Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG 807/2025
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Giudice tutelare, visto il ricorso di nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul figlio minore nato in data [...], volto ad ottenere l'autorizzazione al Persona_1
rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e del passaporto per sé, stante il mancato consenso dell'ex coniuge dal quale la stessa ha divorziato giusta sentenza del Parte_2
tribunale di Torino n. 5496/2021; rilevato che ai sensi dell'art. L. 1185/1967, come modificato dal DL 69/2023 a decorrere dal
14.6.2023, non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa;
o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
(b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis”; che, pertanto, per il genitore, a meno di inibitoria, disciplinata dall'art. 3 bis (introdotto dal DL
69/2923 cit.), non è necessaria alcuna autorizzazione;
che, in ogni caso, anche per il figlio, non è necessaria alcuna autorizzazione stante l'affido esclusivo rafforzato alla madre (cfr. sentenza del tribunale di Torino n. 4469/2024); che, pertanto, la ricorrente è legittimata all'eventuale presentazione della domanda di rilascio del documento di identità e del passaporto per il figlio, in via esclusiva, non necessitando del consenso dell'altro genitore;
PQM
dichiara il non luogo a provvedere sul ricorso.
SI COMUNICHI
Verbania, 8.4.2025
Il giudice tutelare
Maria Cristina PERSICO