Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12180/2016
RE PVBBLICA ALINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in II grado, iscritta al n. 12180 - 2016 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
con sede legale in Trieste alla via Machiavelli n. 4 (Cod. Fisc. La Parte 1 P.IVA 2 in persona dei procuratori proP.IVA 1 - Part. IVA
,
Parte 3 rappresentati e difesi tempore, Dott. Parte 2 e Dott.
C.F. 1 ), con studio in dall'avv. Francesco Ceschini (C.F.
Salerno alla via F. Manzo n. 21, giusta procura in calce.
Appellante
CONTRO
con sede legale in Scafati (SA) alla via G. Vitiello, 6, Controparte_1
(p. IVA e c.f. P.IVA 3 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
,rappresentata e difesa dall'avv. Angelantonio Delle Donne, Controparte_2
Icon studio in Scafati (SA), alla piazza Vittorio c.f. C.F. 2
Appellato
NONCHÈ
Il sig. Controparte_3
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato 1 conveniva in Controparte_1
giudizio davanti al giudice di Pace di Buccino la ed il sig. [...] Parte 1 Controparte_3 che rimaneva contumace, per sentirli condannare in solido al "
risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Mercedes B, tg. ED887TS a seguito di sinistro avvenuto il 03.10.2024 in Colliano (Sa). L'attrice sosteneva che, mentre procedeva da Bagni di Contursi verso Colliano, veniva improvvisamente urtata alla fiancata destra dalla Fiat Grande Punto tg.
DV707ZJ, che si immetteva in velocità sulla SP 9C senza fermarsi allo stop, ed in conseguenza dell'urto andava ad invadere la corsia di marcia opposta, ove impattava con la Peugeot tg. EM633GL. Incardinato il giudizio, alla prima udienza tenutasi il 14 marzo 2016, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia dei convenuti ed ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attrice. La
Parte 1 si costituiva in giudizio solo il 19 maggio 2016, dopo l'escussione testi e il conferimento dell'incarico al CTU. Restava contumace il sig. CP 3 . Parte attorea deduceva che la deduzione avversaria non poteva essere presa in considerazione, poiché proposta dopo il termine preclusivo di cui all'art. 320 c.p.c.
Il giudice di Pace emetteva sentenza n. 372/2016, con la quale accoglieva la domanda proposta dall Controparte 1 e dichiarava il sig. CP 3 esclusivo responsabile del sinistro, condannandolo in solido alla Parte 1
al pagamento di euro 9.406,27 in favore dell' a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi. proponeva appello avverso e Con atto notificato il 23.02.2016 la Parte 1
per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Buccino n. 372/2016.
Chiedeva pertanto: rigettare la domanda proposta dall Controparte_1 perché infondata in fatto e diritto e perché sfornita di prova in ordine all'an, al quantum debeatur, nonché al relativo nesso di casualità; in via subordinata, se ritenuto provato l'incidente, dichiarare la concorrente responsabilità delle parti con conseguente riduzione dei danni, procedendo alla correzione dell'errore di calcolo commesso dal CTU e riprodotto in sentenza;
dare atto che la somma del totale perizia più IVA è di euro 8.157,31 (7.527,31 totale perizia al netto dell'IVA
+ 630,00 per fermo tecnico) emettendo i consequenziali provvedimenti;
condannare l'appellata alla restituzione delle somme riscosse in virtù della sentenza impugnata, ovvero di quelle riscosse in più.
Controparte_4 S1Con comparsa di costituzione e risposta del 24.03.2017 1 costituiva in giudizio basando essenzialmente la propria difesa sulle preclusioni in cui la Compagnia Assicuratrice era incorsa a causa della costituzione tardiva nel giudizio di primo grado e chiedeva, pertanto, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile ed improponibile con condanna dell'appellante a spese e competenze legali.
Il presente procedimento è giunto alla fase conclusiva senza che alcun elemento nuovo sia emerso nelle more e non abbisognando di attività istruttoria. Con provvedimento del 09.02.2025 il Giudice ha assegnato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. Controparte_3 il quale non si è costituito nonostante la ritualità della notifica. Prima di esaminare il merito va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contenendo l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e presentando, altresì, oltre alla parte volitiva, una parte argomentativa a confutazione delle ragioni del primo giudice (così Sez. Unite Cass. sent. N. 27199/2017).
Tanto premesso, passando al merito, l'appello è parzialmente fondato. La Parte 4 lamenta l'erronea e omessa valutazione da parte del Giudice di
Pace di alcuni elementi probatori emersi nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente violazione degli artt. 116 c.p.c., 2054 e 2697 c.c.
In primis parte appellante fa rilevare che il giudice di prime cure avrebbe fondato la sentenza su una prova testimoniale scarna e contraddittoria, senza prendere in considerazione il sistema Controparte_5 ossia la scatola nera montata sul veicolo Fiat Punto e senza fornire spiegazioni in proposito, incorrendo così in difetto di motivazione.
Appare necessario muovere le mosse dagli effetti derivanti dall'applicazione del divieto di ius novorum in appello.
L'articolo di riferimento è il 345 c.p.c. che, ai fini che qui rileva, prevede: "Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove [...] Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Il concetto di nuova eccezione è stato assimilato dalla Corte di Cassazione con sent. n. 16602 del 03.07.2013, la quale non soltanto non considera ammissibili le eccezioni in senso proprio, ma neanche "quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine". Tale divieto ha valore di ordine pubblico e dunque la sua violazione è rilevabile d'ufficio. L'obiettivo di questa preclusione è garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Diviene pregnante a questo punto la constatazione che nel giudizio di primo grado i convenuti sono stati dichiarati contumaci dal Giudice di Pace nella prima si è costituita udienza e che, di seguito, solo la Controparte_6
tardivamente, rimanendo contumace il sig. CP 3
Unitamente alla comparsa di costituzione l'Assicurazione produceva documenti, nella fattispecie "Analisi del viaggio" coi risultati della scatola nera installata sull'autovettura Fiat Punto, che avrebbe causato il sinistro, dai quali si sarebbe potuto constatare che la stessa in quel giorno si trovava lontana dal luogo dell'incidente e che nessun incidente era stato rilevato dall'apparecchio installato.
Orbene, senza voler negare l'incidenza che una tale prova avrebbe potuto avere sull'esito del processo, resta l'incontrovertibile fatto che la costituzione oltre i termini, che ai sensi dell'art. 320 c.p.c. anteriforma erano quelli della prima udienza o, in virtù del rinvio operato dall'art. 311 c.p.c., quelli dell'udienza eventuale disposta ai sensi dell'art. 184 del c.p.c., ha comportato per la
Compagnia di assicurazione gravi limitazioni.
Nel procedimento davanti al Giudice Di Pace, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare “definitivamente” i fatti, non è più possibile produrre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, atteso che il rinvio ad altra udienza di cui al quarto comma dell'art. 320 c.p.c. è previsto unicamente "per ulteriori produzioni e richieste di prova che si rendano necessarie a seguito delle attività svolte dalle parti in prima udienza. Né tale preclusione è disponibile da parte del Giudice di Pace [...]" (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2001, n. 3339).
Infatti, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. che, in quanto norma speciale, prevale sulle disposizioni generali di cui all'art. 180 stesso codice, la trattazione completa della causa alla prima udienza dinanzi al giudice di pace è del tutto legittima
(Cass. civ. sez. I, 01.02.1999 n. 835). È fatto notorio, che non necessita un attardarsi sul punto, che il nostro sistema processual civilistico si basa su un sistema di rigide preclusioni, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi e che la tardività travolge inevitabilmente anche i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (Ordinanza del
Tribunale di Nola, 6 giugno 2019 Tribunale di Nola).
Premesso questo, il motivo di gravame va rigettato, riconoscendosi legittima e fondata la decisione presa dal giudice di primo grado che, a fronte della contumacia del convenuto e delle conseguenti preclusioni in cui era incorso a seguito della costituzione tardiva, ha dovuto decidere solo sulla base di quanto asserito e provato dall'attore, vale a dire: una constatazione amichevole di sinistro (CAD), nella quale il sig. CP 3 conducente della Fiat Punto, si assumeva la responsabilità del sinistro;
una testimonianza resa dal passeggero della Mercedes tamponata, che confermava la dinamica risultante dal CAD ed una perizia tecnica che si allineava al resto del materiale probatorio.
Altro motivo di gravame è riferito alla perizia che, a detta della Compagnia, sarebbe inidonea ad accertare sia l'evento, sia il nesso eziologico, sia l'entità dei danni.
Questa volta la Pt 1 richiama l'attenzione sulla circostanza che gli unici elementi di valutazione in possesso del consulente, ovvero l'analisi della tipologia dell'urto al veicolo MERCEDES-BENZ Classe B Tg. ED887TS, effettuata su scorta fotografica, avrebbero consentito a questo di esprimersi solo in termini di potenziale coerenza dei danni riportati dal medesimo mezzo di trasporto, in rapporto alla dinamica del sinistro esposta.
Subordinatamente a questo rilievo, parte appellante fa notare che laddove il perito descrive le conseguenze dell'impatto ipotizzando “un urto strisciante di modesta applicazione contro la Mercedes ed un urto compresso di rilevante intensità di quest'ultima contro la Peugeot", lascia intendere una concorrente responsabilità delle parti nella produzione del sinistro, che il Giudice di pace non ha inteso cogliere.
Ebbene, le sezioni Unite della Corte di cassazione, in merito ai rilievi critici mossi alla consulenza tecnica di ufficio, si sono pronunciate in tal senso “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio". Tuttavia, non si può non tenere nel giusto conto che, quanto asserito da parte appellante, non viene supportato da alcuna prova;
ma addirittura, come si legge nella perizia, il proprietario della CP 7
[...] Tg. DV707ZJ "pur partecipando alle operazioni peritali, non è stato in grado di fornire ragguagli fotografici degli stessi ". La domanda della Parte 1 volta ad ottenere il rigetto della sentenza, perché sfornita di prova sull'an, sul quantum debeatur, nonché sul nesso di causalità o, in via subordinata, la dichiarazione di concorso di colpa delle parti nella produzione del sinistro, va pertanto rigettata.
È opinione di questo Tribunale che l'appellante, in quanto attore nell'invocata revisio, debba dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste; in mancanza, la stessa decisione si palesa idonea a definire il giudizio, impregiudicata ogni altra valutazione.
L'appellante contesta, infine, la parte della sentenza di primo grado relativa alle spese. La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Invero, un semplice calcolo matematico dimostra l'errore materiale in cui è Parte 1 al pagamentoincorso il giudice di primo grado nel condannare la di euro 9.406,27 in favore dell' Controparte_1 a titolo di risarcimento danni. La somma del totale perizia, infatti, dalla quale il Giudice di prime cure
è partito, non è di euro 9.183,32 ma di 7.934,36 a cui, come da sentenza del
Giudice di pace, va tolta l'iva (euro 407,05) e vanno aggiunti euro 630,00 rappresentanti il ristoro alla Parte_5 per l'impossibilità di utilizzare la detta autovettura durante il fermo tecnico. Pertanto, la somma che
Parte 1 deve all'appellata non è di euro 9.406,27 ma è di euro 8.157,31 la oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno -Sezione Seconda Seconda Unità Operativa -in persona del giudice unico dott.ssa Daniela Oliva definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 372/16, resa dal Giudice di Pace di Buccino, quantifica in euro 8.157,31
Controparte_3 in solido con la il risarcimento danni dovuto dal sig.
oltre rivalutazione ed interessi Controparte_8
legali sulla somma rivalutata;
Ordina all'appellato Controparte_1 la restituzione della somma di euro 1.248,96, riscosse in più in virtù della sentenza di primo grado, in favore dell'appellante Parte 1
Compensa le spese di giudizio.
Salerno, lì 6 mag. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva