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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 05/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13770/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CAMMALLERI RAIMONDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. SPARACINO RI GRAZIA ed Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per conseguire l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal Luglio 2024;
◊ dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 dal Luglio 2024;
◊ compensa le spese relative alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 2/3 CP_1
delle spese di lite relative alla fase di merito, che liquida in tal misura in euro 1.500,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., compensandone la restante parte;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo CP_1
obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato il 27/09/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione d'inabilità, ovvero in subordine dell'assegno mensile di assistenza, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, il quale, difatti, riconosceva la sussistenza del solo requisito sanitario utile ai fini della condizione di disabilità (accertamento pure richiesto dalla parte ricorrente)
di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992, senza specificarne, tuttavia, la decorrenza;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito parzialmente fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza ed il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 a decorrere dal Luglio 2024, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese tenendo conto dell'accoglimento parziale della domanda e della data di decorrenza delle condizioni sanitarie per come accertate dall'Ausiliario del Giudice, nonché ponendo a carico dell' le spese CP_1
delle due CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
◊
decide come in epigrafe. Così deciso in Palermo, il giorno 06/11/2025
IL GOP
EMANUELA FI RI LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 05/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13770/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CAMMALLERI RAIMONDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. SPARACINO RI GRAZIA ed Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per conseguire l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal Luglio 2024;
◊ dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 dal Luglio 2024;
◊ compensa le spese relative alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 2/3 CP_1
delle spese di lite relative alla fase di merito, che liquida in tal misura in euro 1.500,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., compensandone la restante parte;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo CP_1
obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato il 27/09/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione d'inabilità, ovvero in subordine dell'assegno mensile di assistenza, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, il quale, difatti, riconosceva la sussistenza del solo requisito sanitario utile ai fini della condizione di disabilità (accertamento pure richiesto dalla parte ricorrente)
di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992, senza specificarne, tuttavia, la decorrenza;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito parzialmente fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza ed il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 a decorrere dal Luglio 2024, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese tenendo conto dell'accoglimento parziale della domanda e della data di decorrenza delle condizioni sanitarie per come accertate dall'Ausiliario del Giudice, nonché ponendo a carico dell' le spese CP_1
delle due CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
◊
decide come in epigrafe. Così deciso in Palermo, il giorno 06/11/2025
IL GOP
EMANUELA FI RI LA FE
(firmato digitalmente a margine)