Ordinanza collegiale 8 novembre 2023
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 20 marzo 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2023, proposto da
ES IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Astuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AD Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
e con l'intervento di
ad opponendum
GE-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202200011897 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché avverso la prodromica cartella di pagamento n. 06820207150076914 ed i ruoli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AD Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze nn. 2576/2023, 79/2024 e 268/2024;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa AU LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio è proposto in riassunzione a seguito della sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 5548 del 4 luglio 2023 con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, sulle domande di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06826202200011897 e della prodromica cartella di pagamento n. 06820207150076914; ciò sul presupposto che le domande proposte “ comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche ”, poiché « la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, riguardo alla quale l’opponente ha sollevato censure formali e di merito (eccezione di prescrizione), non costituisce atto esecutivo. Essa non realizza (ancora) un atto di aggressione al patrimonio dell’esecutato. Perciò la doglianza dell’opponente resta compresa nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo, dovendosi ritenersi riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, tra cui quelle relative alla riscossione dello stesso, esclusa soltanto la fase esecutiva ».
2. Con il ricorso così riassunto si deducono i seguenti profili di illegittimità: (i) prescrizione dei tributi iscritti a ruolo, (ii) omessa sottoscrizione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, (iii) inesistenza della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dei principi in materia di notificazioni a mezzo PEC, (iv) mancata notificazione degli atti presupposti, ivi comprese le cartelle di pagamento e i ruoli (v) nullità della comunicazione di iscrizione preventiva per violazione degli artt. 3, comma 3, L. 241/1990 e 7, L. 212/2000, per omessa allegazione e richiamo degli atti impositivi presupposti, (vi) carenza di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa, nonché mancanza di un dettagliato conteggio degli interessi e delle aliquote applicate.
Si precisa che nella presente decisione si farà riferimento ai numeri dei motivi come ora sintetizzati, poiché la numerazione delle censure adottata dal ricorrente è perplessa, comprendendo anche paragrafi introduttivi privi di censure e paragrafi contenenti sole richieste di misura cautelare.
3. AD – Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio, in data 22 gennaio 2024, a seguito dell’ordinanza istruttoria di questo Tar n. 2576/2023.
In data 15 marzo 2024 è intervenuta in giudizio ad opponendum GE – Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Entrambe le amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso e sollevato eccezioni di inammissibilità del ricorso, meglio dettagliate di seguito.
4. Va evidenziato in punto di fatto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata (cfr. doc. 6 di AD) reca un importo complessivo di euro 425.892,59 relativamente alla cartella di pagamento n. 06820207150076914000, notificata il 16/03/2015 per ruoli emessi da GE con riferimento al prelievo supplementare di latte per gli anni 1995, 1996, 2003, 2005, 2007, 2008.
Gli importi – quanto alla sorte capitale – ivi indicati coincidono con quelli indicati nell’estratto del ruolo del 30 novembre 2023, depositato da AD sub doc. 5.
Sempre in ordine ai medesimi importi e alla stessa cartella di pagamento già richiamata, AD ha depositato sub doc. 3 anche l’intimazione di pagamento n. 068 2023 90065030 29/000 del 24 marzo 2023.
5. Unitamente al ricorso è stata avanzata domanda cautelare, decisa dal Tar con ordinanza n. 79 del 23 gennaio 2024, mediante fissazione dell’udienza pubblica di decisione del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2025, il Collegio ha rappresentato alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., ragioni di « inammissibilità parziale del ricorso nella parte in cui si rivolge avverso le presupposte cartelle di pagamento relative alle annualità dal 1995 al 2005; il rilievo d’ufficio è relativo sia all’omessa notifica del ricorso ad GE, ente che ha emesso il ruolo di cui è causa, sia all’applicazione del principio del ne bis in idem. Le cartelle o intimazioni di pagamento relative alle medesime somme sono infatti state impugnate da IN ES nei ricorsi aventi R.G. n. 1291/2023 (annualità dal 1995 al 2005), n. 1981/2023 (annualità 2005) e n. 1844/2015, quest’ultimo ricorso collettivo (proposto tra gli altri dalla società agricola semplice IN ES) respinto con sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 28 febbraio 2018 n. 590 (e relativo alle annualità 2003/2004 e 2005/2006) ».
Eccezione analoga è stata svolta nella relazione difensiva di GE, la quale evidenzia che la cartella di pagamento n. 30020150000008069000 (nuovo riferimento AD 06820207150076914000) è stata impugnata da ES IN dinanzi al Tar Lombardia, che ha respinto il ricorso con la sentenza già citata n. 590/2018, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3796 del 5 giugno 2019. Nella relazione difensiva di GE sono inoltre indicati ulteriori provvedimenti con i quali il Tar Lombardia e il Tar Lazio hanno respinto singole pretese di IN relativamente alle stesse somme oggetto del presente giudizio (con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente alle campagne lattiero casearie 1995-96 e 1996-97, il decreto Tar Lazio n. 7190/2012 di improcedibilità del ricorso relativo alle campagne lattiero casearie 1995-96 e 1996-97; con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente alla campagna lattiero casearia 2003-2004,il decreto Tar Lombardia n. 165/2012 di perenzione del ricorso relativo alla campagna 2003-2004; con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente alla campagna lattiero casearia 2005-06, decreto Tar Lazio n. 6664/2016 di perenzione del ricorso relativo alla campagna 2005-06).
Sempre nelle proprie difese, GE ha inoltre dato atto dell’intervenuto annullamento parziale dell’intimazione di pagamento relativa alle impugnazioni delle campagne 2007-2008 e 2008-2009 per effetto della sentenza n. 7069/2023 del Consiglio di Stato, ad esito della quale GE ha dichiarato di star provvedendo al discarico parziale della cartella di pagamento n. 30020150000008069000 e al ricalcolo dell’imputazione di prelievo in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato.
7. Infine, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale.
La norma di riferimento è costituita dall’art. 133, co. 1, lettera t), c.p.a. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, “ la giurisprudenza interpreta tale disposizione in senso ampio”, ed ossia “come rivolta a comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i casi di impugnazione del ruolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2508) e di impugnazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 2018, n. 31370) in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell'attuazione del prelievo supplementare ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.4.2019, n. 2552; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 aprile 2022, n. 937).
9. Sempre in via preliminare e in conformità alla dichiarazione difensiva di GE, non contestata in punto di fatto, va dichiarata la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in relazione alle somme iscritte a ruolo per le annualità dal 2007 al 2009; ciò in ragione dell’annullamento parziale dell’intimazione di pagamento delle somme predette, avvenuta ad opera del Consiglio di Stato, e del conseguente dovuto “discarico” della relativa cartella di pagamento.
10. Ancora in via preliminare, come da avviso dato alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a e da eccezione difensiva di GE, deve essere dichiarata la parziale inammissibilità del ricorso con riferimento a tutte le censure relative alla pretesa sostanziale per le annualità 1995, 1996, 2003, 2005 (censure sopra sintetizzate sub i, iv, vi).
Ciò in ragione della circostanza che la notificazione degli atti presupposti (cartelle e intimazioni di pagamento citati) è pacificamente dimostrata dall’avvenuta impugnazione degli stessi nei differenti giudizi sopra richiamati.
Inoltre, nella parte in cui nell’attuale ricorso si muovono censure sostanzialmente identiche a quelle già esposte contro la cartella e l’intimazione di pagamento, o che comunque dovevano essere proposte avverso gli atti medesimi, il presente ricorso è quindi inammissibile.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10947) deve ribadirsi che l’impugnativa avente ad oggetto non già l’atto di accertamento del prelievo supplementare (provvedimento tipicamente amministrativo) bensì un atto riguardante la fase esecutiva della riscossione del prelievo dovuto è soggetta – per gli atti inerenti a tale seconda fase (cartella esattoriale, intimazione di pagamento, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm. –alle disposizioni, alle preclusioni e ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ” (decreto, quest’ultimo, recante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”).
11. Nel merito, residuano da decidere le censure sopra sintetizzate sub ii, iii e v, con le quali si deduce l’omessa sottoscrizione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l’inesistenza della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dei principi in materia di notificazioni a mezzo PEC e la nullità della comunicazione di iscrizione preventiva per omessa allegazione e richiamo degli atti impositivi presupposti.
11.1. Quanto alla dedotta inesistenza “nullità” della notifica della comunicazione preventiva di pagamento, a prescindere dalla fondatezza della censura, l’eventuale invalidità della notifica è in ogni caso sanata secondo il principio del raggiungimento dello scopo. Infatti, la comunicazione è stata portata a conoscenza legale del debitore, che l’ha avversata in sede giurisdizionale. La rituale presentazione del ricorso da parte dell’avente diritto è valsa quindi, in ogni caso, a superare l’irregolarità, in applicazione della regola del raggiungimento dello scopo.
Come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2022, n. 9716; Cons. Stato, n. 7481 del 2019 e 7630 del 2021), l’art. 8, comma 10, del d.l. n. 5 del 2009 persegue una finalità ampliativa (delle modalità notificatorie esperibili da GE) senza restringere le preesistenti facoltà operative, le quali, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Sez. trib., n. 8311 del 2018), comprendono la possibilità per l'agente della riscossione di effettuare direttamente la notificazione anche della cartella di pagamento (notificazione che può avvenire tramite invio, a mezzo del servizio postale, di plico raccomandato con avviso di ricevimento, nel qual caso la prova della consegna dell'atto al destinatario si desume dall'avviso di ricevimento stesso, senza necessità di predisposizione di apposita relata di notifica).
11.2. Anche la censura con cui si deduce l’omessa allegazione della cartella di pagamento alla comunicazione di iscrizione è infondata.
Premesso che non è in questa sede fondatamente contestabile l’avvenuta ricezione della cartella di pagamento – infatti separatamente impugnata – è sufficiente evidenziare che, in caso di atti impositivi già in possesso del contribuente e pertanto da quest’ultimo già conosciuti (nel caso di specie, la cartella di pagamento a cui l’intimazione si riferisce), non si applicano gli obblighi di allegazione sanciti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dall'art. 3 della l. 241/1990, perché il loro adempimento sarebbe del tutto superfluo (cfr. Comm. trib. reg. Lombardia, Milano, sez. XXIV, 26 ottobre 2018, n. 4588).
11.3. Infine, l’omessa sottoscrizione della comunicazione preventiva di iscrizione non è idonea a viziarla.
Ciò in quanto nessuna norma prevede che la mancata sottoscrizione renda invalida la comunicazione preventiva, purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo che ha il potere di emetterlo. In altre parole, la mancanza della sottoscrizione dell'atto della riscossione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 77, co. 2- bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, la comunicazione preventiva deve semplicemente contenere l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca. Non è invece prevista la sottoscrizione di detto avviso.
12. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte improcedibile e per il resto respinto.
13. Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie e delle sopravvenienze fattuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione e lo rigetta per il resto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA DA SO, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
AU LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU LL | IA DA SO |
IL SEGRETARIO