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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos in seguito alla sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3382/2023 r.g. e vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1 (C.F.
dall'avv. Domenica Scriva per procura in atti,
ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angelo Labrini, Angela M. Fazio, Angela M. Laganà e Dario C. Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 8 novembre 2023 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei benefici richiesti.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è infondata per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sial CP_2 ad avviare la contestazione.
Nel merito, sia la CTU esperita in sede di ATPO che la consulenza resa nel presente giudizio hanno ritenuto che la ricorrente fosse in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e di non avesse necessità di assistenza continua.
In particolare, la nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta da
"Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico bisettimanale". Ha precisato che “ci troviamo di fronte ad un soggetto relativamente giovane, 50 anni, affetta da patologia invalidante riconosciuta come tale, ma che allo stato attuale, per l'espressività clinica della stessa, può condurre un'esistenza pienamente autonoma: dal punto di vista deambulatorio è completamente autonoma e la malattia, ancora alle fasi iniziali, non ha dato le tipiche manifestazioni che presentano i dializzati di lunga data come anche non indicato nell'ultimo certificato esibito. Dal punto di vista neuro-]-psichico la signora è lucida, orientata con capacità di critica e giudizio conservate, non presenta deficit mnesici e/o cognitivi per cui anche da questo punto di vista non necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale".
Diversamente da quanto rappresentato dall'opponente, quindi, il consulente ha preso in considerazione tutte le patologie sofferte dall'opponente, chiarendo che le stesse non comportano la necessità di un'assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita, né riducono l'autonomia personale.
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_2 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 11/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1.- Parte 1 , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di