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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2024, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1642/2021 R.G., discussa all'udienza del 06.03.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1365/2020 TRA
, in persona del Dirigente del II° Dipartimento, rapp.to e difeso Parte_1 dall'avvocato Gabriele Cimmino, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in alla Via San Cesareo, 81 Pt_1
APPELLANTE E
rapp.ti e difesi dagli avvocati Carlotta Di Leva e Controparte_1
Valentina Gargiulo giusta procura in calce al ricorso ex art. 204 bis c.d.s., elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi Sant'Agnello (NA), alla Via Angri, 5 APPELLATI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 204 bis C.d.S., e impugnavano il CP_1 Controparte_1 verbale di accertamento e contestazione di violazione di norme del C.d.S. n° 77055 dell'11/5/19 elevato dai preposti della Polizia Municipale di Sorrento, innanzi al Giudice di Pace del Mandamento di Sorrento deducendone l'illegittimità per omessa percezione dell'incidente, conseguente a difetto dell'elemento soggettivo della pretesa violazione. In particolare, deducevano che, ai ricorrenti , quale conducente e preteso CP_1 trasgressore, e quale proprietario del veicolo Kia Sportage tg. FS918ZF, Controparte_1 presunto coobbligato in solido, veniva notificato a mezzo raccomandata il verbale di accertata violazione n. 77055/2019, con il quale la Polizia Municipale di Sorrento contestava ai medesimi la violazione dell'art. 189, comma 9 bis, cds;
che più in particolare con il suddetto verbale si assumeva che in data 04-03-2019, alle ore 16.30 circa in località , all'altezza dell'intersezione tra Largo AN CC e Corso Pt_1
Italia (zona ospedale), il conducente del veicolo Sportage tg. FS918ZF circolando in direzione monte-mare, tratto stradale rettilineo, investiva un animale d'affezione; che a seguito dell'urto lo stesso non arrestava la sua marcia e non prestava un idoneo soccorso all'animale; che ai ricorrenti veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 422,00; che il verbale era illegittimo per mancanza di prova del dolo e per mancanza di prova del nesso
1 causale tra la condotta della conducente e l'urto subito dal cane, deceduto a causa dell'impatto. Si costituiva in giudizio il , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 il quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di giudizio. Con la sentenza n. 1365/2020 il giudice di pace di Sorrento, accoglieva la spiegata opposizione e per l'effetto annullava il verbale oggetto di causa, e condannava il
[...]
al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in complessivi euro 93,00 Parte_1 di cui 43,00 per spese documentare ed euro 50,00 per competenze professionali.
Il giudice di pace evidenziava che la Polizia Locale di Sorrento non aveva depositato il RIS ovvero il rapporto di incidente per cui non emergevano sufficienti elementi probatori a sostegno di quanto esposto nel verbale contestato. Avverso la indicata sentenza il , con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello chiedendone la riforma, con conseguente rigetto della opposizione spiegata dai ricorrenti ed e conferma del verbale di Controparte_1 CP_1 accertamento e contestazione di violazione del cds n. 77055/2019, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. A fondamento del gravame l'appellante lamenta l'errore materiale commesso dal giudice per non essersi avveduto della avvenuta produzione in giudizio del rapporto di incidente, l'erronea ricostruzione dei fatti di causa, l'erronea pronuncia di illegittimità del verbale, e la mancata proposizione di necessaria querela di falso. e hanno resistito al gravame, eccependone in via CP_1 Controparte_1 preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 434, I comma, c.p.c., chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado. All'udienza di discussione del 06.03.2024 le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
2. In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'atto di appello in quanto il relativo ricorso è stato depositato in data 25.03.2021 nel termine di rito di mesi sei all'uopo previsto dal deposito della sentenza avvenuto in data 25.09.2020.
2.1 Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dagli appellati, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. La richiesta, in riforma di tale decisione, del rigetto della domanda introduttiva, soddisfa parimenti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 434, I comma, c.p.c.
3. Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di pace erroneamente non si è avveduto del rapporto di incidente agli atti e erroneamente ha ritenuto insufficienti gli elementi probatori offerti dal dichiarando Parte_1
l'illegittimità del verbale contestato. La censura è infondata per i motivi di seguito illustrati. Si legge nella gravata sentenza che “Nel merito, va rilevato che solo quanto percepito visivamente e direttamente dagli agenti di polizia, che abbiano assistito ad un incidente, ha
2 valore di piena prova. Al contrario, le restanti parti del verbale, quali per esempio la ricostruzione del fatto sulla base delle testimonianze raccolte dai terzi, può essere liberamente apprezzabile e valutabile dal giudice (Cass. sentenza del 3/1/14 n. 38). Nel caso di specie, la Polizia Locale di Sorrento non ha depositato il RIS ovvero il rapporto di incidente per cui, allo stato, non emergono sufficienti elementi probatori a sostegno di quanto esposto nel verbale contestato che risulta carente di motivazione. Infatti, la contestazione verbalizzata è stata certo rilevata non nell'immediatezza ma differita ad un tempo successivo e sulla base di una ricostruzione dei fatti meramente presuntiva e indiziaria (in mancanza del verbale prodotto), e quindi, sprovvista dei requisiti di oggettività richiesti dalla legge alla P.A. in base al fondamentale principio della trasparenza operativa nell'ambito applicativo sanzionatorio, cosicchè considerato ciò, la prova dell'effettiva commissione dell'infrazione in questione appare incerta e per ciò stesso non sussiste al riguardo prova idonea di responsabilità dei ricorrenti nell'infrazione stradale de qua per cui ex art. 23 legge 689/81 il ricorso va accolto e annullato il verbale”. Orbene pur avendo il Giudice di prime cure erroneamente affermato che in primo grado non era stato depositato il rapporto di incidente stradale, presente invero in atti, dalla lettura complessiva della gravata sentenza si desume comunque che il Giudice di Pace basa il suo convincimento sulla la mancata percezione diretta dell' incidente da parte degli Agenti del Comando della Polizia Municipale di Sorrento. Come si evince dal rapporto di incidente agli atti, prot 19579/2019. in data 04 maggio 2019, alle ore 17,00 circa, i preposti del Comando di Polizia Municipale del Parte_1 agenti e - si recarono alla via Largo
[...] Testimone_1 Testimone_2
AN CC in , ove poco prima, risultava essere stato investito un cane. Pt_1
Dunque, gli agenti si recavano sul luogo successivamente al verificarsi del sinistro e trovavano l'animale esanime, disteso sul manto stradale. Da informazioni raccolte emergeva quanto segue: “L'animale circolava liberamente nel centro urbano senza essere vigilato dalla proprietaria né da altre persone così come confermato dalla stessa (al fine di evitare che potesse arrecare intralcio e/o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni). L'animale sarebbe venuto a contatto con un'autovettura all'altezza del civico 1 di Via Largo AN CC;
il conducente della stessa proveniente da Via degli Aranci e diretta verso Via del Mare, avrebbe effettuato una manovra repentina senza accorgersi della presenza del cane proseguendo poi la marcia senza fermarsi. Al fine di avere conferma sulla dinamica dell'incidente veniva attivata la C.O. affinché visionasse le immagini del sistema di videosorveglianza, il quale però è risultato non attivo già da qualche giorno per cui non è stato possibile visionare la registrazione”. Orbene, è pacifico tra le parti, che gli agenti del Comando della Polizia Municipale di
, non hanno avuto percezione diretta dell'incidente, e nello stesso verbale di Pt_1 contestazione dell'illecito si legge “violazione accertata d'ufficio a seguito della ricostruzione di sinistro stradale con esame elementi emersi a seguito di indagini espletate e spontanea presentazione presso questo Ufficio del trasgressore al fine di auto-identificarsi quanto tale” (cfr verbale di contestazione 11.05.2019 in atti).
In merito il Giudice di pace ha correttamente sottolineato: “la contestazione verbalizzata è stata certo rilevata non nell'immediatezza ma differita ad un tempo successivo e sulla base
3 di una ricostruzione dei fatti meramente presuntiva ed indiziaria e, quindi, sprovvista dei requisiti di oggettività richiesti dalla legge alla P.A.”.
La decisione del giudice di prime cure appare condivisibile poiché si basa non sulla mancanza del rapporto di incidente in atti, bensì della omessa percezione diretta dei fatti rappresentati in quel rapporto dagli Agenti della Polizia Municipale e della conseguente impossibilità di accertare la commissione dell'infrazione. Difatti è impossibile accertare la modalità dell'evento, la modalità dell'impatto con l'animale, la riconducibilità del sinistro al conducente del veicolo Sportage tg. FS918ZF e soprattutto la sua condotta omissiva. Posto che nel rapporto non sono indicati i nominativi dei soggetti che sono stati sentiti dai vigili urbani per la ricostruzione della dinamica del sinistro,, va evidenziato che nella stessa ricostruzione del sinistro ivi contenuta si afferma, utilizzando il condizionale, che il conducente dell'autovettura “avrebbe effettuato una manovra repentina senza accorgersi della presenza del cane proseguendo poi la marcia senza fermarsi”. Sempre nel rapporto del sinistro è riferito che “il giorno successivo al sinistro, si presentava al Comando la signora nata a [...] [...], residente a [...]
S.Agnello alla Via Angri, conducente del veicolo KIA PORTAGE tg FS918ZF, la quale si dichiarava involontaria autrice dell'investimento”, tuttavia, non sono riportate, in allegato, le dichiarazioni rese da che costituiscono l'unico elemento dal quale il CP_1
Comune desume la responsabilità della stessa per la contestata omissione in soccorso. Orbene il verbale ha ad oggetto la violazione prevista dall'art. 189, comma 9 bis, Cds che dispone: “l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”, ma nessuna prova è stata fornita nella fattispecie circa la condotta di omissione, mancando a monte la prova della consapevolezza in capo a di aver investito un'animale nell'immediatezza del CP_1 fatto, si da poterle contestare di non aver posto in essere condotte idonee a prestare soccorso all'animale (art. 189, comma 9bis), né gli agenti hanno accertato alcunché in merito, e, come evidenziato, nello stesso rapporto, in cui non sono indicate le fonti informative, si usa il condizionale e si afferma che il conducente dell'autovettura non si accorgeva della presenza del cane. Ai sensi dell'art. 3 l 689/81 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Ebbene a fronte della mancanza di un riscontro diretto sulla dinamica del sinistro, della mancata indicazione delle fonti informative di riferimento degli agenti per la ricostruzione dei fatti, della indicazione nello stesso verbale della circostanza che il conducente dell'autovettura non si avvedeva della presenza del cane, non sussistono sufficienti elementi per poter affermare che si rendeva autrice dell'investimento di un CP_1 cane e non si fermava a prestare soccorso. Si ribadisce che non appare all'uopo sufficiente quanto riportato nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale, allorchè si afferma che la “si dichiarava involontaria CP_1 autrice dell'investimento”, in quanto tale affermazione di per sé sola nulla prova sulla
4 percezione dell'incidente da parte di quest'ultima al momento del suo verificarsi e quindi sull'elemento soggettivo dell'illecito contestato che è quello di omissione di soccorso. Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello è infondato e va rigettato.
4. Le spese di lite del giudizio di appello, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, (scaglione di riferimento, fino ad euro 1.100,00, valori medi per tutte le fasi, ridotti al 50% per la fase istruttoria/trattazione) con distrazione in favore degli avvocati Gargiulo Valentina e Di Leva Carlotta dichiaratosi antistatari. Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Rosaria Barbato, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna il in persona del Dirigente del II° Dipartimento, al Parte_1 pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di e CP_1
, che liquida in euro 562,00 per compenso professionale, oltre spese Controparte_1 forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con attribuzione ai difensori antistatari;
• dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 06.03.2024
Il giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1642/2021 R.G., discussa all'udienza del 06.03.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1365/2020 TRA
, in persona del Dirigente del II° Dipartimento, rapp.to e difeso Parte_1 dall'avvocato Gabriele Cimmino, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in alla Via San Cesareo, 81 Pt_1
APPELLANTE E
rapp.ti e difesi dagli avvocati Carlotta Di Leva e Controparte_1
Valentina Gargiulo giusta procura in calce al ricorso ex art. 204 bis c.d.s., elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi Sant'Agnello (NA), alla Via Angri, 5 APPELLATI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 204 bis C.d.S., e impugnavano il CP_1 Controparte_1 verbale di accertamento e contestazione di violazione di norme del C.d.S. n° 77055 dell'11/5/19 elevato dai preposti della Polizia Municipale di Sorrento, innanzi al Giudice di Pace del Mandamento di Sorrento deducendone l'illegittimità per omessa percezione dell'incidente, conseguente a difetto dell'elemento soggettivo della pretesa violazione. In particolare, deducevano che, ai ricorrenti , quale conducente e preteso CP_1 trasgressore, e quale proprietario del veicolo Kia Sportage tg. FS918ZF, Controparte_1 presunto coobbligato in solido, veniva notificato a mezzo raccomandata il verbale di accertata violazione n. 77055/2019, con il quale la Polizia Municipale di Sorrento contestava ai medesimi la violazione dell'art. 189, comma 9 bis, cds;
che più in particolare con il suddetto verbale si assumeva che in data 04-03-2019, alle ore 16.30 circa in località , all'altezza dell'intersezione tra Largo AN CC e Corso Pt_1
Italia (zona ospedale), il conducente del veicolo Sportage tg. FS918ZF circolando in direzione monte-mare, tratto stradale rettilineo, investiva un animale d'affezione; che a seguito dell'urto lo stesso non arrestava la sua marcia e non prestava un idoneo soccorso all'animale; che ai ricorrenti veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 422,00; che il verbale era illegittimo per mancanza di prova del dolo e per mancanza di prova del nesso
1 causale tra la condotta della conducente e l'urto subito dal cane, deceduto a causa dell'impatto. Si costituiva in giudizio il , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 il quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di giudizio. Con la sentenza n. 1365/2020 il giudice di pace di Sorrento, accoglieva la spiegata opposizione e per l'effetto annullava il verbale oggetto di causa, e condannava il
[...]
al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in complessivi euro 93,00 Parte_1 di cui 43,00 per spese documentare ed euro 50,00 per competenze professionali.
Il giudice di pace evidenziava che la Polizia Locale di Sorrento non aveva depositato il RIS ovvero il rapporto di incidente per cui non emergevano sufficienti elementi probatori a sostegno di quanto esposto nel verbale contestato. Avverso la indicata sentenza il , con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello chiedendone la riforma, con conseguente rigetto della opposizione spiegata dai ricorrenti ed e conferma del verbale di Controparte_1 CP_1 accertamento e contestazione di violazione del cds n. 77055/2019, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. A fondamento del gravame l'appellante lamenta l'errore materiale commesso dal giudice per non essersi avveduto della avvenuta produzione in giudizio del rapporto di incidente, l'erronea ricostruzione dei fatti di causa, l'erronea pronuncia di illegittimità del verbale, e la mancata proposizione di necessaria querela di falso. e hanno resistito al gravame, eccependone in via CP_1 Controparte_1 preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 434, I comma, c.p.c., chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado. All'udienza di discussione del 06.03.2024 le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
2. In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'atto di appello in quanto il relativo ricorso è stato depositato in data 25.03.2021 nel termine di rito di mesi sei all'uopo previsto dal deposito della sentenza avvenuto in data 25.09.2020.
2.1 Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dagli appellati, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. La richiesta, in riforma di tale decisione, del rigetto della domanda introduttiva, soddisfa parimenti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 434, I comma, c.p.c.
3. Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di pace erroneamente non si è avveduto del rapporto di incidente agli atti e erroneamente ha ritenuto insufficienti gli elementi probatori offerti dal dichiarando Parte_1
l'illegittimità del verbale contestato. La censura è infondata per i motivi di seguito illustrati. Si legge nella gravata sentenza che “Nel merito, va rilevato che solo quanto percepito visivamente e direttamente dagli agenti di polizia, che abbiano assistito ad un incidente, ha
2 valore di piena prova. Al contrario, le restanti parti del verbale, quali per esempio la ricostruzione del fatto sulla base delle testimonianze raccolte dai terzi, può essere liberamente apprezzabile e valutabile dal giudice (Cass. sentenza del 3/1/14 n. 38). Nel caso di specie, la Polizia Locale di Sorrento non ha depositato il RIS ovvero il rapporto di incidente per cui, allo stato, non emergono sufficienti elementi probatori a sostegno di quanto esposto nel verbale contestato che risulta carente di motivazione. Infatti, la contestazione verbalizzata è stata certo rilevata non nell'immediatezza ma differita ad un tempo successivo e sulla base di una ricostruzione dei fatti meramente presuntiva e indiziaria (in mancanza del verbale prodotto), e quindi, sprovvista dei requisiti di oggettività richiesti dalla legge alla P.A. in base al fondamentale principio della trasparenza operativa nell'ambito applicativo sanzionatorio, cosicchè considerato ciò, la prova dell'effettiva commissione dell'infrazione in questione appare incerta e per ciò stesso non sussiste al riguardo prova idonea di responsabilità dei ricorrenti nell'infrazione stradale de qua per cui ex art. 23 legge 689/81 il ricorso va accolto e annullato il verbale”. Orbene pur avendo il Giudice di prime cure erroneamente affermato che in primo grado non era stato depositato il rapporto di incidente stradale, presente invero in atti, dalla lettura complessiva della gravata sentenza si desume comunque che il Giudice di Pace basa il suo convincimento sulla la mancata percezione diretta dell' incidente da parte degli Agenti del Comando della Polizia Municipale di Sorrento. Come si evince dal rapporto di incidente agli atti, prot 19579/2019. in data 04 maggio 2019, alle ore 17,00 circa, i preposti del Comando di Polizia Municipale del Parte_1 agenti e - si recarono alla via Largo
[...] Testimone_1 Testimone_2
AN CC in , ove poco prima, risultava essere stato investito un cane. Pt_1
Dunque, gli agenti si recavano sul luogo successivamente al verificarsi del sinistro e trovavano l'animale esanime, disteso sul manto stradale. Da informazioni raccolte emergeva quanto segue: “L'animale circolava liberamente nel centro urbano senza essere vigilato dalla proprietaria né da altre persone così come confermato dalla stessa (al fine di evitare che potesse arrecare intralcio e/o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni). L'animale sarebbe venuto a contatto con un'autovettura all'altezza del civico 1 di Via Largo AN CC;
il conducente della stessa proveniente da Via degli Aranci e diretta verso Via del Mare, avrebbe effettuato una manovra repentina senza accorgersi della presenza del cane proseguendo poi la marcia senza fermarsi. Al fine di avere conferma sulla dinamica dell'incidente veniva attivata la C.O. affinché visionasse le immagini del sistema di videosorveglianza, il quale però è risultato non attivo già da qualche giorno per cui non è stato possibile visionare la registrazione”. Orbene, è pacifico tra le parti, che gli agenti del Comando della Polizia Municipale di
, non hanno avuto percezione diretta dell'incidente, e nello stesso verbale di Pt_1 contestazione dell'illecito si legge “violazione accertata d'ufficio a seguito della ricostruzione di sinistro stradale con esame elementi emersi a seguito di indagini espletate e spontanea presentazione presso questo Ufficio del trasgressore al fine di auto-identificarsi quanto tale” (cfr verbale di contestazione 11.05.2019 in atti).
In merito il Giudice di pace ha correttamente sottolineato: “la contestazione verbalizzata è stata certo rilevata non nell'immediatezza ma differita ad un tempo successivo e sulla base
3 di una ricostruzione dei fatti meramente presuntiva ed indiziaria e, quindi, sprovvista dei requisiti di oggettività richiesti dalla legge alla P.A.”.
La decisione del giudice di prime cure appare condivisibile poiché si basa non sulla mancanza del rapporto di incidente in atti, bensì della omessa percezione diretta dei fatti rappresentati in quel rapporto dagli Agenti della Polizia Municipale e della conseguente impossibilità di accertare la commissione dell'infrazione. Difatti è impossibile accertare la modalità dell'evento, la modalità dell'impatto con l'animale, la riconducibilità del sinistro al conducente del veicolo Sportage tg. FS918ZF e soprattutto la sua condotta omissiva. Posto che nel rapporto non sono indicati i nominativi dei soggetti che sono stati sentiti dai vigili urbani per la ricostruzione della dinamica del sinistro,, va evidenziato che nella stessa ricostruzione del sinistro ivi contenuta si afferma, utilizzando il condizionale, che il conducente dell'autovettura “avrebbe effettuato una manovra repentina senza accorgersi della presenza del cane proseguendo poi la marcia senza fermarsi”. Sempre nel rapporto del sinistro è riferito che “il giorno successivo al sinistro, si presentava al Comando la signora nata a [...] [...], residente a [...]
S.Agnello alla Via Angri, conducente del veicolo KIA PORTAGE tg FS918ZF, la quale si dichiarava involontaria autrice dell'investimento”, tuttavia, non sono riportate, in allegato, le dichiarazioni rese da che costituiscono l'unico elemento dal quale il CP_1
Comune desume la responsabilità della stessa per la contestata omissione in soccorso. Orbene il verbale ha ad oggetto la violazione prevista dall'art. 189, comma 9 bis, Cds che dispone: “l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”, ma nessuna prova è stata fornita nella fattispecie circa la condotta di omissione, mancando a monte la prova della consapevolezza in capo a di aver investito un'animale nell'immediatezza del CP_1 fatto, si da poterle contestare di non aver posto in essere condotte idonee a prestare soccorso all'animale (art. 189, comma 9bis), né gli agenti hanno accertato alcunché in merito, e, come evidenziato, nello stesso rapporto, in cui non sono indicate le fonti informative, si usa il condizionale e si afferma che il conducente dell'autovettura non si accorgeva della presenza del cane. Ai sensi dell'art. 3 l 689/81 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Ebbene a fronte della mancanza di un riscontro diretto sulla dinamica del sinistro, della mancata indicazione delle fonti informative di riferimento degli agenti per la ricostruzione dei fatti, della indicazione nello stesso verbale della circostanza che il conducente dell'autovettura non si avvedeva della presenza del cane, non sussistono sufficienti elementi per poter affermare che si rendeva autrice dell'investimento di un CP_1 cane e non si fermava a prestare soccorso. Si ribadisce che non appare all'uopo sufficiente quanto riportato nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale, allorchè si afferma che la “si dichiarava involontaria CP_1 autrice dell'investimento”, in quanto tale affermazione di per sé sola nulla prova sulla
4 percezione dell'incidente da parte di quest'ultima al momento del suo verificarsi e quindi sull'elemento soggettivo dell'illecito contestato che è quello di omissione di soccorso. Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello è infondato e va rigettato.
4. Le spese di lite del giudizio di appello, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, (scaglione di riferimento, fino ad euro 1.100,00, valori medi per tutte le fasi, ridotti al 50% per la fase istruttoria/trattazione) con distrazione in favore degli avvocati Gargiulo Valentina e Di Leva Carlotta dichiaratosi antistatari. Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Rosaria Barbato, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna il in persona del Dirigente del II° Dipartimento, al Parte_1 pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di e CP_1
, che liquida in euro 562,00 per compenso professionale, oltre spese Controparte_1 forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con attribuzione ai difensori antistatari;
• dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 06.03.2024
Il giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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