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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7169 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.13876/2025 promossa da
(C.F. ), in persona del Direttore generale rag. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS 24, MILANO presso lo studio Parte_2 dell'avv. BRAZESCO MARZIO ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._1 notarile allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
D'Amato 10,
INTIMATO, CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il Ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso e per le causali di cui in premessa, condannare il sig. a rifondere a CP_1
l'importo di €20.665,00 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia Controparte_2 anche secondo equità, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali sulla somma rivalutata dall'evento al saldo e interessi di mora ex art.1284 c.c. come modificato, il tutto entro la competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria, in pagina 1 di 3 ipotesi di contestazione, si chiede ammettersi prove orali per interpello del sig. (capp. 1- CP_1
6 di cui alle premesse preceduti dalla locuzione “Vero che”); nonché per testi nella persona dei sig.ri -
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante in carica della Controparte_3 C.F._3
(capp. 1,2,3,5,6 di cui alle premesse preceduti dalla Controparte_4 locuzione “Vero che”); presso Chiari S.r.l., Viale Coni Zugna n.71, Milano (capitoli Testimone_1
3,4,5,6) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Lainate, Controparte_5
Via XXV Aprile n.7 (capitoli 1 e 6).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.04.2025 la ha convenuto avanti a questo Parte_1
Tribunale il Sig. deducendo che, in data 01.02.2023 la CP_1 Controparte_5 sottoscriveva con polizza n. F15.053.0000906438, con decorrenza dal Parte_1
01.02.2023 al 01.02.2024, prevedendo tra le altre la garanzia “Furto commesso da dipendenti”; altresì, C che , per la distribuzione dei propri prodotti preponeva quale Agenzia “Galassia” Controparte_5 di La Bozzetta Giancarlo & C S.a.s., con sede in Belpasso (CT); che, a seguito Controparte_4 di un controllo contabile, il sig. accertava la presenza di un ammanco di cassa Controparte_3 del complessivo importo di €25.668,72, proveniente dagli incassi di zona di competenza del sig. CP_1
agente di commercio della ” con cui aveva sottoscritto contratto di “procacciamento
[...] CP_4 di affari” in data 01.02.2023; che il con propria dichiarazione sottoscritta del 30.8.2023, CP_1 ammetteva di aver trattenuto indebitamente gli incassi da lui riscossi per conto dell'Agenzia Galassia e contestualmente recedeva dal contatto di agenzia stipulato con quest'ultima; che, in data 06.09.2023 il sig. sporgeva denuncia querela per appropriazione indebita, nei confronti di Controparte_3
, avanti i CC della Stazione di Sant'Agata Li Battiati;
che, a seguito di denuncia di CP_1 sinistro e previi gli accertamenti di rito a cura dello studio Chiari S.r.l., che confermavano un ammanco di cassa di €25.668,00, riferibile al provvedeva, in forza di polizza n. CP_1 Parte_1
F15.053.0000906438 “Infedeltà dei dipendenti”, a indennizzare la , corrispondendo Controparte_5 la somma di €20.665,00, al netto della franchigia contrattuale prevista di €5.000,00; che le richieste di rimborso di rivolte al dirette ad ottenere la rifusione di €20.665,00, non Parte_1 CP_1 ottenevano alcun esito positivo, con conseguente introduzione del presente giudizio.
Il ricorso risulta notificato all'intimato in data 04.06.2025 unitamente al decreto ex art.281 undecies cpc, tramite servizio postale, ma il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Ciò posto, secondo questo giudice il ricorso dev'essere accolto, poiché le circostanze ivi esposte trovano riscontro probatorio nei documenti ivi indicati ed allegati al medesimo. pagina 2 di 3 L'importo capitale di euro 20.665,00, pagato all'assicurato in data 29.01.2024, dev'essere rivalutato, secondo noti indici Istat (voce f.o.i.), dalla data del detto pagamento fino a quella di pubblicazione della presente sentenza (in tal senso, Cass.n.1336/09) e sull'importo, così rivalutato, decorrono interessi moratori, ex art.1284 cc quarto comma cc, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della controversia ed alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna l'intimato al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 20.665,00, oltre rivalutazione monetaria dal 29.01.2024 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi moratori, ex art.1284 quarto comma cc dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna parte intimata a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€264,00 per spese, €1.696,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.13876/2025 promossa da
(C.F. ), in persona del Direttore generale rag. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS 24, MILANO presso lo studio Parte_2 dell'avv. BRAZESCO MARZIO ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._1 notarile allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
D'Amato 10,
INTIMATO, CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il Ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso e per le causali di cui in premessa, condannare il sig. a rifondere a CP_1
l'importo di €20.665,00 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia Controparte_2 anche secondo equità, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali sulla somma rivalutata dall'evento al saldo e interessi di mora ex art.1284 c.c. come modificato, il tutto entro la competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria, in pagina 1 di 3 ipotesi di contestazione, si chiede ammettersi prove orali per interpello del sig. (capp. 1- CP_1
6 di cui alle premesse preceduti dalla locuzione “Vero che”); nonché per testi nella persona dei sig.ri -
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante in carica della Controparte_3 C.F._3
(capp. 1,2,3,5,6 di cui alle premesse preceduti dalla Controparte_4 locuzione “Vero che”); presso Chiari S.r.l., Viale Coni Zugna n.71, Milano (capitoli Testimone_1
3,4,5,6) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Lainate, Controparte_5
Via XXV Aprile n.7 (capitoli 1 e 6).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.04.2025 la ha convenuto avanti a questo Parte_1
Tribunale il Sig. deducendo che, in data 01.02.2023 la CP_1 Controparte_5 sottoscriveva con polizza n. F15.053.0000906438, con decorrenza dal Parte_1
01.02.2023 al 01.02.2024, prevedendo tra le altre la garanzia “Furto commesso da dipendenti”; altresì, C che , per la distribuzione dei propri prodotti preponeva quale Agenzia “Galassia” Controparte_5 di La Bozzetta Giancarlo & C S.a.s., con sede in Belpasso (CT); che, a seguito Controparte_4 di un controllo contabile, il sig. accertava la presenza di un ammanco di cassa Controparte_3 del complessivo importo di €25.668,72, proveniente dagli incassi di zona di competenza del sig. CP_1
agente di commercio della ” con cui aveva sottoscritto contratto di “procacciamento
[...] CP_4 di affari” in data 01.02.2023; che il con propria dichiarazione sottoscritta del 30.8.2023, CP_1 ammetteva di aver trattenuto indebitamente gli incassi da lui riscossi per conto dell'Agenzia Galassia e contestualmente recedeva dal contatto di agenzia stipulato con quest'ultima; che, in data 06.09.2023 il sig. sporgeva denuncia querela per appropriazione indebita, nei confronti di Controparte_3
, avanti i CC della Stazione di Sant'Agata Li Battiati;
che, a seguito di denuncia di CP_1 sinistro e previi gli accertamenti di rito a cura dello studio Chiari S.r.l., che confermavano un ammanco di cassa di €25.668,00, riferibile al provvedeva, in forza di polizza n. CP_1 Parte_1
F15.053.0000906438 “Infedeltà dei dipendenti”, a indennizzare la , corrispondendo Controparte_5 la somma di €20.665,00, al netto della franchigia contrattuale prevista di €5.000,00; che le richieste di rimborso di rivolte al dirette ad ottenere la rifusione di €20.665,00, non Parte_1 CP_1 ottenevano alcun esito positivo, con conseguente introduzione del presente giudizio.
Il ricorso risulta notificato all'intimato in data 04.06.2025 unitamente al decreto ex art.281 undecies cpc, tramite servizio postale, ma il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Ciò posto, secondo questo giudice il ricorso dev'essere accolto, poiché le circostanze ivi esposte trovano riscontro probatorio nei documenti ivi indicati ed allegati al medesimo. pagina 2 di 3 L'importo capitale di euro 20.665,00, pagato all'assicurato in data 29.01.2024, dev'essere rivalutato, secondo noti indici Istat (voce f.o.i.), dalla data del detto pagamento fino a quella di pubblicazione della presente sentenza (in tal senso, Cass.n.1336/09) e sull'importo, così rivalutato, decorrono interessi moratori, ex art.1284 cc quarto comma cc, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della controversia ed alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna l'intimato al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 20.665,00, oltre rivalutazione monetaria dal 29.01.2024 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi moratori, ex art.1284 quarto comma cc dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna parte intimata a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€264,00 per spese, €1.696,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 3 di 3