Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2660 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 13.01.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Castrolibero (CS) Parte_1 alla Via Fontana Che Piove n.6, (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Francesco Calvelli,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Ferrari, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorina Maria C.F._2
Bozzarello
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
27/07/2013 in Castrolibero (CS) con unione da cui nascevano in data CP_1
05/08/2014 il figlio e in data 10/7/2017 il figlio , deduceva che questi, Per_1 Per_2
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di divorzio spiegata CP_1
dal ricorrente, chiedendo un lieve aumento dell'assegno di mantenimento dei figli rispetto alle condizioni previste in sede di separazione.
All'udienza del 13.01.2025 le parti, premesso di non volersi riconciliare, chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiaravano di voler addivenire alla definizione consensuale del giudizio alle condizioni meglio specificate in udienza.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei figli minori, le condizioni concordate dalle parti, per come specificate all'udienza del 13 gennaio 2025, concernenti l'affidamento condiviso dei figli minori e , il collocamento prevalente Per_1 Per_2 degli stessi presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, il versamento da parte di della somma complessiva di € 600,00 mensili, da rivalutarsi Parte_1
annualmente, per il mantenimento dei figli minori, il paritetico riparto delle spese straordinarie e la percezione per intero dell'assegno unico da parte della madre. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario con i minori, su richiesta delle parti, si ratificano i punti 6, 7, 8, 10, 11, 12 della memoria di risposta depositata dall'Avv. Fiorina Maria Bozzarello in data 6 dicembre 2024.
Spese compensate su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrolibero di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma