TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 64
TAR
Ordinanza collegiale 8 novembre 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 20 marzo 2024
>
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesistenza della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    L'eventuale invalidità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, dato che la comunicazione è stata portata a conoscenza legale del debitore che l'ha avversata in giudizio.

  • Inammissibile
    Mancata notificazione degli atti presupposti

    La censura è stata dichiarata inammissibile in quanto sostanzialmente identica a quelle già proposte in precedenti giudizi e relative a cartelle di pagamento presupposte, la cui notifica è pacificamente dimostrata dall'avvenuta impugnazione.

  • Inammissibile
    Prescrizione dei tributi iscritti a ruolo

    La censura è stata dichiarata inammissibile in quanto sostanzialmente identica a quelle già proposte in precedenti giudizi e relative a cartelle di pagamento presupposte, la cui notifica è pacificamente dimostrata dall'avvenuta impugnazione.

  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    La mancata sottoscrizione non rende invalida la comunicazione, purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente. La norma non prevede la sottoscrizione di tale avviso.

  • Rigettato
    Nullità della comunicazione di iscrizione preventiva per omessa allegazione e richiamo degli atti impositivi presupposti

    Non si applicano gli obblighi di allegazione quando gli atti impositivi sono già in possesso del contribuente e da lui conosciuti, in quanto l'adempimento sarebbe superfluo.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa, nonché mancanza di un dettagliato conteggio degli interessi e delle aliquote applicate

    La censura è stata dichiarata inammissibile in quanto sostanzialmente identica a quelle già proposte in precedenti giudizi e relative a cartelle di pagamento presupposte, la cui notifica è pacificamente dimostrata dall'avvenuta impugnazione.

  • Inammissibile
    Impugnazione della cartella di pagamento presupposta

    La cartella di pagamento è stata impugnata in precedenti giudizi, con esito di rigetto, e le censure sostanzialmente identiche sono inammissibili per litispendenza o giudicato.

  • Inammissibile
    Impugnazione dei ruoli presupposti

    La censura è stata dichiarata inammissibile in quanto sostanzialmente identica a quelle già proposte in precedenti giudizi e relative a cartelle di pagamento presupposte, la cui notifica è pacificamente dimostrata dall'avvenuta impugnazione.

  • Improcedibile
    Annullamento parziale dell'intimazione di pagamento

    Il Collegio dichiara la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in relazione alle somme iscritte a ruolo per le annualità dal 2007 al 2009, in ragione dell'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento e del conseguente discarico della relativa cartella di pagamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 64
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 64
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo