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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella causa iscritta al nr. 9185/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Daniela Tomarchio, Parte_1
giusta mandato in atti, elettivamente domiciliato presso il lo studio del suo procuratore, sito in Giardini Naxos, via Luigi Rizzo n.10,
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria
Ciancimino;
(già ), Controparte_2 Controparte_3
(C.F./P. IVA , in persona del procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Loredana Azzaro del Foro di Ragusa con indirizzo digitale:
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Resistenti
Oggetto: Opposizione ex art. 615 cpc
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA
DEL 06.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59620140003664649,
59620160001752552, 59620160006435813, 59620180001696516,
59620180006000792 che annulla;
dichiara dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito n. 59620170003291378; compensa tra le parti le spese di lite.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.06.2024, proponeva opposizione ex Parte_1
art. 615 cpc opponendo l'intimazione di pagamento n. 29620239019353987 nonché i sottostanti avvisi di addebito nn. 59620140003664649,
59620160001752552, 59620160006435813, 59620170003291378,
59620180001696516, 59620180006000792 assumendo la mancata notifica di tali atti dei quali era venuto a conoscenza solo in seguito alla notifica di atto di pignoramento presso terzi.
Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto di intimazione, la decadenza e la prescrizione del credito contributivo. Chiedeva pertanto l'annullamento degli avvisi e dell'intimazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano quanto dedotto dalla società ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ In particolare, l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché non tempestivamente proposto avverso avvisi di addebito tutti notificati, producendo a tal fine ricevute di consegna della pec nonché delle ricevute delle raccomandate, contestando l'eccepita prescrizione che, ove dovesse ritenersi anche in parte fondata, andrebbe a ricadere in capo all' , unica Controparte_2
legittimata in ordine alla notifica dei successivi atti di esecuzione, con conseguente difetto di legittimazione passiva per fatti successivi all'iscrizione a ruolo dei contributi. Chiedeva pertanto che in ogni caso venisse emessa condanna per il pagamento delle somme che risultavano dovute. contestava nella memoria di costituzione l'assunto attoreo Controparte_2
ed in particolare eccepiva il difetto di legittimazione passiva per le eccezioni che attengono al merito, assumendo la regolare notifica dei titoli legittimanti la pretesa e la interruzione della prescrizione mediante la notifica delle intimazioni che produceva unitamente alle relate.
In ogni caso assumeva l'interruzione della prescrizione per effetto della legislazione emergenziale per ID 19.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta, sulle
CP_ conclusioni rassegnate dal ricorrente e da nelle note scritte e dall' nella CP_4
memoria di costituzione, viene decisa come in epigrafe.
*
L'opposizione va parzialmente accolta per i motivi che seguono.
In via preliminare, appare opportuno richiamare il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n. 46 del 1999.
Tale normativa consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali di proporre diversi tipi di opposizione: a) opposizione alla cartella per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez.
VI n. 18256/2020). ..."
L'azione promossa dal ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito asserendo la loro mancata notifica.
Ciò posto, atteso che l'opposizione è fondata sulla mancata notifica dei titoli e che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla debenza delle somme che invero si ritiene non dovute per intervenuta prescrizione quinquennale (ex art. 3 comma 9 L. 335/1995), occorre esaminare gli atti ed i documenti allegati e prodotti dalle parti resistenti.
In ordine agli avvisi di addebito, sono certamente prescritti i crediti contributivi portati dagli ava n. 59620140003664649 e 59620160006435813 atteso che il primo, relativo a contributi 5/2013-12/2013 risulta notificato per compiuta giacenza in data 22.10.2014 e non vi è prova che l'intimazione di pagamento n. 29620189004928366000, interruttiva della prescrizione, sia stata notificata, non risultando prodotta la relata di notifica, mentre il secondo risulta notificato a mezzo pec ma è stata prodotta la ricevuta di consegna in formato xml.
In merito alla prova della notifica, questo Tribunale e questo giudice hanno ripetutamente ritenuto che la semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non consentono di verificare né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, mancando qualsiasi riferimento numerico all'atto impugnato, diversamente da quanto accade allorchè si depositano le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml” o
“.msg.”
Come infatti di recente statuito dalla Suprema Corte nel caso di trasmissione dell'atto a mezzo posta elettronica certificata la prova dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto
Cont unicamente il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni
(Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Parimenti prescritti risultano i contributi portati dagli avvisi nn.
59620180001696516 e 59620180006000792 afferenti il periodo 1/2012 – 12/2012 atteso che il primo avviso risulta notificato il 17.7.2018 quando il credito era già prescritto, mentre del secondo non vi è prova di avvenuta notifica.
Altresì prescritti sono i contributi relativi al periodo 1/2015- 12/2015 di cui all'avviso di addebito n. 59629160001752552 che è stato notificato il 18.05.2016.
Ed infatti alla data della notifica dell'intimazione n. 29620229009838185000, contenente tra gli altri quest'ultimo avviso, avvenuta in data 04.08.2022, il credito risultava prescritto anche considerata la sospensione per ID -19 di 311 giorni (DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e decreto milleproroghe
183/2020).
Dovuti invece sono i contributi di cui all'avviso n. 59620170003291378 (periodo
1/2016 – 8/2016) che risulta regolarmente notificato in data 19.01.2018 e la cui prescrizione è stata interrotta mediante la notifica in data 4.8.2022 dell'intimazione di pagamento n. 29620229009838185.
Né può in merito accogliersi l'eccezione relativa al luogo di notifica non coincidente con la residenza del ricorrente, atteso che il certificato di residenza prodotto con le note non prova affatto che alla data della notifica degli atti impositivi o di intimazione egli fosse residente a [...], provando invero detto certificato che alla data del 4.6.2024 era residente in quest'ultima città.
In ordine al difetto di motivazione delle cartelle di pagamento ovvero delle intimazioni di pagamento, l'eccezione è priva di pregio.
Le intimazioni di pagamento sono state redatte in conformità al modello approvato con Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999, integrato dal Decreto del
Ministero delle Finanze dell'1 settembre 2000 e successive modifiche e contengono tutti gli elementi prescritti al fine di consentire al contribuente di conoscere le somme richieste, le causali, gli eventuali interessi da corrispondere, le spese di notifica, l'indicazione dell'Ente impositore, le modalità di pagamento ed i tempi nonchè i termini ed i modi per impugnare l'atto.
L'eccezione è pertanto destituita di fondamento e va perciò rigettata.
Alla luce di quanto esposto va pertanto dichiarata la debenza dei contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 59620170003291378 mentre vanno dichiarati prescritti i crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito nn.
59620140003664649, 59620160001752552, 59620160006435813,
59620180001696516, 59620180006000792.
Atteso il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 06.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillamiin conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.