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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/06/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3010 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cimino Giovani
OPPONENTE
E
(C.F. - P.IVA , già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pesenti Marco CP_1
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 25 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa ed i motivi di opposizione.
Parte opponente ha eccepito l'assenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Orbene, tale censura è priva di rilevanza.
Invero, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza del presupposto della prova scritta, le censure in argomento sono ininfluenti in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non tanto a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità previste dalla legge per l'emissione dell'ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. 12/03/2019 n.
7020; Cass. civ. 17/10/2011 n. 21432; Cass. civ. 10/03/2009 n. 5759 e Cass. civ.
19/02/2007 n. 6514).
Conseguentemente, se il credito risulta provato e fondato nel successivo giudizio di opposizione, la domanda deve essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 23/07/2014 n.
16767).
Oggetto della presente causa, dunque, è quello di verificare la fondatezza nel merito dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria.
^^^
Passando al merito, in punto di diritto, è opportuno premettere che è principio giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533 e
Cass. civ. 20/01/2015 n. 826) quello secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte.
Pagina 2 di 5 Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo principio va applicato anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. un. 14/01/2014 n. 578), dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto).
In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Da tale assunto discende che il creditore -opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.
^^^
Sulla presunta nullità del contratto per omessa indicazione dell 'Indicatore
Sintetico di Costo Par Non può ritenersi che l' rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB - secondo il quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Par Infatti secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Conseguentemente, l'erronea od omessa indicazione dell' in un contratto Pt_3 di finanziamento non determina una maggiore onerosità del finanziamento medesimo, ma solo una inesatta individuazione del suo costo complessivo. Per la stessa ragione non può trovare applicazione l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto del contratto determinato nel capitale prestato, negli interessi dovuti e nel meccanismo di indicizzazione.
Pagina 3 di 5 Il legislatore ha dunque ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità soltanto le clausole dei contratti di credito al consumo che contengono una non corretta indicazione del TAEG a sfavore del mutuatario, ma non anche le ipotesi di non Par corretta o di omessa indicazione dell' nei contratti di mutuo , di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, le quali possono semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto.
Nel caso in esame neppure questo criterio è però applicabile dal momento che l'opponente non ha neppure dedotto di aver vagliato finanziamenti alternativi con
TAEG/ISC più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante.
Segue il rigetto dell'eccezione.
^^^
A fronte delle risultanze documentali, deve ritenersi assolto, anche in questa sede di opposizione, l'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, posto in capo alla Banca creditrice dall'art. 2697, co. 1, Cod. C iv.; conseguentemente,
l'eccezione dell'opponente in punto di difetto di prova scritta del credito è infondata e va rigettata.
Ed invero le ragioni creditorie della difesa sono adeguatamente corroborate dall'avvenuta produzione degli estratti conto analitici, recanti al loro interno un'accurata descrizione delle movimentazioni contabili di dare/avere .
Non avendo parte opponente fornito elementi di prova di segno contrario giustifica il rigetto dell'eccezione in punto di illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Quanto alla nullità del contratto per la previsione di interessi superiori al tasso soglia usura, da ritenersi circoscritta all'usura originaria per effetto del noto revirement della giurisprudenza della S.C. di Cassazione in merito alla configurabilità della c.d. usura sopravvenuta (peraltro nemmeno dedotta), in tal caso la deduzione appare generica e pertanto inammissibile la richiesta di accertamento tecnico-contabile.
Il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi assume invero l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
In altri termini, la deduzione dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere, per consolidato orientamento, meramente affermata e
Pagina 4 di 5 del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 della legge n. 108/1996, la cui produzione grava sul debitore, atteso che tali decreti non hanno natura normativa bensì amministrativa, per cui sono sottratti all'operatività del principio “iura novit curia” (vedi Cass. 30.01.2018, n. 2311;
Tribunale di Roma, la sentenza n.4065 del 21 febbraio 2018).
L'opposizione va pertanto in toto rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria non essendo stata espletata la relativa attività.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3010/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 614/2021; condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 3.700,00 per compensi (fase di studio euro 1.000,00, fase introduttiva euro 900,00, fase decisionale euro 1.800,00) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 10 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3010 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cimino Giovani
OPPONENTE
E
(C.F. - P.IVA , già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pesenti Marco CP_1
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 25 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa ed i motivi di opposizione.
Parte opponente ha eccepito l'assenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Orbene, tale censura è priva di rilevanza.
Invero, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza del presupposto della prova scritta, le censure in argomento sono ininfluenti in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non tanto a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità previste dalla legge per l'emissione dell'ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. 12/03/2019 n.
7020; Cass. civ. 17/10/2011 n. 21432; Cass. civ. 10/03/2009 n. 5759 e Cass. civ.
19/02/2007 n. 6514).
Conseguentemente, se il credito risulta provato e fondato nel successivo giudizio di opposizione, la domanda deve essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 23/07/2014 n.
16767).
Oggetto della presente causa, dunque, è quello di verificare la fondatezza nel merito dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria.
^^^
Passando al merito, in punto di diritto, è opportuno premettere che è principio giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533 e
Cass. civ. 20/01/2015 n. 826) quello secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte.
Pagina 2 di 5 Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo principio va applicato anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. un. 14/01/2014 n. 578), dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto).
In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Da tale assunto discende che il creditore -opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.
^^^
Sulla presunta nullità del contratto per omessa indicazione dell 'Indicatore
Sintetico di Costo Par Non può ritenersi che l' rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB - secondo il quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Par Infatti secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Conseguentemente, l'erronea od omessa indicazione dell' in un contratto Pt_3 di finanziamento non determina una maggiore onerosità del finanziamento medesimo, ma solo una inesatta individuazione del suo costo complessivo. Per la stessa ragione non può trovare applicazione l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto del contratto determinato nel capitale prestato, negli interessi dovuti e nel meccanismo di indicizzazione.
Pagina 3 di 5 Il legislatore ha dunque ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità soltanto le clausole dei contratti di credito al consumo che contengono una non corretta indicazione del TAEG a sfavore del mutuatario, ma non anche le ipotesi di non Par corretta o di omessa indicazione dell' nei contratti di mutuo , di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, le quali possono semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto.
Nel caso in esame neppure questo criterio è però applicabile dal momento che l'opponente non ha neppure dedotto di aver vagliato finanziamenti alternativi con
TAEG/ISC più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante.
Segue il rigetto dell'eccezione.
^^^
A fronte delle risultanze documentali, deve ritenersi assolto, anche in questa sede di opposizione, l'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, posto in capo alla Banca creditrice dall'art. 2697, co. 1, Cod. C iv.; conseguentemente,
l'eccezione dell'opponente in punto di difetto di prova scritta del credito è infondata e va rigettata.
Ed invero le ragioni creditorie della difesa sono adeguatamente corroborate dall'avvenuta produzione degli estratti conto analitici, recanti al loro interno un'accurata descrizione delle movimentazioni contabili di dare/avere .
Non avendo parte opponente fornito elementi di prova di segno contrario giustifica il rigetto dell'eccezione in punto di illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Quanto alla nullità del contratto per la previsione di interessi superiori al tasso soglia usura, da ritenersi circoscritta all'usura originaria per effetto del noto revirement della giurisprudenza della S.C. di Cassazione in merito alla configurabilità della c.d. usura sopravvenuta (peraltro nemmeno dedotta), in tal caso la deduzione appare generica e pertanto inammissibile la richiesta di accertamento tecnico-contabile.
Il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi assume invero l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
In altri termini, la deduzione dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere, per consolidato orientamento, meramente affermata e
Pagina 4 di 5 del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 della legge n. 108/1996, la cui produzione grava sul debitore, atteso che tali decreti non hanno natura normativa bensì amministrativa, per cui sono sottratti all'operatività del principio “iura novit curia” (vedi Cass. 30.01.2018, n. 2311;
Tribunale di Roma, la sentenza n.4065 del 21 febbraio 2018).
L'opposizione va pertanto in toto rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria non essendo stata espletata la relativa attività.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3010/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 614/2021; condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 3.700,00 per compensi (fase di studio euro 1.000,00, fase introduttiva euro 900,00, fase decisionale euro 1.800,00) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 10 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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