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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 603 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Francesco Lopez) Parte_1 appellante
E
Controparte_1
(avv.ti Fabrizio Allegrini e Ilario Antonio Sorace)
[...] appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Malattia professionale.
Benefici ai superstiti.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Crotone, adito da , le ha negato le Parte_1 prestazioni assicurative (rendita ai superstiti e assegno funerario) che con ricorso del
3.6.2021 aveva rivendicato dall' , ai sensi degli artt. 85 e 131 del d.p.r. n. 1124 CP_1
Pag. 1 di 5 del 1965, assumendo che la morte del coniuge, fosse da Persona_1 ascrivere alla “mielodisplasia” che aveva contratto svolgendo le mansioni di operaio giuntista di cavi telefonici che lo avevano esposto al rischio da campi elettromagnetici. In base alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale ha invece escluso l'origine professionale di quella malattia, pur riconoscendo che essa ha inciso sul determinismo del decesso dell'assicurato. Ha perciò rigettato il ricorso e ha dichiarato, ex art. 152 disp. att. c.p.c., irripetibili le spese di lite.
2. La ricorrente interpone appello e chiede la riforma della decisione perché, censurando le conclusioni peritali recepite in sentenza, addebita al tribunale di non aver considerato: 1) che l'anzidetta patologia era tabellata alla voce 40 del d.p.r. n.
482 del 1975, ratione temporis applicabile e avrebbe quindi dovuto presumersi di origine professionale, in ragione della provata esposizione dell'assicurato a campi elettromagnetici e delle conferme scientifiche, rinvenibili anche in pubblicazioni dell' , alle quali l'ausiliare di prime cure non aveva contrapposto specifici e CP_1 identificabili riferimenti di segno contrario;
2) che la consulenza del proprio consulente tecnico di parte conforta il denunciato collegamento causale tra l'esposizione professionale a campi elettromagnetici e le patologie tumorali, in particolare con la sindrome mielodisplastica che è caratterizza dal rischio di trasformazione in leucemia.
3. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo infondato, il Collegio, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. La sentenza è validamente motivata col richiamo integrale alle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio e alle argomentazioni con cui l'ausiliare ha replicato ai rilievi critici della ricorrente1.
Pag. 2 di 5 6. Il consulente ha esaustivamente e logicamente argomentato che le cause della sindrome mielodisplastica diagnosticata al lavoratore sono sconosciute e che non esistono evidenze scientifiche a favore di una sua maggiore frequenza tra i soggetti esposti al rischio da campi elettromagnetici. Sicché non è possibile riconoscerne l'origine professionale in base al criterio del “più probabile che non”, ossia in termini di ragionevole certezza o di alta probabilità.
7. I rilievi critici che l'appellante muove a queste conclusioni sono stati, in realtà, già vagliati dal consulente che in sede di replica agli stessi: 1) ha rimarcato come lo studio scientifico che il perito di parte ha valorizzato per contestare le sue valutazioni tecniche non è conferente al caso in esame, perché supporta l'ipotesi che l'esposizione a campi elettromagnetici possa condurre allo “sviluppo di alcuni tipi di cancro”, mentre la patologia che affliggeva l'assicurato non era una leucemia linfatica, né un tumore, bensì una sindrome precancerosa;
2) ha concordato col fatto che tale patologia può evolvere nel tempo in una leucemia acuta mieloide, come però non è avvenuto nel caso esaminato;
3) ha escluso che dalla “voce 40” del d.p.r. n. 482 del 1975 si possano trarre indicazioni vincolanti rispetto all'origine professionale della sindrome di che trattasi.
8. Rispetto a tali repliche le censure dell'appellante, dinanzi riassunte, sono, per un verso, infondate e, per altro verso, si risolvono in un mero dissenso diagnostico, già sottoposto al vaglio del consulente di primo grado che ne ha tenuto conto, superandolo, nella relazione finale recepita in sentenza.
9. Più precisamente, è infondata la censura relativa alla sottovalutazione della previsione tabellare a cui l'appellante ascrive efficacia dirimente ai fini del riconoscimento della genesi lavorativa della patologia sviluppata dal coniuge.
9.1. Trascura, infatti, l'indicazione ermeneutica (cfr. Cass. n. 27752/2009 in motivazione) secondo cui la genericità della formulazione di quella voce tabellare
(immutata anche nelle tabelle introdotte con il d.p.r. n. 336 del 1994) la rende inidonea a determinare l'inversione dell'onere probatorio che l'appellante rivendica.
Essa infatti contempla, tra le "malattie" indennizzabili, le "malattie causate da “onde elettromagnetiche” e, tra le "lavorazioni", le "lavorazioni che espongono … alle onde elettromagnetiche". Secondo la Cassazione: “Queste indicazioni sono generiche, e lo
è in particolare quella relativa alle 'lavorazioni'”. Sicché si rende comunque
Pag. 3 di 5 necessario, in caso di contestazione, che il giudice, con accertamento di fatto, verifichi che “vi sia stata una esposizione significativa che possa avere avuto efficacia causale sull'insorgenza della malattia”.
9.2. E il tribunale, nel caso in esame, ha escluso che l'esposizione lavorativa dell'assicurato alle onde elettromagnetiche possa aver avuto efficacia causale sull'insorgenze della malattia, soprattutto in ragione del fatto che le stesse evidenze scientifiche richiamate a proprio favore dalla ricorrente mettono in relazione causale non già la malattia di che trattasi, bensì quelle cancerose, tra le quali la prima non è dunque annoverabile, avendo, per ammissione della stessa appellante, natura precancerosa e non essendosi evoluta in una neoplasia ematologica o in un'altra forma tumorale.
10. In ragione di questi elementi, i rilievi critici che alimentano l'appello si apprezzano, per come già anticipato, alla stregua di un mero dissenso diagnostico che, non attenendo a vizi del procedimento logico formale del consulente, non induce il
Collegio a rinnovarne l'operato con altro esperto. Ciò in quanto quei rilievi: a) non contengono la documentata denuncia della devianza dai canoni e dalle nozioni correnti della scienza medica concernente la patologia in esame, proprio perché gli studi che li supportano non sono conferenti a quella patologia;
b) non constano della denunciata omissione di accertamenti ed indagini da cui non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
11. Ne consegue il rigetto dell'appello.
12. Le spese del grado si compensano tra le parti perché il tribunale ha già verificato l'assolvimento dell'onere autocertificativo a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese di lite della parte non abbiente.
13. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica, da parte della cancelleria, del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 22.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Crotone, giudice del lavoro, n. 66/24, pubblicata in data 2.2.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
Pag. 4 di 5
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, se è dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2026.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 4352/2019: "Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione".
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 603 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Francesco Lopez) Parte_1 appellante
E
Controparte_1
(avv.ti Fabrizio Allegrini e Ilario Antonio Sorace)
[...] appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Malattia professionale.
Benefici ai superstiti.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Crotone, adito da , le ha negato le Parte_1 prestazioni assicurative (rendita ai superstiti e assegno funerario) che con ricorso del
3.6.2021 aveva rivendicato dall' , ai sensi degli artt. 85 e 131 del d.p.r. n. 1124 CP_1
Pag. 1 di 5 del 1965, assumendo che la morte del coniuge, fosse da Persona_1 ascrivere alla “mielodisplasia” che aveva contratto svolgendo le mansioni di operaio giuntista di cavi telefonici che lo avevano esposto al rischio da campi elettromagnetici. In base alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale ha invece escluso l'origine professionale di quella malattia, pur riconoscendo che essa ha inciso sul determinismo del decesso dell'assicurato. Ha perciò rigettato il ricorso e ha dichiarato, ex art. 152 disp. att. c.p.c., irripetibili le spese di lite.
2. La ricorrente interpone appello e chiede la riforma della decisione perché, censurando le conclusioni peritali recepite in sentenza, addebita al tribunale di non aver considerato: 1) che l'anzidetta patologia era tabellata alla voce 40 del d.p.r. n.
482 del 1975, ratione temporis applicabile e avrebbe quindi dovuto presumersi di origine professionale, in ragione della provata esposizione dell'assicurato a campi elettromagnetici e delle conferme scientifiche, rinvenibili anche in pubblicazioni dell' , alle quali l'ausiliare di prime cure non aveva contrapposto specifici e CP_1 identificabili riferimenti di segno contrario;
2) che la consulenza del proprio consulente tecnico di parte conforta il denunciato collegamento causale tra l'esposizione professionale a campi elettromagnetici e le patologie tumorali, in particolare con la sindrome mielodisplastica che è caratterizza dal rischio di trasformazione in leucemia.
3. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo infondato, il Collegio, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. La sentenza è validamente motivata col richiamo integrale alle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio e alle argomentazioni con cui l'ausiliare ha replicato ai rilievi critici della ricorrente1.
Pag. 2 di 5 6. Il consulente ha esaustivamente e logicamente argomentato che le cause della sindrome mielodisplastica diagnosticata al lavoratore sono sconosciute e che non esistono evidenze scientifiche a favore di una sua maggiore frequenza tra i soggetti esposti al rischio da campi elettromagnetici. Sicché non è possibile riconoscerne l'origine professionale in base al criterio del “più probabile che non”, ossia in termini di ragionevole certezza o di alta probabilità.
7. I rilievi critici che l'appellante muove a queste conclusioni sono stati, in realtà, già vagliati dal consulente che in sede di replica agli stessi: 1) ha rimarcato come lo studio scientifico che il perito di parte ha valorizzato per contestare le sue valutazioni tecniche non è conferente al caso in esame, perché supporta l'ipotesi che l'esposizione a campi elettromagnetici possa condurre allo “sviluppo di alcuni tipi di cancro”, mentre la patologia che affliggeva l'assicurato non era una leucemia linfatica, né un tumore, bensì una sindrome precancerosa;
2) ha concordato col fatto che tale patologia può evolvere nel tempo in una leucemia acuta mieloide, come però non è avvenuto nel caso esaminato;
3) ha escluso che dalla “voce 40” del d.p.r. n. 482 del 1975 si possano trarre indicazioni vincolanti rispetto all'origine professionale della sindrome di che trattasi.
8. Rispetto a tali repliche le censure dell'appellante, dinanzi riassunte, sono, per un verso, infondate e, per altro verso, si risolvono in un mero dissenso diagnostico, già sottoposto al vaglio del consulente di primo grado che ne ha tenuto conto, superandolo, nella relazione finale recepita in sentenza.
9. Più precisamente, è infondata la censura relativa alla sottovalutazione della previsione tabellare a cui l'appellante ascrive efficacia dirimente ai fini del riconoscimento della genesi lavorativa della patologia sviluppata dal coniuge.
9.1. Trascura, infatti, l'indicazione ermeneutica (cfr. Cass. n. 27752/2009 in motivazione) secondo cui la genericità della formulazione di quella voce tabellare
(immutata anche nelle tabelle introdotte con il d.p.r. n. 336 del 1994) la rende inidonea a determinare l'inversione dell'onere probatorio che l'appellante rivendica.
Essa infatti contempla, tra le "malattie" indennizzabili, le "malattie causate da “onde elettromagnetiche” e, tra le "lavorazioni", le "lavorazioni che espongono … alle onde elettromagnetiche". Secondo la Cassazione: “Queste indicazioni sono generiche, e lo
è in particolare quella relativa alle 'lavorazioni'”. Sicché si rende comunque
Pag. 3 di 5 necessario, in caso di contestazione, che il giudice, con accertamento di fatto, verifichi che “vi sia stata una esposizione significativa che possa avere avuto efficacia causale sull'insorgenza della malattia”.
9.2. E il tribunale, nel caso in esame, ha escluso che l'esposizione lavorativa dell'assicurato alle onde elettromagnetiche possa aver avuto efficacia causale sull'insorgenze della malattia, soprattutto in ragione del fatto che le stesse evidenze scientifiche richiamate a proprio favore dalla ricorrente mettono in relazione causale non già la malattia di che trattasi, bensì quelle cancerose, tra le quali la prima non è dunque annoverabile, avendo, per ammissione della stessa appellante, natura precancerosa e non essendosi evoluta in una neoplasia ematologica o in un'altra forma tumorale.
10. In ragione di questi elementi, i rilievi critici che alimentano l'appello si apprezzano, per come già anticipato, alla stregua di un mero dissenso diagnostico che, non attenendo a vizi del procedimento logico formale del consulente, non induce il
Collegio a rinnovarne l'operato con altro esperto. Ciò in quanto quei rilievi: a) non contengono la documentata denuncia della devianza dai canoni e dalle nozioni correnti della scienza medica concernente la patologia in esame, proprio perché gli studi che li supportano non sono conferenti a quella patologia;
b) non constano della denunciata omissione di accertamenti ed indagini da cui non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
11. Ne consegue il rigetto dell'appello.
12. Le spese del grado si compensano tra le parti perché il tribunale ha già verificato l'assolvimento dell'onere autocertificativo a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese di lite della parte non abbiente.
13. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica, da parte della cancelleria, del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 22.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Crotone, giudice del lavoro, n. 66/24, pubblicata in data 2.2.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
Pag. 4 di 5
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, se è dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2026.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 4352/2019: "Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione".