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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12702 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 7374 per l'anno 2020, trattenuta in decisione alla udienza del 20/05/2025, vertente
TRA
con sede legale Parte_1
in Montebelluna(TV), Piazza Don V. Polloni n°4, codice fiscale e partita i.v.a. n° , in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, , Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi
n°49, presso lo studio dell'Avv. Maria Dell'Isola e dell'Avv. Marta Delia Enne del foro di Milano, dalle quali è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti congiunta all'atto di citazione con firma digitale ex art. 10 D.P.R.
n°123/2001, debitamente informati ai sensi dell'art. 4
D.Lgs. n°28/2010 nonché ai sensi dell'art. 1 comma 7° D.L.
n°132/2014, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 02/44386110 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTRICE
E
1) con sede legale in Latina, Via Controparte_1
Priverno n°18-04100, c.f. e p. i.v.a.: [...],
R.E.A. LT-169110-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte_2
nato ad [...] il [...],
c.f.: elettivamente domiciliata C.F._1
in Roma, Piazza di Sant'Anastasia n°7- 00186- presso lo studio dell'Avv. Roberto Pera, dell'Avv. Gennaro Sposato e dell'Avv. Valeria Spagnoletti-Zeuli, dai quali
è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/32223394 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
e Email_3
Email_4
2) nato a [...] il [...], c.f.: residente CP_3 C.F._2
in Holzkirchen, Thanner Srtrasse 30(Germania), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di
Sant'Anastasia n° 7- 00186- presso lo studio dell'Avv. Roberto Pera, Gennaro Sposato e Valeria
Spagnoletti-Zeuli, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 3223394 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2 e Email_3 Email_4
CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO-DANNI.
All'udienza del 20 maggio 2025 compariva per la società attrice l'Avv. Jacopo Caproni, in sostituzione dell'Avv. Arturo dell'Isola e dell'Avv. Marta Enne, il quale si riportava al foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato insistendo per il loro integrale accoglimento e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Per entrambe le parti convenute era presente l'Avv. Valeria Spagnoletti-Zeuli, anche in sostituzione degli Avvocati Roberto Pera e Gennaro Sposato, la quale si riportava ai fogli di precisazione delle conclusioni versati nei giorni prossimi alla udienza del 20 maggio 2025.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla d'ora in poi breviter la ) Controparte_1 CP_1
la d'ora in poi breviter Parte_1
la ) premesso che: Pt_1
- essa attrice, fondata dal Sig. era una Controparte_4
società specializzata nella realizzazione e nello sviluppo dei progetti per la installazione di impianti fotovoltaici e successiva manutenzione;
- la , società appartenente al gruppo tedesco CP_1
Belectric Gmbh, era una società specializzata nello sviluppo, nella costruzione, nella gestione e nella manutenzione di impianti fotovoltaici;
- nell'anno 2015 la , per il tramite del proprio CP_1
amministratore, Sig. aveva preso Controparte_2
contatto con essa istante al fine di valutare una collaborazione per la ricerca e la acquisizione di impianti fotovoltaici da inserire in una piattaforma che la stessa stava sviluppando CP_1
con la collaborazione di Ernst & OU per il mercato fotovoltaico in;
CP_1
- il 30 settembre 2016 fra la ed essa esponente CP_1
era stato sottoscritto un accordo( Accordo di “Origination
Support”, di seguito l'Accordo) volto alla ricerca di impianti fotovoltaici( Impianti Target) da inserire nella suddetta
Piattaforma che prevedeva, fra l'altro,:
- una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione( art.
2.1 dell'Accordo);
- il diritto di recesso per entrambe le parti per giusta causa, da formalizzarsi con comunicazione scritta da inviare all'altra parte tre mesi prima( art.
2.2 dell'Accordo);
- il riconoscimento ad essa attrice di una remunerazione in ragione dell'attività espletata e nello specifico( Art. 3 dell'Accordo):
1) per l'attività di introduzione( presentazione di un venditore di Impianti Target) una fee pari allo 0,4% del prezzo finale di acquisto( Introdution Fee);
2) per l'attività di intermediazione( presentazione di un venditore di Impianti Target ed ulteriore attività di supporto e negoziale) una fee pari allo 0,6% del prezzo finale di acquisto(Origination Support Fee) e, in aggiunta, ma a condizione che il prezzo finale di acquisto fosse inferiore al prezzo atteso di acquisto, una ulteriore fee pari al 30% della differenza fra il prezzo atteso di acquisto aggiornato ed il prezzo finale di acquisto pagato dalla ( Success Fee); CP_1
- i suddetti corrispettivi sarebbero stati riconosciuti ad essa istante allorquando la avesse raggiunto CP_1
un accordo di compravendita o qualunque altro accordo vincolante per l'acquisto dell'Impianto Target, anche nel caso in cui l'operazione si fosse completata successivamente alla risoluzione/recesso/scadenza dell'Accordo purchè nei 18 mesi successivi alla sottoscrizione della Lettera di Intenti(LOI);
- era stata prevista una “ clausola di non circonvenzione”
a favore di essa esponente contemplante il divieto per la ( esteso comunque a qualunque società CP_1
del Gruppo di appartenenza, ovvero a soggetti connessi e/o collegati alla stessa) di iniziare, sollecitare, negoziare o stipulare qualunque accordo, transazione o assunzione di obbligazioni con alcuna terza Parte individuata o presentata da essa attrice, ovvero ancora di tentare di bypassare, entrare in competizione, evitare o aggirare essa istante con riferimento agli Impianti Target utilizzando o, comunque, traendo vantaggio dalle informazioni confidenziali acquisite in virtù dell'Accordo( art.
4.9 dell'Accordo);
- durante la vigenza del predetto Accordo e per gli Impianti
Target presentati da essa esponente quest'ultima si era interfacciata con la nelle persone di: CP_1
- amministratore della Controparte_2 CP_1
con pieni poteri gestori in via disgiuntiva);
- ( amministratore della con pieni CP_3 CP_1
poteri gestori in via disgiuntiva);
- collaboratore della ); Persona_1 CP_1
- ( collaboratore della ); Testimone_1 CP_1
- ai soggetti sopra indicati erano state comunicate da essa attrice tutte le informazioni confidenziali relative agli Impianti Target proposti al fine di avere una valutazione degli stessi per l'eventuale acquisizione nella Piattaforma;
- nel mese di marzo del 2017 uno degli amministratori della ( il Sig. ) aveva costituito CP_1 CP_3
la che sarebbe stata utilizzata Controparte_5
dalla quale società veicolo per l'acquisizione Parte_3
degli Impianti Target;
- il medesimo amministratore della ( Sig. CP_1 [...]
nel mese di giugno del 2017 aveva costituito CP_3
altre due società:
a) ; Controparte_6
b) di seguito partecipata Controparte_7 Contro
al 100% dalla ); CP_6
- nello stesso periodo( giugno 2017) il Sig. ed Persona_1
il Sig. ( collaboratori della ) Testimone_1 CP_1
avevano costituito la di seguito Controparte_8 Contropart
- tutte le suddette società avevano alla attualità la propria sede legale ubicata presso gli uffici dello Controparte_9
di Bolzano e tutte sarebbero entrate a far
[...]
parte della;
Parte_3
- tra gli Impianti Target attenzionati da essa istante e segnalati alla , al fine della possibile acquisizione, CP_1
nell'anno 2017 era stato proposto il “ Prospect OW” che risultava essere appetibile tanto che il 16 maggio 2017 essa esponente aveva inviato per conto della CP_1
una manifestazione di interesse di acquisizione
( Memorandum Of Understanding) con la conseguente richiesta di documentazione relativa ai suddetti impianti;
- in data 26 giugno 2017 essa attrice aveva ricevuto riscontri da parte di OW, che aveva inviato la documentazione invocata con la prima presentazione degli impianti in vendita e la richiesta di fissare un incontro di approfondimento a Milano;
- nello stesso periodo( giugno 2017), e più precisamente in data 27/06/2017, la LCF( riconducibile al Sig. CP_3
aveva costituito una nuova società denominata Italia T2
Mareccio s.r.l.;
- in data 04 luglio 2017 essa istante, per conto della , aveva sottoscritto un accordo CP_1
di riservatezza(NDA) con OW ed aveva ricevuto la documentazione introduttiva;
- in data 19 luglio 2017 si era tenuto l'incontro a Milano fra il rappresentante di OW e di essa esponente, nel corso del quale erano state acquisite ulteriori informazioni sugli impianti( gruppo di 11 impianti, in titolarità di società controllate della per una potenza Controparte_10
complessiva di 17 MW) nonché sulla presenza di altri potenziali acquirenti, motivo per cui era stato richiesto l'invio di una offerta entro il 27/07/2017;
- ricevuta la documentazione e le informazioni da parte di essa attrice , a seguito dell'incontro tenutosi a Milano, la aveva inviato le quotazioni dei suddetti CP_1
Impianti Target( da acquisirsi per il tramite dell'acquisto delle quote della con corrispettivo Controparte_10
quantificato in € 50.039.104,00;
- in tale circostanza la ( in persona CP_1
del Sig. ) aveva richiesto ad essa istante Tes_1
un consulto su quali fossero le modalità migliori per formulare l'offerta ed in particolare era stato richiesto se fosse preferibile inviarle su carta intestata della CP_1
ovvero su carta bianca, ma in entrambi i casi con la presentazione dell'investitore;
- sempre in tale occasione essa esponente aveva appreso che l'acquisto degli Impianti Target di OW si sarebbe realizzato tramite una società veicolo che sarebbe stata acquistata dall'investitore finale aderente alla Piattaforma, ovvero SA ST Partners( di seguito SA);
- nonostante la comunicazione datata 26 luglio 2017 la non aveva fatto tuttavia pervenire CP_1
la documentazione concordata ovvero l'offerta in lingua inglese su carta intestata unitamente alla CP_1
presentazione dell'investitore( in quanto tale presentazione sarebbe stata al vaglio del Sig. ; CP_3
- per l'effetto, in data 27 luglio 2017, essa attrice aveva inviato autonomamente l'offerta( non vincolante) nell'interesse di;
CP_1 - in data 28 luglio 2017 OW aveva chiesto chiarimenti sull'offerta formulata alla quale aveva fatto riscontro essa istante dopo aver ottenuto l'integrazione delle informazioni afferenti l'Enterprise Value da parte della;
CP_1
- in pari data OW aveva riscontrato essa esponente assumendo che l'offerta formulata dalla fosse CP_1
poco interessante in quanto economicamente inferiore alle altre sino ad allora ricevute;
- a seguito della risposta ricevuta dal titolare degli Impianti
Target la aveva informato essa attrice CP_1
che al momento non avrebbe potuto essere formulata alcuna offerta migliorativa;
- rispettivamente in data 04 agosto 2017 ed in data
09 agosto 2017 ( e quindi pochi giorni dopo il rifiuto da parte di OW dell'offerta formulata da essa istante per conto della )la e la T2 Mareccio CP_1 CP_5
( società riconducibili al Sig. erano state CP_3
acquistate da SA che, a sua volta, in data 16 agosto
2017 aveva costituito la società Controparte_11
nella quale erano confluite le partecipazioni di CP_5
e di T2 Mareccio;
- fra agosto 2017 e settembre 2017 la Piattaforma- come espressamente comunicato ad essa istante- risultava essere costituita dalle seguenti società, ciascuna con specifiche competenze, in forza di precipui accordi di collaborazione:
- LCF;
- SA( e relative società controllate);
- ; CP_1
- Contropart
- Controparte_9
- CP_12
- dal mese di settembre del 2017 essa esponente aveva appreso che in data 19 giugno 2018 la OW era stata acquistata dalla Piattaforma per il tramite della;
per l'effetto erano stati acquistati 11 CP_5
Impianti Target per 17 MW( gli stessi proposti da essa attrice) per un prezzo finale, come appreso a seguito di accesso al locale Registro delle Imprese, di complessivi
€ 13.327.125,00;
- a seguito della acquisizione l'amministrazione della OW risultava essere stata affidata al medesimo
Sig. in qualità di amministratore unico) e la CP_3
sede legale era stata trasferita presso l'ufficio dello
[...]
in Bolzano;
Controparte_9 - essa attrice aveva quindi chiesto al Sig. CP_3
il pagamento dei corrispettivi dovuti in forza dell'Accordo per l'acquisizione degli Impianti Target di OW da parte della , che erano stati pacificamente Parte_3
introdotti da essa istante;
- la aveva respinto la richiesta di pagamento CP_1
contestandola per mezzo dell'Avv. Pera ( membro dello appartenente alla Piattaforma) Controparte_9
sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- i) nella estate del 2017 la avrebbe abbandonato CP_1
ogni progetto di investimento diretto nel settore fotovoltaico limitandosi solo ad offrire attività di O & M e di a SA;
Contro
- ii) il pacchetto OW non era stato acquistato dalla ( presupposto per il riconoscimento CP_1
del corrispettivo ad essa esponente);
- iii) fra la e la SA non vi sarebbe stato alcun CP_1
collegamento societario e/o contrattuale;
- iv) il Sig. non rappresentava alcun CP_3
collegamento nel segno della continuità fra la CP_1
e la SA/ T1 Roncolo s.r.l.;
- v) il pacchetto OW sarebbe stato in parte presentato a SA dallo studio che aveva Contropa un mandato esclusivo a trattare per conto del Venditore
(OW);
- vi) SA aveva affidato alla il compito di seguire Contro
l'acquisizione del Pacchetto OW nell'ambito del proprio contratto di consulenza;
vii) non vi era identità di opportunità di investimento fra il pacchetto OW presentato da essa attrice alla e quello successivamente acquistato CP_1
dalla SA;
- essa istante aveva replicato puntualmente alle infondate contestazioni della ed aveva evidenziato, fra CP_1
l'altro, la palese violazione del disposto di cui all'art.
4.9 dell'Accordo con conseguente conferma del proprio diritto di ricevere il corrispettivo relativo agli Impianti Target di OW in ogni caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale,
- nella medesima missiva era stato altresì stigmatizzato il comportamento ed il ruolo dei referenti di CP_1
ed in particolare del Sig. nella misura in cui CP_3
lo stesso era apparso aver tratto consapevole vantaggio personale della violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nei confronti di essa esponente;
CP_1 - non avendo essa attrice alla attualità ricevuto soddisfazione delle proprie pretese si era vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti;
tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società nonché la responsabilità CP_1
del Sig. ai sensi dell'art. 2476 CP_3
comma 6° c.c. per i fatti di cui in atti e, conseguentemente, condannare gli stessi, in solido fra loro ovvero per quanto di ragione, al pagamento a favore di del danno Pt_1
cagionato, da quantificarsi nell'importo di € 11.093.556,45 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 5 del D.lgs. n° 231/02( anche ai sensi dell'art. 1284 comma 4°
c.c.) dal momento della scadenza sino al saldo, salvo il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, anche secondo equità;
- in ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio ed aumento del
30% del compenso professionale di cui al D.M. n°55/2014 ai sensi dell'art. 4 comma 1° bis D.M. n°55/2014 ( atti depositati con modalità telematiche, redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto) oltre agli accessori di legge( 15% rimborso forfettario spese generali ex art. 15 D.M. n°127/2002,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge) ogni relativo costo e le successive spese occorrende”.
Si costituiva la e, con comparsa Controparte_1
di risposta, replicava che:
- era insussistente il diritto al compenso in capo ad per carenza dei presupposti contrattuali e Pt_1
del nesso causale: ed infatti:
- il contratto sottoscritto in data 30/09/2016, con durata di 24 mesi, era cessato, ai sensi dell'art. 2.1, in data
30/09/2018;
- il predetto contratto, inoltre, era stato risolto ai sensi dell'art.
2.1 per inattività come anche comunicato il 12/10/2018 ed il 15/11/2018;
- essa convenuta non aveva acquistato il pacchetto
OW né prima né dopo la intervenuta risoluzione;
ne derivava che non sussisteva il presupposto e la condizione affinchè maturasse il diritto alla percezione della provvigione ai sensi dell'art.
3.2 terzo paragrafo ovvero: “ nel caso in cui raggiunga un accordo CP_1
di compravendita o qualunque altro accordo vincolante per l'acquisto dell'Impianto Target( n.d.r. nel caso di specie il pacchetto OW), che contenga il prezzo finale e vincolante di acquisto( il prezzo finale di acquisto) il Consulente avrà diritto in base ai servizi resi ai sensi dell'art.
3.1 del presente Accordo, al relativo corrispettivo”
( punto 1 oppure 2 che segue); ne conseguiva che non era sorto alcun diritto alla provvigione non essendo state soddisfatte le condizioni di cui al punto 3.2 terzo paragrafo dell'Origination Support Agreement;
- non si poteva neppure parlare di danno sofferto da in quanto né essa convenuta né altre società Pt_1
del avevano iniziato, sollecitato, Controparte_15
negoziato o stipulato accordi, transazioni o assunto obbligazioni nei confronti di OW;
- non sussisteva alcun nesso causale fra l'attività posta in essere nei mesi di maggio/giugno 2017 da e la Pt_1
conclusione del contratto sottoscritto nel mese di giugno
2018 fra la OW e la SA con la intermediazione di altro operatore( la;
Contropa tanto prospettato venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale:
- rigettare, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, la domanda attorea di risarcimento del danno in quanto destituita di fondamento, ed in particolare:
i) accertare che la cessione del Parte_4
dalle venditrici al Gruppo SA è intervenuta per effetto della mediazione e consulenza posta in essere dallo CP_16
[...]
ii) accertare che la non ha posto in essere alcun CP_1
inadempimento contrattuale rispetto all'Origination
Support Agreement e, conseguentemente, dichiarare che la società nulla deve versare alla parte attrice né CP_1
a titolo di provvigione né a titolo di risarcimento del danno;
- in ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio ed aumento del 30% del compenso professionale di cui al D.M. n°55/2014 ai sensi dell'art. 4 4° comma 1 bis
D.M. n° 55/2014 oltre agli accessori di legge( 15% rimborso forfettario spese generali ex art. 15 D.M. n°127/2004, c.p.a. ed i.v.a. come per legge) ogni relativo costo oltre alle successive occorrende”.
Si costituiva altresì il Sig. il quale, con CP_3
comparsa di risposta, replicava quanto segue:
- irregolarità del processo notificatorio atteso che esso convenuto, essendo stato evocato in proprio, avrebbe dovuto essere destinatario della notificazione dell'atto di citazione presso la propria residenza e non anche presso la sede della;
CP_1
- irregolarità della notificazione per omessa traduzione dell'atto di citazione in lingua tedesca con conseguente lesione del diritto di difesa;
-difettavano i presupposti di responsabilità ex art. 2476 6° comma c.c. atteso che:
i) era insussistente il credito;
ii) era sufficiente il patrimonio della a far fronte CP_1
alle pretese dei creditori sociali;
iii) non era stata commessa alcuna violazione degli obblighi di gestione né era stato arrecato danno al patrimonio societario;
- per i residui profili venivano richiamati i contenuti della difesa della ai quali si operava espresso CP_1
riferimento;
tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'intestato ufficio accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare:
- accertata la irritualità della notifica e l'assenza di una traduzione in lingua tedesca dell'atto di citazione voler differire l'udienza di prima comparizione onerando controparte a notificare una copia dell'atto di citazione tradotto in lingua tedesca e assegnando alla scrivente difesa un termine per il deposito di note dirette ad integrare il contenuto della presente comparsa, con conseguente ripristino del diritto di difesa in capo al Sig. CP_3
- nel merito, in via preliminare: rigettare la domanda di responsabilità ex art. 2476 6° comma c.c. formulata nei confronti del Sig. CP_3
per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, disporre la estromissione del Sig. dal giudizio CP_3
per difetto di legittimazione passiva;
- sempre nel merito: rigettare per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto la domanda attorea di risarcimento del danno in quanto destituita di fondamento essendo la cessione del dalle Venditrici al Gruppo SA Parte_4
intervenuta per effetto della mediazione e della consulenza posta in essere dallo;
CP_16
- con vittoria di spese del presente giudizio ed aumento del
30% del compenso professionale di cui al D.M. n°55/2014 ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. n°55/2014, oltre agli accessori di legge( 15% rimborso forfettario spese generali ex art. 15 D.M. n°127/2004, c.p.a. ed i.v.a. come per legge) oltre ad ogni relativo costo ed alle successive spese occorrende”.
Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in atti, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In rito occorre prendere atto che le eccezioni
- di invalidità delle procedure di notificazione e di irregolarità dell'atto introduttivo del giudizio perché redatto in lingua italiana nei confronti di un cittadino tedesco- sono state rinunciate per fatti concludenti non essendo state reiterate dalla difesa del Sig. in sede di precisazione CP_3
delle conclusioni.
In ogni caso il vizio di notificazione dell'atto di citazione ( perfezionata presso il domicilio aziendale e non anche presso la residenza del Sig. CP_3
evocato in proprio) è stato sanato ex art. 156 c.p.c. dalla costituzione in giudizio del Sig. il cui CP_3
diritto di difesa non ha patito lesione.
Del pari è fatto notorio che gli atti processuali dinanzi ad uffici giudiziari nazionali si propongono in lingua italiana sicchè, ove il Sig. non avesse CP_3
compreso il tenore delle espressioni lessicali contenute nell'atto di citazione, avrebbe potuto,
a sue spese, chiedere la traduzione del pertinente atto processuale.
Nel merito ritiene il Tribunale che la domanda di inadempimento contrattuale proposta dalla società attrice nei confronti della non possa trovare CP_1
accoglimento perché infondata.
Ed invero evidenzia la società istante di non aver azionato la invocazione di corresponsione del corrispettivo spettante in ragione della intermediazione per l'acquisto degli impianti fotovoltaici della OW.
Al riguardo, infatti, non viene contestato che il contratto, avente ad oggetto la intermediazione della società attrice, per conto della , al fine CP_1
della acquisizione dei richiamati impianti fotovoltaici, fosse cessato senza alcun obiettivo propizio;
tanto giacchè non era stata ritenuta vantaggiosa l'offerta della veicolata dalla al fine del CP_1 Pt_1
perfezionamento della suddetta operazione commerciale.
E' emerso vieppiù che altro operatore(la SA) ha acquistato 11 Impianti Fotovoltaici della OW in ragione della intermediazione operata dalla Contropa
Non si controverte, pertanto, nel presente giudizio se la SA ( che, ad argomentare, della società esponente faceva parte del Gruppo di Impresa della ) abbia in forma simulata acquistato CP_1
i predetti impianti al fine di precludere alla società attrice di conseguire il corrispettivo di natura provvigionale.
Quel che si lamenta è che la , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, Sig. si CP_3
sia avvalsa di informazioni sensibili riservate fornite dalla in costanza di contratto e che le abbia Pt_1 utilizzate per consentire ad una società del proprio gruppo di imprese di pervenire all'acquisto degli Impianti OW avvalendosi della intermediazione di altro operatore(la . Contropa
Orbene, delineato il thema decidendum per quanto concerne la posizione di ( inadempimento CP_1
contrattuale per violazione dell'art.
4.9 dell'Accordo fra le parti) mette conto declinare il contenuto della suddetta clausola del seguente tenore:
“ confidenzialità e non-circumvenzione”:
“ resta espressamente inteso fra le Parti che, durante la vigenza del presente Accordo, prima della risoluzione automatica o del recesso, le identità di qualunque persona fisica o giuridica e qualunque parte terza( ivi incluso, a titolo non esaustivo, fornitori, clienti, finanziatori, produttori e consulenti) comunicate o rese disponibili dal Consulente
( ndr) a con riferimento a Pt_1 CP_1
qualunque Impianto Target in discussione fra le Parti, dovranno considerarsi Informazioni Confidenziali a
, qualunque società del Gruppo o soggetto CP_1
connesso non potrà,( senza il preventivo consenso scritto) con il Consulente:
- iniziare, sollecitare, negoziare o stipulare qualunque accordo, transazione od assumere obbligazioni con alcuna terza parte individuata o presentata dal Consulente;
- tentare di bypassare, entrare in competizione, evitare o aggirare il Consulente con riferimento agli
Impianti Target mediante l'utilizzo delle Informazioni
Confidenziale o trarre vantaggio o beneficio dall'uso delle Informazioni Confidenziali”.
Essendo stato richiamato il contenuto della clausola che si assume violata appare utile considerare che:
a) la contingenza che la società acquirente degli impianti fotovoltaici OW( la SA) appartenga al gruppo di imprese della o, CP_1
in ogni caso, sia alla stessa collegata, non induce a fondare l'addebito di inadempimento contrattuale;
b) assai sintomaticamente non è stato coinvolta nel presente processo la intermediaria della operazione commerciale( la nei cui Contropa
confronti non è stato elevato addebito di sorta;
ed infatti la censura di indebito utilizzo di informazioni riservate avrebbe dovuto essere formulata all'indirizzo della società che, in luogo di quella attrice, aveva in forma propizia concluso “ l'affare” percependo il corrispettivo pattuito di natura provvigionale;
c) pur ove si volesse prescindere dal rilievo sub b) dovrebbe essere in via dirimente considerato che:
i) la OW aveva interesse ad alienare i propri impianti fotovoltaici e, pertanto, aveva veicolato un consistente nucleo di informazioni attraverso i consueti canali conoscitivi
( il più importante dei quali quello di natura informatica); né peraltro è a ritenere che la società attrice avesse il diritto di esclusiva per negoziare e trattare l'affare o, ancor più, che lo stesso “affare” fosse permeato da un contenuto di segretezza;
ii) non è stato fornito alcun riscontro sul tenore delle predette informazioni il cui contenuto sarebbe stato indebitamente palesato essendo plausibile arguire che la OW avesse l'interesse a palesare all'intermediario in dettaglio il contenuto del contratto.
iii) non è stato neanche riscontrato che la , tramite la SA, abbia rivelato CP_1
informazioni di contenuto sensibile sì da favorire la negoziazione e la definizione dell'Accordo. In forza dei superiori rilievi, tratti anche all'esito della espletata prova testimoniale,deve ribadirsi che la domanda proposta nei confronti della avrebbe dovuto essere estesa alla CP_1 Contropa
che,- a prospettare della avvalendosi Parte_1
delle informazioni confidenziali indebitamente fornite dalla alla collegata SA, CP_1
avrebbe perfezionato l'Accordo.
Apparendo la prospettazione di parte attrice fondata sul seguente presupposto: essersi il contratto perfezionato a fronte delle informazioni confidenziali di cui all'art.
4.9 dell'originario Accordo deve confermarsi che non risultano offerti in prova i rigorosi riscontri onde fondare la invocata pronuncia di condanna nei confronti della . CP_1
Il che, per effetto derivato, determina la reiezione della domanda formulata nei confronti del Sig. CP_3
( legale rappresentante della all'epoca CP_1
dei fatti controversi); ed infatti non è chi non consideri che se è ritenuta immune da censure la condotta della deve professarsi CP_1
insuscettibile di sindacato la condotta di colui che illo tempore la ha presieduta e rappresentata.
A tutto voler concedere occorre considerare che, essendo stata formulata la domanda ex art. 2476 6° comma c.c., anche ove fosse stato provato l'addebito di responsabilità nei confronti della , avrebbe potuto CP_1
essere disattesa la domanda nei confronti del
Sig. CP_3
Ed infatti la ( che si assume creditrice Pt_1
della a titolo di risarcimento del danno CP_1
per inadempimento contrattuale della clausola
4.9 dell'Accordo)ove fosse stato accolto il capo di domanda all'indirizzo della avrebbe CP_1
dovuto fornire la prova della insufficienza del patrimonio della predetta a far fronte al credito rivendicato non soccorrendo la mera allegazione.
In definitiva, a compendio di quanto illustrato, opina il Tribunale che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento dei due capi di domanda con ogni conseguenziale provvedimento in tema di riparto delle spese di lite- liquidate come da dispositivo-.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge entrambi i capi di domanda attorea;
condanna la società attrice a rifondere in favore della e del Sig. Controparte_1 CP_3
le spese del presente giudizio che si liquidano in favore di ciascuna parte processuale in misura pari ad € 28.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 16 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 7374 per l'anno 2020, trattenuta in decisione alla udienza del 20/05/2025, vertente
TRA
con sede legale Parte_1
in Montebelluna(TV), Piazza Don V. Polloni n°4, codice fiscale e partita i.v.a. n° , in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, , Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi
n°49, presso lo studio dell'Avv. Maria Dell'Isola e dell'Avv. Marta Delia Enne del foro di Milano, dalle quali è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti congiunta all'atto di citazione con firma digitale ex art. 10 D.P.R.
n°123/2001, debitamente informati ai sensi dell'art. 4
D.Lgs. n°28/2010 nonché ai sensi dell'art. 1 comma 7° D.L.
n°132/2014, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 02/44386110 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTRICE
E
1) con sede legale in Latina, Via Controparte_1
Priverno n°18-04100, c.f. e p. i.v.a.: [...],
R.E.A. LT-169110-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte_2
nato ad [...] il [...],
c.f.: elettivamente domiciliata C.F._1
in Roma, Piazza di Sant'Anastasia n°7- 00186- presso lo studio dell'Avv. Roberto Pera, dell'Avv. Gennaro Sposato e dell'Avv. Valeria Spagnoletti-Zeuli, dai quali
è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/32223394 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
e Email_3
Email_4
2) nato a [...] il [...], c.f.: residente CP_3 C.F._2
in Holzkirchen, Thanner Srtrasse 30(Germania), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di
Sant'Anastasia n° 7- 00186- presso lo studio dell'Avv. Roberto Pera, Gennaro Sposato e Valeria
Spagnoletti-Zeuli, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 3223394 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2 e Email_3 Email_4
CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO-DANNI.
All'udienza del 20 maggio 2025 compariva per la società attrice l'Avv. Jacopo Caproni, in sostituzione dell'Avv. Arturo dell'Isola e dell'Avv. Marta Enne, il quale si riportava al foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato insistendo per il loro integrale accoglimento e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Per entrambe le parti convenute era presente l'Avv. Valeria Spagnoletti-Zeuli, anche in sostituzione degli Avvocati Roberto Pera e Gennaro Sposato, la quale si riportava ai fogli di precisazione delle conclusioni versati nei giorni prossimi alla udienza del 20 maggio 2025.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla d'ora in poi breviter la ) Controparte_1 CP_1
la d'ora in poi breviter Parte_1
la ) premesso che: Pt_1
- essa attrice, fondata dal Sig. era una Controparte_4
società specializzata nella realizzazione e nello sviluppo dei progetti per la installazione di impianti fotovoltaici e successiva manutenzione;
- la , società appartenente al gruppo tedesco CP_1
Belectric Gmbh, era una società specializzata nello sviluppo, nella costruzione, nella gestione e nella manutenzione di impianti fotovoltaici;
- nell'anno 2015 la , per il tramite del proprio CP_1
amministratore, Sig. aveva preso Controparte_2
contatto con essa istante al fine di valutare una collaborazione per la ricerca e la acquisizione di impianti fotovoltaici da inserire in una piattaforma che la stessa stava sviluppando CP_1
con la collaborazione di Ernst & OU per il mercato fotovoltaico in;
CP_1
- il 30 settembre 2016 fra la ed essa esponente CP_1
era stato sottoscritto un accordo( Accordo di “Origination
Support”, di seguito l'Accordo) volto alla ricerca di impianti fotovoltaici( Impianti Target) da inserire nella suddetta
Piattaforma che prevedeva, fra l'altro,:
- una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione( art.
2.1 dell'Accordo);
- il diritto di recesso per entrambe le parti per giusta causa, da formalizzarsi con comunicazione scritta da inviare all'altra parte tre mesi prima( art.
2.2 dell'Accordo);
- il riconoscimento ad essa attrice di una remunerazione in ragione dell'attività espletata e nello specifico( Art. 3 dell'Accordo):
1) per l'attività di introduzione( presentazione di un venditore di Impianti Target) una fee pari allo 0,4% del prezzo finale di acquisto( Introdution Fee);
2) per l'attività di intermediazione( presentazione di un venditore di Impianti Target ed ulteriore attività di supporto e negoziale) una fee pari allo 0,6% del prezzo finale di acquisto(Origination Support Fee) e, in aggiunta, ma a condizione che il prezzo finale di acquisto fosse inferiore al prezzo atteso di acquisto, una ulteriore fee pari al 30% della differenza fra il prezzo atteso di acquisto aggiornato ed il prezzo finale di acquisto pagato dalla ( Success Fee); CP_1
- i suddetti corrispettivi sarebbero stati riconosciuti ad essa istante allorquando la avesse raggiunto CP_1
un accordo di compravendita o qualunque altro accordo vincolante per l'acquisto dell'Impianto Target, anche nel caso in cui l'operazione si fosse completata successivamente alla risoluzione/recesso/scadenza dell'Accordo purchè nei 18 mesi successivi alla sottoscrizione della Lettera di Intenti(LOI);
- era stata prevista una “ clausola di non circonvenzione”
a favore di essa esponente contemplante il divieto per la ( esteso comunque a qualunque società CP_1
del Gruppo di appartenenza, ovvero a soggetti connessi e/o collegati alla stessa) di iniziare, sollecitare, negoziare o stipulare qualunque accordo, transazione o assunzione di obbligazioni con alcuna terza Parte individuata o presentata da essa attrice, ovvero ancora di tentare di bypassare, entrare in competizione, evitare o aggirare essa istante con riferimento agli Impianti Target utilizzando o, comunque, traendo vantaggio dalle informazioni confidenziali acquisite in virtù dell'Accordo( art.
4.9 dell'Accordo);
- durante la vigenza del predetto Accordo e per gli Impianti
Target presentati da essa esponente quest'ultima si era interfacciata con la nelle persone di: CP_1
- amministratore della Controparte_2 CP_1
con pieni poteri gestori in via disgiuntiva);
- ( amministratore della con pieni CP_3 CP_1
poteri gestori in via disgiuntiva);
- collaboratore della ); Persona_1 CP_1
- ( collaboratore della ); Testimone_1 CP_1
- ai soggetti sopra indicati erano state comunicate da essa attrice tutte le informazioni confidenziali relative agli Impianti Target proposti al fine di avere una valutazione degli stessi per l'eventuale acquisizione nella Piattaforma;
- nel mese di marzo del 2017 uno degli amministratori della ( il Sig. ) aveva costituito CP_1 CP_3
la che sarebbe stata utilizzata Controparte_5
dalla quale società veicolo per l'acquisizione Parte_3
degli Impianti Target;
- il medesimo amministratore della ( Sig. CP_1 [...]
nel mese di giugno del 2017 aveva costituito CP_3
altre due società:
a) ; Controparte_6
b) di seguito partecipata Controparte_7 Contro
al 100% dalla ); CP_6
- nello stesso periodo( giugno 2017) il Sig. ed Persona_1
il Sig. ( collaboratori della ) Testimone_1 CP_1
avevano costituito la di seguito Controparte_8 Contropart
- tutte le suddette società avevano alla attualità la propria sede legale ubicata presso gli uffici dello Controparte_9
di Bolzano e tutte sarebbero entrate a far
[...]
parte della;
Parte_3
- tra gli Impianti Target attenzionati da essa istante e segnalati alla , al fine della possibile acquisizione, CP_1
nell'anno 2017 era stato proposto il “ Prospect OW” che risultava essere appetibile tanto che il 16 maggio 2017 essa esponente aveva inviato per conto della CP_1
una manifestazione di interesse di acquisizione
( Memorandum Of Understanding) con la conseguente richiesta di documentazione relativa ai suddetti impianti;
- in data 26 giugno 2017 essa attrice aveva ricevuto riscontri da parte di OW, che aveva inviato la documentazione invocata con la prima presentazione degli impianti in vendita e la richiesta di fissare un incontro di approfondimento a Milano;
- nello stesso periodo( giugno 2017), e più precisamente in data 27/06/2017, la LCF( riconducibile al Sig. CP_3
aveva costituito una nuova società denominata Italia T2
Mareccio s.r.l.;
- in data 04 luglio 2017 essa istante, per conto della , aveva sottoscritto un accordo CP_1
di riservatezza(NDA) con OW ed aveva ricevuto la documentazione introduttiva;
- in data 19 luglio 2017 si era tenuto l'incontro a Milano fra il rappresentante di OW e di essa esponente, nel corso del quale erano state acquisite ulteriori informazioni sugli impianti( gruppo di 11 impianti, in titolarità di società controllate della per una potenza Controparte_10
complessiva di 17 MW) nonché sulla presenza di altri potenziali acquirenti, motivo per cui era stato richiesto l'invio di una offerta entro il 27/07/2017;
- ricevuta la documentazione e le informazioni da parte di essa attrice , a seguito dell'incontro tenutosi a Milano, la aveva inviato le quotazioni dei suddetti CP_1
Impianti Target( da acquisirsi per il tramite dell'acquisto delle quote della con corrispettivo Controparte_10
quantificato in € 50.039.104,00;
- in tale circostanza la ( in persona CP_1
del Sig. ) aveva richiesto ad essa istante Tes_1
un consulto su quali fossero le modalità migliori per formulare l'offerta ed in particolare era stato richiesto se fosse preferibile inviarle su carta intestata della CP_1
ovvero su carta bianca, ma in entrambi i casi con la presentazione dell'investitore;
- sempre in tale occasione essa esponente aveva appreso che l'acquisto degli Impianti Target di OW si sarebbe realizzato tramite una società veicolo che sarebbe stata acquistata dall'investitore finale aderente alla Piattaforma, ovvero SA ST Partners( di seguito SA);
- nonostante la comunicazione datata 26 luglio 2017 la non aveva fatto tuttavia pervenire CP_1
la documentazione concordata ovvero l'offerta in lingua inglese su carta intestata unitamente alla CP_1
presentazione dell'investitore( in quanto tale presentazione sarebbe stata al vaglio del Sig. ; CP_3
- per l'effetto, in data 27 luglio 2017, essa attrice aveva inviato autonomamente l'offerta( non vincolante) nell'interesse di;
CP_1 - in data 28 luglio 2017 OW aveva chiesto chiarimenti sull'offerta formulata alla quale aveva fatto riscontro essa istante dopo aver ottenuto l'integrazione delle informazioni afferenti l'Enterprise Value da parte della;
CP_1
- in pari data OW aveva riscontrato essa esponente assumendo che l'offerta formulata dalla fosse CP_1
poco interessante in quanto economicamente inferiore alle altre sino ad allora ricevute;
- a seguito della risposta ricevuta dal titolare degli Impianti
Target la aveva informato essa attrice CP_1
che al momento non avrebbe potuto essere formulata alcuna offerta migliorativa;
- rispettivamente in data 04 agosto 2017 ed in data
09 agosto 2017 ( e quindi pochi giorni dopo il rifiuto da parte di OW dell'offerta formulata da essa istante per conto della )la e la T2 Mareccio CP_1 CP_5
( società riconducibili al Sig. erano state CP_3
acquistate da SA che, a sua volta, in data 16 agosto
2017 aveva costituito la società Controparte_11
nella quale erano confluite le partecipazioni di CP_5
e di T2 Mareccio;
- fra agosto 2017 e settembre 2017 la Piattaforma- come espressamente comunicato ad essa istante- risultava essere costituita dalle seguenti società, ciascuna con specifiche competenze, in forza di precipui accordi di collaborazione:
- LCF;
- SA( e relative società controllate);
- ; CP_1
- Contropart
- Controparte_9
- CP_12
- dal mese di settembre del 2017 essa esponente aveva appreso che in data 19 giugno 2018 la OW era stata acquistata dalla Piattaforma per il tramite della;
per l'effetto erano stati acquistati 11 CP_5
Impianti Target per 17 MW( gli stessi proposti da essa attrice) per un prezzo finale, come appreso a seguito di accesso al locale Registro delle Imprese, di complessivi
€ 13.327.125,00;
- a seguito della acquisizione l'amministrazione della OW risultava essere stata affidata al medesimo
Sig. in qualità di amministratore unico) e la CP_3
sede legale era stata trasferita presso l'ufficio dello
[...]
in Bolzano;
Controparte_9 - essa attrice aveva quindi chiesto al Sig. CP_3
il pagamento dei corrispettivi dovuti in forza dell'Accordo per l'acquisizione degli Impianti Target di OW da parte della , che erano stati pacificamente Parte_3
introdotti da essa istante;
- la aveva respinto la richiesta di pagamento CP_1
contestandola per mezzo dell'Avv. Pera ( membro dello appartenente alla Piattaforma) Controparte_9
sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- i) nella estate del 2017 la avrebbe abbandonato CP_1
ogni progetto di investimento diretto nel settore fotovoltaico limitandosi solo ad offrire attività di O & M e di a SA;
Contro
- ii) il pacchetto OW non era stato acquistato dalla ( presupposto per il riconoscimento CP_1
del corrispettivo ad essa esponente);
- iii) fra la e la SA non vi sarebbe stato alcun CP_1
collegamento societario e/o contrattuale;
- iv) il Sig. non rappresentava alcun CP_3
collegamento nel segno della continuità fra la CP_1
e la SA/ T1 Roncolo s.r.l.;
- v) il pacchetto OW sarebbe stato in parte presentato a SA dallo studio che aveva Contropa un mandato esclusivo a trattare per conto del Venditore
(OW);
- vi) SA aveva affidato alla il compito di seguire Contro
l'acquisizione del Pacchetto OW nell'ambito del proprio contratto di consulenza;
vii) non vi era identità di opportunità di investimento fra il pacchetto OW presentato da essa attrice alla e quello successivamente acquistato CP_1
dalla SA;
- essa istante aveva replicato puntualmente alle infondate contestazioni della ed aveva evidenziato, fra CP_1
l'altro, la palese violazione del disposto di cui all'art.
4.9 dell'Accordo con conseguente conferma del proprio diritto di ricevere il corrispettivo relativo agli Impianti Target di OW in ogni caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale,
- nella medesima missiva era stato altresì stigmatizzato il comportamento ed il ruolo dei referenti di CP_1
ed in particolare del Sig. nella misura in cui CP_3
lo stesso era apparso aver tratto consapevole vantaggio personale della violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nei confronti di essa esponente;
CP_1 - non avendo essa attrice alla attualità ricevuto soddisfazione delle proprie pretese si era vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti;
tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società nonché la responsabilità CP_1
del Sig. ai sensi dell'art. 2476 CP_3
comma 6° c.c. per i fatti di cui in atti e, conseguentemente, condannare gli stessi, in solido fra loro ovvero per quanto di ragione, al pagamento a favore di del danno Pt_1
cagionato, da quantificarsi nell'importo di € 11.093.556,45 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 5 del D.lgs. n° 231/02( anche ai sensi dell'art. 1284 comma 4°
c.c.) dal momento della scadenza sino al saldo, salvo il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, anche secondo equità;
- in ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio ed aumento del
30% del compenso professionale di cui al D.M. n°55/2014 ai sensi dell'art. 4 comma 1° bis D.M. n°55/2014 ( atti depositati con modalità telematiche, redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto) oltre agli accessori di legge( 15% rimborso forfettario spese generali ex art. 15 D.M. n°127/2002,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge) ogni relativo costo e le successive spese occorrende”.
Si costituiva la e, con comparsa Controparte_1
di risposta, replicava che:
- era insussistente il diritto al compenso in capo ad per carenza dei presupposti contrattuali e Pt_1
del nesso causale: ed infatti:
- il contratto sottoscritto in data 30/09/2016, con durata di 24 mesi, era cessato, ai sensi dell'art. 2.1, in data
30/09/2018;
- il predetto contratto, inoltre, era stato risolto ai sensi dell'art.
2.1 per inattività come anche comunicato il 12/10/2018 ed il 15/11/2018;
- essa convenuta non aveva acquistato il pacchetto
OW né prima né dopo la intervenuta risoluzione;
ne derivava che non sussisteva il presupposto e la condizione affinchè maturasse il diritto alla percezione della provvigione ai sensi dell'art.
3.2 terzo paragrafo ovvero: “ nel caso in cui raggiunga un accordo CP_1
di compravendita o qualunque altro accordo vincolante per l'acquisto dell'Impianto Target( n.d.r. nel caso di specie il pacchetto OW), che contenga il prezzo finale e vincolante di acquisto( il prezzo finale di acquisto) il Consulente avrà diritto in base ai servizi resi ai sensi dell'art.
3.1 del presente Accordo, al relativo corrispettivo”
( punto 1 oppure 2 che segue); ne conseguiva che non era sorto alcun diritto alla provvigione non essendo state soddisfatte le condizioni di cui al punto 3.2 terzo paragrafo dell'Origination Support Agreement;
- non si poteva neppure parlare di danno sofferto da in quanto né essa convenuta né altre società Pt_1
del avevano iniziato, sollecitato, Controparte_15
negoziato o stipulato accordi, transazioni o assunto obbligazioni nei confronti di OW;
- non sussisteva alcun nesso causale fra l'attività posta in essere nei mesi di maggio/giugno 2017 da e la Pt_1
conclusione del contratto sottoscritto nel mese di giugno
2018 fra la OW e la SA con la intermediazione di altro operatore( la;
Contropa tanto prospettato venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale:
- rigettare, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, la domanda attorea di risarcimento del danno in quanto destituita di fondamento, ed in particolare:
i) accertare che la cessione del Parte_4
dalle venditrici al Gruppo SA è intervenuta per effetto della mediazione e consulenza posta in essere dallo CP_16
[...]
ii) accertare che la non ha posto in essere alcun CP_1
inadempimento contrattuale rispetto all'Origination
Support Agreement e, conseguentemente, dichiarare che la società nulla deve versare alla parte attrice né CP_1
a titolo di provvigione né a titolo di risarcimento del danno;
- in ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio ed aumento del 30% del compenso professionale di cui al D.M. n°55/2014 ai sensi dell'art. 4 4° comma 1 bis
D.M. n° 55/2014 oltre agli accessori di legge( 15% rimborso forfettario spese generali ex art. 15 D.M. n°127/2004, c.p.a. ed i.v.a. come per legge) ogni relativo costo oltre alle successive occorrende”.
Si costituiva altresì il Sig. il quale, con CP_3
comparsa di risposta, replicava quanto segue:
- irregolarità del processo notificatorio atteso che esso convenuto, essendo stato evocato in proprio, avrebbe dovuto essere destinatario della notificazione dell'atto di citazione presso la propria residenza e non anche presso la sede della;
CP_1
- irregolarità della notificazione per omessa traduzione dell'atto di citazione in lingua tedesca con conseguente lesione del diritto di difesa;
-difettavano i presupposti di responsabilità ex art. 2476 6° comma c.c. atteso che:
i) era insussistente il credito;
ii) era sufficiente il patrimonio della a far fronte CP_1
alle pretese dei creditori sociali;
iii) non era stata commessa alcuna violazione degli obblighi di gestione né era stato arrecato danno al patrimonio societario;
- per i residui profili venivano richiamati i contenuti della difesa della ai quali si operava espresso CP_1
riferimento;
tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'intestato ufficio accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare:
- accertata la irritualità della notifica e l'assenza di una traduzione in lingua tedesca dell'atto di citazione voler differire l'udienza di prima comparizione onerando controparte a notificare una copia dell'atto di citazione tradotto in lingua tedesca e assegnando alla scrivente difesa un termine per il deposito di note dirette ad integrare il contenuto della presente comparsa, con conseguente ripristino del diritto di difesa in capo al Sig. CP_3
- nel merito, in via preliminare: rigettare la domanda di responsabilità ex art. 2476 6° comma c.c. formulata nei confronti del Sig. CP_3
per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, disporre la estromissione del Sig. dal giudizio CP_3
per difetto di legittimazione passiva;
- sempre nel merito: rigettare per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto la domanda attorea di risarcimento del danno in quanto destituita di fondamento essendo la cessione del dalle Venditrici al Gruppo SA Parte_4
intervenuta per effetto della mediazione e della consulenza posta in essere dallo;
CP_16
- con vittoria di spese del presente giudizio ed aumento del
30% del compenso professionale di cui al D.M. n°55/2014 ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. n°55/2014, oltre agli accessori di legge( 15% rimborso forfettario spese generali ex art. 15 D.M. n°127/2004, c.p.a. ed i.v.a. come per legge) oltre ad ogni relativo costo ed alle successive spese occorrende”.
Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in atti, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In rito occorre prendere atto che le eccezioni
- di invalidità delle procedure di notificazione e di irregolarità dell'atto introduttivo del giudizio perché redatto in lingua italiana nei confronti di un cittadino tedesco- sono state rinunciate per fatti concludenti non essendo state reiterate dalla difesa del Sig. in sede di precisazione CP_3
delle conclusioni.
In ogni caso il vizio di notificazione dell'atto di citazione ( perfezionata presso il domicilio aziendale e non anche presso la residenza del Sig. CP_3
evocato in proprio) è stato sanato ex art. 156 c.p.c. dalla costituzione in giudizio del Sig. il cui CP_3
diritto di difesa non ha patito lesione.
Del pari è fatto notorio che gli atti processuali dinanzi ad uffici giudiziari nazionali si propongono in lingua italiana sicchè, ove il Sig. non avesse CP_3
compreso il tenore delle espressioni lessicali contenute nell'atto di citazione, avrebbe potuto,
a sue spese, chiedere la traduzione del pertinente atto processuale.
Nel merito ritiene il Tribunale che la domanda di inadempimento contrattuale proposta dalla società attrice nei confronti della non possa trovare CP_1
accoglimento perché infondata.
Ed invero evidenzia la società istante di non aver azionato la invocazione di corresponsione del corrispettivo spettante in ragione della intermediazione per l'acquisto degli impianti fotovoltaici della OW.
Al riguardo, infatti, non viene contestato che il contratto, avente ad oggetto la intermediazione della società attrice, per conto della , al fine CP_1
della acquisizione dei richiamati impianti fotovoltaici, fosse cessato senza alcun obiettivo propizio;
tanto giacchè non era stata ritenuta vantaggiosa l'offerta della veicolata dalla al fine del CP_1 Pt_1
perfezionamento della suddetta operazione commerciale.
E' emerso vieppiù che altro operatore(la SA) ha acquistato 11 Impianti Fotovoltaici della OW in ragione della intermediazione operata dalla Contropa
Non si controverte, pertanto, nel presente giudizio se la SA ( che, ad argomentare, della società esponente faceva parte del Gruppo di Impresa della ) abbia in forma simulata acquistato CP_1
i predetti impianti al fine di precludere alla società attrice di conseguire il corrispettivo di natura provvigionale.
Quel che si lamenta è che la , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, Sig. si CP_3
sia avvalsa di informazioni sensibili riservate fornite dalla in costanza di contratto e che le abbia Pt_1 utilizzate per consentire ad una società del proprio gruppo di imprese di pervenire all'acquisto degli Impianti OW avvalendosi della intermediazione di altro operatore(la . Contropa
Orbene, delineato il thema decidendum per quanto concerne la posizione di ( inadempimento CP_1
contrattuale per violazione dell'art.
4.9 dell'Accordo fra le parti) mette conto declinare il contenuto della suddetta clausola del seguente tenore:
“ confidenzialità e non-circumvenzione”:
“ resta espressamente inteso fra le Parti che, durante la vigenza del presente Accordo, prima della risoluzione automatica o del recesso, le identità di qualunque persona fisica o giuridica e qualunque parte terza( ivi incluso, a titolo non esaustivo, fornitori, clienti, finanziatori, produttori e consulenti) comunicate o rese disponibili dal Consulente
( ndr) a con riferimento a Pt_1 CP_1
qualunque Impianto Target in discussione fra le Parti, dovranno considerarsi Informazioni Confidenziali a
, qualunque società del Gruppo o soggetto CP_1
connesso non potrà,( senza il preventivo consenso scritto) con il Consulente:
- iniziare, sollecitare, negoziare o stipulare qualunque accordo, transazione od assumere obbligazioni con alcuna terza parte individuata o presentata dal Consulente;
- tentare di bypassare, entrare in competizione, evitare o aggirare il Consulente con riferimento agli
Impianti Target mediante l'utilizzo delle Informazioni
Confidenziale o trarre vantaggio o beneficio dall'uso delle Informazioni Confidenziali”.
Essendo stato richiamato il contenuto della clausola che si assume violata appare utile considerare che:
a) la contingenza che la società acquirente degli impianti fotovoltaici OW( la SA) appartenga al gruppo di imprese della o, CP_1
in ogni caso, sia alla stessa collegata, non induce a fondare l'addebito di inadempimento contrattuale;
b) assai sintomaticamente non è stato coinvolta nel presente processo la intermediaria della operazione commerciale( la nei cui Contropa
confronti non è stato elevato addebito di sorta;
ed infatti la censura di indebito utilizzo di informazioni riservate avrebbe dovuto essere formulata all'indirizzo della società che, in luogo di quella attrice, aveva in forma propizia concluso “ l'affare” percependo il corrispettivo pattuito di natura provvigionale;
c) pur ove si volesse prescindere dal rilievo sub b) dovrebbe essere in via dirimente considerato che:
i) la OW aveva interesse ad alienare i propri impianti fotovoltaici e, pertanto, aveva veicolato un consistente nucleo di informazioni attraverso i consueti canali conoscitivi
( il più importante dei quali quello di natura informatica); né peraltro è a ritenere che la società attrice avesse il diritto di esclusiva per negoziare e trattare l'affare o, ancor più, che lo stesso “affare” fosse permeato da un contenuto di segretezza;
ii) non è stato fornito alcun riscontro sul tenore delle predette informazioni il cui contenuto sarebbe stato indebitamente palesato essendo plausibile arguire che la OW avesse l'interesse a palesare all'intermediario in dettaglio il contenuto del contratto.
iii) non è stato neanche riscontrato che la , tramite la SA, abbia rivelato CP_1
informazioni di contenuto sensibile sì da favorire la negoziazione e la definizione dell'Accordo. In forza dei superiori rilievi, tratti anche all'esito della espletata prova testimoniale,deve ribadirsi che la domanda proposta nei confronti della avrebbe dovuto essere estesa alla CP_1 Contropa
che,- a prospettare della avvalendosi Parte_1
delle informazioni confidenziali indebitamente fornite dalla alla collegata SA, CP_1
avrebbe perfezionato l'Accordo.
Apparendo la prospettazione di parte attrice fondata sul seguente presupposto: essersi il contratto perfezionato a fronte delle informazioni confidenziali di cui all'art.
4.9 dell'originario Accordo deve confermarsi che non risultano offerti in prova i rigorosi riscontri onde fondare la invocata pronuncia di condanna nei confronti della . CP_1
Il che, per effetto derivato, determina la reiezione della domanda formulata nei confronti del Sig. CP_3
( legale rappresentante della all'epoca CP_1
dei fatti controversi); ed infatti non è chi non consideri che se è ritenuta immune da censure la condotta della deve professarsi CP_1
insuscettibile di sindacato la condotta di colui che illo tempore la ha presieduta e rappresentata.
A tutto voler concedere occorre considerare che, essendo stata formulata la domanda ex art. 2476 6° comma c.c., anche ove fosse stato provato l'addebito di responsabilità nei confronti della , avrebbe potuto CP_1
essere disattesa la domanda nei confronti del
Sig. CP_3
Ed infatti la ( che si assume creditrice Pt_1
della a titolo di risarcimento del danno CP_1
per inadempimento contrattuale della clausola
4.9 dell'Accordo)ove fosse stato accolto il capo di domanda all'indirizzo della avrebbe CP_1
dovuto fornire la prova della insufficienza del patrimonio della predetta a far fronte al credito rivendicato non soccorrendo la mera allegazione.
In definitiva, a compendio di quanto illustrato, opina il Tribunale che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento dei due capi di domanda con ogni conseguenziale provvedimento in tema di riparto delle spese di lite- liquidate come da dispositivo-.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge entrambi i capi di domanda attorea;
condanna la società attrice a rifondere in favore della e del Sig. Controparte_1 CP_3
le spese del presente giudizio che si liquidano in favore di ciascuna parte processuale in misura pari ad € 28.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 16 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo