Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/05/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 527/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via del Forte Tiburtino n. 98, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Pennazzi che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio civile in data 23 giugno 2007 in Rieti, Parte_1 Parte_2 trascritto all'ufficio di Stato Civile del Comune di Rieti (atto n. 46, parte II, serie A, anno 2007), optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 19.10.2007). Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 02.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) l'appartamento adibito a casa coniugale sito in Rieti, alla Via Nazareno Strampelli n.1, resterà in uso esclusivo al
SI. con tutto quanto ivi contenuto, essendosene peraltro la SI.ra già allontanata asportando dalla Pt_1 Pt_2 stessa tutti i propri oggetti personali, e tutte le relative utenze resteranno definitivamente a carico del marito;
c) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua educazione ed istruzione adottando,
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d) il figlio vivrà prevalentemente presso la madre ed il padre potrà tenerlo con sé ogniqualvolta sarà possibile ed opportuno, salvo il necessario preavviso telefonico e coordinamento con la madre, e comunque secondo i periodi di seguito indicati da intendersi, allo stato e salvo necessarie modifiche, quale contenuto minimo del diritto di visita:
- dal mercoledì pomeriggio alle ore 14.00, e comunque non prima del termine dell'attività scolastica, fino alla sera del medesimo giorno alle ore 21.00;
- dal venerdì pomeriggio alle ore 14.00, e comunque non prima del termine dell'attività scolastica, fino alla sera del medesimo giorno alle ore 21.00 salvo, a settimane alterne, sino alla domenica sera alle ore 21.00;
o per il periodo pasquale il padre potrà tenere con sé il figlio per tre giorni incluso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o Pasquetta;
o per il periodo natalizio il padre potrà tenere con sé il figlio per una settimana compresi, ad anni alterni, i giorni del
24 o 25/12 e quelli del 31/12 o 01/01;
o le festività del 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile e 1 Maggio saranno trascorsi, sempre ad anni alterni, con la madre e con il padre;
o per il periodo estivo, ossia quello concomitante con la chiusura delle scuole, il padre potrà tenere con sé li figlio per un periodo di 15 giorni continuativi, dandone preavviso scritto alla madre con almeno trenta giorni di anticipo e precisando, oltre l'intenzione, anche le date costituenti il termine iniziale e finale desiderati e la località ove intendesse fargli trascorrere le vacanze;
tali modalità, ovviamente, dovranno comunque essere stabilite nel pieno rispetto di quelli che saranno i periodi di ferie lavorative goduti, di anno in anno, da entrambi i genitori;
e) il SI. corrisponderà alla SI.ra a decorrere dall'effettività della separazione, in considerazione della Pt_1 Pt_2 sua permanenza nella casa coniugale, la somma mensile complessiva di € 400,00 a titolo di mantenimento, nonché
l'ulteriore somma di € 500,00 in favore del figlio per il mantenimento e gli alimenti di quest'ultimo; tali somme saranno rivalutate ed aggiornate annualmente, e saranno corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
f) saranno inoltre poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, tutte le spese straordinarie sostenute per il figlio, come individuate nel relativo protocollo di intesa adottato dal Tribunale Civile di Rieti, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto;
g) che i coniugi, infine, al di là del convenuto assegno di mantenimento riconosciuto a favore della moglie, dichiarano di aver già regolato ogni altra questione economico/patrimoniale tra loro sorta, a qualunque ragione e/o titolo, durante la vita coniugale.
All'udienza del 07 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto dai coniugi, detta unione, pur se nata sotto i migliori auspici, a causa di una profonda incompatibilità di carattere dei coniugi è ormai venuta meno, rendendo di fatto insostenibile la convivenza tra di loro ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Rieti, trascritto all'ufficio di Stato Civile del predetto Comune (atto n. 46, parte II, serie A, anno 2007);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 15 maggio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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