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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/09/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1381/2022 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...], il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Quartu Sant'Elena, Via delle Azalee n.20, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, Via Monsignor Melas n. 44, presso lo studio dell'Avv. Marcello Antonio Costaggiu, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. NT
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cabiddu, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“I) accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da discopatia lombare con protrusione in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, con danno biologico superiore al 5%; II) dichiarare l' convenuto tenuto a liquidare in capitale il danno biologico nella misura CP_1 del 8% o in quella maggiore che risulterà in corso di causa, e per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, delle somme previste ex lege, con interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge;
III) con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa nella denegata ipotesi di rigetto, essendo il reddito familiare del ricorrente inferiore ai limiti di cui all'art. 152 disp. att. (v. dichiarazione sostitutiva allegata); IV) con vittoria di spese e competenze professionali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”. Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 18.05.2022, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della discopatia CP_1 lombare con protusione, per la quale in data 19.12.2019 aveva infruttuosamente presentato domanda di indennizzo in via amministrativa. A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato fin dal 1983 a tutt'oggi come operaio edile alle dipendenze di varie ditte, lamentando che a causa delle mansioni concretamente svolte in via continuativa ha contratto una discopatia lombare con protusioni concretizzante una malattia di origine professionale. L' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando sussistenza, intensità e durata del CP_1 rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente, il quale peraltro non si era neppure presentato alla relativa visita. La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
*** All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini. Le prove testimoniali raccolte nel corso dell'udienza del 31.5.2023, in cui sono stati sentiti i testi quale ex collega di lavoro del ricorrente per circa dieci anni, e Tes_1 Testimone_2 anch'esso collega di lavoro dell' per circa quindici anni, e nel corso dell'udienza del Pt_1
29.9.2023, in cui è stato esaminato , collega dell'attore per ventiquattro anni non Tes_3 continuativi, hanno confermato che quest'ultimo ha svolto il lavoro di muratore specializzato e capocantiere muratore presso diverse ditte nell'arco temporale dal medesimo indicato. L'attività lavorativa, organizzata su cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì per otto ore giornaliere, si esplicava nella edificazione e ristrutturazione di immobili, oltre che nella demolizione di fabbricati ed intonaci con mazze e martelli pneumatici. I compiti svolti dal ricorrente consistevano altresì nello scavo manuale con l'utilizzo di picco e vanga e martello e nella foratura di pareti e muri di cemento armato servendosi di trapani (perforatori e a percussione), nella creazione di casseforme, nella preparazione della malta per il calcestruzzo con badile e betoniera, nella predisposizione di armature di ferro e legno e, ancora, nella scalpellatura (con mazze e punteruoli), martellatura, taglio e lavorazione di diversi materiali. Nell'esercizio di tali mansioni l'attore era solito utilizzare quotidianamente dispositivi vibranti (motopicco, avvitatore, tassellatore, trapano, carotatrice, smeriglio, demolitore) e non (argano, mazza, mazzetta, scalpello, saldatrice) e movimentare manualmente diversi carichi quali sacchi di cemento, confezioni di piastrelle, pali e tavoloni di legno, pannelli di ferro, cordonate in calcestruzzo e trachite per marciapiedi, barattoli di pittura, tubazioni per acque, oltre che ponteggi di ferro, betoniere e impastatrici. Tenendo conto delle mansioni appena indicate, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che fin dalla presentazione della domanda amministrativa all' , avvenuta in data 19.12.2019, parte attrice è affetta da CP_1
“Spondiloartrosi lombare con discopatie multiple”, concausata dall'esposizione prolungata a rischio lavorativo idoneo e, quindi, di origine professionale. Il CTU ha accertato che a causa della patologia di origine professionale in esame parte attrice ha pagina 2 di 3 patito un danno biologico del 6%. In sede peritale sono pervenute all'ausiliario osservazioni da parte del medico dell'Istituto con riguardo ai criteri di valutazione del rischio adoperati al fine di determinare la presenza della tecnopatia alla colonna lombare. Il consulente ha evidenziato come, anche alla luce della visita, pur in assenza di DVR o questionari e documentazione medica (fatta eccezione di un esame RMN e certificazione specialistica del 2018 e 2019), dall'estratto contributivo emerga che ha svolto Parte_1
l'attività di manovale e muratore (anche non continuativa) per oltre un ventennio che “comporta indubbiamente un discreto sovraccarico funzionale della colonna, soprattutto lombare, impegnata in posture fisse in flessione per la preparazione del massetto o nelle gabbie in ferro, in ripetuti movimenti di flessoestensione nel trasporto, carico e scarico di sacchi di cemento, mattoni ed altro materiale spesso in condizioni climatiche sfavorevoli (caldo, freddo, ambienti umidi, vento)” che hanno avuto un ruolo almeno concausale nella insorgenza della spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple. Per tali motivi, il ctu ha ritenuto di dover confermare le conclusioni espresse nella bozza della perizia inoltrata precedentemente alle parti. Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni svolte in risposta alle osservazioni sollevate dall' . CP_1
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 6 %, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.12.2019.
*** Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo CP_1 conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra i 5.200,00 e i 26.000,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario. Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 6 %, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.12.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in CP_1 capitale, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.12.2019;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 16.9.2025. Il giudice
Riccardo Ariu pagina 3 di 3
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1381/2022 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...], il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Quartu Sant'Elena, Via delle Azalee n.20, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, Via Monsignor Melas n. 44, presso lo studio dell'Avv. Marcello Antonio Costaggiu, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. NT
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cabiddu, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“I) accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da discopatia lombare con protrusione in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, con danno biologico superiore al 5%; II) dichiarare l' convenuto tenuto a liquidare in capitale il danno biologico nella misura CP_1 del 8% o in quella maggiore che risulterà in corso di causa, e per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, delle somme previste ex lege, con interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge;
III) con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa nella denegata ipotesi di rigetto, essendo il reddito familiare del ricorrente inferiore ai limiti di cui all'art. 152 disp. att. (v. dichiarazione sostitutiva allegata); IV) con vittoria di spese e competenze professionali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”. Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 18.05.2022, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della discopatia CP_1 lombare con protusione, per la quale in data 19.12.2019 aveva infruttuosamente presentato domanda di indennizzo in via amministrativa. A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato fin dal 1983 a tutt'oggi come operaio edile alle dipendenze di varie ditte, lamentando che a causa delle mansioni concretamente svolte in via continuativa ha contratto una discopatia lombare con protusioni concretizzante una malattia di origine professionale. L' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando sussistenza, intensità e durata del CP_1 rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente, il quale peraltro non si era neppure presentato alla relativa visita. La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
*** All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini. Le prove testimoniali raccolte nel corso dell'udienza del 31.5.2023, in cui sono stati sentiti i testi quale ex collega di lavoro del ricorrente per circa dieci anni, e Tes_1 Testimone_2 anch'esso collega di lavoro dell' per circa quindici anni, e nel corso dell'udienza del Pt_1
29.9.2023, in cui è stato esaminato , collega dell'attore per ventiquattro anni non Tes_3 continuativi, hanno confermato che quest'ultimo ha svolto il lavoro di muratore specializzato e capocantiere muratore presso diverse ditte nell'arco temporale dal medesimo indicato. L'attività lavorativa, organizzata su cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì per otto ore giornaliere, si esplicava nella edificazione e ristrutturazione di immobili, oltre che nella demolizione di fabbricati ed intonaci con mazze e martelli pneumatici. I compiti svolti dal ricorrente consistevano altresì nello scavo manuale con l'utilizzo di picco e vanga e martello e nella foratura di pareti e muri di cemento armato servendosi di trapani (perforatori e a percussione), nella creazione di casseforme, nella preparazione della malta per il calcestruzzo con badile e betoniera, nella predisposizione di armature di ferro e legno e, ancora, nella scalpellatura (con mazze e punteruoli), martellatura, taglio e lavorazione di diversi materiali. Nell'esercizio di tali mansioni l'attore era solito utilizzare quotidianamente dispositivi vibranti (motopicco, avvitatore, tassellatore, trapano, carotatrice, smeriglio, demolitore) e non (argano, mazza, mazzetta, scalpello, saldatrice) e movimentare manualmente diversi carichi quali sacchi di cemento, confezioni di piastrelle, pali e tavoloni di legno, pannelli di ferro, cordonate in calcestruzzo e trachite per marciapiedi, barattoli di pittura, tubazioni per acque, oltre che ponteggi di ferro, betoniere e impastatrici. Tenendo conto delle mansioni appena indicate, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che fin dalla presentazione della domanda amministrativa all' , avvenuta in data 19.12.2019, parte attrice è affetta da CP_1
“Spondiloartrosi lombare con discopatie multiple”, concausata dall'esposizione prolungata a rischio lavorativo idoneo e, quindi, di origine professionale. Il CTU ha accertato che a causa della patologia di origine professionale in esame parte attrice ha pagina 2 di 3 patito un danno biologico del 6%. In sede peritale sono pervenute all'ausiliario osservazioni da parte del medico dell'Istituto con riguardo ai criteri di valutazione del rischio adoperati al fine di determinare la presenza della tecnopatia alla colonna lombare. Il consulente ha evidenziato come, anche alla luce della visita, pur in assenza di DVR o questionari e documentazione medica (fatta eccezione di un esame RMN e certificazione specialistica del 2018 e 2019), dall'estratto contributivo emerga che ha svolto Parte_1
l'attività di manovale e muratore (anche non continuativa) per oltre un ventennio che “comporta indubbiamente un discreto sovraccarico funzionale della colonna, soprattutto lombare, impegnata in posture fisse in flessione per la preparazione del massetto o nelle gabbie in ferro, in ripetuti movimenti di flessoestensione nel trasporto, carico e scarico di sacchi di cemento, mattoni ed altro materiale spesso in condizioni climatiche sfavorevoli (caldo, freddo, ambienti umidi, vento)” che hanno avuto un ruolo almeno concausale nella insorgenza della spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple. Per tali motivi, il ctu ha ritenuto di dover confermare le conclusioni espresse nella bozza della perizia inoltrata precedentemente alle parti. Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni svolte in risposta alle osservazioni sollevate dall' . CP_1
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 6 %, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.12.2019.
*** Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo CP_1 conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra i 5.200,00 e i 26.000,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario. Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 6 %, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.12.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in CP_1 capitale, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.12.2019;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 16.9.2025. Il giudice
Riccardo Ariu pagina 3 di 3