Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato con legge 23 marzo 1947, n. 132 .
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato con legge 23 marzo 1947, n. 132 .