Art. 232. Patrimonio indisponibile della Difesa 1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Codice della Strada - Regolamento Art. 240https://www.studiocataldi.it/
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni. TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE (ARTT. 232-240 C.S.) Art. 407. - Disposizione transitoria (artt. 232-240 C.s.). 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabiliti per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del …
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Giurisprudenza • 18
- 1. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/12/2025, n. 21716Provvedimento: […] A ciò deve aggiungersi che l'art. 232 del codice dell'ordinamento militare stabilisce che le caserme fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della Difesa, se a esso assegnate in uso, nonché, più specificamente, all'art. 547 dello stesso Codice, sistematicamente collocato nel Titolo del Libro Secondo dedicato all'attività negoziale del Ministero e, precisamente, nel Capo recante la disciplina della concessione di beni , secondo cui “ 1. […]Leggi di più...
- violazione art. 1339 c.c.·
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- ricorso gerarchico·
- giurisdizione amministrativa·
- violazione art. 3 l. 241/90·
- violazione art. 133 c.p.a.·
- canone concessorio·
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