Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente nella causa civile, iscritta al n. 2983 R.G. anno 2022 Affari Civili
Contenziosi, previa discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, all'udienza del 11.2.2025
TRA
Parte 1
Rappresentato e difeso dall'avv. Vito Faiulo, in virtù mandato telematico allegato all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario opponente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
Rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente ed inserita nella busta contenente la comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato da [...]
Parte 1, comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali di causa e le memorie istruttorie. Del resto, trattandosi di disposizione normativa
19 ottobre 2006, n. 22409).
Il fascicolo veniva assegnato al giudice dott.ssa M.N. Mazzone.
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito di scioglimento di riserva in data 8.3.2023, il giudice Mazzone rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava il termine per le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Nelle more della causa, il fascicolo veniva assegnato a questo giudice per l'udienza del 26.9.2023, nella quale parte opponente sollevava eccezione di improcedibilità per la mancata mediazione obbligatoria. Il giudice, con ordinanza emessa in udienza, rilevato che il precedente magistrato nel rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione non aveva provveduto a dare il termine per l'esperimento della mediazione, assegnava a parte opposta il termine per esperire la mediazione.
All'udienza di rinvio parte opponente sollevava eccezione di tardività dell'esperimento della mediazione obbligatoria, chiedendo che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda per tardività della mediazione. Parte opposta si opponeva a tale richiesta.
Il giudice rinviava per decidere sulla richiesta di improcedibilità, autorizzando le parti al deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 18.3.2024, poi rinviata all'udienza in presenza del 4.4.2024.
In tale udienza, con ordinanza emessa in udienza che qui si abbia per confermata e trascritta, il giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità.
All'udienza di rinvio 21.5.2024 parte opponente chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c sempre sull'eccezione di improcedibilità della domanda per tardività della mediazione, nonostante il rigetto già disposto con l'ordinanza del
4.4.2024, mentre parte opposta chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il giudice rinviava all'udienza del 24.9.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.2.2025, autorizzando le parti al deposito di note conclusive. In data odierna, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Preliminarmente, relativamente all'eccezione di tardività della mediazione sollevata da parte opponente, il giudice la rigetta e si riporta a quanto già deciso nell'ordinanza del 4.4.2024, confermandola.
Ritiene il giudice che l'opposizione non sia fondata e, pertanto, non meriti accoglimento.
Osserva il giudice che le doglianze di parte opponente sono risultate mere asserzioni di stile, non supportate da alcuna valida allegazione dei fatti.
In particolare, relativamente alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo, la rimessione in termini è stata disposta dal giudice del procedimento monitorio e non rientra nelle facoltà di questo giudice sindacarne l'operato.
Tuttavia, si rileva che la notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. (Vedi Cass.18 aprile 2006, n. 8955).
In altri termini, se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art.645 cpc, l'inefficacia ex art.644 il giudice dichiarerà sì, verificatane la fondatezza, l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto. L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Nel caso in esame, si ribadisce, la società opposta è stata rimessa in termini per la notifica dal giudice competente per il decreto ingiuntivo, notifica che resta valida ed efficace.
Nel merito, sostiene parte opponente che la società finanziaria TA non ebbe ad erogare le somme richieste con il finanziamento e pari ad €.20.076,00.
Tuttavia la prova dell'erogazione delle somme del “netto ricavo" del finanziamento e pari ad
€.14.474,92 da parte di TA a favore del Pt 1 risulta documentalmente.
Osserva il giudice che in costanza del rapporto di lavoro con la società Controparte 2 dalla retribuzione del Pt 1 gravando la cessione del quinto dello stipendio per il pagamento del finanziamento, dalla società datrice di lavoro venivano operate 4 trattenute per la somma di
€.956,00 versate alla società TA S.p.A.. Il Pt_1 nulla eccepiva al riguardo.
Inoltre, cessato il rapporto di lavoro del la società datrice di lavoro Pt 1 Controparte_2
versava in favore della finanziaria TA l'intero TFR del Pt 1 ammontante alla somma di
€.4.895,13. Ed ancora il Pt 1 nulla eccepiva al riguardo.
Dalla documentazione in atti il Pt 1 risultava debitore della società Parte_2 per altro '
precedente finanziamento, della residua somma di €.8.481,35 che veniva pagata e quindi estinto il finanziamento con Plusvalore, con il successivo finanziamento sottoscritto con TA. Di tanto vi
è prova documentale del bonifico bancario effettuato dalla finanziaria TA a Parte 2 .
Inoltre il Pt 1 risultava debitore nei confronti della società Controparte 2 (sua datrice di lavoro) per un prestito aziendale in suo favore e che doveva essere estinto mediante trattenuta mensile sulla retribuzione ed ammontante ad €.3.850,00. Anche questo debito del Pt 1 veniva estinto tramite il finanziamento con TA che provvedeva a versare la somma alla società
Controparte 2 a mezzo bonifico, come da prova documentale in atti.
Infine, la somma residua tra quanto al "netto ricavo" finanziato da TA (€.14.474,92) e la somma complessiva di quanto versato a Parte 2 (€.8.481,35) ed a Controparte_2
(€.3.850,00) e pari ad €.2.143,57 veniva versata allo stesso Pt 1 a mezzo assegno circolare del
30.5.2007 tratto sulla banca Unicredit, come da documentazione in atti.
Dappiù che il Pt 1 fosse gravato del precedente finanziamento con Plusvalore e del prestito aziendale con la Controparte_2 entrambi estinti con il finanziamento sottoscritto con TA, risulta per tabulas anche dalla "dichiarazione di stipendio o salario" nonché dall'atto di benestare" entrambi provenienti dalla ex datrice di lavoro del Pt 1 la società Controparte_2
Alla luce di tali considerazioni risulta provata l'erogazione delle somme finanziate dalla società
TA in favore di Parte 1
Relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente osserva il giudice il credito oggetto di causa trova il suo fondamento nel contratto finanziamento sottoscritto con TA la cui ultima rata scadeva il 30.5.2014 e, quindi, tenendo conto della prescrizione decennale, sarebbe prescritto il 30.5.2024. Tuttavia tale termine è stato interrotto sia con la lettera del 2017 che, successivamente, con la notifica del decreto ingiuntivo il 25.2.2022.
In particolare la surrogazione nel credito non comporta estinzione del debito originario, limitandosi ad una mera modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, lasciando inalterata la struttura dello stesso.
Parte 1 abbia sottoscritto la polizza Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che assicurativa con Controparte_1 a garanzia del finanziamento ottenuto da TA e che lo stesso abbia ricevuto ed esaminato le condizioni di assicurazione, avendo apposto in calce la sua sottoscrizione.
In definitiva, alla luce di tali argomentazioni, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 1911/2021 del 14.9.2021, notificato con rimessione in termini il 25.2.2022, con il quale si ingiungeva a Parte 1 di pagare a in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro 12.136,03 oltre gli interessi come da domanda ed oltre le spese e competenze della procedura di ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
[...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni altra azione, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'opposizione per le motivazioni di cui in premessa e conferma il decreto ingiuntivo n. 1911/2021 del 14.9.2021, notificato con rimessione in termini il
25.2.2022, con il quale si ingiungeva a di pagare a [...] Parte 1
Controparte 1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro 12.136,03 oltre gli interessi come da domanda ed oltre le spese e competenze della procedura di ingiunzione.
Parte 1 al pagamento delle spese di lite in favore della società 2. Condanna
e che si liquidano in €. 3.000,00, oltre alle spese opposta Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 11.2.2025 ore 15.30
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez