Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 28.1.2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 904/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Parte_1 C.F._1
Masi, con il quale elegge domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 e di Napoli Controparte_2 alla Via Alcide De Gasperi n. 55; RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER : previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito del Parte_1
16.11.2022, ai sensi dell'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art 13 L. n. 412/1991, dichiarare il proprio CP_ diritto di trattenere le somme versate dall' e di ottenere la restituzione di quelle indebitamente CP_ recuperate;
per l'effetto, condannare l' alla restituzione degli importi pro tempore trattenuti;
in subordine, restituire la maggiorazione IRPEF pari ad € 2.836,00 a causa dell'erronea valutazione CP_ dei calcoli reddituali effettuati dall' con vittoria delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 15.1.2024, esponeva di aver percepito, a far Parte_2 data dal 30.10.2021, l'indennità di disoccupazione NASpI n. prot. INPS5100251020210941303; e di aver presentato, in data 01.2.2022, domanda di pensione per aver raggiunto i requisiti di accesso, percependo la stessa dal mese successivo. CP_ Rappresentava di avere, in data 22.4.2022, prontamente comunicato all' la circostanza di percepire sia la pensione che l'indennità di disoccupazione, ribadendola con diverse comunicazioni inviate all'ente. CP_ Deduceva di aver ricevuto dall' in data 16.11.2022, un provvedimento di indebito per il recupero dell'importo di € 9.053,40 generato proprio dall'indebita percezione della NASpI relativamente al periodo dall'1.3.2022 al 31.10.2022, da recuperare sulla pensione VO
n.10127646, attraverso trattenuta pari al 20% a partire dalla prima rata utile. Lamentava l'illegittimità del provvedimento, deducendo l'irripetibilità dell'indebito in quanto non causato da dolo, né tantomeno da colpa, ma da un errore commesso dall'istituto previdenziale in sede di erogazione, con conseguente violazione dell'artt. 52 della legge n. 88/1989 e dell'art. 13, co. 1, della legge n. 412/91.
Evidenziava, peraltro, che l'errore commesso dall'ente aveva generato un reddito imponibile complessivo di € 32.280,00, con conseguente aggravio di imposte. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito del
16.11.2022, ai sensi dell'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art 13 L. n. 412/1991, dichiarare il proprio CP_ diritto a trattenere le somme già versate dall' e ad ottenere la restituzione di quelle recuperate;
CP_ per l'effetto, condannare l' alla restituzione degli importi pro tempore trattenuti;
in subordine, restituire la maggiorazione IRPEF pari ad € 2.836,00 a causa dell'erronea valutazione dei calcoli CP_ reddituali effettuati dall' Il tutto con vittoria delle spese di lite.
CP_ Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC del 23.2.2024, l' non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Come detto, il ricorrente lamenta l'illegittimità ed irripetibilità della somma richiesta nel provvedimento di indebito del 16.11.2022, alla luce della mancanza di dolo nel proprio comportamento, richiamando la normativa in tema di ripetibilità dell'indebito previdenziale di cui agli artt. 52 della legge n. 88/1989 e 13, co. 1, della legge n. 412/91. CP_ Ha dedotto, peraltro, di aver ripetutamente notiziato l' dell'erronea erogazione della NASpI, come da comunicazioni allegate in atti (all. nn. 4-5).
Ciò detto, il provvedimento di indebito riporta la seguente motivazione: “Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 1/03/2022 al 31/10/2022, un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di disoccupazione NASpI n. 953202/2021 per un importo complessivo di euro 9.053,40 per la seguente motivazione: - è stata corrisposta
2 indennità di disoccupazione NASpI non spettante in quanto titolare di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S o equiparato. Tale importo sarà recuperato sulla pensione VO n.10127646 del sig. attraverso trattenuta pari a 20% Parte_1
a partire dalla prima rata utile”.
Tanto premesso, occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito previdenziale.
Secondo l'insegnamento della Corte, la ripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla presenza di specifiche condizioni: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro)” (cfr. Cass n. 5984/2022). La Corte di Cassazione è, poi, recentemente intervenuta in relazione alla natura dell'indebito relativo alla erronea corresponsione della NASpI, chiarendo che: "La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (Cass., sez. lavoro, sent. 11659/2024 del 30.4.2024).
Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, dunque, la normativa speciale dettata per l'indebito previdenziale pensionistico, così come quella dettate per l'indebito assistenziale, non può essere applicata in via analogica in ipotesi di indebito generato rispetto alla prestazione in giudizio, ciò in quanto la natura della stessa, ossia prestazione previdenziale non pensionistica, determina l'applicazione della disciplina comune di cui all'art. 2033 c.c.: “[…] 7.2.– Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per
l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata
l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di
Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004)” (così Cass. cit. n. 11659/2024).
3 In altri termini, rispetto alle previsioni appena riportate, che riguardano ipotesi specifiche o eccezionali, l'art. 2033 c.c. ha un ambito di applicazione più generale e ampio, nel quale possono essere ricompresi anche casi di indebiti oggettivi riguardanti prestazioni previdenziali non pensionistiche, come nel caso di specie, e prestazioni retributive non rientranti nella tutela di cui all'art. 2126 c.c. Ebbene, questo giudicante ritiene di conformarsi all'orientamento espresso dal Giudice di legittimità in ordine alla riconducibilità della fattispecie esaminata nell'ambito di applicazione della generale regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c.. Ciò anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 8/2023 (richiama nella citata sentenza della Suprema Corte) che è nitida nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga “di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”. Si applica quindi al caso de quo il costante: “principio di diritto, già enunciato da questa
Corte (Cass. 29 settembre 2004, n. 19587), secondo cui, nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava, ovviamente, su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (vedi, tra le numerose, Cass, 13 novembre 2003, n. 17146); quando ad agire sia invece l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare. Né la suddetta regola generale
è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: queste prestazioni costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme (giurisprudenza assolutamente consolidata;
si veda, per tutte, Cass. S.U. 25 settembre 1991, n. 10033). Ne discende che tutti gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost. (vedi Cass. 24 febbraio 2003, n. 2804)” (cfr. Cass Civ. n. 747/2006).
Nella specie, in realtà, il ricorrente neanche ha contestato nel merito la pretesa restitutoria dell'ente previdenziale la cui fondatezza, al contrario, è confermata dallo stesso ricorrente sia nelle CP_ comunicazioni inviate all' (cfr. all. nn. 4 e 5), sia in ricorso (“L'Ente ha così generato, per propria esclusiva colpa, l'indebito di € 9.053,40, poi contestato al ricorrente solo il 16.11.2022
4 (all.6), e che per questa ragione risulta essere irripetibile in ragione sia della perfetta buona fede del sig. , che della circostanza che l' ha contestato l'indebito al ricorrente sette mesi Pt_1 CP_1 dopo la sua prima dichiarazione, non volendo considerare, poi, tutte le altre a cui non ha mai fatto seguito alcuna risposta”).
Al contrario, la prospettazione di parte ricorrente si fonda, in via esclusiva, sull'irripetibilità dell'indebito per aver agito in buona fede, non avendo indotto in errore l'ente previdenziale, ma quantunque “la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata […]. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare
l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione” (così ancora Cass. cit.n. 11659/2024).
Alla stregua delle suesposte considerazione, il ricorso va rigettato.
3. Esula, evidentemente, dalla giurisdizione del Giudice ordinario adito, in favore di quello tributario, la domanda subordinata finalizzata alla restituzione della somma di € 2.836,00 versata a titolo di maggiorazione IRPEF, € 318,00 a titolo di addizionale regionale ed € 107,00 a titolo di maggiorazione comunale.
CP_
4. Nulla per le spese del giudizio, attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore di quello tributario, limitatamente alla domanda finalizzata alla restituzione della somma di € 2.836,00 versata a titolo di maggiorazione IRPEF, € 318,00 a titolo di addizionale regionale ed € 107,00 a titolo di maggiorazione comunale;
rigetta per la rimanente parte il ricorso;
nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
5