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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 916/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 916/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via F. Nicotera n. 100 presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Cerra ed Ezio Mercuri, che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano
e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
RESISTENTE nonché contro
(C.F. - P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Fera n. 23 presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219000522389000, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020090024590518000, n. 03020100004305375000, n.
03020100025756435000 e n. 03020100028317066000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2.08.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020219000522389000, notificata il 28.06.2022, avente ad oggetto, tra le altre, le pagina 1 di 5 cartelle di pagamento n. 03020090024590518000 (presuntivamente notificata il 9.06.2010), n.
03020100004305375000 (presuntivamente notificata il 28.01.2011), n. 03020100025756435000
(presuntivamente notificata il 26.02.2011) e n. 03020100028317066000 (presuntivamente notificata il
26.02.2011), con le quali gli era stato richiesto il pagamento dei contributi IVS, sanzioni ed interessi per le annualità dal 2003 al 2008, deducendo la nullità della procedura intrapresa dall'
[...]
per mancata notifica degli atti prodromici (avvisi bonari e cartelle di pagamento); Controparte_2 la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e per violazione dei principi dettati dall'art. 7, comma L) della L. n.
212/2000; la violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e la non dovutezza dell'aggio così come calcolato ed intimato dall'ente della riscossione;
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con le cartelle esattoriali n.
03020090024590518000, n. 03020100004305375000, n. 03020100025756435000 e n.
03020100028317066000 ai sensi dell'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, essendo abbondantemente decorso il termine di cinque anni dalla presunta notifica degli atti presupposti;
la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; la violazione del diritto di difesa per omessa notifica dell'avviso bonario.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'estinzione del pagamento, nonché la cancellazione del relativo ruolo e che venisse disposta la comunicazione all'ente impositore, previo accertamento delle eventuali responsabilità dell'agente della riscossione nell'emissione delle cartelle di pagamento.
2. Si costituiva in giudizio l' evidenziando, preliminarmente, che i crediti sottesi alle cartelle CP_1 di pagamento n. 03020090024590518000, n. 03020100004305375000, n. 03020100025756435000 e n.
03020100028317066000 erano scaturiti dall'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione autonoma artigiani per gli anni 2003/2008, a seguito di accertamento ispettivo, che le suddette cartelle avevano costituito oggetto del giudizio iscritto al n. 2123/2017 R.G., proposto avverso una precedente intimazione di pagamento notificata dall' in data 23.11.2015 e definito con la sentenza n. CP_3
318/2022 del 23.09.2022, che aveva disposto l'annullamento delle cartelle per assenza di atti interruttivi della prescrizione, e che tale sentenza era stata appellata dall' Controparte_2
relativamente al capo di condanna dell' a rifondere l' ; eccepiva, inoltre, che le
[...] CP_3 CP_1 cartelle erano in stato di sospeso in attesa della comunicazione di annullamento onde eseguire la sentenza, e che il discarico doveva essere effettuato dal concessionario ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
n. 112/1999, altrimenti l' avrebbe dovuto comunque pagare l'aggio ad e non avrebbe CP_1 CP_3 potuto intraprendere le procedure per far valere la responsabilità dell'agente della riscossione per la perdita del credito;
chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite o, in subordine, con condanna dell' a tenere CP_3 indenne l' da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio. CP_1
3. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare, Controparte_2
l'improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, nonché per duplicazione dello strumento processuale, avendo il ricorrente reiterato un'azione giudiziaria finalizzata al pagina 2 di 5 soddisfacimento del medesimo interesse;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità per violazione dell'art. 617 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza delle doglianze di carattere formale concernenti l'omessa notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione;
quanto alla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, eccepiva che successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali il termine quinquennale di prescrizione era stato interrotto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020159011097314000 e della proposizione del giudizio instaurato avverso la citata intimazione di pagamento, conclusosi in primo grado con la sentenza n. 318/2022 ed attualmente pendente in appello.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, che venisse dichiarata l'improponibilità ed inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, chiedeva che venisse disposta la sospensione del processo in attesa della definizione del ricorso in appello recante il n. 1070/2022 R.G. Corte di Appello di Catanzaro.
4. Rinviata la causa in attesa della definizione del giudizio di appello ed acquisita la sentenza n.
665/2024 del 13.06.2024 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1070/2022 R.G., all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Preliminarmente occorre precisare che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 2.08.2022, ossia oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 28.06.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili, le doglianze che attengono all'omessa notifica dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle di pagamento, nonché all'asserito difetto di motivazione degli atti presupposti, alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi ed alla non dovutezza dell'aggio.
6. Per quel che attiene, invece, all'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, dalle difese spiegate dalle parti resistenti e dalla documentazione versata in atti emerge che, a seguito della notifica in data 23.11.2015 dell'intimazione di pagamento n.
03020159011907314000, il ricorrente ha proposto il giudizio di opposizione iscritto al n. 2132/2017
R.G., lamentando, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 03020090024590518000,
n. 03020100004305375000, n. 03020100025756435000 e n. 03020100028317066000 e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
Con sentenza n. 318/2022 del 23.09.2022 il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione, dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito per contributi IVS anni 2003-2009 sotteso all'intimazione di pagamento e portato dalle cartelle citate e condannando l' Controparte_2
al pagamento nei confronti dell' della somma di € 46.314,30 portata nell'intimazione
[...] CP_1 di pagamento, oltre interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente.
Nel giudizio di primo grado è stato, infatti, accertato che, nonostante gli atti interruttivi posti in essere dall'ente impositore, l' ha omesso di fornire prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di CP_3 pagamento, sicché, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, il termine di prescrizione era già spirato. pagina 3 di 5 Ritenendo ad essa imputabile l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria, il Tribunale ha condannato l' al pagamento del credito contributivo in favore dell' . CP_3 CP_1
Dalla disamina della pronuncia di secondo grado n. 665/2024 del 13.06.2024 si evince che l'
[...]
ha appellato soltanto il capo della sentenza che ha accolto la domanda Controparte_2 risarcitoria, sicché il capo della sentenza relativo alla declaratoria di intervenuta prescrizione del credito contributivo è ormai passato in giudicato.
7. Ciò posto, vanno respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per duplicazione della domanda, posto che, se è vero che l'odierno opponente ha completamento taciuto la pendenza di un analogo procedimento, nel quale erano state sollevate le medesime questioni formali e di merito, è altrettanto vero che la sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme n. 318/2022 è stata depositata in data 23.09.2022 e, quindi, successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020219000522389000 e nelle more del presente giudizio.
Giova, inoltre, rilevare che, come evidenziato da entrambe le parti resistenti, allo stato i carichi portati dalle cartelle esattoriali risultano, in parte, sgravati e, in parte, sospesi, non avendo l'agente della riscossione trasmesso all' la comunicazione di inesigibilità dei carichi in esecuzione della CP_1 sentenza n. 318/2022.
Nel merito, tuttavia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la statuizione di intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
03020090024590518000, n. 03020100004305375000, n. 03020100025756435000 e n.
03020100028317066000, contenuta nel capo della sentenza n. 318/2022 passato in giudicato, determina l'annullamento, in parte qua, dell'intimazione di pagamento opposta, a prescindere dalla persistente sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione, che non sono, comunque, più esigibili nei confronti dell'odierno opponente.
8. Le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà nel rapporto tra l'opponente e l' tenuto conto, da un lato, che la sentenza n. 318/2022 è intervenuta in corso di causa e, CP_3 dall'altro lato, che l'agente della riscossione avrebbe potuto astenersi dal notificare un'ulteriore intimazione di pagamento, non avendo fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti nel precedente giudizio;
l' va, di conseguenza, condannata al pagamento Controparte_2 della restante metà, liquidata come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della natura previdenziale della controversia e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Le spese processuali si compensano nel rapporto tra l'opponente e l' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l' ; CP_1
pagina 4 di 5 - compensa le spese di lite nella misura della metà nel rapporto tra l'opponente e l' CP_3 condannando quest'ultima al pagamento della restante metà, liquidata in € 2.318,25 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 18.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 916/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via F. Nicotera n. 100 presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Cerra ed Ezio Mercuri, che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano
e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
RESISTENTE nonché contro
(C.F. - P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Fera n. 23 presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219000522389000, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020090024590518000, n. 03020100004305375000, n.
03020100025756435000 e n. 03020100028317066000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2.08.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020219000522389000, notificata il 28.06.2022, avente ad oggetto, tra le altre, le pagina 1 di 5 cartelle di pagamento n. 03020090024590518000 (presuntivamente notificata il 9.06.2010), n.
03020100004305375000 (presuntivamente notificata il 28.01.2011), n. 03020100025756435000
(presuntivamente notificata il 26.02.2011) e n. 03020100028317066000 (presuntivamente notificata il
26.02.2011), con le quali gli era stato richiesto il pagamento dei contributi IVS, sanzioni ed interessi per le annualità dal 2003 al 2008, deducendo la nullità della procedura intrapresa dall'
[...]
per mancata notifica degli atti prodromici (avvisi bonari e cartelle di pagamento); Controparte_2 la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e per violazione dei principi dettati dall'art. 7, comma L) della L. n.
212/2000; la violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e la non dovutezza dell'aggio così come calcolato ed intimato dall'ente della riscossione;
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con le cartelle esattoriali n.
03020090024590518000, n. 03020100004305375000, n. 03020100025756435000 e n.
03020100028317066000 ai sensi dell'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, essendo abbondantemente decorso il termine di cinque anni dalla presunta notifica degli atti presupposti;
la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; la violazione del diritto di difesa per omessa notifica dell'avviso bonario.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'estinzione del pagamento, nonché la cancellazione del relativo ruolo e che venisse disposta la comunicazione all'ente impositore, previo accertamento delle eventuali responsabilità dell'agente della riscossione nell'emissione delle cartelle di pagamento.
2. Si costituiva in giudizio l' evidenziando, preliminarmente, che i crediti sottesi alle cartelle CP_1 di pagamento n. 03020090024590518000, n. 03020100004305375000, n. 03020100025756435000 e n.
03020100028317066000 erano scaturiti dall'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione autonoma artigiani per gli anni 2003/2008, a seguito di accertamento ispettivo, che le suddette cartelle avevano costituito oggetto del giudizio iscritto al n. 2123/2017 R.G., proposto avverso una precedente intimazione di pagamento notificata dall' in data 23.11.2015 e definito con la sentenza n. CP_3
318/2022 del 23.09.2022, che aveva disposto l'annullamento delle cartelle per assenza di atti interruttivi della prescrizione, e che tale sentenza era stata appellata dall' Controparte_2
relativamente al capo di condanna dell' a rifondere l' ; eccepiva, inoltre, che le
[...] CP_3 CP_1 cartelle erano in stato di sospeso in attesa della comunicazione di annullamento onde eseguire la sentenza, e che il discarico doveva essere effettuato dal concessionario ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
n. 112/1999, altrimenti l' avrebbe dovuto comunque pagare l'aggio ad e non avrebbe CP_1 CP_3 potuto intraprendere le procedure per far valere la responsabilità dell'agente della riscossione per la perdita del credito;
chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite o, in subordine, con condanna dell' a tenere CP_3 indenne l' da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio. CP_1
3. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare, Controparte_2
l'improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, nonché per duplicazione dello strumento processuale, avendo il ricorrente reiterato un'azione giudiziaria finalizzata al pagina 2 di 5 soddisfacimento del medesimo interesse;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità per violazione dell'art. 617 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza delle doglianze di carattere formale concernenti l'omessa notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione;
quanto alla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, eccepiva che successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali il termine quinquennale di prescrizione era stato interrotto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020159011097314000 e della proposizione del giudizio instaurato avverso la citata intimazione di pagamento, conclusosi in primo grado con la sentenza n. 318/2022 ed attualmente pendente in appello.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, che venisse dichiarata l'improponibilità ed inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, chiedeva che venisse disposta la sospensione del processo in attesa della definizione del ricorso in appello recante il n. 1070/2022 R.G. Corte di Appello di Catanzaro.
4. Rinviata la causa in attesa della definizione del giudizio di appello ed acquisita la sentenza n.
665/2024 del 13.06.2024 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1070/2022 R.G., all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Preliminarmente occorre precisare che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 2.08.2022, ossia oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 28.06.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili, le doglianze che attengono all'omessa notifica dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle di pagamento, nonché all'asserito difetto di motivazione degli atti presupposti, alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi ed alla non dovutezza dell'aggio.
6. Per quel che attiene, invece, all'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, dalle difese spiegate dalle parti resistenti e dalla documentazione versata in atti emerge che, a seguito della notifica in data 23.11.2015 dell'intimazione di pagamento n.
03020159011907314000, il ricorrente ha proposto il giudizio di opposizione iscritto al n. 2132/2017
R.G., lamentando, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 03020090024590518000,
n. 03020100004305375000, n. 03020100025756435000 e n. 03020100028317066000 e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
Con sentenza n. 318/2022 del 23.09.2022 il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione, dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito per contributi IVS anni 2003-2009 sotteso all'intimazione di pagamento e portato dalle cartelle citate e condannando l' Controparte_2
al pagamento nei confronti dell' della somma di € 46.314,30 portata nell'intimazione
[...] CP_1 di pagamento, oltre interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente.
Nel giudizio di primo grado è stato, infatti, accertato che, nonostante gli atti interruttivi posti in essere dall'ente impositore, l' ha omesso di fornire prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di CP_3 pagamento, sicché, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, il termine di prescrizione era già spirato. pagina 3 di 5 Ritenendo ad essa imputabile l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria, il Tribunale ha condannato l' al pagamento del credito contributivo in favore dell' . CP_3 CP_1
Dalla disamina della pronuncia di secondo grado n. 665/2024 del 13.06.2024 si evince che l'
[...]
ha appellato soltanto il capo della sentenza che ha accolto la domanda Controparte_2 risarcitoria, sicché il capo della sentenza relativo alla declaratoria di intervenuta prescrizione del credito contributivo è ormai passato in giudicato.
7. Ciò posto, vanno respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per duplicazione della domanda, posto che, se è vero che l'odierno opponente ha completamento taciuto la pendenza di un analogo procedimento, nel quale erano state sollevate le medesime questioni formali e di merito, è altrettanto vero che la sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme n. 318/2022 è stata depositata in data 23.09.2022 e, quindi, successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020219000522389000 e nelle more del presente giudizio.
Giova, inoltre, rilevare che, come evidenziato da entrambe le parti resistenti, allo stato i carichi portati dalle cartelle esattoriali risultano, in parte, sgravati e, in parte, sospesi, non avendo l'agente della riscossione trasmesso all' la comunicazione di inesigibilità dei carichi in esecuzione della CP_1 sentenza n. 318/2022.
Nel merito, tuttavia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la statuizione di intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
03020090024590518000, n. 03020100004305375000, n. 03020100025756435000 e n.
03020100028317066000, contenuta nel capo della sentenza n. 318/2022 passato in giudicato, determina l'annullamento, in parte qua, dell'intimazione di pagamento opposta, a prescindere dalla persistente sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione, che non sono, comunque, più esigibili nei confronti dell'odierno opponente.
8. Le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà nel rapporto tra l'opponente e l' tenuto conto, da un lato, che la sentenza n. 318/2022 è intervenuta in corso di causa e, CP_3 dall'altro lato, che l'agente della riscossione avrebbe potuto astenersi dal notificare un'ulteriore intimazione di pagamento, non avendo fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti nel precedente giudizio;
l' va, di conseguenza, condannata al pagamento Controparte_2 della restante metà, liquidata come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della natura previdenziale della controversia e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Le spese processuali si compensano nel rapporto tra l'opponente e l' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l' ; CP_1
pagina 4 di 5 - compensa le spese di lite nella misura della metà nel rapporto tra l'opponente e l' CP_3 condannando quest'ultima al pagamento della restante metà, liquidata in € 2.318,25 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 18.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
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