Art. 2.
Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari e' autorizzata, oltre i limiti normali, la prestazione di lavoro straordinario.
Le Amministrazioni, di cui al comma precedente, possono appaltare servizi meccanografici anche ad imprese estranee alle Amministrazioni stesse.
Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari e' autorizzata, oltre i limiti normali, la prestazione di lavoro straordinario.
Le Amministrazioni, di cui al comma precedente, possono appaltare servizi meccanografici anche ad imprese estranee alle Amministrazioni stesse.