TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 551/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COLETTA CESARE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“ 1) il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, la quale vivrà nell'immobile sito in Terracina Via Scifelle n. 15. Sulla stessa graveranno tutte le spese di utenza. Il marito, fintantoché, anche saltuariamente, utilizzerà
l'immobile e manterrà nello stesso la propria residenza, corrisponderà alla moglie la somma forfettaria mensile di €. 50,00; 2) Il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio compatibilmente con le sue abitudini di vita, salvo diverso accordo con la madre, il mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 19,30, il sabato e/o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00; durante le feste natalizie, a giorni alterni, il padre, qualora non torni dai suoi familiare a
Santo Domingo, terrà il figlio il giorno 24 dicembre e 31 dicembre dalle ore 15,00 alle ore
19,00 oppure il giorno di natale e quello del primo dell'anno, dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Durante le feste pasquali, sempre qualora sia in Italia, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle 15,00 alle 19,00 oppure il lunedì dell'Angelo, dalle ore
15,00 alle ore 19,00. Dal compimento del settimo anno il minore potrà trascorrere con il padre un fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica mentre durante il periodo estivo, sempre previo accordo con la madre da perfezionarsi entro il mese di giugno, potrà trascorrere con il padre fino a 15 giorni consecutivi. 3) il padre contribuirà al mantenimento del minore corrispondendo l'importo mensile di €. 500,00 da pagarsi entro il giorno trenta di ogni mese con rivalutazione ISTAT come per legge.; 4) il marito verserà in favore della moglie un assegno alimentare per pari ad € 200,00 omnicomprensivo da pagarsi entro il giorno trenta di ogni mese con rivalutazione ISTAT come per legge;
5) gli importi sopra concordati verranno corrisposti alla moglie tramite bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato dal seguente codice iban:
[...] 6) Il conto cointestato acceso presso Poste Italiane verrà chiuso entro il 15/04/2025 e l'eventuale saldo presente a tale data sarà devoluto alla moglie;
7) le spese mediche, ricreative, scolastiche e sportive del minore resteranno a carico di entrambe i genitori in parti uguali pari al 50%. 8) il padre, fino al compimento del quindicesimo anno di età, non potrà portare il figlio all'estero se non unitamente alla madre.” Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Parte_3
(Rep. il 19.02.2021 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli Per_1 atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 58, P. 2, Serie C, dell'anno 2021);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COLETTA CESARE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“ 1) il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, la quale vivrà nell'immobile sito in Terracina Via Scifelle n. 15. Sulla stessa graveranno tutte le spese di utenza. Il marito, fintantoché, anche saltuariamente, utilizzerà
l'immobile e manterrà nello stesso la propria residenza, corrisponderà alla moglie la somma forfettaria mensile di €. 50,00; 2) Il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio compatibilmente con le sue abitudini di vita, salvo diverso accordo con la madre, il mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 19,30, il sabato e/o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00; durante le feste natalizie, a giorni alterni, il padre, qualora non torni dai suoi familiare a
Santo Domingo, terrà il figlio il giorno 24 dicembre e 31 dicembre dalle ore 15,00 alle ore
19,00 oppure il giorno di natale e quello del primo dell'anno, dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Durante le feste pasquali, sempre qualora sia in Italia, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle 15,00 alle 19,00 oppure il lunedì dell'Angelo, dalle ore
15,00 alle ore 19,00. Dal compimento del settimo anno il minore potrà trascorrere con il padre un fine settimana al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica mentre durante il periodo estivo, sempre previo accordo con la madre da perfezionarsi entro il mese di giugno, potrà trascorrere con il padre fino a 15 giorni consecutivi. 3) il padre contribuirà al mantenimento del minore corrispondendo l'importo mensile di €. 500,00 da pagarsi entro il giorno trenta di ogni mese con rivalutazione ISTAT come per legge.; 4) il marito verserà in favore della moglie un assegno alimentare per pari ad € 200,00 omnicomprensivo da pagarsi entro il giorno trenta di ogni mese con rivalutazione ISTAT come per legge;
5) gli importi sopra concordati verranno corrisposti alla moglie tramite bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato dal seguente codice iban:
[...] 6) Il conto cointestato acceso presso Poste Italiane verrà chiuso entro il 15/04/2025 e l'eventuale saldo presente a tale data sarà devoluto alla moglie;
7) le spese mediche, ricreative, scolastiche e sportive del minore resteranno a carico di entrambe i genitori in parti uguali pari al 50%. 8) il padre, fino al compimento del quindicesimo anno di età, non potrà portare il figlio all'estero se non unitamente alla madre.” Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Parte_3
(Rep. il 19.02.2021 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli Per_1 atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 58, P. 2, Serie C, dell'anno 2021);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino