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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6020/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 6020/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. ARMELISASSO MARINA ricorrente contro
CP_1
Avv. EUDIZI GUIDO resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado invalidità per infortunio.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21.2.23, esponeva: di aver subito un Parte_1
infortunio sul lavoro in data 13.3.2019 a seguito del quale aveva riportato le seguenti infermità: “esiti
da infortunio da precipitazione consistenti in sindrome fisiogena con vertiginosità post traumatica da
marcata iperreflettività labirintica in esiti di valido traumatismo cranico con frattura fronto-parietale
sinistra ed ematoma epidurale in sede frontale sinistra e subgaleale omolaterale;
cervico-dorsalgia
con limitazione dell'artricolarità in esiti di frattura, con deformazione a cuneo, del soma di C7, D2,
D3; modesti esiti algodisfunzionali della spalla di sinistra in esito a frattura della porzione caudale
CP_ della scapola”; che l' aveva riconosciuto dette infermità come dipendenti dall'infortunio lavorativo e pagina 1 di 3 comportanti un'invalidità pari al 18%, come da provvedimento del 22.10.2019; di aver contestato, in fase di opposizione, tale valutazione, chiedendo il riconoscimento di una infermità pari al 28%; che l' in sede di nuova visita medico legale, riconosceva al ricorrente una menomazione pari al 21%. CP_1
Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento di un grado d'infermità psico-fisica nella misura del 28% o comunque superiore al 21% ai fini della liquidazione della rendita.
2.- L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato. CP_1
3.- La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
4.- Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa ha affermato che l'evento traumatico per cui Persona_1
è causa ha prodotto i seguenti esiti: “esiti trauma cranico commotivo con frattura teca cranica, affronto
parietale ed ematoma epidurale sinistro, consistenti in sindrome soggettiva del traumatizzato cranico e
alterazioni dell'equilibrio (come da voci tabellari in analogia numeri 316, “Sindrome labirintica
deficitaria unilaterale mal compensata” fino a 10, 8%; numeri 182, “sindrome soggettiva del
traumatizzato cranico” fino a 4%, 4%), esiti trauma fratturativo arto superiore sinistro (scapola
sinistra) esiti di trauma fratturativo del rachide a livello di C7, D2 e D3, consistenti in dolore locale,
contrattura paravertebrale e limitazione funzionale antalgica, (come da voci tabellari in analogia
numeri 196, “Esiti di frattura cervicale con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media
entità e disturbi trofico-sensitivi intercorrenti” fino a 10, 8%, numeri 201, “Esiti di frattura di vertebra
dorsale con residua deformazione somatica e dolore riflesso” fino a 6%, 6%); Esiti di frattura
scapolare sinistra, consistente in dolore locale e limitazione funzionale antalgica (come da voci
tabellari in analogia, numero 217, “Esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in
assenza di compromissione funzionale”, fino a 3%, 2%). I postumi oggi reliquati sono da considerarsi
in relazione causale con l'infortunio lavorativo occorso il giorno 13.03.2019. Tenuto conto di ciò si
ritiene di poter rivalutare i predetti esiti permanenti in una valutazione globale di danno biologico
permanente pari al 22% (ventidue per cento)”.
pagina 2 di 3 4.1- La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale. Le parti non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento. Aderendo al parere del C.T.U., alla ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale d'inabilità, oltre agli interessi legali.
5.- Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite per i 3/4, mentre per la restante frazione vanno liquidate in base alla soccombenza. Le spese di C.T.U. sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha riportato un'invalidità nella misura del 22% per effetto dell'infortunio del
13.3.2019;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita commisurata alla CP_1
suddetta percentuale di inabilità con gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condanna l' a rimborsare al difensore antistatario di parte ricorrente un quarto delle spese di CP_1
lite, ovvero la somma di €. 1.200,00, oltre accessori dovuti per legge, e le compensa per la restante frazione;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Roma, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 6020/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. ARMELISASSO MARINA ricorrente contro
CP_1
Avv. EUDIZI GUIDO resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado invalidità per infortunio.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21.2.23, esponeva: di aver subito un Parte_1
infortunio sul lavoro in data 13.3.2019 a seguito del quale aveva riportato le seguenti infermità: “esiti
da infortunio da precipitazione consistenti in sindrome fisiogena con vertiginosità post traumatica da
marcata iperreflettività labirintica in esiti di valido traumatismo cranico con frattura fronto-parietale
sinistra ed ematoma epidurale in sede frontale sinistra e subgaleale omolaterale;
cervico-dorsalgia
con limitazione dell'artricolarità in esiti di frattura, con deformazione a cuneo, del soma di C7, D2,
D3; modesti esiti algodisfunzionali della spalla di sinistra in esito a frattura della porzione caudale
CP_ della scapola”; che l' aveva riconosciuto dette infermità come dipendenti dall'infortunio lavorativo e pagina 1 di 3 comportanti un'invalidità pari al 18%, come da provvedimento del 22.10.2019; di aver contestato, in fase di opposizione, tale valutazione, chiedendo il riconoscimento di una infermità pari al 28%; che l' in sede di nuova visita medico legale, riconosceva al ricorrente una menomazione pari al 21%. CP_1
Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento di un grado d'infermità psico-fisica nella misura del 28% o comunque superiore al 21% ai fini della liquidazione della rendita.
2.- L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato. CP_1
3.- La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
4.- Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa ha affermato che l'evento traumatico per cui Persona_1
è causa ha prodotto i seguenti esiti: “esiti trauma cranico commotivo con frattura teca cranica, affronto
parietale ed ematoma epidurale sinistro, consistenti in sindrome soggettiva del traumatizzato cranico e
alterazioni dell'equilibrio (come da voci tabellari in analogia numeri 316, “Sindrome labirintica
deficitaria unilaterale mal compensata” fino a 10, 8%; numeri 182, “sindrome soggettiva del
traumatizzato cranico” fino a 4%, 4%), esiti trauma fratturativo arto superiore sinistro (scapola
sinistra) esiti di trauma fratturativo del rachide a livello di C7, D2 e D3, consistenti in dolore locale,
contrattura paravertebrale e limitazione funzionale antalgica, (come da voci tabellari in analogia
numeri 196, “Esiti di frattura cervicale con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media
entità e disturbi trofico-sensitivi intercorrenti” fino a 10, 8%, numeri 201, “Esiti di frattura di vertebra
dorsale con residua deformazione somatica e dolore riflesso” fino a 6%, 6%); Esiti di frattura
scapolare sinistra, consistente in dolore locale e limitazione funzionale antalgica (come da voci
tabellari in analogia, numero 217, “Esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in
assenza di compromissione funzionale”, fino a 3%, 2%). I postumi oggi reliquati sono da considerarsi
in relazione causale con l'infortunio lavorativo occorso il giorno 13.03.2019. Tenuto conto di ciò si
ritiene di poter rivalutare i predetti esiti permanenti in una valutazione globale di danno biologico
permanente pari al 22% (ventidue per cento)”.
pagina 2 di 3 4.1- La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale. Le parti non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento. Aderendo al parere del C.T.U., alla ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale d'inabilità, oltre agli interessi legali.
5.- Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite per i 3/4, mentre per la restante frazione vanno liquidate in base alla soccombenza. Le spese di C.T.U. sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha riportato un'invalidità nella misura del 22% per effetto dell'infortunio del
13.3.2019;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita commisurata alla CP_1
suddetta percentuale di inabilità con gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condanna l' a rimborsare al difensore antistatario di parte ricorrente un quarto delle spese di CP_1
lite, ovvero la somma di €. 1.200,00, oltre accessori dovuti per legge, e le compensa per la restante frazione;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Roma, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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