Sentenza breve 30 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 1 dicembre 2023
Decreto presidenziale 2 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 6 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026REG.PROV.COLL.
N. 08865/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8865 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Brescia, n. 799 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. ON SS RA e viste le conclusioni dei difensori delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS-, ha inviato telematicamente allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Brescia, una richiesta di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 34/2020.
1.1. In data 12 giugno 2023, al cittadino -OMISSIS- è stato notificato il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, a mezzo del quale era stata evidenziata la ragione ostativa all’accoglimento della domanda di emersione nella “segnalazione Schengen dalla Grecia”.
1.2. Con ricorso, notificato il 1° ottobre 2023, il cittadino straniero ha impugnato il decreto di rigetto della domanda di emersione, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Brescia, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi motivi.
1.3. Con sentenza n. 799 del 2023 resa, in forma semplificata, il Tribunale ha respinto il ricorso sull’assorbente presupposto che: la segnalazione d’inammissibilità dell’ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen, preclude ogni possibilità di ottenere la regolarizzazione dello straniero presente in Italia ;... il provvedimento è, quindi, immune da censure, avendo l’amministrazione richiamato -nel suo contenuto- l’atto adottato dalla Grecia, quale Stato facente parte dell’Area Schengen (Cons. di Stato sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901).
1.4. Avverso tale sentenza ha proposto appello lo stesso cittadino straniero, deducendo la violazione degli artt. 25 e 96 della Convenzione Schengen del 19.6.1990, ratificata con legge n. 388/1993, tenuto conto della non automatica ostatività di una segnalazione Schengen a carico del cittadino extracomunitario, richiedente la procedura di emersione; oltre al difetto di istruttoria e di motivazione;
2. Con ordinanza n. 4863 del 2023 la Sezione ha accolto l’appello cautelare ex art. 98 c.p.a., proposto dal cittadino -OMISSIS-.
2.1. Con successiva ordinanza n. 915 del 6 febbraio 2025 il Collegio ha disposto istruttoria, incaricando il Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere, o suo delegato, di depositare una relazione di chiarimenti riguardo alle indicazioni sulla segnalazione Schengen dalla Grecia . In adempimento a tale richiesta l’Amministrazione dell’interno, nel comunicare che la “segnalazione Grecia” (nota n. -OMISSIS-), è stata revocata o comunque non rinnovata , ha dichiarato di voler rivalutare la pratica di emersione in autotutela, avviata dallo stesso ricorrente.
2.2. Dipoi, la Prefettura di Brescia – S.U.I., in coerenza con quanto preannunziato, ha convocato sia il signor -OMISSIS- che il suo datore di lavoro per la data del 25.9.2025, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e perfezionamento del kit postale , quale atto propedeutico alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”.
3. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio.
3.1. Con memoria depositata il 9.12.2025, il ricorrente chiede, anche in ragione dell’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio, la liquidazione del relativo compenso in via definitiva.
4. Alla udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Anzitutto il Collegio non terrà conto delle note scritte d’udienza depositate dal difensore dell’appellante in data 9.12.2025, tenuto conto del disposto di cui all’art. 73 del c.p.a.
5. Come esposto brevemente in narrativa l’oggetto della controversia riguarda il provvedimento “emersione -OMISSIS-/DOM”, a mezzo del quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brescia ha respinto -anche a seguito di richiesta di riesame - la istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del d.lvo n. 34/2020, avanzata dal cittadino -OMISSIS-, unitamente al suo datore di lavoro in data 11.7.2023; in considerazione principalmente della citata segnalazione Schengen Grecia, poi revocata e/o non rinnovata .
5.1. Osserva, in generale, il Collegio che, ai sensi dell'art. 96 della Convenzione del 19 giugno 1990 - applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva dalla l. 388/1993 – “i dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali (comma 1), le relative decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale; in particolare, in presenza di condanne, di seri indizi di colpevolezza o dell'intenzione di commettere reati di una certa gravità (comma 2), e possono, inoltre, essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri (comma 3). Risulta, dunque, dirimente poter conoscere la specifica ragione che ha dato luogo all’inserimento della segnalazione nel sistema N. SIS Schengen , tenuto conto che, come chiarito recentemente da questa Sezione (sent. 11 luglio 2025, n. 6096): “la normativa in tema di regolarizzazione …non impedisce l’accesso a tale procedura ai soggetti gravati di irregolarità accertate sul territorio italiano ed unicamente connesse alla stessa irregolarità di accesso al territorio; nel senso che non è privo di significato l’esatto motivo che ha giustificato la segnalazione Schengen, ben potendo ritenersi non ostativo il rilievo che esso possa attenere unicamente ad un irregolare ingresso in un Paese in Area Schengen.
5.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, il diniego originariamente gravato non risulta adeguatamente motivato, tanto più alla luce della svolta istruttoria, essendo rimaste, anche in esito alla stessa, tutt’ora perplesse le specifiche ragioni per le quali l’Autorità Greca abbia revocato e comunque non rinnovato la segnalazione a carico del signor -OMISSIS-, quale unico motivo ostativo necessario al ritiro del kit postale ; e come ricordato atto propedeutico alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
5.3. L’Amministrazione dell’interno si è, infatti, limitata, nel rigettare l’istanza di emersione, a far richiamo al parere non favorevole , emesso dalla Questura di Brescia in data 12.6.2023 (per la presenza della Segnalazione dalla Grecia), senza approfondire le ragioni della segnalazione né della intervenuta revoca.
6. Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti.
7. Con decreto n. 190 /2023 la Commissione per il Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, presso questo Consiglio di Stato, ha accolto la domanda del ricorrente volta alla sua ammissione.
7.1. Il Collegio ammette, dunque, in via definitiva, il signor -OMISSIS-, al Gratuito patrocinio a spese dello Stato liquidando il compenso nella misura complessiva di euro 3000,00.
8. Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati in primo grado.
Ammette il ricorrente in via definitiva al Gratuito patrocinio a spese dello Stato liquidando il compenso nella misura complessiva di euro 3.000,00.
Compensa le spese del grado.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del signor -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 e del 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE AD, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
ON SS RA, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON SS RA | HE AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.