Articolo 1 della Legge 25 ottobre 1977, n. 880
Articolo 2
Versione
22 dicembre 1977
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952:
a) convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi;
b) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio;
c) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1977