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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
7944/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del
20 marzo 2025, fissata per la discussione;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. R.G. 7944/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 7944/2019 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Granata e dall' Avv. Raffaele Granata, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Sant' Anastasia (Na), al Corso Umberto I, n. 49;
-appellante contro pagina 1 di 4 (c.f.: ), in persona del Prefetto Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in alla Piazza del Plebiscito;
CP_1
-appellata contumace
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso in appello ha impugnato la sentenza n. 1926 del 2019 con la quale il Parte_1 giudice di pace di Nola ha rigettato l' opposizione spiegata dall' odierno appellante avverso i verbali di contravvenzione nn. 812056626, 812056724 e 812056822 elevati dal Comando dei C.C. di Torre
Annunziata, a seguito di rilevazione effettuata il giorno 01.08.2018, per la violazione degli artt. 116, 193, co. 2 e 180, co.
1-7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. Codice della Strada, da parte di P_
, quale conducente del motociclo Honda SH tg. BX65259, di proprietà del ricorrente.
[...]
L' appellante ha lamentato il difetto di motivazione della pronuncia impugnata, l'errata applicazione dell'articolo 196 C.d.S., nonché la nullità del verbale di contestazione per vizi di forma;
sulla scorta di tali motivazioni, ha concluso per l'annullamento dei verbali nn. 812056626, 812056724 e 812056822, con la condanna della al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi del doppio grado.
Non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, la e pertanto Controparte_1
ne va dichiarata la contumacia.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
Tanto premesso, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2011
(“Disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”), in tema di opposizione avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è applicabile il rito del lavoro e pertanto l'impugnazione va proposta con ricorso (ex multis, Cass. civ., n. 13736/2018).
Ebbene, nel caso di specie la controversia è stata certamente instaurata in seguito all'entrata in vigore
Del d.lgs. n. 150/2011 e, pertanto, il giudizio di appello è stato correttamente e tempestivamente pagina 2 di 4 introdotto con ricorso (la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 24 aprile 2019 ed il deposito del ricorso in appello in data 25 novembre 2019, cadendo il 24, ultimo giorno utile, di domenica).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, sia pure per le motivazioni che seguono che vanno ad integrare quelle fornite dal Giudice di pace, in parte lacunose.
Infondato è il motivo di appello con il quale l' appellante lamenta il mancato riconoscimento della esimente di cui all' art. 196 cds, atteso che la circolazione del veicolo sarebbe avvenuta contro la volontà Con del ricorrente, stante l'affidamento del motociclo alla in Controparte_3
conto vendita, con esposizione presso i locali della ditta.
Invero, in materia di violazione al Codice della Strada, sulla scorta del principio generale affermato dall'art. 6 L. n. 689/1981, l'art. 196 estende al proprietario del veicolo – che, dunque, sarà tenuto a rispondere in solido- l'obbligo del pagamento delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti commessi da altri soggetti che usino quel veicolo.
L'art. 196 C.d.S. contiene un esimente perché consente al proprietario del veicolo di esonerarsi da detta presunzione di responsabilità, allorché riesca a fornire la prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per esonerarsi dalla responsabilità il proprietario deve provare di aver manifestato, con atti inequivocabili, la propria ferma opposizione alla circolazione del suo mezzo, mediante l'adozione di cautele atte, idonee e specificatamente volte ad impedire la circolazione del veicolo.
In altri termini, occorre dimostrare che l'autovettura, al momento della violazione del Codice della
Strada, non circolava per volontà del proprietario, bensì contro la sua esplicita volontà dichiarata e comprovata.
Nel caso di specie, con riguardo all'ipotesi di sanzione amministrativa per circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa, la Corte di Cassazione ha statuito che: “la responsabilità solidale del proprietario deve essere affermata, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, ove lo stesso si limiti
a provare soltanto di aver consegnato il veicolo a chi lo ha posto in circolazione in base a procura a vendere”; la responsabilità solidale del proprietario deve essere affermata, infatti, ai sensi dell'art. 6 l. n.
689 del 1981, “ove lo stesso non provi l'avvenuta utilizzazione della cosa contro la sua volontà. Tale responsabilità, pertanto, non resta esclusa dal fatto che il proprietario abbia consegnato il veicolo a chi lo ha posto in circolazione in base a procura a vendere” (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 1089 del 14/02/1990; Cass.
Sez. 1, n. 3476 del 1996; Cass. civ., Sez. II, n. 6992/2023 del 20.09.2023).
Nella fattispecie, parte attrice non ha fornito la prova che il veicolo sia stato posto in circolazione contro la sua volontà, avendo solo fornito la prova (sulla base di una “dichiarazione di mandato a vendere”,
pagina 3 di 4 scritto proveniente dal terzo e liberamente valutabile, e delle deposizioni del teste , Testimone_1
moglie dello stesso ricorrente), di aver conferito mandato per la vendita del motociclo, ma non anche dell'adozione, da parte dell'istante, di comportamenti idonei ad integrare la condotta di prohibente domino rilevante ai fini dell'applicazione dell'esimente.
Pertanto, poiché nel caso di specie non risulta provata la volontà contraria del proprietario del veicolo, il motivo d'appello deve essere rigettato.
Inoltre, l'appellante ha eccepito la errata valutazione da parte del Giudice di primo grado dei criteri di redazione dei verbali di contravvenzione.
Nel caso in esame, il processo verbale di contravvenzione riporta il luogo in cui il trasgressore P_
è stato sottoposto a controllo “soggetto controllato in Via Trieste e Trento alle ore 17.00 odierne”;
[...] pertanto, i verbali contengono un'indicazione sufficientemente chiara del luogo in cui è stata accertata l'infrazione, escludendo ogni incertezza e genericità.
In definitiva, per le motivazioni qui esposte l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Nulla per le spese del giudizio di appello, stante la contumacia della appellata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1
-rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 1 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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