Articolo 381 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 381. Miniere e cave 1. La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto e' destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e all'elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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