TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/12/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
AN DI, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 03/12/2025, lette le note depositate dall'avv. NOTORIO FRANCESCO nell'interesse di e dall'avv. Parte_1
CI IA LL nell'interesse di AN DI TR, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 674/2023 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. NOTORIO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
AN DI TR, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
CI IA LL e dall'avv. ANDREA MICELI
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Lo Giudice , con ricorso depositato in data 04.03.2023, ha rappresentato di Pt_1 avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Di ET CA, dal 30.08.2016 al
31.12.2016, dal 27.2.2017 al 31.12.2017, dal 09.05.2018 al 31.12.2018, dal 02.03.2019 al
31.12.2019 e dal 01.1.2020 al 31.5.2020, occupandosi: i) della potatura dell'agrumeto e dell'oliveto; ii) della cura e della ripresa delle piante malate;
iii) dell'irrigazione, anche nel corso della notte, delle varie coltivazioni;
iv) della vigilanza, per le sole annualità dal 2016 al
2017, diurna e notturna, per impedire il furto dei limoni.
Il lavoratore ha esposto di essere stato inquadrato come bracciante agricolo di cui al livello terzo del CCNL di settore benché, in concreto, abbia svolto mansioni riconducibili al livello 5 del contratto provinciale di lavoro agricoltura-operai della provincia di Siracusa;
1 ha precisato di avere prestato lavoro ultroneo, in ragione della necessità di irrigare e controllare le colture durante le notti e nei giorni festivi e prefestivi.
Il ricorrente, ritenendo di avere diritto alle differenze retributive, ha quindi convenuto il datore di lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare la convenuta DI TR CA, nata a [...] il [...]
( , residente in [...], alla corresponsione in favore del C.F._2 ricorrente: - della somma di € 141.807,75 – o della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta anche a seguito dell'espletanda istruttoria processuale – per le causali indicate in parte motiva con riferimento al complessivo svolgersi del rapporto di lavoro quale lavoratore inquadrato in area 2 livello 5^ del Contratto Provinciale di lavoro agricoltura-operai della Provincia di Siracusa;
- in subordine, della somma di € 92.769,11 – o della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta anche a seguito dell'espletando istruttoria processuale – per le causali indicate in parte motiva con riferimento al complessivo svolgersi del rapporto di lavoro quale lavoratore inquadrato nel livello 3^ del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti. Il tutto oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA.”
2. Di ET CA, con memoria depositata in data 12.10.2023, ha contestato in fatto ed in diritto il ricorso e, nell'eccepire la prescrizione dei crediti, ha chiesto il rigetto dello stesso con vittoria di spese di lite.
3. La causa, istruita con l'escussione di testi, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Occorre in primo luogo soffermarsi sulla domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni relative ad un profilo superiore rispetto a quello di formale inquadramento.
Come noto, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere le differenze retributive per una qualifica superiore ha “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) nonché “l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav.,
23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925).
2 Tale onere assume rilevanza fondamentale affinché il giudice possa procedere: i) all'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
ii) all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
iii) al raffronto dei risultati di tali due indagini. Va, infatti, rammentato che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass., sez. lav., 16 febbraio 2005, n. 3069).
Orbene, nel caso di specie, il superiore onere probatorio non è stato sufficientemente assolto da parte ricorrente.
Il ricorso, infatti, risulta carente sotto il profilo assertivo, essendosi il lavoratore limitato a dichiarare di avere svolto mansioni superiori, omettendo, in seno al ricorso introduttivo, tanto di riportare la declaratoria descrittiva delle mansioni riconducibili al livello di inquadramento sperato quanto di effettuare il raffronto con i rispettivi profili contrattuali, previsti rispettivamente dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e dal Contratto
Provinciale di lavoro agricoltura-operai della Provincia di Siracusa.
In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Né può ritenersi idoneo a colmare tale lacuna assertiva il deposito - per altro tardivo (14.3.2024 anziché al momento del deposito del ricorso del 4.3.2024) e dunque inammissibile (Cass. civ. n. 31474/2018) - del contratto collettivo di settore atteso che gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso generiche produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria.
Tanto basta per rigettare in parte qua la domanda attorea.
Per completezza di motivazione va escluso che possa assumere rilievo il fatto che alcuni testi abbiano dichiarato di avere visto il ricorrente, a volte, potare l'agrumeto. Da tali dichiarazioni non risulta possibile - per la genericità delle risposte fornite - verificare la conformità o meno di dette mansioni agli elementi caratterizzanti la declaratoria prevista per l'area 2 dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti;
in ogni caso, difetta la prova che detta attività sia stata continuativamente svolta per un periodo di 20 giorni lavorativi oppure saltuariamente per almeno due volte per un periodo complessivo non inferiore a 40
3 giorni lavorativi nel corso di un anno sì da giustificare il diritto all'acquisizione del profilo professionale per l'intero periodo lavorato.
5. Passando alla domanda volta all'accertamento di lavoro ultroneo, va anzitutto evidenziato che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, nonché in ordine all'esatta collocazione cronologica della prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito (cfr. Cass.
Civ., sez. lav, n. 16150/2018).
È stato infatti affermato che “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare a un'inversione dell'onere della prova;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa” (in tali termini, Cass. Civ., sez. lav., n. 3194/2009).
Nel caso in esame, tale onere non è stato sufficientemente assolto.
Il ricorrente, infatti, in seno al ricorso, ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa:
“- nel 2016 dalle 5:30 a.m. alle 21:30 p.m. e anche oltre;
il tutto sette giorni su sette, compresi i festivi;
quando era necessario irrigare in orario notturno, il ricorrente tornava sul luogo di lavoro verso le 23:00 fino alle 2:00 a.m. per cinque giorni a settimana, e ciò nel periodo agosto, settembre, ottobre, smettendo tali mansioni con l'arrivo della stagione delle piogge;
- nel 2017 dalle 6:00 a.m. alle 19:00 p.m. per sette giorni settimanali, compresi festivi;
quando era necessario irrigare in orario notturno, il ricorrente lavorava dalle 22:00 all'1:00 a.m., per 5 giorni a settimana, e ciò nel periodo maggio-ottobre 2017;
- nel 2018 dalle 7:00 a.m. alle 17:00 p.m. per sette giorni settimanali, compresi festivi;
quando era necessario irrigare in orario notturno, il ricorrente lavorava dalle 22:00 all'1:00 a.m., per 5 giorni a settimana, e ciò nel periodo maggio-ottobre 2018;
- nel 2019 l'orario di lavoro si è svolto come nel 2018;
- nel 2020, il ricorrente lavorava dalle 7:00 a.m. alle 17:00, per sette giorni compresi i festivi;
non ha prestato lavoro estivo, non ha svolto irrigazioni notturne”.
La tesi attorea, tuttavia, non ha avuto riscontro dallo svolgimento dell'attività istruttoria.
la cui valenza probatoria delle dichiarazioni è da circoscrivere alle Persona_1 annualità 2016-2017 (cfr: risposte artt. H, I L), ha dichiarato di non conoscere “gli orari di lavoro del ricorrente né i suoi giorni di lavoro”.
4 È vero che il suddetto teste, nel corso della deposizione, ha riferito di avere visto il ricorrente prestare attività lavorativa “nel pomeriggio o la domenica” o la “sera”; tuttavia, tali affermazioni, in parte collimanti con le previsioni contrattuali, nulla dicono circa l'orario effettivo di inizio e di fine prestazione;
né a diverse conclusioni pare possa giungersi attraverso la valorizzazione della risposta di cui al capitolo d) atteso che il teste ha riferito di avere prestato attività lavorativa “a volte” il sabato, la domenica e i festivi e che in queste occasioni è “capitato” di vedere il ricorrente “dentro il terreno”. In altri termini, le suddette dichiarazioni appaiono eccessivamente generiche ed inidonee a fondare gli assunti attorei.
Non dissimili le dichiarazioni di , il quale, escusso all'udienza del Testimone_1
12.6.2024, ha genericamente riferito quanto segue: “Conosco il ricorrente perché ho fatto dal 2018
o forse 2019 fino al 2021 o forse 2022 la vigilanza per istituto KGB Security nella proprietà di CA
Di ET (…) posso solo dire che io passavo per fare il controllo alla sera dalle 22 in poi, durane la notte e poi l'ultimo controllo alle sei del mattino. A volte la notte trovavo lì Lo Giudice. Se suonava l'allarme della proprietà della signora Di ET e ci recavamo sul posto, lì trovavamo Lo giudice che veniva chiamato al cellulare della centrale operativa quando scattava l'allarme nella proprietà della signora (…) Posso solo dire che quando di notte facevo la vigilanza a volte li trovavo la, con gli irrigatori accessi dell'acqua. Altre volte non lo trovavo là. Io facevo il controllo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, salvo il mio giorno di riposo per turno. Non ricordo se lo Giudice era lì nei giorni festivi (…)”. Premesso che le superiori dichiarazioni non risultano idonee ad attestare la presenza diurna o festiva del ricorrente nei terreni della resistente, si osserva comunque che il fatto di aver visto “a volte” il ricorrente o il fatto che quest'ultimo era disponibile ad intervenire in caso di furti non consentono né di individuare l'esatta collocazione oraria della prestazione lavorativa notturna né i giorni in cui tale prestazione sia stata effettivamente resa.
Irrilevanti, ai fini di cui al ricorso, le dichiarazioni: a) di , il quale, Controparte_1
Par escusso all'udienza del 17.7.2024, ha riferito: “Io lavoravo contemporaneamente a giudice dalle
7:00 alle 14:00 ma ognuno si faceva il suo lavoro. Finito l'orario di lavoro andavo, a casa e anche lui andava a casa. non so se di notte lavorasse”; b) di , il quale ha precisato: “Nulla Tes_2 posso riferire di specifico sulla attività lavorativa svolta da nel terreno della signora Di Parte_1
ET . Io la domenica e nei giorni festivi non mi recavo mai nel mio terreno e quindi non avrei potuto vederlo in quei giorni”.
Tale insufficienza probatoria - preclusa la possibilità di procedere ad una valutazione equitativa (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389) - non può che riverberarsi in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto delle domande da queste avanzate.
5 6. Conseguentemente, le domande economiche avanzate dal ricorrente vanno integralmente rigettate.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice AN DI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 674/2023, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente che liquida in € 4.629,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A.
Così deciso in Siracusa, il 04/12/2025
IL GIUDICE
AN DI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AN DI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6