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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/06/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3125 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, (C.F. , nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. TURNU ROSSELLA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DE SENEEN VALENTINA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“– a) disporre lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Curcuris, e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al numero 1, Parte II, Serie A, Anno 1993; – b) ordinare all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Curcuris di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita;
1) il domicilio coniugale sito in Ales, via IV Novembre, 28, rimane nella disponibilità esclusiva del
Pagina 1 ; Parte_1
2) , promette di cedere e trasferire a , che dichiara di accettare, la sua Parte_2 Parte_1 quota pari ad ½, pro indiviso, della proprietà dell'immobile ad uso civile abitazione sita in Ales via
IV Novembre, 28 censito al N.C.E.U. al foglio 12/A mappale 751, Categoria A/2 classe 1 consistenza
5 vani, rendita catastale € 188,51; – le parti dichiarano che l'immobile è pervenuto loro in forza del seguente titolo: Atto pubblico di compravendita rep n. 34680 raccolta n. 10180 redatto il giorno 13 luglio 2000 in Terralba rogato Dottor notaio, registrato ad Oristano il 21 luglio 2000 al CP_1
Numero 1427 serie 1T e trascritto a Oristano il 21 luglio 2000 al Reg. gen. 4506 e al reg. part.3465;
– La proprietà dell'immobile verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da ipoteche, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, con le accessioni, pertinenze, diritti che le competono. – Per effetto del trasferimento del diritto di proprietà da parte della , Pt_2 Pt_1
diverrà proprietario unico ed esclusivo del sopra descritto immobile, nello stato di fatto e di
[...] diritto in cui si trova e dichiara di accollarsi i relativi oneri, compresi quelli fiscali e quelli concernenti le relative utenze. – Il trasferimento di cui sopra - soggetto al regime di esenzione previsto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 rientra nella più ampia e definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dipendenti dal coniugio e dallo scioglimento della comunione legale. – Le parti dichiarano e convengono che a saldo e stralcio ed a definizione di ogni e qualsiasi rapporto di natura economico patrimoniale tra i coniugi, il si obbliga a corrispondere Parte_1 la somma complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila) nella seguente modalità: il ha già Pt_1 corrisposto tramite bonifici bancari la somma di euro 32.778,00 (trentaduemilasettecentosettantotto)
e precisamente: in data 21.06.2022 euro 8.000,00; in data 03.08.2022 euro 9.778,00; in data
10.07.2023 euro 5.000,00; in data 27.01.2024 euro 5.000,00; in data 06.07.2024 euro 5.000,00 - e per tale importo di euro 32.778,00 la rilascia quietanza liberatoria – mentre la restante Pt_2 somma di euro 7.222,00 (settemiladuecentoventidue) verrà versata dal al momento della Pt_1 stipula del rogito notarile. – dichiara che col ricevimento dell'ultima tranche di euro Parte_2
7.222,00 e, dunque, della somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila) nulla avrà più da pretendere a nessun titolo dal e per le causali di cui sopra;
3) gli arredi e tutti gli altri beni Pt_1 di proprietà comune sono stati divisi tra le parti con separata scrittura datata 23 maggio 2022.
4) i coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente;
5) Con integrale compensazione delle spese di lite”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia
Pagina 2 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1 Pt_2
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/10/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra riportate.
A fondamento di quanto domandato i coniugi hanno allegato di avere contratto matrimonio, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, il 24/04/1993 in Curcuris (atto n. 1, Parte 2, Serie
A, Anno 1993) e di avere stabilito la residenza nel comune di Ales, in Via IV Novembre n. 28, presso l'abitazione acquistata dai coniugi per quote uguali pro indiviso, come si evince dal contratto di compravendita allegato al ricorso introduttivo.
Dalla predetta unione sono nate le figlie , il 14/05/1993, economicamente indipendente e Per_1
convivente insieme al compagno a Sanluri, ed , nata il [...], allo stato disoccupata e anche Per_2
lei convivente unitamente al proprio compagno in Sanluri.
Con decreto n. 3384/2022, emesso in data 13/09/2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G.
697/2022 degli affari civili e contenziosi, il Tribunale di Oristano riunito in camera di consiglio, su accordo delle parti ha omologato la separazione dei sopradetti coniugi alle condizioni che ivi si riportano: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) prende atto che il domicilio coniugale sito in Ales, via IV Novembre, 28, rimarrà nella disponibilità esclusiva del dal 31.07.2022 mentre e la figlia hanno trasferito Parte_1 Parte_2 Per_2
la propria residenza in altre abitazioni;
2) prende atto che tutte le utenze relative alla casa coniugale
(acqua, luce, gas) nonché i ratei del prestito cointestato Agos Ducato n. 043570034 sono a carico esclusivo della dal novembre 2021 fino al 31 luglio 2022, data dell'effettivo rilascio Pt_2
dell'immobile in favore del . 3) prende atto che , promette di cedere e trasferire Pt_1 Parte_2
a , che promette di accettare, la sua quota pari ad ½, pro indiviso, della proprietà Parte_1 dell'immobile ad uso civile abitazione sita in Ales via IV Novembre, 28 censito al catasto dei fabbricati distinta al catasto al N.C.E.U. al foglio 12/A mappale 751, Categoria A/2 classe 1 consistenza 5 vani, rendita catastale €. 188,51; - prende atto che le parti dichiarano e convengono che la quota pari ad un mezzo della casa coniugale ha un valore pari ad euro 40.000,00
(quarantamila); - prende atto che le parti dichiarano fin da ora che contestualmente alla firma del presente accordo il ha corrisposto alla la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo Pt_1 Pt_2
di caparra confirmatoria e acconto prezzo;
- che, pertanto, il corrisponderà alla la Pt_1 Pt_2
restante somma di euro 32.000,00 nel seguente modo: alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile
Pagina 3 da parte della del 31.07.2022 il ha versato alla il cinquanta per cento della Pt_2 Pt_1 Pt_2
somma necessaria all'estinzione del prestito cointestato Agos Ducato n. 043570034 (il cui debito residuo ammontava ad euro 20.000,00 circa), mentre, alla data della stipula dell'atto definitivo, una volta espletate le pratiche necessarie e preliminari alla vendita, il verserà alla la Pt_1 Pt_2
somma residua, ovvero circa 22.000,00 euro;
- prende atto che gli arredi e tutti gli altri beni di proprietà comune sono stati divisi equamente tra le parti come da separata scrittura datata 23 maggio 2022 che si allega;
- prende atto che le parti dichiarano che l'immobile è pervenuto loro in forza del seguente titolo: Atto pubblico di compravendita rep n. 34680 raccolta n. 10180 redatto il giorno 13 luglio 2000 in Terralba rogato Dottor notaio, registrato ad Oristano il 21 luglio CP_1
2000 al Numero 1427 serie 1T e trascritto a Oristano il 21 luglio 2000 al Reg. gen. 4506 e al reg. part.3465; - prende atto che la proprietà dell'immobile verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da ipoteche, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, con le accessioni, pertinenze, diritti che le competono. - prende atto che per effetto del trasferimento del diritto di proprietà da parte della , diverrà proprietario unico ed esclusivo del sopra Pt_2 Parte_1
descritto immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dichiara di accollarsi i relativi oneri, compresi quelli fiscali e quelli concernenti le relative utenze a far data dall'effettivo rilascio da parte della . prende atto che il trasferimento di cui sopra - soggetto al regime di esenzione Pt_2 previsto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 rientra nella più ampia e definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dipendenti dal coniugio e dallo scioglimento della comunione legale e sarà perfezionato con atto separato ovvero in sede di divorzio entro il 2023. 4) i coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente e dando atto che entrambi i figli sono maggiorenni ed indipendenti economicamente”.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 20/01/2025, confermando le conclusioni di cui al ricorso congiunto. Il Giudice, alla luce della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti, non ha ritenuto necessario chiedere ulteriori chiarimenti e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di divorzio, in quanto fondata, merita accoglimento.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data dell'omologa della separazione (13/09/2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (08/10/2024), erano trascorsi i termini di legge per poter procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 4 Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi,
i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
. Parte_2
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
Per quanto concerne le figlie ed deve essere rilevato che ambedue hanno raggiunto la Per_1 Per_2
maggiore età, oltre al fatto che entrambi i genitori, già in sede di separazione, avevano dato atto dell'indipendenza economica raggiunta da entrambe: per tali la ragioni nulla può statuirsi in merito all'affidamento e alla collocazione delle medesime, né alcun provvedimento deve essere assunto quanto al mantenimento.
Infatti, con la presentazione del ricorso in esame, per quanto concerne la figlia è stata Per_3 confermata l'indipendenza economica, mentre le condizioni della figlia sono risultate differenti, Per_2
avendone i ricorrenti attestato la momentanea disoccupazione. Ciononostante, giurisprudenza consolidata (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 2344/2023) attesta che non ha diritto al contributo al mantenimento il figlio maggiorenne che abbia già dimostrato la propria capacità di rendersi autonomo e che, successivamente, perda il lavoro.
Alla luce del sopracitato orientamento è possibile escludere la necessità di adozione di provvedimenti in tema di mantenimento di entrambe le figlie, e ciò specialmente se si tiene conto, altresì, del fatto, non contestato, che tutte e due hanno avviato un proprio autonomo nucleo familiare.
Nulla osta a prendere atto che l'ex casa familiare rimarrà nella disponibilità del , tenuto Pt_1 conto che non sussiste, in ragione dell'indipendenza delle figlie, alcuna necessità di procedere ad una formale assegnazione, anche in considerazione del fatto che le parti hanno dato atto che la Pt_2
si è trasferita presso altra abitazione.
Peraltro, a definizione complessiva dei rapporti economico-patrimoniali, le parti hanno previsto l'impegno a procedere in seguito al perfezionamento di atti traslativi di diritti reali su immobili.
Difatti, è stato prospettato il trasferimento da parte della in favore del della Pt_2 Pt_1
propria quota di proprietà della sopracitata abitazione coniugale.
Pagina 5 Non sussiste alcuna ragione per non recepire integralmente le ulteriori condizioni concordate tra i coniugi, o comunque per prenderne atto, poiché trattasi di aspetti integralmente rimessi alla disponibilità delle parti.
Sotto il profilo economico, non è stata formulata dalle parti alcuna richiesta di regolamentazione degli aspetti patrimoniali. Nello specifico, i coniugi nel ricorso hanno dichiarato di rinunciare all'assegno divorzile in quanto entrambi capaci di provvedere autonomamente alle proprie esigenze. Alla luce della natura dei diritti in questione e delle emergenze processuali agli atti, non sussistono motivi per non recepire integralmente quanto richiesto.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Curcuris il 24/04/1993 tra
, nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 Parte_2
(CA) il 24/11/1974, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, Parte 2, Serie A, Anno 2003 - Comune di Curcuris).
Sull'accordo tra le parti:
- prende atto che il domicilio coniugale rimarrà nella disponibilità del SI. ; Parte_1
- prende atto che la SI.ra vive presso altra abitazione, sita in Curcuris in via Parte_2
Caudela, n.9;
- prende atto che gli arredi e tutti gli altri beni di proprietà comune sono stati divisi tra le parti con separata scrittura;
- in ragione della reciproca indipendenza economica, tra le parti non dovrà darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale a titolo di mantenimento, così come nessun assegno di mantenimento sarà dovuto per le figlie, entrambe maggiorenni e autosufficienti.
- prende atto che le parti si impegnano a perfezionare il seguente accordo di trasferimento:
“ , promette di cedere e trasferire a , che dichiara di accettare, la Parte_2 Parte_1 sua quota pari ad ½, pro indiviso, della proprietà dell'immobile ad uso civile abitazione sita in
Ales via IV Novembre, 28 censito al N.C.E.U. al foglio 12/A mappale 751, Categoria A/2 classe
1 consistenza 5 vani, rendita catastale € 188,51; – le parti dichiarano che l'immobile è pervenuto loro in forza del seguente titolo: Atto pubblico di compravendita rep n. 34680 raccolta n. 10180 redatto il giorno 13 luglio 2000 in Terralba rogato Dottor notaio, registrato ad Oristano CP_1
Pagina 6 il 21 luglio 2000 al Numero 1427 serie 1T e trascritto a Oristano il 21 luglio 2000 al Reg. gen.
4506 e al reg. part.3465; – La proprietà dell'immobile verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da ipoteche, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, con le accessioni, pertinenze, diritti che le competono. – Per effetto del trasferimento del diritto di proprietà da parte della , diverrà proprietario unico ed esclusivo del sopra descritto Pt_2 Parte_1 immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dichiara di accollarsi i relativi oneri, compresi quelli fiscali e quelli concernenti le relative utenze. – Il trasferimento di cui sopra - soggetto al regime di esenzione previsto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 rientra nella più ampia e definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dipendenti dal coniugio e dallo scioglimento della comunione legale. – Le parti dichiarano e convengono che a saldo e stralcio ed a definizione di ogni e qualsiasi rapporto di natura economico patrimoniale tra i coniugi, il si obbliga a corrispondere la somma complessiva di euro Parte_1
40.000,00 (quarantamila) nella seguente modalità: il ha già corrisposto tramite bonifici Pt_1 bancari la somma di euro 32.778,00 (trentaduemilasettecentosettantotto) e precisamente: in data
21.06.2022 euro 8.000,00; in data 03.08.2022 euro 9.778,00; in data 10.07.2023 euro 5.000,00; in data 27.01.2024 euro 5.000,00; in data 06.07.2024 euro 5.000,00 - e per tale importo di euro
32.778,00 la rilascia quietanza liberatoria – mentre la restante somma di euro 7.222,00 Pt_2
(settemiladuecentoventidue) verrà versata dal al momento della stipula del rogito Pt_1 notarile. – dichiara che col ricevimento dell'ultima tranche di euro 7.222,00 e, Parte_2 dunque, della somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila) nulla avrà più da pretendere a nessun titolo dal e per le causali di cui sopra”. Pt_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
25/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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