neanche questo motivo può ritenersi fondato.
Il Tribunale ha ritenuto l'allegazione attorea insufficiente, e non provato il preteso danno.
Il Giudice Monocratico ha evidenziato come – a seguito della costruzione del nuovo muro – permanga un accesso carrabile dalle dimensioni molto ampie (pari a metri 3,80). Quindi la riduzione del varco, nella misura accertata di metri 1,17, non pregiudica in alcun modo l'accessibilità.
Il G.M. ha anche censurato come parte attrice, in comparsa conclusionale di primo grado, avesse invece scritto di una riduzione del varco, nella misura di metri 1,85.
Gli originari attori, nell'atto di appello, insistono nella doglianza, facendo riferimento ad una riduzione dello spazio di accesso, nella misura di metri 1,20, e non già nella misura di metri
1,85 (il tutto, a conferma della complessiva contraddittorietà della prospettazione degli odierni appellanti sul punto).
13 In ogni caso, non vi è prova della riduzione di valore del cespite, che sarebbe stata determinata dall'accertata riduzione del varco, nella misura di metri 1,17.
Per quel che concerne il palo ENEL evocato dagli impugnanti nell'atto di gravame (in quanto incidente sfavorevolmente sull'accesso con veicoli al fondo , l'ente appellato, nel CP_1
costituirsi nel presente grado, ha sostenuto che trattasi di palo, a suo tempo abusivamente spostato dai medesimi signori sulla fondazione del muro ricostruito. CP_1
In ogni caso, il Tribunale ha correttamente osservato come la vicenda del suddetto palo Enel non abbia rilievo nel presente giudizio (avente ad oggetto i danni arrecati dalla
[...]
al fondo a seguito del crollo del muro del 12 Settembre 2014, nonché CP_4 CP_1
a seguito dell'ulteriore evento del Novembre 2017).
Con il terzo motivo di gravame, i signori lamentano il mancato Persona_1
riconoscimento dell'ulteriore importo di euro 2.500,00 (a titolo di costo delle opere di convogliamento e canalizzazione delle acque meteoriche).
Ad avviso degli appellanti il Tribunale, sul punto, ha erroneamente recepito le conclusioni del ctu. In particolare, il G.M. ha osservato come la strada, a monte del fondo attoreo, sia dotata di caditoie, e come sia impermeabilizzata con conglomerato bituminoso;
ergo, tali opere sono sufficienti per evitare il rischio che l'acqua passi dalla strada pubblica al fondo di proprietà attorea (senza necessità di ulteriori opere di canalizzazione e convogliamento delle acque).
Neanche questo motivo è fondato.
Invero, ad avviso del Collegio il primo giudicante – sulla scorta dell'espletata CTU – ha escluso in modo argomentato la necessità di ulteriori opere di contenimento o incanalamento delle acque piovane.
Il ctu, nel suo elaborato, ha esaminato in modo analitico la richiesta attorea di liquidazione di un importo, finalizzato ad opere di contenimento dell'acqua piovana.
A giusta ragione l'ausiliario è pervenuto ad una valutazione di infondatezza di tale richiesta.
14 Il nuovo muro è dotato di fori di drenaggio;
ebbene, da tali fori non può uscire acqua, visto che la strada a monte del muro è dotata di caditoie ed è impermeabilizzata.
Il ctu prosegue nei seguenti termini: la richiesta attorea è tecnicamente incompleta, in quanto non specifica dove andrebbero smaltite le eventuali acque meteoriche.
In definitiva gli appellanti si limitano a ribadire la tesi del proprio consulente di parte, confliggente con quella esposta dal consulente di ufficio, senza specificare le ragioni per cui, nel contrasto, si dovrebbe accordare la preferenza alla prospettazione del consulente di parte.
Dunque, neanche il motivo testè esposto può trovare accoglimento.
Invece, è fondato il quarto ed ultimo motivo di gravame, inerente ad un aspetto ben delimitato, e cioè la quantificazione dell'importo liquidato a titolo di spese del primo grado di merito (con specifico riferimento agli esborsi).
Infatti, a tale titolo il primo giudicante ha liquidato soltanto euro 79,00.
Al contrario, gli appellanti hanno documentato di avere sborsato l'importo ben maggiore, pari ad euro 786,00 (sommatoria del contributo unificato di euro 759,00 e della marca da bollo di euro 27,00).
In particolare, risulta per tabulas come il suddetto importo di euro 786,00 sia stato versato in data 7 Novembre 2018.
Tanto risulta dalla documentazione allegata all'iscrizione a ruolo della citazione di primo grado, in pari data 7 Novembre 2018. Altresì, le due marche, rispettivamente da euro 27,00
e da euro 759,00, sono state ulteriormente depositate in telematico da parte attrice (e quindi accettate), in data 4 Marzo 2019.
Quindi, a titolo di esborsi del primo grado di merito, è d'uopo riconoscere l'importo complessivo di euro 786,00 (in cui sono già ricompresi gli euro 79,00 liquidati dal Tribunale per tale voce); vale a dire vanno riconosciuti, per la voce in oggetto, ulteriori euro 707,00
(rispetto agli euro 79,00 liquidati in prime cure).
15 In definitiva, in parziale accoglimento del gravame, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, al capo 6) del dispositivo, in punto di statuizione sulle spese del primo grado di merito, a titolo di esborsi la è tenuta al pagamento, in favore Controparte_4
degli attori , e , della somma di euro 786,00 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
(in cui è ricompreso il minore importo di euro 79,00, che era stato riconosciuto dal
Tribunale).
La sentenza del Tribunale deve essere confermata nel resto, ed in particolare (sempre nell'ambito del capo 6 inerente alle spese del primo grado di merito) anche con riferimento all'importo liquidato a titolo di compensi professionali, in favore degli originari attori, pari ad euro 7.300,00.
Appunto, fermo restando (in termini generali) il principio del c.d. effetto espansivo interno
(a seguito dell'accoglimento anche parziale del gravame), nel caso di specie l'unica modifica al regime del primo grado riguarda un aspetto ben delimitato, e cioè la quantificazione degli importi liquidati a titolo di spese vive.
Per il resto, come già osservato, resta invariato l'importo di euro 7.300,00, riconosciuto agli attori (odierni appellanti) a titolo di compenso professionale del primo grado, nonché resta invariata la somma complessiva riconosciuta a titolo di risarcimento danni.
L'appellata , nella prima comparsa ex art. 190 cpc, ha chiesto di Controparte_4
condannarsi controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria.
Ebbene il parziale accoglimento del gravame (sia pure per il profilo marginale testè illustrato) confligge con la dedotta temerarietà; da qui il rigetto della pretesa accessoria, ex art. 96 cpc.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Sul punto, il Collegio osserva come si addivenga al parziale accoglimento dell'appello.
16 Tuttavia, sul totale richiesto di euro 13.221,65, viene riconosciuta una somma ulteriore agli appellanti per appena euro 707,00 (in sede di quantificazione degli esborsi inerenti al primo grado di merito).
Ed allora, ad avviso di questa Corte, nel caso di specie ricorrono le altre “gravi ed eccezionali ragioni” (nella cornice del secondo comma dell'art. 92 cpc, come interpretato dalla Consulta nella nota sentenza n. 77/18), conducenti ai fini dell'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello
(parziale) proposto da , e nei confronti della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4993/20, Controparte_4
pubblicata il 14 Luglio 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, con riferimento al governo delle spese del giudizio di merito di primo grado
(capo 6 del dispositivo), dichiara che la è tenuta al pagamento, Controparte_4
in favore degli attori + 2, a titolo di esborsi, della somma di euro 786,00 (in Controparte_1
cui è ricompreso il minore importo di euro 79,00, che era stato riconosciuto dal Tribunale);
B) Conferma nel resto l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 4993/20 (in particolare, la conferma riguarda anche i compensi professionali per il giudizio di merito di primo grado, come determinati nel succitato capo 6 del dispositivo);
C) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott.ssa Natalia Ceccarelli
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Natalia CECCARELLI Presidente dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3823/20 RG, avente ad oggetto “solo danni a cose”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4993/20, pubblicata il 14 Luglio
2020 e notificata il 2 Ottobre 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 23 Aprile 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 22 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 14 Luglio 2025), e pendente tra:
( , ( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
( ), tutti rappresentati e difesi (giusta procura in atti) Controparte_3 C.F._3 dagli avv.ti Guglielmo Bacca ( ) e Domenico Parisi C.F._4
( ), con i quali sono elettivamente domiciliati presso il seguente C.F._5
indirizzo di PEC: Email_1
Appellanti
E
P.IVA: , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5
rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Maurizio Massimo Marsico
[...]
( ) e Monica Cicala ( ), con i quali è elett.te C.F._6 C.F._7 dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
1 Email_2 Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 22 Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonchè chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 29 Ottobre 2018 nei confronti della Controparte_4
i coniugi e , ed il loro figlio ,
[...] Controparte_3 CP_2 Controparte_1
esponevano di agìre, i primi in qualità di usufruttuari di un terreno sito nel Comune di Monte di Procida, alla Via Salita Torregaveta n. 12 (individuato in catasto al fol. 3, particella 480); il figlio nella qualità di nudo proprietario del medesimo fondo.
Il cespite era stato acquisito per effetto di una pregressa divisione ereditaria.
Gli attori chiedevano di accertarsi la responsabilità dell'ente territoriale, in relazione al sinistro del 12 Settembre 2014 (crollo, in corrispondenza del terreno attoreo, della quasi totalità del muro di contenimento della Via Salita Torregaveta, con il conseguente ingente sversamento di materiale solido e liquido).
Da qui la domanda risarcitoria nei confronti della . Controparte_4
La nuda proprietà in capo a derivava da una scrittura privata di divisione, Controparte_1
trascritta in data 3 Maggio 2001.
Il fondo aveva una superficie catastale di 1.145 m²; si estendeva per circa 21,40 metri lungo la Strada Provinciale, ed era terrazzato per la coltivazione di ortaggi.
Come sopra accennato, in data 12 Settembre 2014 si era verificato, in corrispondenza del fondo, il crollo della quasi totalità del muro di contenimento, sito in Via Salita Torregaveta.
L'evento aveva procurato un “ingente sversamento di materiale solido e liquido, che ha letteralmente invaso il suddetto terreno, rendendo difficile l'accesso allo stesso e completamente impossibile la coltivazione”.
2 In seguito, a mezzo dell'ordinanza n. 36 del 2014, il Comune di Monte di Procida aveva imposto di non praticare e non far praticare il terreno in oggetto;
infatti la sua natura,
“degradante verso il mare”, non avrebbe impedito un ulteriore movimento franoso.
Infatti, nel Settembre del 2015 si erano verificati ulteriori crolli, che avevano comportato la chiusura dell'arteria stradale al traffico veicolare.
La aveva ricostruito il muro di contenimento con una struttura Controparte_4
in cemento armato.
Il fondo risultava destinato alla coltivazione di ortaggi (pomodori, insalate, fave, piselli, zucchine, melanzane) – coltivazione da cui la famiglia traeva il proprio Persona_1
sostentamento.
La gravità dell'evento e l'estensione dei danni procurati avevano azzerato del tutto la produttività del fondo.
Il costo per la perdita economica (derivata dalla cessata produzione) era da valutarsi equitativamente in euro 100,00 mensili.
Rilevante era il costo dell'attività, necessaria per rendere nuovamente produttivo il terreno, ormai mescolato irrimediabilmente con sabbia e detriti.
Il costo dell'attività di bonifica era amplificato dalla tipologia del terreno;
infatti la natura del terreno impediva l'accesso a mezzi meccanici.
Quindi la spesa prevedibile per i lavori di bonifica del terreno veniva quantificata in euro
22.595,00 (atteso l'elevato numero di giornate lavorative di braccianti da impiegare); a tale importo andava sommato il costo per l'acquisto del terreno vegetale in sostituzione.
Gli attori avevano anche patito un danno esistenziale, a seguito dell'impossibilità di coltivare il terreno. In particolare erano notevolmente peggiorate le loro condizioni di vita quotidiana.
Prima ancora del giudizio di merito, gli attori avevano instaurato un procedimento per
Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
3 Ed infatti era stato nominato un tecnico, per procedere alla verifica dello stato dei luoghi, nonché ai fini dell'accertamento delle cause del sinistro e della quantificazione dei danni.
Gli esiti del procedimento di istruzione preventiva erano condensati nell'elaborato del ctu ing. , depositato nell'anno 2017. Persona_2
L'ausiliario aveva constatato che il crollo del muro del 12 Settembre 2014, aveva provocato uno spargimento di macerie e detriti sul fondo agricolo, rendendolo inutilizzabile.
La nel 2017, aveva ricostruito il muro in cemento armato, Controparte_4
nonché aveva ripristinato la strada provinciale.
Tuttavia una parte del terreno era stata utilizzata come area di cantiere e deposito dei detriti
(circa 352 mq).
Parte del terreno risultava irrimediabilmente danneggiata, in quanto occupata da cumuli di detriti e pietrame, estesi anche al sottosuolo.
Ad avviso del tecnico, il crollo era stato probabilmente causato da infiltrazioni meteoriche
(piogge intense), le quali avevano indebolito il muro di sostegno.
Nell'elaborato ante causam, l'ing. aveva anche proceduto ad una stima di massima Per_2
dei danni.
Gli attori proseguivano la loro esposizione nei seguenti termini: nel mese di Novembre 2017 si era verificato un ulteriore dilavamento nel tratto di strada appena ricostruito, con un aggravamento dei danni già patiti in precedenza, anche a causa di una difettosa esecuzione delle opere di ricostruzione.
Gli ulteriori danni del Novembre 2017 erano riconducibili alla pessima esecuzione delle opere, anche considerata la totale assenza di controllo, da parte della Direzione dei Lavori.
Ancora, gli attori deducevano le seguenti circostanze:
Occupazione illegittima di suolo altrui, per la realizzazione palificata e cordolo di congiunzione, e successivo sconfinamento sul terreno dei signori;
Persona_1
4 Posizionamento del cordolo di coronamento ad una quota superiore, rispetto a quella di calpestio del terreno Fascelli;
Mancata canalizzazione delle acque provenienti dalla strada pubblica;
Occupazione sine titulo ed in via permanente, da parte della P.A. convenuta, della proprietà
per avere realizzato le opere di fondazione del muro, per una superficie pari a 25 CP_1
mq;
L'accesso al sito era stato reso non più “carrabile”, in violazione del regolamento richiamato dal ctu ing. (con la conseguente diminuzione del valore dell'area). Per_2
Peraltro – a seguito del nuovo dilavamento dell'Autunno 2017 – le balze si erano danneggiate ed andavano, pertanto, riqualificate.
In definitiva gli attori concludevano nei seguenti termini:
Accertarsi la responsabilità della nella produzione dell'evento Controparte_4
dannoso; per l'effetto:
Condannarsi la al risarcimento dei danni patrimoniali patiti Controparte_4
dagli attori , quantificati in complessivi euro 55.539,00, oltre gli ulteriori Persona_1
canoni per perdita di coltura, che sarebbero maturati successivamente alla data di notifica della citazione di primo grado (ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria);
Condannarsi la anche al risarcimento dei danni non Controparte_4
patrimoniali patiti dagli usufruttuari e , nella misura di euro CP_2 Controparte_3
2.000,00 per ciascuno, oppure nella diversa misura (maggiore o minore) ritenuta equa e congrua;
Condannarsi la al pagamento delle spese relative al Controparte_4
procedimento di ATP ante causam, così quantificate: euro 259,00 per contributo unificato;
euro 27,00 per marca da bollo;
euro 2.468,92 (a titolo di importo corrisposto al ctu ing.
); Persona_2
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
5 Si costituiva la convenuta chiedendo di rigettarsi la domanda Controparte_4
(peraltro, nella parte argomentativa della comparsa di costituzione, l'ente pubblico riconosceva i danni patiti dagli attori, nella misura di euro 5.587,00).
L'ente territoriale premetteva che la Strada Provinciale 26 "Monte di Procida – Salita
Torregaveta" era di sua proprietà. In data 12 Settembre 2014 si era verificato il crollo di un tratto di muro di contenimento, adiacente alla strada;
le macerie erano cadute anche sul fondo dei signori CP_1
Orbene, si erano realizzate le opere di ripristino, in esecuzione del progetto “ripristino e messa in sicurezza dei tratti stradali della Provincia di – Zona Flegrea – Isolana”. Tra CP_4
queste opere era ricompreso anche il ripristino della Strada Provinciale n. 26.
In particolare, il muro di contenimento era stato ricostruito tra il Dicembre 2016 ed il Maggio
2017.
L'opera comprendeva anche il ripristino del solido stradale e la ricostruzione del muro, nei pressi del fondo Fascelli.
I lavori erano stati ultimati alla fine del Maggio 2017.
L'ente convenuto contestava l'avversa argomentazione, relativa ad un'illegittima occupazione del fondo.
Invero, dalla documentazione in atti emergeva come gli usufruttuari coniugi non CP_1
confinassero direttamente con il muro crollato.
Aggiungeva la : la particella n. 480 (di cui erano titolari i non Controparte_4 CP_1
confinava con la strada, a differenza della particella n. 489, intestata a . Persona_3
Dunque, una parte del muro di contenimento ricadeva all'interno della proprietà di PE
(la quale giammai aveva sollevato qualsivoglia contestazione).
[...]
In definitiva, non si era verificata alcuna occupazione illegittima.
Il fondo era stato temporaneamente occupato per circa 180 mq. CP_1
6 Si era trattato di un'occupazione temporanea, necessaria al fine di consentire la movimentazione dei mezzi, il livellamento del terreno alla base del muro e la rimozione delle macerie preesistenti.
Le macerie avevano occupato soltanto una minima parte del fondo, ed il Controparte_6
di Procida aveva già provveduto a rimuoverle.
Dunque, non era necessaria alcuna bonifica, in quanto la sabbia ed i detriti non provenivano dai lavori.
Peraltro i danni da ruscellamento, lamentati nel 2017, erano da ascriversi ad un eccezionale evento meteorico del Novembre 2017, e non già ai lavori effettuati.
Infine, il ripristino del primo terrazzamento non era ancora stato eseguito, per non alterare lo stato dei luoghi, in pendenza del presente contenzioso (la si impegna Controparte_4
a provvedervi, all'esito della sentenza).
La stima dei danni prospettata dagli attori era infondata, in assenza di supporto tecnico.
L'ente convenuto riconosceva soltanto le seguenti voci, a titolo di danno patrimoniale:
occupazione temporanea del suolo (180 mq x 6 mesi x euro 0,35) = euro 387,00;
perdita delle colture (52 mesi x euro 100,00 al mese) = euro 5.200,00.
Dunque la riconosceva il danno patito dagli attori, nella misura di euro Controparte_4
5.587,00.
Nel corso del primo grado il G.I., a mezzo dell'ordinanza ex art. 186 bis cpc, pubblicata il 19
Febbraio 2019, condannava la al pagamento, in favore degli attori, della Controparte_4
somma di euro 5.587,00 (trattandosi, appunto, di somma non contestata).
Altresì veniva espletata CTU, a cura sempre dell'ing. (vale a dire il Persona_4
medesimo ausiliario, già officiato in sede di ATP ante causam).
L'elaborato peritale veniva depositato in data 22 Ottobre 2019.
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4993/20, pubblicata il 14 Luglio 2020.
7 Il G.M., in parziale accoglimento della domanda attorea:
Ha condannato la al pagamento in favore degli attori, a titolo di Controparte_4
risarcimento danni, della complessiva somma di euro 44.221,26, oltre IVA su euro 26.073,26
(pari al costo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi), ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Ha dato atto di come l'importo non contestato di euro 5.587,00 (di cui all'ordinanza ex art. 186 bis cpc) resti assorbito nella maggior cifra di euro 44.221,26;
Ha condannato la al pagamento delle spese della CTU svolta in sede di Controparte_4
ATP ante causam, pari ad euro 2.279,60;
Ha condannato la al pagamento delle spese dell'ATP ante causam, Controparte_4
liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 2.910,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
Ha definitivamente posto a carico della le spese della CTU svolta nel Controparte_4
giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 3.230,00, oltre accessori come per Legge;
Infine, ha condannato la al pagamento delle spese del giudizio di merito, Controparte_4
liquidate in euro 79,00 per esborsi ed euro 7.300,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge (spese liquidate secondo il criterio della sostanziale integrale soccombenza dell'ente convenuto).
Il primo Giudice ha aderito alle conclusioni raggiunte dal ctu ing. , Persona_2
ritenendole una "valutazione analitica dalla quale non vi è motivo di discostarsi".
Quindi ha riconosciuto la responsabilità della per il crollo del Controparte_4
muro verificatosi il 12 Settembre 2014, per la realizzazione difettosa del nuovo muro in cemento armato (con nuovi cedimenti), per la prolungata occupazione del fondo (fino al
2019); nonché la responsabilità per i danni alla produttività agricola.
Il Tribunale (sulla scorta dell'espletata CTU) ha quantificato i danni in quattro voci principali:
a) occupazione di parte del fondo (euro 1.250);
8 b) occupazione temporanea del fondo (euro 5.498);
c) mancato raccolto/produzione agricola (euro 6.200);
d) costo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi (euro 26.073,26 + IVA).
Ed infatti i danni patrimoniali sono stati quantificati in complessivi euro 44.221,26, oltre accessori.
Invece, il G.M. ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per difetto di allegazione e prova.
Infine, il primo giudicante ha rigettato la richiesta di risarcimento dei pretesi danni ex art. 96 cpc, non ravvisando profili di temerarietà nelle difese svolte dall'ente territoriale convenuto.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello (parziale) , Controparte_1 CP_2
e , già attori in primo grado, con la citazione notificata in data 29 Ottobre
[...] Controparte_3
2020 nei confronti della Controparte_4
Trattasi di appello sul quantum, a mezzo del quale gli attori invocano la liquidazione – in aggiunta a quanto già riconosciuto dal Tribunale – di ulteriori importi, per complessivi euro
13.221,65.
Precisamente gli impugnanti invocano le seguenti ulteriori voci:
euro 5.214,65 per la sistemazione del suolo a seguito dei due eventi dannosi;
euro 4.800,00, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla riduzione del passo carrabile;
euro 2.500,00 per la realizzazione delle opere di convogliamento e canalizzazione delle acque piovane;
infine euro 707,00 a titolo di esborsi del primo grado;
sul punto così argomentano gli impugnanti: il G.M. ha liquidato, a titolo di esborsi del primo grado, soltanto euro 79,00, laddove gli esborsi in concreto sostenuti ammontano ad euro 786,00 (sommatoria del contributo unificato di euro 759,00 e della marca da bollo di euro 27,00); da qui l'invocazione di ulteriori euro 707,00 (appunto, euro 786,00 – euro 79,00).
9 Appunto, in totale gli odierni appellanti invocano ulteriori euro 13.221,65; con vittoria di spese anche del presente grado.
Si è costituita l'appellata chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_4
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 23 Aprile 2025 – all'esito dell'udienza del 22 Aprile
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come la convenuta non Controparte_4
abbia proposto impugnazione incidentale, avverso la pronuncia di prime cure.
Pertanto, il thema decidendum del presente gravame è dato dalla seguente alternativa: se confermare integralmente la pronuncia di prime cure, oppure riconoscere gli ulteriori importi invocati dagli attori + 2. Controparte_1
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti invocano il riconoscimento di ulteriori euro
5.214,65, a titolo di spese di sistemazione del suolo, a seguito dei due eventi dannosi (del 12
Settembre 2014 e dell'autunno 2017).
Ad avviso degli originari attori, il ctu ing. avrebbe raggruppato in un'unica stima tutti Per_2
i costi, non considerando che il fondo era stato recuperato dopo il primo sinistro, verificatosi nel 2014, e poi nuovamente danneggiato nel 2017.
La stima di 35 cm. di materiali di risulta sarebbe insufficiente, e la valutazione dei danni sottostimata.
Dunque, nella prospettazione degli impugnanti, il Tribunale avrebbe erroneamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trascurando le osservazioni del consulente di parte attrice.
Ebbene, tale censura non coglie nel segno.
10 Come si evince dalla lettura dell'appellata sentenza, il G.M. ha dato atto di avere esaminato i rilievi tecnici formulati da parte attrice;
dopodichè, ha espressamente condiviso la smentita a tali rilievi operata dal ctu.
Quindi il Tribunale ha adeguatamente spiegato le ragioni della sua adesione all'elaborato peritale.
Pertanto, la motivazione addotta dal primo Giudice si presenta immune da vizi logici e giuridici, nonché coerente con le prove acquisite.
Né può trascurarsi il consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale la consulenza tecnica di ufficio costituisce valido strumento di accertamento tecnico, e può essere liberamente recepita dal Giudice (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 10725/06).
Nella fattispecie concreta, il Tribunale ha affrontato e superato, con argomentazioni congrue e coerenti, le contestazioni di parte attrice, inerenti alla quantificazione dei danni.
Il G.M., in particolare, ha quantificato in euro 26.073,26 il costo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, ed in euro 6.200,00 il danno da mancata coltivazione per il periodo dal 2014 al 2019, ritenendo la CTU analitica e non meritevole di discostamento.
L'ausiliario del primo Giudice (nella relazione svolta nel giudizio di merito, depositata il
22.10.2019) ha delineato, in maniera dettagliata, le tre fasi relative allo stato dei luoghi:
a) la prima fase, relativa allo “stato dei luoghi dopo il crollo del 2014”;
b) la seconda fase, relativa allo “stato dei luoghi dopo la ricostruzione (Luglio 2017)”;
c) la terza, relativa “allo stato dei luoghi dopo il cedimento del Novembre 2017”.Questa sequenza temporale è documentata da molteplici rilievi fotografici, dai quali si evince lo stato dei luoghi prima, durante e dopo gli eventi dannosi, nonché durante i vari accessi.
Dunque, nella sentenza di primo grado si sono riconosciuti i danni derivati da ambedue gli eventi, e cioè anche conseguenti all'episodio del Novembre 2017 (nulla quaestio sul fatto che la citazione di primo grado, notificata il 29.10.2018, contemplasse anche i danni dovuti al secondo cedimento).
11 Pertanto, i danni sono stati quantificati in modo esaustivo:
euro 1.250,00 per la permanente parziale occupazione del fondo Fascelli, dovuto alla sporgenza del nuovo muro;
euro 5.498,00 per la temporanea occupazione del fondo da parte della , Controparte_4
fino all'Ottobre 2019;
euro 6.200,00 per la mancata coltivazione, tra il Settembre 2014 e l'Ottobre 2019;
euro 26.073,00 oltre IVA, a titolo di costo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi.
Il Tribunale ha aggiunto alle quattro voci testè indicate una quinta voce, pari ad euro
5.200,00, per la perdita di coltura dal Settembre 2014, e fino al deposito dell'elaborato peritale, e cioè fino all'Ottobre 2019 (si ribadisce come la non abbia Controparte_4
proposto impugnazione incidentale, essendosi limitata a chiedere la conferma della pronuncia di prime cure).
Orbene, il Collegio non condivide la richiesta degli appellanti di un ulteriore risarcimento del
20 % (pari ad euro 5.214,65), stante il carattere pienamente satisfattivo degli importi liquidati dal Tribunale;
né la richiesta risulta supportata da idonei elementi tecnici.
Si ribadisce come, nel lasso temporale compreso tra il 2014 ed il 2017, non fosse stata intrapresa alcuna coltivazione o sistemazione.
La ha correttamente osservato come il ruscellamento delle acque, Controparte_4
verificatosi durante l'alluvione del 2017, sia dipeso da "straordinari eventi atmosferici", e non già dai lavori eseguiti dalla P.A..
Il ctu ing. ha anche opportunamente replicato alle osservazioni del ctp attoreo, Per_2
avendo argomentato circa la correttezza della stima media di 35 cm., con riferimento ai materiali di risulta (stima basata su dati che non erano stati in alcun modo contestati dagli attori medesimi).
La sentenza impugnata ha considerato il danno complessivo, nonché la perdita di coltivazione per l'intero periodo.
12 Peraltro, siamo in un contesto in cui la (nel costituirsi in primo grado nel Controparte_4
giudizio di merito) non ha negato la sua responsabilità, sotto il profilo dell'an debeatur (pur avendo riconosciuto i danni nella limitata misura di euro 5.587,00).
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti invocano il riconoscimento di ulteriori euro
4.800,00 (a titolo di danni conseguenti alla riduzione del passo carrabile).
Ad avviso degli impugnanti, la riduzione del passo carrabile, per circa metri 1,20, determinata dal nuovo muro, comporta un minus-valore, nonché maggiori difficoltà di manovra dei veicoli (circostanze non riconosciute dal primo Giudice).
Parte appellante, in tale contesto, si lamenta anche del mancato spostamento di un palo
ENEL (che invece poteva essere riallocato facilmente).
Il Tribunale ha rigettato questa domanda, ritenendo che gli attori non avessero adeguatamente chiarito la lamentata riduzione di valore della proprietà. Infatti lo spazio di accesso rimaneva ampio, e quindi le dimensioni del passo carrabile erano simili a quelle preesistenti al crollo del Settembre 2014.
Neanche questo motivo può ritenersi fondato.
Il Tribunale ha ritenuto l'allegazione attorea insufficiente, e non provato il preteso danno.
Il Giudice Monocratico ha evidenziato come – a seguito della costruzione del nuovo muro – permanga un accesso carrabile dalle dimensioni molto ampie (pari a metri 3,80). Quindi la riduzione del varco, nella misura accertata di metri 1,17, non pregiudica in alcun modo l'accessibilità.
Il G.M. ha anche censurato come parte attrice, in comparsa conclusionale di primo grado, avesse invece scritto di una riduzione del varco, nella misura di metri 1,85.
Gli originari attori, nell'atto di appello, insistono nella doglianza, facendo riferimento ad una riduzione dello spazio di accesso, nella misura di metri 1,20, e non già nella misura di metri
1,85 (il tutto, a conferma della complessiva contraddittorietà della prospettazione degli odierni appellanti sul punto).
13 In ogni caso, non vi è prova della riduzione di valore del cespite, che sarebbe stata determinata dall'accertata riduzione del varco, nella misura di metri 1,17.
Per quel che concerne il palo ENEL evocato dagli impugnanti nell'atto di gravame (in quanto incidente sfavorevolmente sull'accesso con veicoli al fondo , l'ente appellato, nel CP_1
costituirsi nel presente grado, ha sostenuto che trattasi di palo, a suo tempo abusivamente spostato dai medesimi signori sulla fondazione del muro ricostruito. CP_1
In ogni caso, il Tribunale ha correttamente osservato come la vicenda del suddetto palo Enel non abbia rilievo nel presente giudizio (avente ad oggetto i danni arrecati dalla
[...]
al fondo a seguito del crollo del muro del 12 Settembre 2014, nonché CP_4 CP_1
a seguito dell'ulteriore evento del Novembre 2017).
Con il terzo motivo di gravame, i signori lamentano il mancato Persona_1
riconoscimento dell'ulteriore importo di euro 2.500,00 (a titolo di costo delle opere di convogliamento e canalizzazione delle acque meteoriche).
Ad avviso degli appellanti il Tribunale, sul punto, ha erroneamente recepito le conclusioni del ctu. In particolare, il G.M. ha osservato come la strada, a monte del fondo attoreo, sia dotata di caditoie, e come sia impermeabilizzata con conglomerato bituminoso;
ergo, tali opere sono sufficienti per evitare il rischio che l'acqua passi dalla strada pubblica al fondo di proprietà attorea (senza necessità di ulteriori opere di canalizzazione e convogliamento delle acque).
Neanche questo motivo è fondato.
Invero, ad avviso del Collegio il primo giudicante – sulla scorta dell'espletata CTU – ha escluso in modo argomentato la necessità di ulteriori opere di contenimento o incanalamento delle acque piovane.
Il ctu, nel suo elaborato, ha esaminato in modo analitico la richiesta attorea di liquidazione di un importo, finalizzato ad opere di contenimento dell'acqua piovana.
A giusta ragione l'ausiliario è pervenuto ad una valutazione di infondatezza di tale richiesta.
14 Il nuovo muro è dotato di fori di drenaggio;
ebbene, da tali fori non può uscire acqua, visto che la strada a monte del muro è dotata di caditoie ed è impermeabilizzata.
Il ctu prosegue nei seguenti termini: la richiesta attorea è tecnicamente incompleta, in quanto non specifica dove andrebbero smaltite le eventuali acque meteoriche.
In definitiva gli appellanti si limitano a ribadire la tesi del proprio consulente di parte, confliggente con quella esposta dal consulente di ufficio, senza specificare le ragioni per cui, nel contrasto, si dovrebbe accordare la preferenza alla prospettazione del consulente di parte.
Dunque, neanche il motivo testè esposto può trovare accoglimento.
Invece, è fondato il quarto ed ultimo motivo di gravame, inerente ad un aspetto ben delimitato, e cioè la quantificazione dell'importo liquidato a titolo di spese del primo grado di merito (con specifico riferimento agli esborsi).
Infatti, a tale titolo il primo giudicante ha liquidato soltanto euro 79,00.
Al contrario, gli appellanti hanno documentato di avere sborsato l'importo ben maggiore, pari ad euro 786,00 (sommatoria del contributo unificato di euro 759,00 e della marca da bollo di euro 27,00).
In particolare, risulta per tabulas come il suddetto importo di euro 786,00 sia stato versato in data 7 Novembre 2018.
Tanto risulta dalla documentazione allegata all'iscrizione a ruolo della citazione di primo grado, in pari data 7 Novembre 2018. Altresì, le due marche, rispettivamente da euro 27,00
e da euro 759,00, sono state ulteriormente depositate in telematico da parte attrice (e quindi accettate), in data 4 Marzo 2019.
Quindi, a titolo di esborsi del primo grado di merito, è d'uopo riconoscere l'importo complessivo di euro 786,00 (in cui sono già ricompresi gli euro 79,00 liquidati dal Tribunale per tale voce); vale a dire vanno riconosciuti, per la voce in oggetto, ulteriori euro 707,00
(rispetto agli euro 79,00 liquidati in prime cure).
15 In definitiva, in parziale accoglimento del gravame, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, al capo 6) del dispositivo, in punto di statuizione sulle spese del primo grado di merito, a titolo di esborsi la è tenuta al pagamento, in favore Controparte_4
degli attori , e , della somma di euro 786,00 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
(in cui è ricompreso il minore importo di euro 79,00, che era stato riconosciuto dal
Tribunale).
La sentenza del Tribunale deve essere confermata nel resto, ed in particolare (sempre nell'ambito del capo 6 inerente alle spese del primo grado di merito) anche con riferimento all'importo liquidato a titolo di compensi professionali, in favore degli originari attori, pari ad euro 7.300,00.
Appunto, fermo restando (in termini generali) il principio del c.d. effetto espansivo interno
(a seguito dell'accoglimento anche parziale del gravame), nel caso di specie l'unica modifica al regime del primo grado riguarda un aspetto ben delimitato, e cioè la quantificazione degli importi liquidati a titolo di spese vive.
Per il resto, come già osservato, resta invariato l'importo di euro 7.300,00, riconosciuto agli attori (odierni appellanti) a titolo di compenso professionale del primo grado, nonché resta invariata la somma complessiva riconosciuta a titolo di risarcimento danni.
L'appellata , nella prima comparsa ex art. 190 cpc, ha chiesto di Controparte_4
condannarsi controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria.
Ebbene il parziale accoglimento del gravame (sia pure per il profilo marginale testè illustrato) confligge con la dedotta temerarietà; da qui il rigetto della pretesa accessoria, ex art. 96 cpc.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Sul punto, il Collegio osserva come si addivenga al parziale accoglimento dell'appello.
16 Tuttavia, sul totale richiesto di euro 13.221,65, viene riconosciuta una somma ulteriore agli appellanti per appena euro 707,00 (in sede di quantificazione degli esborsi inerenti al primo grado di merito).
Ed allora, ad avviso di questa Corte, nel caso di specie ricorrono le altre “gravi ed eccezionali ragioni” (nella cornice del secondo comma dell'art. 92 cpc, come interpretato dalla Consulta nella nota sentenza n. 77/18), conducenti ai fini dell'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello
(parziale) proposto da , e nei confronti della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4993/20, Controparte_4
pubblicata il 14 Luglio 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, con riferimento al governo delle spese del giudizio di merito di primo grado
(capo 6 del dispositivo), dichiara che la è tenuta al pagamento, Controparte_4
in favore degli attori + 2, a titolo di esborsi, della somma di euro 786,00 (in Controparte_1
cui è ricompreso il minore importo di euro 79,00, che era stato riconosciuto dal Tribunale);
B) Conferma nel resto l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 4993/20 (in particolare, la conferma riguarda anche i compensi professionali per il giudizio di merito di primo grado, come determinati nel succitato capo 6 del dispositivo);
C) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott.ssa Natalia Ceccarelli
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