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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 1410/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Elvira Dragone, presso il cui studio in Parte_1 in Napoli alla via Annibale Marchese, 10, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
CP_1 Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il ripristino della pensione di inabilità che era stata sospesa a seguito della visita di revisione del 27.10.2023, in cui la
Commissione Medica l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 80%.
Il c.t.u. nominato Dott. , concludeva la sua relazione valutando che non sussistessero i presupposti Persona_1 per il ripristino della pensione di inabilità e confermava le conclusioni della Commissione Medica, accertando una percentuale di invalidità pari al 80%.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 21.1.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo la rinnovazione della CTU espletata e l'accoglimento dell'originaria istanza di riconoscimento del requisito della pensione di inabilità con decorrenza dalla data di revisione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L' si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione senza procedere alla rinnovazione della CTU, la causa veniva decisa, all'odierna udienza del 9.06.2025, con sentenza di cui si dava lettura alle parti.
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio, del procedimento dell'ATPO, recante n. RG 4821/24.
Sempre in via preliminare, va osservato che la ricorrente, impugnando il verbale della visita medica di revisione con cui veniva sospesa la prestazione della pensione di inabilità in precedenza riconosciutale, ha chiesto non solo il ripristino della prestazione già goduta (pensione di inabilità), ma ha chiesto anche il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap con connotazione di gravità ex art.3, comma 3, l.104/92;
Si tratta, però, di prestazioni che esulano dall'odierno accertamento: l'indennità di accompagnamento, per la quale manca anche la domanda amministrativa, non è mai stata riconosciuta alla ricorrente, così come era stata ritenuta l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
Non può, quindi, essere ripristinata una prestazione mai concessa e la ricorrente avrebbe semmai dovuto impugnare il verbale con cui – all'epoca - le era stato negato l'accesso al beneficio di cui all'art.3, comma 3, legge 104/92 e all'accompagnamento.
Nel merito, il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Parte ricorrente ha contestato le conclusioni della perizia svolta in sede di ATP dal CTU nominato, dott. Dott.
, deducendo che il CTU non avesse rilevato la gravità ed il complesso quadro clinico esistente e Persona_1 che avesse considerato alcune patologie come “di scarsa rilevanza”, quali l'obesità grave e la grave spondilodiscoartrosi che, invece, se fossero state valutate adeguatamente avrebbero comportato il riconoscimento della totale inabilità.
I rilievi svolti sono privi di pregio, avendo il CTU attribuito la massima rilevanza soprattutto alla patologia artrosica, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente.
Dalla lettura della perizia emerge, infatti, che sono state correttamente analizzate tutte le patologie di cui la perizianda risulta affetta.
In particolare, il CTU ha evidenziato che la perizianda è affetta : “Obesità grave (IMC attuale = >50) in esiti di remoto (circa 20 anni or sono) di chirurgia bariatrica (by pass bilio intestinale) con insuccesso terapeutico, con complicanze artrosiche, quali :Spondilodiscoartrosi con spondilosi osteofitosica, listesi di L4 su L5 e discopatie multiple lombari in scoliosi sinistr convessa, pregressa tendIinopatia achillea bilaterale, spina calcaneare bilaterale con entesopatia e coxogonartrosi bilaterale in grande obesa portatrice di busto ortopedico e con evidenti deficit motori e della deambulazione, possibile con appoggio su deambulatore;
Disturbo depressivo reattivo di grado grave, in terapia psicofarmacologica con labilità emotivo (pianto immotivato); Esiti di pregresso K mammella, stadio pt2n0 (2016), trattato conservativamente con quadrantectomia seguita da radioterapia e ormonoterapia in attuale follow up clinico-strumentali, riferito sempre fino ad ora negativo per segni e/o sintomi di ripresa e/o progressione di malattia;
Incontinenza urinaria con uso di presidi per assorbenza”.
Come ha osservato il perito d'ufficio, “ dallo studio della documentazione, dall'anamnesi, si evidenzia come il quadro clinico sia attualmente dominato dalle patologie artrosica in grande obesa (IMC attual > 50) e ansioso depressiva reattiva, mentre le altre restanti patologie elencate in diagnosi, perché solo riferite o non documentate o perché ad attuale scarsa o assente ricaduta funzionale, rivestono minore o scarsa importanza nella valutazione medico legale, relativamente ai fini dei benefici richiesti.
La grave obesità con attuale IMC = 51, espressione di insuccesso terapeutico di remota chirurgia bariatrica con by pass bilio intestinale, comporta severe complicanze artrosiche, soprattutto a carico del rachide lombosacrale e delle ginocchia;
il quadro globale di deficit articolare è caratterizzato da severo deficit lombosacrale e delle ginocchia e moderato deficit delle anche e dei piedi. Tale condizione appare allo stato attuale, congruamente valutata mediante applicazione, del codice 7105 (con attribuzione, della percentuale massima ivi tabellata, opportunamente incrementata, per il grave indice di massa corporea (= 51) e del moderato / severo conseguente deficit articolare) - 50 %”.
Il CTU, quindi, ha attribuito la percentuale massima di invalidità prevista per il codice 7105 applicato, la cui corretta individuazione ed applicazione non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente, e ha provveduto anche ad incrementarla per il “grave indice di massa corporea”;
Anche confortato dagli esiti dell'esame obiettivo svolto, il perito ha correttamente concluso che, nonostante la gravità delle patologie diagnosticate alla ricorrente, le conseguenze funzionali non sono tali da determinare la totale inabilità della ricorrente, anche tenuto conto del buon esito della radioterapia per il carcinoma alla mammella.
Infine, dalla perizia svolta dal CTU nella fase di ATP, è emerso che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per ottenere il ripristino del beneficio della pensione di invalidità, essendo stato correttamente accertato “sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente che non tutte le patologie sopra descritte possono considerarsi preesistenti alla data della visita di Verifica (OTTOBRE 2023).
“Successivamente alla data della visita di verifica, pur riscontrandosi un aggravamento di alcune delle patologie lamentate (artrosi in obesa), e l'insorgenza di nuove patologia (incontinenza), o comunque significativamente incidenti sulla valutazione medico legale, ad ogni modo tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, si può affermare, che esse allo stato attuale non hanno determinato una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa, ma hanno determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non superiore al 80 % (ottanta percento), a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Alla luce delle risultanze della CTU espletata, l'opposizione va, pertanto, rigettata: la perizia è, infatti, esente da errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 att. c.p.c.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 4821/24, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Nulla per le spese ex art. 152 att. cp.c. per entrambe le fasi.
Napoli, 9/06/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 1410/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Elvira Dragone, presso il cui studio in Parte_1 in Napoli alla via Annibale Marchese, 10, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
CP_1 Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il ripristino della pensione di inabilità che era stata sospesa a seguito della visita di revisione del 27.10.2023, in cui la
Commissione Medica l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 80%.
Il c.t.u. nominato Dott. , concludeva la sua relazione valutando che non sussistessero i presupposti Persona_1 per il ripristino della pensione di inabilità e confermava le conclusioni della Commissione Medica, accertando una percentuale di invalidità pari al 80%.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 21.1.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo la rinnovazione della CTU espletata e l'accoglimento dell'originaria istanza di riconoscimento del requisito della pensione di inabilità con decorrenza dalla data di revisione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L' si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione senza procedere alla rinnovazione della CTU, la causa veniva decisa, all'odierna udienza del 9.06.2025, con sentenza di cui si dava lettura alle parti.
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio, del procedimento dell'ATPO, recante n. RG 4821/24.
Sempre in via preliminare, va osservato che la ricorrente, impugnando il verbale della visita medica di revisione con cui veniva sospesa la prestazione della pensione di inabilità in precedenza riconosciutale, ha chiesto non solo il ripristino della prestazione già goduta (pensione di inabilità), ma ha chiesto anche il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap con connotazione di gravità ex art.3, comma 3, l.104/92;
Si tratta, però, di prestazioni che esulano dall'odierno accertamento: l'indennità di accompagnamento, per la quale manca anche la domanda amministrativa, non è mai stata riconosciuta alla ricorrente, così come era stata ritenuta l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
Non può, quindi, essere ripristinata una prestazione mai concessa e la ricorrente avrebbe semmai dovuto impugnare il verbale con cui – all'epoca - le era stato negato l'accesso al beneficio di cui all'art.3, comma 3, legge 104/92 e all'accompagnamento.
Nel merito, il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Parte ricorrente ha contestato le conclusioni della perizia svolta in sede di ATP dal CTU nominato, dott. Dott.
, deducendo che il CTU non avesse rilevato la gravità ed il complesso quadro clinico esistente e Persona_1 che avesse considerato alcune patologie come “di scarsa rilevanza”, quali l'obesità grave e la grave spondilodiscoartrosi che, invece, se fossero state valutate adeguatamente avrebbero comportato il riconoscimento della totale inabilità.
I rilievi svolti sono privi di pregio, avendo il CTU attribuito la massima rilevanza soprattutto alla patologia artrosica, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente.
Dalla lettura della perizia emerge, infatti, che sono state correttamente analizzate tutte le patologie di cui la perizianda risulta affetta.
In particolare, il CTU ha evidenziato che la perizianda è affetta : “Obesità grave (IMC attuale = >50) in esiti di remoto (circa 20 anni or sono) di chirurgia bariatrica (by pass bilio intestinale) con insuccesso terapeutico, con complicanze artrosiche, quali :Spondilodiscoartrosi con spondilosi osteofitosica, listesi di L4 su L5 e discopatie multiple lombari in scoliosi sinistr convessa, pregressa tendIinopatia achillea bilaterale, spina calcaneare bilaterale con entesopatia e coxogonartrosi bilaterale in grande obesa portatrice di busto ortopedico e con evidenti deficit motori e della deambulazione, possibile con appoggio su deambulatore;
Disturbo depressivo reattivo di grado grave, in terapia psicofarmacologica con labilità emotivo (pianto immotivato); Esiti di pregresso K mammella, stadio pt2n0 (2016), trattato conservativamente con quadrantectomia seguita da radioterapia e ormonoterapia in attuale follow up clinico-strumentali, riferito sempre fino ad ora negativo per segni e/o sintomi di ripresa e/o progressione di malattia;
Incontinenza urinaria con uso di presidi per assorbenza”.
Come ha osservato il perito d'ufficio, “ dallo studio della documentazione, dall'anamnesi, si evidenzia come il quadro clinico sia attualmente dominato dalle patologie artrosica in grande obesa (IMC attual > 50) e ansioso depressiva reattiva, mentre le altre restanti patologie elencate in diagnosi, perché solo riferite o non documentate o perché ad attuale scarsa o assente ricaduta funzionale, rivestono minore o scarsa importanza nella valutazione medico legale, relativamente ai fini dei benefici richiesti.
La grave obesità con attuale IMC = 51, espressione di insuccesso terapeutico di remota chirurgia bariatrica con by pass bilio intestinale, comporta severe complicanze artrosiche, soprattutto a carico del rachide lombosacrale e delle ginocchia;
il quadro globale di deficit articolare è caratterizzato da severo deficit lombosacrale e delle ginocchia e moderato deficit delle anche e dei piedi. Tale condizione appare allo stato attuale, congruamente valutata mediante applicazione, del codice 7105 (con attribuzione, della percentuale massima ivi tabellata, opportunamente incrementata, per il grave indice di massa corporea (= 51) e del moderato / severo conseguente deficit articolare) - 50 %”.
Il CTU, quindi, ha attribuito la percentuale massima di invalidità prevista per il codice 7105 applicato, la cui corretta individuazione ed applicazione non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente, e ha provveduto anche ad incrementarla per il “grave indice di massa corporea”;
Anche confortato dagli esiti dell'esame obiettivo svolto, il perito ha correttamente concluso che, nonostante la gravità delle patologie diagnosticate alla ricorrente, le conseguenze funzionali non sono tali da determinare la totale inabilità della ricorrente, anche tenuto conto del buon esito della radioterapia per il carcinoma alla mammella.
Infine, dalla perizia svolta dal CTU nella fase di ATP, è emerso che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per ottenere il ripristino del beneficio della pensione di invalidità, essendo stato correttamente accertato “sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente che non tutte le patologie sopra descritte possono considerarsi preesistenti alla data della visita di Verifica (OTTOBRE 2023).
“Successivamente alla data della visita di verifica, pur riscontrandosi un aggravamento di alcune delle patologie lamentate (artrosi in obesa), e l'insorgenza di nuove patologia (incontinenza), o comunque significativamente incidenti sulla valutazione medico legale, ad ogni modo tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, si può affermare, che esse allo stato attuale non hanno determinato una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa, ma hanno determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non superiore al 80 % (ottanta percento), a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Alla luce delle risultanze della CTU espletata, l'opposizione va, pertanto, rigettata: la perizia è, infatti, esente da errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 att. c.p.c.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 4821/24, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Nulla per le spese ex art. 152 att. cp.c. per entrambe le fasi.
Napoli, 9/06/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua