Decreto cautelare 15 luglio 2023
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 16 luglio 2024
Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2025REG.PROV.COLL.
N. 06397/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6397 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Ar Bakery S.r.l.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Montinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melpignano (Le), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, C.A. Mannarino n. 11/A;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melpignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’ordinanza n. 38 del 6 luglio 2023 con cui il Comune di Melpignano ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi in conformità “ alle previsioni, condizioni, prescrizioni e indicazioni contenute nella SCIA – PE 70/2014 e Autorizzazione della Soprintendenza rilasciata ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, prot. n. 1002 del 10 luglio 2015 ”.
2. L’odierna appellante è titolare del ristorante “Portico San Giorgio”, sito al piano terra dell’immobile denominato “-OMISSIS-”, in Melpignano (Le), oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del d.m. 4 giugno 2009.
2.1. Con SCIA n.70/2014 veniva autorizzata, oltre alla sistemazione del giardino di pertinenza dell’immobile, l’installazione di un pergolato ligneo, destinato alla somministrazione di pasti e bevande all’aperto.
2.2. Con provvedimento prot. n. 10002 del 10 luglio 2015 la Soprintendenza autorizzava le opere sopra indicate, imponendo il rispetto di alcune prescrizioni.
2.3. A causa di alcune difformità rispetto ai titoli autorizzativi, nel 2016 la struttura venne posta sotto sequestro e, successivamente, dissequestrata a seguito dell’eliminazione delle difformità accertate.
2.4. Nel marzo del 2023, nel corso di un nuovo sopralluogo, venne rilevata la (nuova) realizzazione delle medesime difformità del 2016 che l’appellante- nel frattempo subentrata nell’attività di ristorazione- provvedeva ad eliminare, come accertato nel sopralluogo dell’8 giugno 2023.
2.5. Con ordinanza n. 38 del 6 luglio 2023 il Comune, sul presupposto della mancata completa rimozione degli abusi, ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi.
3. La ditta AR Bakery impugnava il sopra indicato provvedimento con ricorso al T.a.r. per la Puglia, Lecce, che, con sentenza n. -OMISSIS-, lo respingeva rilevando che, come emerge dalla documentazione prodotta dal Comune, il ricorrente aveva ricostruito esattamente quanto già riscontrato e sanzionato nel 2016. Il giudice di primo grado osservava, altresì, che parte ricorrente, a fronte delle evidenze processuali, non aveva offerto alcun elemento di prova di segno contrario, idoneo, al di là delle mere asserzioni difensive, a contestare le risultanze fidefacienti dei sopralluoghi comunali.
4. La AR Bakery S.r.l.s. ha interposto appello articolando cinque autonomi motivi:
I. Errore di giudizio. Errata presupposizione in fatto. Motivazione errata ed irragionevole.
II. Errore di giudizio. Motivazione errata ed irragionevole. Errata applicazione artt. 3, 7, 10 e 10bis L. 241/90 – Violazione principio del legittimo affidamento.
III. Errore di giudizio. Motivazione errata ed irragionevole. Errata applicazione e violazione del TU Edilizia.
IV. Errore di giudizio – Omessa valutazione circostanze dedotte in ricorso e motivi di ricorso.
V. Errore in giudizio.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Melpignano che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
6. Con ordinanza n. 3426 del 11 settembre 2024 è stata accolta l’istanza cautelare, sussistendo il periculum in mora .
7. In vista dell’udienza di trattazione, l’appellante ha depositato memoria, chiedendo che venga disposta CTU o verificazione per accertare l’identità del manufatto rispetto a quello interessato dal preavviso dell’ordinanza di ripristino prot. 2719 del 2016 e dal dissequestro del 4 ottobre 2016.
8. All’udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con il primo motivo di appello l’appellante rileva che la sentenza impugnata sarebbe inficiata da errori, sia in punto di fatto che nella lettura delle evidenze documentali, laddove afferma che parte ricorrente avrebbe “ ricostruito ” esattamente quanto già contestato e sanzionato nel 2016. Deduce che, per un verso, la struttura-mai sanzionata nel 2016- è identica a quella oggetto del dissequestro penale e della CIL del 2016 e, per altro verso, la nota 1324 del 09.03.2016 di inibizione della CIL è stata superata e annullata dal preavviso di ordinanza di messa in pristino n. 2719 del 04/05/2016, poi archiviato.
11. Il motivo è infondato.
12. La tesi dell’appellante- secondo cui la struttura portante del fabbricato ligneo sarebbe identica a quella del 2016 oggetto, sul piano penale, del provvedimento di dissequestro e, sul piano amministrativo, di archiviazione del procedimento finalizzato alla demolizione (avviato con nota n. 2719 del 04.05.2016) - è del tutto sfornita di supporto probatorio.
13. Dagli atti di causa emerge, invece, che:
-con SCIA n. 70/2014 è stata assentita l’installazione di un pergolato ligneo destinato alla somministrazione di pasti e bevande all’aperto;
-con nota prot. n. 10002 del 10 luglio 2015 la Soprintendenza ha autorizzato l’installazione del pergolato, subordinandola alle seguenti prescrizioni: “ la copertura della struttura dovrà essere sul tipo ‘solaio belvedere’. È ammessa la sistemazione su tale copertura di stuoini, lenzuoli di canapa, ecc, di colori tenui; Non è ammesso porre ringhiere di qualsiasi tipo, forma e materiale e la chiusura del pergolato ”;
-in data 2 marzo 2016 l’allora titolare trasmetteva una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) relativa alla “ Posa in opera di telo in PVC completamente retrattile e vetrate perimetrali richiudibili ” sulla struttura lignea autorizzata;
- con nota prot. n. 1324, del 9 marzo 2016 il Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica e LL.PP. disponeva il rigetto della CIL, l’immediata sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi, poiché l’intervento non era compatibile con le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza con l’autorizzazione n. 10002/2015;
-con nota prot. n. 2719 del 4 maggio 2016 veniva comunicato il “preavviso di messa in pristino” degli abusi accertati e consistenti nella copertura in teli di PVC retrattili tramite telecomando, in vetrate di chiusura apribili a pacchetto lungo i tre lati liberi, in vetrate non apribili sui lati corti;
- con istanza del 23 settembre 2016 il difensore dell’allora titolare chiedeva al pubblico ministero il dissequestro del bene, richiamando le opere abusive come indicate nel preavviso del 4 maggio 2016 (in particolare, il telo in PVC retrattile e le chiusure a pacchetto) e comunicando l’avvenuta eliminazione delle medesime. Precisava, inoltre, che “ residua la struttura, conforme agli assensi ottenuti anche dalla soprintendenza, come descritta nel citato preavviso emanato dal competente ufficio del Comune di Melpignano ”. Il PM disponeva il dissequestro con provvedimento del 3.10.2016, posto in calce all’istanza in questione (all n. 9 al ricorso di primo grado);
-nel corso del sopralluogo del 16 marzo 2023 veniva stata accertata la realizzazione delle seguenti opere abusive: i) copertura con teli di PVC; ii) vetrate di chiusura lungo i tre lati liberi; iii) vetrate non apribili sui lati corti; iv) due porte in alluminio e vetro; v) una copertura in laminato coibentato; vi) un impianto di condizionamento e di illuminazione;
-a seguito della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’emissione dell’ordinanza di demolizione, con PEC del 29 maggio 2023 la ditta interessata comunicava l’avvenuta rimozione di ogni elemento difforme dai titoli edilizi e dall’autorizzazione della Soprintendenza n. 10002/2015;
-con sopralluogo del 8 giugno 2023 veniva, tuttavia, constatata la rimozione solo parziale degli abusi in quanto non erano stati rimossi: i) la copertura con teli in PVC retrattili; ii) gli infissi in vetro e parti fisse in alluminio e vetro sul lato lungo della struttura.
14. Le sopra richiamate risultanze documentali smentiscono la tesi dell’appellante in ordine alla perfetta identità tra la struttura oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione e quella oggetto del dissequestro nel 2016.
15. Quest’ultimo, per contro, era stato disposto a seguito della completa rimozione delle opere indicate nel preavviso di diniego prot. 2719/2016 (copertura in PVC retrattile e infissi in vetro), opere che sono state nuovamente riscontare in sede di sopralluogo del 16 marzo 2023.
16. Tali opere non sono conformi né a quanto assentito con SCIA n. 70/2014-relativa ad un pergolato ligneo- né alle prescrizioni imposte con l’autorizzazione n. 10002/2015 che, per un verso, ha prescritto la copertura con stuoini, lenzuoli di canapa e simili e non con teli in PCV e, per altro verso, non ha consentito la chiusura del pergolato né l’installazione di parti fisse in vetro o alluminio. L’area su cui ricade l’immobile contestato è, peraltro, classificata dal PUG come verde alberato ed è soggetta a vincolo imposto con d.m. del 04.07.2009.
17. Quanto alla nota prot. n. 1324 del 9 marzo 2016 di rigetto della CIL per la copertura con telo in PVC, essa non è stata mai oggetto di provvedimento di autotutela, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, né è stata superata dal preavviso di ordinanza di ripristino n. 2719/2016, a cui non ha fatto seguito l’ordinanza di demolizione solo perché le difformità erano poi state rimosse, come indicato nell’istanza di dissequestro del 23 settembre 2016 e come riscontrato nel verbale di sopralluogo del 6 luglio 2016 (cfr. relazione di sopralluogo del settore tecnico, all. 3 alla memoria del Comune del 12 settembre 2023).
18. In sede di sopralluogo del 6 luglio 2016 è stata, infatti, accertata l’avvenuta rimozione degli abusi, con la puntualizzazione relativa alla “ rimozione dei teli di copertura in PVC retrattili raccolti in posizione retratta ”: la circostanza, evidenziata nel verbale, che i teli erano stati raccolti, ma non (ancora) smontati non vale certo a legittimarne il mantenimento, in contrasto non solo con i provvedimenti abilitativi (SCIA n. 70/2014, autorizzazione n. 10002/2015 e inibitoria prot. 1324/2016), ma anche con il provvedimento di dissequestro del pubblico ministero.
19. Da quanto appena esposto discende l’irrilevanza del richiamo all’asserita conformità del telo in PVC alla comunicazione di inizio lavori del 2016, essendo quest’ultima oggetto di provvedimento inibitorio, come già precisato.
20. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
21. Con il secondo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il motivo di ricorso relativo alla violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10 bis l. 241/1990 e del legittimo affidamento.
Il T.a.r. avrebbe non avrebbe considerato che era stata la stessa amministrazione ad autovincolarsi, ritenendo opportuno l’apporto partecipativo del privato, poiché l’ordinanza di demolizione era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente, inoltre, avrebbe fatto legittimo affidamento sulla conformità della struttura alla luce del comportamento concludente dell’amministrazione e di specifiche circostanze di fatto (i.e. il verbale che autorizzava il dissequestro e il dissequestro stesso).
22. Il motivo è infondato.
23. La struttura realizzata è difforme da quanto autorizzato con SCIA del 2014 e con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza del 2015 ed è in contrasto l’art. 2.58 delle NTA del PUG che definisce l’area in questione come verde pubblico “ su cui insistono alberature e/o sistemazioni a verde su cui viene imposto vincolo di tutela e salvaguardia assoluta poiché costituiscono elementi naturalistici strutturanti del paesaggio e componenti storici dei luoghi ”.
24. La natura vincolata dell’odine di demolizione, che l’amministrazione è comunque tenuta ad adottare ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, rende irrilevante l’apporto partecipativo del privato (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, 12/04/2024, n. 3347, sez. VI, 04/03/2024, n. 2072; sez. II, 17/11/2023, n. 9892), mentre la natura abusiva delle opere esclude qualunque legittimo affidamento in ordine al mantenimento delle stesse (cfr. Cons. Stato, sez. II, 10/07/2024, n. 6179; sez. VII, 25/06/2024, n. 5605; Ad Plen. 9 del 2017), essendo irrilevanti i convincimenti soggettivi determinati da una valutazione unilaterale e opinabile delle circostanze di fatto, come accaduto nel caso di specie.
25. Anche il secondo motivo deve, quindi, essere respinto.
26. Con il terzo e quarto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, la ricorrente censura il capo della sentenza che ha respinto le doglianze relative al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Deduce che l’apparato motivazionale ed il contenuto dispositivo dell’ordinanza gravata non consentivano di comprendere come l’amministrazione avesse inteso qualificare i contestati abusi edilizi e quali norme fossero valse come presupposto giuridico dell’azione amministrativa; la sentenza impugnata, inoltre, prescinderebbe totalmente e aprioristicamente da ogni considerazione in ordine alla reale consistenza delle opere in discussione, trattandosi di un telo scorrevole in PVC.
27. Le censure sono infondate.
28. L’ordinanza di demolizione, per la sua natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (Cons. Stato, sez. VI, 02/07/2024, n. 5816; id., 03/05/2024, n. 4061; sez. II, 07/03/2024, n. 2220).
29. Nel caso di specie l’ordinanza di demolizione: a) reca una puntuale descrizione delle opere abusive; b) specifica le ragioni dell’abusività, essendo le opere in contrasto con le norme tecniche di attuazione del PUG, con le previsioni della SCIA 70/2014, con l’autorizzazione n. 10002/2015 e con l’art. 10 d.P.R. 380/2001; c) richiama gli artt. 33 e 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, entrambi afferenti all’obbligo di demolizione degli immobili realizzati in assenza di titolo edilizio.
30. Priva di fondamento è, pertanto, la doglianza afferente all’impossibilità di comprendere la qualificazione dell’abuso e le disposizioni che costituiscono il presupposto giuridico del provvedimento impugnato.
31. Quanto all’omessa valutazione della reale consistenza delle opere, è sufficiente richiamare le considerazioni sopra svolte in ordine alle riscontrate difformità rispetto alla SCIA e all’autorizzazione della Soprintendenza: di qui l’irrilevanza dei richiami alla disciplina edilizia e paesaggistica delle pergotende (art. 6 comma 1, lett. b-bis e lett. e-bis d.P.R. n. 380/2001 e alla lett.A.17 del d.P.R.31/2017) poiché si controverte di un pergolato realizzato in difformità dalle prescrizioni edilizie e paesaggistiche, oltre che in contrasto con le NTA del PUG.
32. I motivi devono, quindi, essere respinti.
33. Con il quinto motivo di appello l’appellante ripropone la censura relativa all’illegittimità dell’ordinanza impugnata per aver imposto una tempistica incongrua, irragionevole ed illegittima.
34. La censura, che si risolve in una mera riproposizione di quella di primo grado, è stata efficacemente disattesa dal T.a.r. che, collocandosi nel solco dell’univoca giurisprudenza, ha evidenziato come l’assegnazione di un termine inferiore a quello di legge si risolve in una violazione meramente formale in quanto l’interessato conserva comunque un termine non inferiore a quello legale di novanta giorni per ottemperare all’ingiunzione.
35. L’appellante non articola alcuna critica specifica alle statuizioni del T.a.r. che meritano conferma in questa sede.
36. In conclusione l’appello deve essere respinto, con conseguente reiezione anche dell’istanza istruttoria formulata con memoria del 21 dicembre 2024.
37. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna AR Bakery s.r.l.s. al pagamento a favore del Comune di Melpignano delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.