Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05884/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5884 del 2025, proposto da
RI AS, rappresentata e difesa dall’avvocato NI Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Fondazione Festa dei Gigli, in persona del Commissario Straordinario, non costituita in giudizio;
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN TA, non costituito in giudizio;
NI AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento in data 8 ottobre 2025 del Commissario Straordinario della Fondazione Festa dei Gigli e del Sindaco di Nola, avente a oggetto l’assegnazione definitiva delle Macchine da Festa per l’anno 2026, nella parte in cui ha assegnato la Macchina da Festa della Corporazione del Sarto a AN TA, in qualità di Firmatario, e ad NI AN, in qualità di Maestro di Festa;
- del provvedimento in data 8 settembre 2025 del Commissario della Fondazione Festa dei Gigli, che ha disposto “ la revoca dell’assegnazione provvisoria del 29 giugno 2025 ”;
- del provvedimento in data 29 giugno 2025, con cui il Commissario della Fondazione Festa dei Gigli di Nola ha disposto l’assegnazione provvisoria e con riserva delle Macchine da Festa per l’edizione 2026;
- per quanto possa occorrere, della comunicazione, in data 7 luglio 2025, del Commissario Straordinario della Fondazione Festa dei Gigli di Nola;
- degli atti preordinati, conseguenti e/o connessi con quelli che precedono, tra cui – se esistente – il verbale relativo alla seduta riservata nel corso della quale il Commissario Straordinario della Fondazione dei Gigli di Nola ha proceduto all’esame delle domande di assegnazione dei Gigli nonché gli esiti di tale riunione, di cui – in ogni caso – si ignora il contenuto;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all’assegnazione della Macchina da Festa per la Corporazione del Sarto per la Festa dei Gigli di Nola, edizione 2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola e di NI AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa ER EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente RI AS ha presentato, in qualità di Maestro di Festa, domanda di assegnazione della Macchina da Festa per la Corporazione del Sarto insieme con la Firmataria TT NO, in data 10 giugno 2025.
In questa sede, impugna il provvedimento, in data 8 ottobre 2025, del Commissario Straordinario della Fondazione Festa dei Gigli e del Sindaco di Nola, nella parte in cui ha assegnato per il 2026 la Macchina da Festa della Corporazione del Sarto a AN TA, in qualità di Firmatario, e ad NI AN, in qualità di Maestro di Festa. Al riguardo, deduce che:
a) dalla visura camerale prodotta, risulta che TT NO ha svolto attività di “ vendita al dettaglio di vestiario confezionato tab. 9-10 xl ”, dal 21 settembre 1982 al 31 dicembre 2004 (data di cessazione);
b) dall’estratto conto previdenziale dell’INPS, risultano il periodo contributivo dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 1981, quale coadiutrice in impresa commerciale, e il periodo dal 1° settembre 1982 al 31 dicembre 2004, quale titolare di impresa commerciale;
c) dalla visura camerale relativa a AN TA (acquisita a seguito di istanza di accesso), risulta che:
- l’attività di “ ambulante non alimentari, tessuti ” ha avuto inizio il 13 maggio 1971 ed è cessata il 30 dicembre 2015 (il 21 gennaio 2016 è la data della cancellazione);
- l’attività dallo stesso esercitata reca: il Codice ATECO 47.1, vale a dire “ commercio al dettaglio non specializzato ”, e non il Codice 47.51, specifico per il “ commercio al dettaglio di prodotti tessili ”; il codice Registro Esercenti il Commercio 6030200, corrispondente al commercio al dettaglio di articoli di “ profumeria, igiene, sapone e detersivo ”, anziché il codice REC 4143100 relativo ai “ tessuti ” ;
d) dall’estratto INPS, risulta che AN TA soltanto a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 2015 (data di cessazione dell’attività) ha versato, senza soluzione di continuità, contributi quale “ Titolare impresa commerciale ”; tuttavia, la genericità della dizione “ non comprova la riferibilità degli stessi alla corporazione di appartenenza ”.
In via “ meramente subordinata e tuzioristica ”, deduce altresì che, in ogni caso, AN TA avrebbe versato contributi previdenziali quale “ Titolare impresa commerciale ” per un periodo complessivo pari a 26 anni; mentre TT NO avrebbe maturato un’anzianità contributiva, senza soluzione di continuità, dal 1° novembre 1974 al 31 dicembre 2004, eccezion fatta per il periodo che va dal 1° aprile 1981 al 1° settembre 1982, per un periodo complessivo pari a 28 anni e 10 mesi.
Con il secondo gruppo di censure, la ricorrente deduce il difetto d’istruttoria e di motivazione in ordine alle ragioni per le quali la candidatura della ricorrente all’assegnazione del Giglio del “Sarto” è stata considerata recessiva rispetto a quella prescelta, per le medesime ragioni sopra rappresentate, oltre alla mancata produzione, da parte di AN TA, del Modello OBIS/M, richiesto dal Regolamento, rilasciato dall’INPS successivamente alla liquidazione della pensione definitiva.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve, in primo luogo, essere respinta la richiesta del Comune di Nola di dichiararne il difetto di legittimazione passiva (per l’asserita mancanza di potere decisionale), essendo in ogni caso il decreto dell’8 ottobre 2025 formalmente riconducibile al Sindaco.
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Il Regolamento della Festa dei Gigli prevede che:
“ Art 16 Requisiti per assumere il ruolo di maestro corporativo detto Firmatario del Giglio e documentazione da produrre
1. Può assumere il ruolo di Maestro Corporativo del Giglio, anche detto firmatario, ogni cittadino residente in [...]fin dalla nascita che svolga o abbia svolto una delle attività lavorative indicate nel successivo comma controfirmando la domanda di concessione dell’aspirante Maestro di Festa …
2. Le categorie di appartenenza dei Maestri Corporativi, detti anche Firmatari, sono tassativamente individuate nel presente articolo: …
h. Sarto: Sarti; Sartorie; attività di produzione di abbigliamento e \ o tessuti; ricamatori; mercerie; attività di lavorazione delle pelli; attività commerciali di abbigliamento e \ o tessuti; tappezzieri.
L’appartenenza ad una delle categorie indicate deriva dall’effettivo svolgimento dell’attività e può essere riconosciuta esclusivamente in capo al:
titolare della ditta individuale;
socio lavoratore di società di persone e/o di capitali;
lavoratore dipendente avente specifica mansione rientrante tra quelle indicate al c. 2 del presente articolo …
5. Il Firmatario deve – pena l’esclusione – essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver stabilito, fin dalla nascita ed ininterrottamente, la residenza a Nola. Il possesso di tale requisito deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica; …
7. L’appartenenza di ciascun firmatario alla rispettiva categoria di mestieri deve essere comprovata producendo:
a. visura camerale storica con data di elaborazione non superiore ai sei mesi antecedenti la presentazione della domanda;
b. certificazione dell’Ente di previdenza con esatta indicazione dell’anzianità contributiva effettivamente maturata alla data del pensionamento o, per i lavoratori (dipendenti, titolari di ditta individuale o soci lavoratori di società di persone e/o di capitali) ancora in servizio e/o in attività, esatta indicazione dell’anzianità contributiva effettivamente maturata alla data di presentazione della domanda.
In particolare, si specifica che per certificazione dell’Ente di previdenza si intende:
- per i pensionati, estratto conto Contributivo/Previdenziale unitamente al modello TE08 e al modello OBIS/M ;
- per i lavoratori dipendenti o autonomi ancora in attività, estratto conto Contributivo/Previdenziale modello ECOCERT;
- per i pensionati, che successivamente alla data del pensionamento, abbiano ripreso a svolgere attività di lavoro autonomo, estratto conto Contributivo/Previdenziale unitamente al modello TE08, al modello OBIS/M e al modello ECOCERT.
Per l’appartenenza alla corporazione, nel caso di firmatario "lavoratore dipendente", il requisito dichiarato risulterà osservato qualora la mansione svolta dal lavoratore all’interno dell’azienda rientri in una delle categorie di mestieri indicati al c. 2 del presente articolo. …
[…]
Art. 24 Rilascio della concessione
1. In presenza di unica domanda di concessione per un Giglio, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli procederà all’assegnazione dello stesso in favore dello aspirante Maestro di Festa previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti.
2. In presenza di più domande di concessione per la assegnazione dello stesso Giglio, previa istruttoria di rito, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli procederà all’assegnazione della concessione in favore dell’aspirante Maestro di Festa la cui domanda risulterà controfirmata dal Maestro Corporativo che vanta una maggiore anzianità in riferimento all’esercizio o all’avvenuto esercizio dell’attività lavorativa. Ai fini dello accertamento di siffatto periodo di esercizio lavorativo faranno fede unicamente:
a. per i lavoratori in servizio: i periodi di lavoro con relativa copertura previdenziale certificati presso l’INPS ITL - Direzione Territoriale di Nola con riferimento alla corporazione di appartenenza, con esclusione della contribuzione figurativa.
b. per i lavoratori pensionati: i periodi di lavoro con relativa copertura previdenziale certificati presso l’INPS ITL - Direzione Territoriale di Nola con riferimento alla corporazione di appartenenza, con esclusione della contribuzione figurativa; saranno conteggiati anche i periodi di lavoro assistiti dal versamento di contributi previdenziali versati successivamente alla data del pensionamento come certificati dall’Ente di Previdenza con riferimento alla corporazione di appartenenza.
3. In presenza di identico periodo di contribuzione a fini lavorativi l’assegnazione del Giglio della concessione avverrà in favore dell’aspirante Maestro di Festa il cui rappresentante di categoria risulterà, anagraficamente, più anziano.
4. In presenza di unica domanda di concessione per la Barca, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli procederà all’assegnazione dello stesso in favore dello aspirante Maestro di Festa previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti.
5. In presenza di più domande di concessione per la assegnazione della Barca, previa istruttoria di rito, il c.d.a. procederà all’assegnazione della concessione in favore dello aspirante Maestro di Festa la cui domanda risulterà controfirmata dal Firmatario più anziano d’età ”.
Dalla visura camerale prodotta, risulta che l’assegnatario AN TA svolgeva attività di “ ambulante non alimentari, tessuti ”. A tal riguardo, il citato articolo 16, comma 7, del Regolamento della Fondazione prevede che “ La corporazione di appartenenza è individuata esclusivamente con riferimento alla categoria di attività economica primaria (o prevalente) indicata nella visura camerale, dalla quale risulti anche la dichiarazione di effettivo inizio e svolgimento della suindicata attività primaria (o prevalente); non rileva la mera previsione o la potenzialità dell’attività economica contemplata nell’oggetto sociale o anche il semplice possesso dei titoli autorizzativi (licenze e/o simili), per l’eventuale svolgimento dell’attività ”.
Al contrario, “ l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata sui codici ATECO perché tale sistema ha principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od accessoria (in termini C.d.S., Sez. III, n. 3285/2015; C.d.S., Sez. V, n. 7846/2019, n. 7846; Id., 21 maggio 2018, n. 3035; TAR Napoli, sez. III, 23 luglio 2020, n. 3264; TAR Roma, sez. III, 4 maggio 2020, n. 4570) ” (T.A. R. Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, sentenza 7 novembre 2022, n. 2965).
Ne deriva la riconducibilità dell’attività svolta da AN TA alla categoria “Sarto”, secondo l’articolo 16 del Regolamento della Fondazione.
Quanto all’anzianità maturata dallo stesso Firmatario, il Collegio rileva che dall’estratto conto previdenziale dell’INPS in data 28 aprile 2025, risulta un’anzianità contributiva “ utilizzata per il calcolo della pensione di vecchiaia a carico della gestione speciale commercianti con decorrenza dal 01-ottobre-2014 ” di oltre 33 anni, maggiore di quella di TT NO.
Non può, infine, essere accolta la censura di difetto di motivazione, atteso che il combinato disposto degli articoli 16 e 24 del Regolamento conferisce rilevanza al mero calcolo della maggiore anzianità nell’attività economica riconducibile alla categoria per cui si concorre; e tale prova si raggiunge attraverso la visura camerale storica e la certificazione previdenziale prodotta.
In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
La peculiarità della controversia sorregge la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA MA IG, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
ER EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER EL | LA MA IG |
IL SEGRETARIO