Articolo 232 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 232. Patrimonio indisponibile della Difesa 1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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