Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2308/2024 RG riservata in decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 9.4.2025 e vertente
TRA
(C.F. , nato a [...], il [...], e domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Santa Lucia 20, rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa in primo grado, dall' Avv. Chiara Cuomo (C.F. e domiciliato presso il C.F._2
suo studio alla Via Riviera di Chiaia 207
APPELLANTE
CONTRO
, n.1/2019 Tribunale di Napoli, Controparte_1
C.F. in persona del Curatore Avv. , rappresentato P.IVA_1 Controparte_2
e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello ed in virtù del decreto di nomina del G.D. Dr. Francesco Paolo Feo emesso in data 14.07.2024, dall'Avv. Raffaele Chiacchio-C.F. e dall'Avv. Giuseppe Buti-C.F. CodiceFiscale_3 [...]
, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, alla Via C.F._4
Michelangelo Schipa n.100
APPELLATO
Proc. 2308/2024 RG
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello notificato in data 2.5.2024 ha interposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2419/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
29.2.2024, con cui, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado dal
, è stata dichiarata l'inefficacia, ex art. Controparte_1 Controparte_1
2901 c.c., nei confronti della curatela fallimentare del contratto stipulato da
[...]
in data 13.2.2015 per notar Rep. 13497 Racc. 8397. Pt_1 Per_1
1.2 Con il primo motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto sussistente il presupposto dell'esistenza di un diritto di credito in capo alla curatela fallimentare;
lamenta, in particolare, che l'esistenza di siffatto diritto non è certa, siccome oggetto di altro giudizio non ancora definito, né in tale sede è stato condotto un accertamento incidenter tantum, ai soli fini del vaglio della condizione dell'azione revocatoria esperita ex adverso; soggiunge che il giudice di prime cure ha erroneamente individuato l'atto dispositivo dichiaratamente pregiudizievole nel trasferimento redatto con atto pubblico innanzi al notaio, laddove esso semmai è da identificarsi nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale, del quale il trasferimento costituì mera esecuzione e/o adempimento.
1.3 Con il secondo motivo impugna l'iter logico motivazionale in forza del Parte_1
quale il giudice a quo ha qualificato l'atto dispositivo in oggetto come di natura gratuita e non onerosa, facendo discendere tale conclusione non dalla causa del contratto, bensì da una valutazione, peraltro erronea, sull'adeguatezza del contributo di mantenimento per i figli.
1.4 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo l'improcedibilità ai sensi dell'art.348 comma 1 Controparte_1
c.p.c.e, in subordine, l'inammissibilità e/o infondatezza del gravame.
1.5 All'udienza del 9.4.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la Corte ha riservato la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c
2. L'appello è improcedibile per tardiva costituzione dell'appellante ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
Proc. 2308/2024 RG Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
L'art. 348, comma 1, c.p.c. sancisce che l'appello è dichiarato improcedibile, se l'appellante non si costituisce in termini. In base all'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 165 c.p.c.. e, dunque, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame. La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta tempestiva costituzione dell'appellato. In particolare, sul punto, la Suprema
Corte ha chiarito che l'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante,
a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.
Il diverso trattamento della tardiva costituzione dell'attore e di quella dell'appellante è giustificato dalla diversità delle situazioni e, in particolare, dal fatto che solo nel secondo caso la fattispecie è già stata decisa da un giudice, con la conseguenza che, a differenza di quanto accade nel primo caso, la sanzione di improcedibilità è idonea ad eliminare la controversia attraverso il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass.
Sezioni Unite 10864/2011).
Nella specie, l'appellante, a fronte di una notificazione dell'atto di appello alla controparte a mezzo pec perfezionatasi con ricevuta di consegna del 2.5.2024, si è costituito con iscrizione della causa a ruolo in data 14.5.2024, oltre, dunque, il termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c, venuto a scadere il
13.5.2024, tenuto conto della proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo ex art. 155 comma 3 c.p.c., posto che il 12.5.2024 cadeva di domenica.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
Proc. 2308/2024 RG Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021).
Esse sono, nella specie, commisurate ai parametri minimi delle cause rientranti nello scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto della natura preliminare e di mero diritto della questione dirimente dell'impugnazione. In particolare, premesso che il valore della domanda revocatoria si determina non già sulla base dell'atto impugnato, ma con riferimento al credito per cui si agisce in revocatoria (Cass. 3076/1981), nella specie il valore indeterminabile della controversia discende dal rilievo che la ragione creditoria, che la curatela del fallimento assume lesa dall'atto di disposizione patrimoniale,
è sub iudice, afferendo al risarcimento dei danni da responsabilità per mala gestio della società poi fallita.
4. Essendo stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2419/2024 pubblicata in data 29.2.2024, così provvede:
a) dichiara l'appello improcedibile;
b) condanna alla refusione, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € Controparte_1
3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA, se dovute, come per legge;
Proc. 2308/2024 RG Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
Proc. 2308/2024 RG