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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa MA ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al numero 233 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni (TR), in Terni, Via XX Settembre, n.15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio Manzi di Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07 marzo 2024, la ricorrente premetteva: - Di svolgere dal 1/07/1997 a tutt'oggi, l'attività di addetta alle pulizie alle dipendenze della Soc. Coop. CP_ Cosp Tecno Service (all.to 3 estratto contributivo e anamnesi lavorativa;
- Che, CP_1 in particolare, dal 1999 svolge l'attività di addetta alle pulizie all'interno dell'Ospedale di Terni presso i Reparti Malattie Infettive, Oncologico e Dialisi;
- che l'attività lavorativa consiste nel provvedere manualmente alla pulizia delle camere di degenza (circa 12 a reparto) movimentando letti, comodini, armadietti e sedie, che la stessa solleva e sposta per effettuare la pulizia del pavimento;
- di occuparsi, inoltre, della pulizia di bagni, corridoi e pavimenti anche mediante l'utilizzo di un macchinario che deve sospingere manualmente;
- di trascinare quotidianamente un carrello delle pulizie contenente i detergenti, 2 secchi di acqua uno per lo sporco e uno per inserire gli stracci puliti del peso di circa 8 Kg cadauno, prodotti per la sanificazione e telini;
- di sanificare e spolverare pareti, porte, finestre, mobilio pavimenti svolgendo tale attività utilizzando stracci ed aste ed un piumino manuale di 60 cm di lunghezza c.a, per raggiungere le pareti alte, lavorando con le braccia alzate oltre l'altezza delle spalle per circa la metà del turno di lavoro;
- di essersi sempre occupata anche del trasporto di sacchi di immondizia del peso che può superare i 10 kg sino al locale adibito a magazzino, talvolta senza l'ausilio dei carrelli;
- di svolgere le suddette mansioni individualmente nel turno di lavoro;
- di essere adibita, con cadenza annuale, al lavaggio dei soffitti della sala parto, delle sale operatorie, della dialisi e dei corridoi con rimozione manuale di centinaia di lastre di alluminio di lunghezza di circa 2 mt e larghezza c.a. 30 cm che ricoprono interamente i soffitti dei suddetti locali e che devono essere smontate, lavate ed infine riposizionate con l'utilizzo di una scala, svolgendo tale operazione nell'arco di due/tre giorni di lavoro continuativi;
- di aver sempre osservato un orario di lavoro di oltre 40 ore settimanali, distribuite in sei giorni la settimana, con turni giornalieri dalle 6,00 alle 11,00 e dalle 14,00-15,00 alle 19,00-20,00; - che nello svolgimento delle suddette mansioni è stata esposta al rischio professionale derivante da microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno metà del tempo del turno lavorativo;
- Di aver contratto, in ragione delle descritte lavorazioni, le patologie
“sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti di grado moderato- severo”(Emg 23/05/2019) e “tendinite del sovraspinoso” come risulta da RM del 19/05/2019; - Di aver presentato all' in data 20.09.2019 domande per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle malattie indicate (domanda n. 516393833 e n. 51639383 Cfr. All.ti 5 e 9 al ricorso); - Che l'Istituto, con note del 25/12/2019, rigettava entrambe le domande per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate;
- che proposta opposizione, l' archiviava definitivamente le CP_1 pratiche, confermando il giudizio precedente.
Parte ricorrente contestava la decisione dell'Istituto e conveniva, pertanto, l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo il riconoscimento della natura CP_1 professionale delle malattie denunciate e che dalle stesse è derivata una inabilità permanente del 16% per la tendinite del sovraspinoso e dell'6% per la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dell'indennizzo corrispondente, oltre interessi legali e con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo che le lavorazioni svolte dalla ricorrente non CP_1 risultavano essere comprese nelle tabelle delle malattie professionali in relazione alle patologie lamentate e che, pertanto, non potevano avere origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, insistendo per il rigetto della domanda. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente;
all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza delle malattie denunciate, la loro eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente in conseguenza delle patologie denunciate, da cumularsi con eventuali preesistenti menomazioni già riconosciute. Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto indicati.
2 In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame l' ha respinto le domande presentate dal ricorrente CP_1 ritenendo non sussistente il nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente e le malattie denunciate ritenendo il rischio lavorativo non idoneo per intensità e durata a provocare le malattie denunciate». (cfr. provvedimenti di rigetto all.ti al ricorso ed alla memoria).
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042).
La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'Istituto convenuto, sostenendo l'origine professionale delle patologie “sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti,” e “tendinite del sovraspinoso” e che le stesse devono ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 16% per la tendinite del sovraspinoso e del 6% per la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti (cfr. all. n. 1 al ricorso - relazioni consulente di parte Dr. . Per_1 Dalle dichiarazioni delle due testimoni escusse è emersa conferma che la ricorrente dal 1/07/1997 a tutt'oggi, svolge l'attività di addetta alle pulizie alle dipendenze della Soc. Coop. Cosp Tecno Service con le modalità indicate in ricorso.
Tali circostanze, non specificamente contestate dall' , non sono state CP_1 inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, la teste ha, dapprima, precisato il periodo Testimone_1 in cui ha lavorato con la ricorrente, dichiarando: “Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la ditta Cosp entrambe come operaie addette alle pulizie di uffici e soprattutto all'interno dell'Ospedale Santa Maria di Terni dal 2001 sino al 2018
3 quando io sono andata in pensione mentre la ricorrente è rimasta ancora in servizio”, a conferma delle mansioni svolte dalla stessa ricorrente, ha poi dichiarato: “Posso riferire che io e la ricorrente spesso lavoravamo agli stessi turni e si giravano tutti i reparti dell'Ospedale”. La teste ha confermato, altresì, che la ricorrente occupandosi della pulizia di bagni, corridoi e pavimenti utilizzava un macchinario che doveva sospingere manualmente e trascinare quotidianamente un carrello delle pulizie contenente i detergenti, 2 secchi di acqua uno per lo sporco e uno per inserire gli stracci puliti del peso di circa 8 Kg cadauno, dichiarando sul punto che: “il macchinario veniva passato per pulire tutte le macchie sul pavimento e quando era pieno d'acqua si doveva svuotare fuori e doveva essere trascinato. C'erano le ruote ma doveva essere svuotato manualmente. Confermo che l'acqua da terra veniva aspirata con il predetto macchinario facendo pressione con le braccia sul macchinario…. Confermo l'utilizzo del carrello con i materiali necessari per le pulizie come indicati. Il carrello era dotato di ruote ma veniva trascinato a mano fino al reparto e poi venivano usati i materiali indicati per pulire le stanze ed i secchi d'acqua erano riempiti al piano.”. La teste ha inoltre confermato che: “i letti si lavavano, anche le porte e le finestre sempre manualmente. Confermo anche le altezze delle porte e delle finestre e la pulizia avveniva con lo straccio arrotolato intorno allo spazzolone e con l'ausilio di una scala, sempre spostati manualmente…. a fine turno sia io che la ricorrente almeno una volta, ma poteva capitare anche due volte in un turno, dovevamo portare i sacchi della spazzatura raccolta durante le pulizie in una stanza posizionata fuori il reparto, senza alcun ausilio meccanico. I sacchi potevano pesare da qualche chilo fino a 10 chilogrammi e oltre, si pensi quando dovevamo gettare i pannoloni. Confermo che tutte le mansioni erano disimpegnate dalla ricorrente, come da me, manualmente.
Per quanto concerne l'attività di lavaggio dei soffitti con rimozione manuale di lastre di alluminio, che devono essere smontate, lavate ed infine riposizionate con l'utilizzo di una scala, ha riferito: “Confermo quanto mi si legge, preciso tale pulizia poteva durare 10 giorni l'anno e si faceva ogni due/tre mesi;
io e la ricorrente dovevamo smontare le lastre di alluminio e pulirle manualmente e poi riposizionarle e riuscivamo a pulire 2 massimo 3 sale al giorno.” Per quanto concerne infine l'orario di lavoro, la teste ha precisato che: “Confermo i turni come indicati…tuttavia preciso che se si doveva finire una sala potevamo lavorare anche 11 ore al giorno” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 21/11/2024). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal testimone , collega della Testimone_2 ricorrente, la quale ha dichiarato: “Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la ditta Cosp Tecno Servive entrambe come operaie addette alle pulizie soprattutto all'interno dell'Ospedale Santa Maria di Terni io dal 1999 e la ricorrente già ci lavorava. Abbiamo lavorato insieme a coppia presso il reparto di malattie infettive per circa 6 anni. Io ho cambiato mansione, ma la ricorrente continua a lavorare al reparto malattie infettive,” ha poi confermato le movimentazioni eseguite dalla ricorrente nello svolgimento delle predette mansioni, precisando che: “il macchinario veniva passato per pulire il pavimento. Si tratta di macchinario moto spazzola che serviva per togliere la cera e poi il pavimento veniva pulito con spazzolone e stracci, Confermo l'utilizzo del carrello con i materiali necessari per le pulizie come indicati. Il carrello era dotato di ruote ma veniva trascinato a mano fino al reparto e conteneva i materiali indicati per pulire le stanze, …. preciso che si lavavano, oltre le porte e le finestre sempre manualmente anche le pareti delle stanze per eseguire la sanificazione. Confermo anche
4 le altezze delle porte e delle finestre e la pulizia avveniva utilizzando spazzolone con piattine che si attaccano al bastone per la pulizia in altezza delle porte e finestre
...Confermo lo spostamento degli arredi per eseguire le pulizie a fondo delle camere di degenza. Questo avveniva ogni 6 mesi all'incirca…io nel 2020 ho cambiato mansione mi occupo del trasporto pazienti … a fine turno la ricorrente doveva portare i sacchi della spazzatura raccolta durante le pulizie in uno stanzino posizionato al piano, sempre manualmente da sola senza alcun ausilio meccanico. Confermo anche il peso dei sacchi. Le mansioni di pulizia ordinaria venivano svolte da sola dalla ricorrente, mentre le pulizie a fondo venivano eseguite a squadra di almeno 4 operaie.
Per quanto concerne l'attività di lavaggio dei soffitti ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge, si trattava di pulizie eseguite una volta l'anno. Ho visto la ricorrente svolgere tali mansioni insieme ad altre colleghe. Io non l'ho mai fatto. Si trattava di smontare le doghette dei soffitti delle sale operatorie dell'ospedale, pulirle e rimontarle”. La teste ha confermato, altresì, gli orari di lavoro. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 08/05/2025). Confermata dalla prova orale e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Persona_2 documentali e clinico - obiettivi, che la ricorrente è affetta da “tendinopatia del sovraspinoso ed in minor misura del sottoscapolare bilateralmente, da tendinopatia dell'infrascapolare a destra, nonché da segni elettromiografici di sindrome del canale cubitale bilateralmente in totale assenza di segni clinici e di dati anamnestici indicativi di quest'ultima patologia” e che nella fattispecie vi è stata l'esposizione del lavoratore al rischio professionale limitatamente alla malattia denunciata a carico delle articolazioni scapolo-omerali, al contrario per la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito non sono emersi elementi sufficienti per esprimere un giudizio di correlazione causale con l'attività lavorativa svolta. Il CTU ha dapprima evidenziato che: “la sindrome del canale cubitale, analogamente ad alcune altre neuropatie periferiche (ad es., la sindrome del canale carpale) ed a molte patologie degenerative osteomioarticolari, quali la tendinite della cuffia dei rotatori, sono inquadrabili tra le malattie ad etiologia multifattoriale;
in una percentuale di casi si configura una cosiddetta «Work-Related Diseases», laddove l'affezione risulti attribuibile, in termini concausali, all'attività lavorativa svolta, oltre che a fattori extraprofessionali” ha poi chiarito che .. “l'attribuzione a cause lavorative di tale patologia, largamente presente anche nella popolazione generale, non possa prescindere da una corretta e rigorosa individuazione e quantificazione di eventuali rischi”. Fatta questa doverosa premessa, il CTU, nel pieno rispetto dei caratteri di correttezza metodologica e rigore accertativo nella valutazione della esposizione idonea ad ingenerare il rischio occupazionale di contrarre la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti, ha ritenuto che le prove (documentali e testimoniali) prodotte da parte ricorrente, non hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la predetta patologia denunciata. Per quanto concerne la documentazione medico legale il CTU ha evidenziato che:
“La Sig.ra ha prodotto in atti un esame elettromiografico da cui Parte_1 risulta una «sofferenza del nervo ulnare al gomito, sensimotoria a prevalenza sensitiva, cronica, moderato-severa». Al riguardo, si rappresenta che nelle note metodologiche
5 dell'esame del 23/5/2019 si legge: «esaminati deltoide, bicipite brachiale, tricipite brachiale, estensore comune delle dita, bilateralmente»: orbene, l'estensore comune delle dita è innervato da un ramo del nervo radiale, precisamente dal nervo interosseo posteriore, che è una diramazione del nervo radiale dopo che questo attraversa il muscolo supinatore. Il deltoide: è innervato dal nervo ascellare (detto anche nervo circonflesso), che nasce dal tronco posteriore del plesso brachiale. Il tricipite brachiale è innervato dal nervo radiale. Il bicipite brachiale è innervato dal nervo muscolocutaneo, un ramo del plesso brachiale destinato ai flessori del braccio. Il nervo ulnare innerva, nell'avambraccio, il flessore ulnare del carpo e la metà mediale (ulnare) del flessore profondo delle dita (tipicamente il 4° e 5° dito); nella mano: tutti i muscoli dell'eminenza ipotenar (abduttore del mignolo, flessore breve del mignolo, opponente del mignolo); tutti gli interossei (palmari e dorsali); i due lombricali mediali (quelli per il 4° e 5° dito); l'adduttore del pollice;
il capo profondo del flessore breve del pollice (capo laterale è innervato dal nervo mediano). Palese, dunque, che nell'esame del 23/5/2019 non sia stato esaminato alcun muscolo innervato dal nervo ulnare. Inoltre, non sono stati riscontrati in alcun modo all'esame clinico condotto nel corso delle operazioni peritali segni clinici di una condizione di sofferenza cronica bilaterale del nervo ulnare, né l'odierna ricorrente ha riferito sintomi ed una storia clinica relativa a trattamenti eseguiti coerenti con una siffatta diagnosi…” Il CTU passando ad esaminare le mansioni cui era addetta la ricorrente ha rilevato che, dalle testimonianze non emergono elementi probatori sufficienti per sostenere che vi è una relazione di dipendenza causale tra la malattia denunciata ed il lavoro svolto in rapporto a «microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo
» (Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare, l'attività di lavaggio delle porte (alte 2,10- 2,20 metri) e finestre, che implicava il dover tenere «le braccia alzate oltre l'altezza delle spalle» così come descritta anche dai testi, non configura una attività lavorativa nel corso della quale si siano dovuti eseguire con continuità movimenti stenici ripetuti degli arti superiori, per circa la metà del turno di lavoro quotidiano» in quanto tutta la parte delle porte e delle finestre al di sotto di 150- 160 cm, non imponeva tale postura, e che la pulizia di porte/finestre era solo una delle molteplici attività di pulizia alle quali era addetta la ricorrente. Osserva, inoltre, il Consulente che le attività concernenti la pulizia dei pavimenti mediante l'utilizzo di un macchinario spinto manualmente e di un carrello delle pulizie trainato quotidianamente, sono attività di «traino e spinta», nelle quali l'organo bersaglio di eventuali sovraccarichi biomeccanici è la colonna vertebrale distale e non le scapolo-omerali ed i gomiti, sottolineando che una postura incongrua per le scapolo- omerali può essere ipotizzata solo per lo smontaggio e rimontaggio delle lastre (non per la pulizia, che avveniva in piano, a lastra smontata), che tuttavia avviene con cadenza annuale, quindi costituisce attività marginale. L'ausiliario del giudice, all'esito della valutazione dei dati clinici e con puntuale richiamo alla letteratura scientifica circa il nesso causale tra la sindrome del canale cubitale al gomito e le lavorazioni tipiche lavoro di addetto alle pulizie, ha concluso che:
“Per quanto attiene specificamente la sindrome del canale cubitale al gomito, vi sono numerosi e concordanti contributi scientifici attestanti una correlazione tra il lavoro di addetto alle pulizie e la sindrome del tunnel carpale, mentre per quanto attiene l'intrappolamento del nervo ulnare al gomito le evidenze sono assai meno numerose e
6 complessivamente non abbastanza significative….il lavoro di addetto alle pulizie è risultato essere dunque gravato da una maggiore incidenza di casi di sindrome del tunnel carpale trattati chirurgicamente, mentre per la sindrome del canale cubitale tale tipo di lavoro non rientra tra quelli maggiormente a rischio”. Non è risultato dimostrato, quindi, sia avuto riguardo al rischio specifico descritto nelle tabelle ministeriali sia riguardo gli approfondimenti scientifici effettuati dal CTU sotto il profilo del nesso di derivazione causale tra mansioni e patologia riscontrata, che l'attività professionale svolta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della malattia “sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti”, con la conseguenza che appaiono nella fattispecie insussistenti i presupposti medico legali per poter riconoscere il beneficio richiesto con rigetto della domanda in parte qua. Il CTU è, quindi, passato ad esaminare la tendinite del sovraspinoso accertando che: “l'esame clinico depone per la sussistenza di una sindrome della cuffia dei rotatori di moderata entità a destra e per la presenza di modesti segni clinici di tendinite del sovraspinoso a sinistra”. Il CTU in merito al rapporto tra la patologia e l'attività lavorativa, esaminate tutte le informazioni emerse dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata, ha evidenziato che: “la letteratura scientifica reperita riporta dati indicativi di un'associazione tra lavoro di addetta alle pulizie in strutture sanitarie e tendinopatia dei rotatori, tale da sembrare sufficiente per poter affermare, unitamente agli assai scarni dati ricavabili dalle testimonianze e con criterio di probabilità qualificata, che vi sia una correlazione concausale tra quel tipo di lavoro e la patologia tendinosica del sovraspinoso e dei tendini dei muscoli della cuffia dei rotatori in generale”. L'ausiliario del Giudice ha quindi proceduto alla determinazione dello stato invalidante in relazione alla sola tendinite bilaterale della cuffia dei rotatori, ritenendo adeguata una valutazione del 7% (sette percento), alla luce delle previsioni tabellari n 227 («Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: 4%») e 224 («Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3%»). Operato poi il cumulo con le invalidità pregresse, già accertate e riconosciute nella misura del 21% per «lombosciatalgia bilaterale con disturbi trofico- sensitivi 14%», «coccigodinia 4%» e «neuropatia del mediano ai due polsi, di media entità: 5%», e tenendo conto del rapporto di concorrenza con la neuropatia del mediano ai polsi, l'invalidità complessiva risulta pari al 26% (ventisei per cento) (Cfr. CTU in atti), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.09.2019. Invero, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. Dalla consulenza tecnica, il cui risultato è condiviso dal giudicante, emerge dunque la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa di addetta alle pulizie svolta dalla parte ricorrente e la sola malattia professionale “tendinite bilaterale della cuffia dei rotatori”, nei termini di ragionevole certezza, dovendo viceversa ritenersi escluso tale nesso in rapporto alla “sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito”.
7 Pertanto, in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia accertata, pari al 7% (sette per cento) per la tendinite bilaterale della cuffia dei rotatori e, operato il cumulo con menomazioni pregresse già accertate e riconosciute (nella percentuale del 215), complessivamente del 26% (ventisei per cento), deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; l' comunque soccombente deve essere condannato a CP_1 rimborsare al ricorrente la metà delle spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento parziale del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore della CP_1 parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000 per malattia professionale consistente in “tendinite bilaterale della cuffia dei rotatori”, in ragione di una percentuale di danno biologico del 7%, e, operato il cumulo con menomazioni pregresse già accertate e riconosciute, complessivamente del 26% (ventisei per cento), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali CP_1 nella misura della metà che liquida in € 1.100,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto. Terni, lì 09.10.2025
Il giudice
MA ER
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa MA ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al numero 233 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni (TR), in Terni, Via XX Settembre, n.15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio Manzi di Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07 marzo 2024, la ricorrente premetteva: - Di svolgere dal 1/07/1997 a tutt'oggi, l'attività di addetta alle pulizie alle dipendenze della Soc. Coop. CP_ Cosp Tecno Service (all.to 3 estratto contributivo e anamnesi lavorativa;
- Che, CP_1 in particolare, dal 1999 svolge l'attività di addetta alle pulizie all'interno dell'Ospedale di Terni presso i Reparti Malattie Infettive, Oncologico e Dialisi;
- che l'attività lavorativa consiste nel provvedere manualmente alla pulizia delle camere di degenza (circa 12 a reparto) movimentando letti, comodini, armadietti e sedie, che la stessa solleva e sposta per effettuare la pulizia del pavimento;
- di occuparsi, inoltre, della pulizia di bagni, corridoi e pavimenti anche mediante l'utilizzo di un macchinario che deve sospingere manualmente;
- di trascinare quotidianamente un carrello delle pulizie contenente i detergenti, 2 secchi di acqua uno per lo sporco e uno per inserire gli stracci puliti del peso di circa 8 Kg cadauno, prodotti per la sanificazione e telini;
- di sanificare e spolverare pareti, porte, finestre, mobilio pavimenti svolgendo tale attività utilizzando stracci ed aste ed un piumino manuale di 60 cm di lunghezza c.a, per raggiungere le pareti alte, lavorando con le braccia alzate oltre l'altezza delle spalle per circa la metà del turno di lavoro;
- di essersi sempre occupata anche del trasporto di sacchi di immondizia del peso che può superare i 10 kg sino al locale adibito a magazzino, talvolta senza l'ausilio dei carrelli;
- di svolgere le suddette mansioni individualmente nel turno di lavoro;
- di essere adibita, con cadenza annuale, al lavaggio dei soffitti della sala parto, delle sale operatorie, della dialisi e dei corridoi con rimozione manuale di centinaia di lastre di alluminio di lunghezza di circa 2 mt e larghezza c.a. 30 cm che ricoprono interamente i soffitti dei suddetti locali e che devono essere smontate, lavate ed infine riposizionate con l'utilizzo di una scala, svolgendo tale operazione nell'arco di due/tre giorni di lavoro continuativi;
- di aver sempre osservato un orario di lavoro di oltre 40 ore settimanali, distribuite in sei giorni la settimana, con turni giornalieri dalle 6,00 alle 11,00 e dalle 14,00-15,00 alle 19,00-20,00; - che nello svolgimento delle suddette mansioni è stata esposta al rischio professionale derivante da microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno metà del tempo del turno lavorativo;
- Di aver contratto, in ragione delle descritte lavorazioni, le patologie
“sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti di grado moderato- severo”(Emg 23/05/2019) e “tendinite del sovraspinoso” come risulta da RM del 19/05/2019; - Di aver presentato all' in data 20.09.2019 domande per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle malattie indicate (domanda n. 516393833 e n. 51639383 Cfr. All.ti 5 e 9 al ricorso); - Che l'Istituto, con note del 25/12/2019, rigettava entrambe le domande per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate;
- che proposta opposizione, l' archiviava definitivamente le CP_1 pratiche, confermando il giudizio precedente.
Parte ricorrente contestava la decisione dell'Istituto e conveniva, pertanto, l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo il riconoscimento della natura CP_1 professionale delle malattie denunciate e che dalle stesse è derivata una inabilità permanente del 16% per la tendinite del sovraspinoso e dell'6% per la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dell'indennizzo corrispondente, oltre interessi legali e con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo che le lavorazioni svolte dalla ricorrente non CP_1 risultavano essere comprese nelle tabelle delle malattie professionali in relazione alle patologie lamentate e che, pertanto, non potevano avere origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, insistendo per il rigetto della domanda. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente;
all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza delle malattie denunciate, la loro eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente in conseguenza delle patologie denunciate, da cumularsi con eventuali preesistenti menomazioni già riconosciute. Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto indicati.
2 In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame l' ha respinto le domande presentate dal ricorrente CP_1 ritenendo non sussistente il nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente e le malattie denunciate ritenendo il rischio lavorativo non idoneo per intensità e durata a provocare le malattie denunciate». (cfr. provvedimenti di rigetto all.ti al ricorso ed alla memoria).
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042).
La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'Istituto convenuto, sostenendo l'origine professionale delle patologie “sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti,” e “tendinite del sovraspinoso” e che le stesse devono ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 16% per la tendinite del sovraspinoso e del 6% per la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti (cfr. all. n. 1 al ricorso - relazioni consulente di parte Dr. . Per_1 Dalle dichiarazioni delle due testimoni escusse è emersa conferma che la ricorrente dal 1/07/1997 a tutt'oggi, svolge l'attività di addetta alle pulizie alle dipendenze della Soc. Coop. Cosp Tecno Service con le modalità indicate in ricorso.
Tali circostanze, non specificamente contestate dall' , non sono state CP_1 inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, la teste ha, dapprima, precisato il periodo Testimone_1 in cui ha lavorato con la ricorrente, dichiarando: “Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la ditta Cosp entrambe come operaie addette alle pulizie di uffici e soprattutto all'interno dell'Ospedale Santa Maria di Terni dal 2001 sino al 2018
3 quando io sono andata in pensione mentre la ricorrente è rimasta ancora in servizio”, a conferma delle mansioni svolte dalla stessa ricorrente, ha poi dichiarato: “Posso riferire che io e la ricorrente spesso lavoravamo agli stessi turni e si giravano tutti i reparti dell'Ospedale”. La teste ha confermato, altresì, che la ricorrente occupandosi della pulizia di bagni, corridoi e pavimenti utilizzava un macchinario che doveva sospingere manualmente e trascinare quotidianamente un carrello delle pulizie contenente i detergenti, 2 secchi di acqua uno per lo sporco e uno per inserire gli stracci puliti del peso di circa 8 Kg cadauno, dichiarando sul punto che: “il macchinario veniva passato per pulire tutte le macchie sul pavimento e quando era pieno d'acqua si doveva svuotare fuori e doveva essere trascinato. C'erano le ruote ma doveva essere svuotato manualmente. Confermo che l'acqua da terra veniva aspirata con il predetto macchinario facendo pressione con le braccia sul macchinario…. Confermo l'utilizzo del carrello con i materiali necessari per le pulizie come indicati. Il carrello era dotato di ruote ma veniva trascinato a mano fino al reparto e poi venivano usati i materiali indicati per pulire le stanze ed i secchi d'acqua erano riempiti al piano.”. La teste ha inoltre confermato che: “i letti si lavavano, anche le porte e le finestre sempre manualmente. Confermo anche le altezze delle porte e delle finestre e la pulizia avveniva con lo straccio arrotolato intorno allo spazzolone e con l'ausilio di una scala, sempre spostati manualmente…. a fine turno sia io che la ricorrente almeno una volta, ma poteva capitare anche due volte in un turno, dovevamo portare i sacchi della spazzatura raccolta durante le pulizie in una stanza posizionata fuori il reparto, senza alcun ausilio meccanico. I sacchi potevano pesare da qualche chilo fino a 10 chilogrammi e oltre, si pensi quando dovevamo gettare i pannoloni. Confermo che tutte le mansioni erano disimpegnate dalla ricorrente, come da me, manualmente.
Per quanto concerne l'attività di lavaggio dei soffitti con rimozione manuale di lastre di alluminio, che devono essere smontate, lavate ed infine riposizionate con l'utilizzo di una scala, ha riferito: “Confermo quanto mi si legge, preciso tale pulizia poteva durare 10 giorni l'anno e si faceva ogni due/tre mesi;
io e la ricorrente dovevamo smontare le lastre di alluminio e pulirle manualmente e poi riposizionarle e riuscivamo a pulire 2 massimo 3 sale al giorno.” Per quanto concerne infine l'orario di lavoro, la teste ha precisato che: “Confermo i turni come indicati…tuttavia preciso che se si doveva finire una sala potevamo lavorare anche 11 ore al giorno” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 21/11/2024). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal testimone , collega della Testimone_2 ricorrente, la quale ha dichiarato: “Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la ditta Cosp Tecno Servive entrambe come operaie addette alle pulizie soprattutto all'interno dell'Ospedale Santa Maria di Terni io dal 1999 e la ricorrente già ci lavorava. Abbiamo lavorato insieme a coppia presso il reparto di malattie infettive per circa 6 anni. Io ho cambiato mansione, ma la ricorrente continua a lavorare al reparto malattie infettive,” ha poi confermato le movimentazioni eseguite dalla ricorrente nello svolgimento delle predette mansioni, precisando che: “il macchinario veniva passato per pulire il pavimento. Si tratta di macchinario moto spazzola che serviva per togliere la cera e poi il pavimento veniva pulito con spazzolone e stracci, Confermo l'utilizzo del carrello con i materiali necessari per le pulizie come indicati. Il carrello era dotato di ruote ma veniva trascinato a mano fino al reparto e conteneva i materiali indicati per pulire le stanze, …. preciso che si lavavano, oltre le porte e le finestre sempre manualmente anche le pareti delle stanze per eseguire la sanificazione. Confermo anche
4 le altezze delle porte e delle finestre e la pulizia avveniva utilizzando spazzolone con piattine che si attaccano al bastone per la pulizia in altezza delle porte e finestre
...Confermo lo spostamento degli arredi per eseguire le pulizie a fondo delle camere di degenza. Questo avveniva ogni 6 mesi all'incirca…io nel 2020 ho cambiato mansione mi occupo del trasporto pazienti … a fine turno la ricorrente doveva portare i sacchi della spazzatura raccolta durante le pulizie in uno stanzino posizionato al piano, sempre manualmente da sola senza alcun ausilio meccanico. Confermo anche il peso dei sacchi. Le mansioni di pulizia ordinaria venivano svolte da sola dalla ricorrente, mentre le pulizie a fondo venivano eseguite a squadra di almeno 4 operaie.
Per quanto concerne l'attività di lavaggio dei soffitti ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge, si trattava di pulizie eseguite una volta l'anno. Ho visto la ricorrente svolgere tali mansioni insieme ad altre colleghe. Io non l'ho mai fatto. Si trattava di smontare le doghette dei soffitti delle sale operatorie dell'ospedale, pulirle e rimontarle”. La teste ha confermato, altresì, gli orari di lavoro. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 08/05/2025). Confermata dalla prova orale e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Persona_2 documentali e clinico - obiettivi, che la ricorrente è affetta da “tendinopatia del sovraspinoso ed in minor misura del sottoscapolare bilateralmente, da tendinopatia dell'infrascapolare a destra, nonché da segni elettromiografici di sindrome del canale cubitale bilateralmente in totale assenza di segni clinici e di dati anamnestici indicativi di quest'ultima patologia” e che nella fattispecie vi è stata l'esposizione del lavoratore al rischio professionale limitatamente alla malattia denunciata a carico delle articolazioni scapolo-omerali, al contrario per la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito non sono emersi elementi sufficienti per esprimere un giudizio di correlazione causale con l'attività lavorativa svolta. Il CTU ha dapprima evidenziato che: “la sindrome del canale cubitale, analogamente ad alcune altre neuropatie periferiche (ad es., la sindrome del canale carpale) ed a molte patologie degenerative osteomioarticolari, quali la tendinite della cuffia dei rotatori, sono inquadrabili tra le malattie ad etiologia multifattoriale;
in una percentuale di casi si configura una cosiddetta «Work-Related Diseases», laddove l'affezione risulti attribuibile, in termini concausali, all'attività lavorativa svolta, oltre che a fattori extraprofessionali” ha poi chiarito che .. “l'attribuzione a cause lavorative di tale patologia, largamente presente anche nella popolazione generale, non possa prescindere da una corretta e rigorosa individuazione e quantificazione di eventuali rischi”. Fatta questa doverosa premessa, il CTU, nel pieno rispetto dei caratteri di correttezza metodologica e rigore accertativo nella valutazione della esposizione idonea ad ingenerare il rischio occupazionale di contrarre la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti, ha ritenuto che le prove (documentali e testimoniali) prodotte da parte ricorrente, non hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la predetta patologia denunciata. Per quanto concerne la documentazione medico legale il CTU ha evidenziato che:
“La Sig.ra ha prodotto in atti un esame elettromiografico da cui Parte_1 risulta una «sofferenza del nervo ulnare al gomito, sensimotoria a prevalenza sensitiva, cronica, moderato-severa». Al riguardo, si rappresenta che nelle note metodologiche
5 dell'esame del 23/5/2019 si legge: «esaminati deltoide, bicipite brachiale, tricipite brachiale, estensore comune delle dita, bilateralmente»: orbene, l'estensore comune delle dita è innervato da un ramo del nervo radiale, precisamente dal nervo interosseo posteriore, che è una diramazione del nervo radiale dopo che questo attraversa il muscolo supinatore. Il deltoide: è innervato dal nervo ascellare (detto anche nervo circonflesso), che nasce dal tronco posteriore del plesso brachiale. Il tricipite brachiale è innervato dal nervo radiale. Il bicipite brachiale è innervato dal nervo muscolocutaneo, un ramo del plesso brachiale destinato ai flessori del braccio. Il nervo ulnare innerva, nell'avambraccio, il flessore ulnare del carpo e la metà mediale (ulnare) del flessore profondo delle dita (tipicamente il 4° e 5° dito); nella mano: tutti i muscoli dell'eminenza ipotenar (abduttore del mignolo, flessore breve del mignolo, opponente del mignolo); tutti gli interossei (palmari e dorsali); i due lombricali mediali (quelli per il 4° e 5° dito); l'adduttore del pollice;
il capo profondo del flessore breve del pollice (capo laterale è innervato dal nervo mediano). Palese, dunque, che nell'esame del 23/5/2019 non sia stato esaminato alcun muscolo innervato dal nervo ulnare. Inoltre, non sono stati riscontrati in alcun modo all'esame clinico condotto nel corso delle operazioni peritali segni clinici di una condizione di sofferenza cronica bilaterale del nervo ulnare, né l'odierna ricorrente ha riferito sintomi ed una storia clinica relativa a trattamenti eseguiti coerenti con una siffatta diagnosi…” Il CTU passando ad esaminare le mansioni cui era addetta la ricorrente ha rilevato che, dalle testimonianze non emergono elementi probatori sufficienti per sostenere che vi è una relazione di dipendenza causale tra la malattia denunciata ed il lavoro svolto in rapporto a «microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo
» (Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare, l'attività di lavaggio delle porte (alte 2,10- 2,20 metri) e finestre, che implicava il dover tenere «le braccia alzate oltre l'altezza delle spalle» così come descritta anche dai testi, non configura una attività lavorativa nel corso della quale si siano dovuti eseguire con continuità movimenti stenici ripetuti degli arti superiori, per circa la metà del turno di lavoro quotidiano» in quanto tutta la parte delle porte e delle finestre al di sotto di 150- 160 cm, non imponeva tale postura, e che la pulizia di porte/finestre era solo una delle molteplici attività di pulizia alle quali era addetta la ricorrente. Osserva, inoltre, il Consulente che le attività concernenti la pulizia dei pavimenti mediante l'utilizzo di un macchinario spinto manualmente e di un carrello delle pulizie trainato quotidianamente, sono attività di «traino e spinta», nelle quali l'organo bersaglio di eventuali sovraccarichi biomeccanici è la colonna vertebrale distale e non le scapolo-omerali ed i gomiti, sottolineando che una postura incongrua per le scapolo- omerali può essere ipotizzata solo per lo smontaggio e rimontaggio delle lastre (non per la pulizia, che avveniva in piano, a lastra smontata), che tuttavia avviene con cadenza annuale, quindi costituisce attività marginale. L'ausiliario del giudice, all'esito della valutazione dei dati clinici e con puntuale richiamo alla letteratura scientifica circa il nesso causale tra la sindrome del canale cubitale al gomito e le lavorazioni tipiche lavoro di addetto alle pulizie, ha concluso che:
“Per quanto attiene specificamente la sindrome del canale cubitale al gomito, vi sono numerosi e concordanti contributi scientifici attestanti una correlazione tra il lavoro di addetto alle pulizie e la sindrome del tunnel carpale, mentre per quanto attiene l'intrappolamento del nervo ulnare al gomito le evidenze sono assai meno numerose e
6 complessivamente non abbastanza significative….il lavoro di addetto alle pulizie è risultato essere dunque gravato da una maggiore incidenza di casi di sindrome del tunnel carpale trattati chirurgicamente, mentre per la sindrome del canale cubitale tale tipo di lavoro non rientra tra quelli maggiormente a rischio”. Non è risultato dimostrato, quindi, sia avuto riguardo al rischio specifico descritto nelle tabelle ministeriali sia riguardo gli approfondimenti scientifici effettuati dal CTU sotto il profilo del nesso di derivazione causale tra mansioni e patologia riscontrata, che l'attività professionale svolta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della malattia “sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti”, con la conseguenza che appaiono nella fattispecie insussistenti i presupposti medico legali per poter riconoscere il beneficio richiesto con rigetto della domanda in parte qua. Il CTU è, quindi, passato ad esaminare la tendinite del sovraspinoso accertando che: “l'esame clinico depone per la sussistenza di una sindrome della cuffia dei rotatori di moderata entità a destra e per la presenza di modesti segni clinici di tendinite del sovraspinoso a sinistra”. Il CTU in merito al rapporto tra la patologia e l'attività lavorativa, esaminate tutte le informazioni emerse dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata, ha evidenziato che: “la letteratura scientifica reperita riporta dati indicativi di un'associazione tra lavoro di addetta alle pulizie in strutture sanitarie e tendinopatia dei rotatori, tale da sembrare sufficiente per poter affermare, unitamente agli assai scarni dati ricavabili dalle testimonianze e con criterio di probabilità qualificata, che vi sia una correlazione concausale tra quel tipo di lavoro e la patologia tendinosica del sovraspinoso e dei tendini dei muscoli della cuffia dei rotatori in generale”. L'ausiliario del Giudice ha quindi proceduto alla determinazione dello stato invalidante in relazione alla sola tendinite bilaterale della cuffia dei rotatori, ritenendo adeguata una valutazione del 7% (sette percento), alla luce delle previsioni tabellari n 227 («Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: 4%») e 224 («Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3%»). Operato poi il cumulo con le invalidità pregresse, già accertate e riconosciute nella misura del 21% per «lombosciatalgia bilaterale con disturbi trofico- sensitivi 14%», «coccigodinia 4%» e «neuropatia del mediano ai due polsi, di media entità: 5%», e tenendo conto del rapporto di concorrenza con la neuropatia del mediano ai polsi, l'invalidità complessiva risulta pari al 26% (ventisei per cento) (Cfr. CTU in atti), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.09.2019. Invero, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. Dalla consulenza tecnica, il cui risultato è condiviso dal giudicante, emerge dunque la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa di addetta alle pulizie svolta dalla parte ricorrente e la sola malattia professionale “tendinite bilaterale della cuffia dei rotatori”, nei termini di ragionevole certezza, dovendo viceversa ritenersi escluso tale nesso in rapporto alla “sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito”.
7 Pertanto, in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia accertata, pari al 7% (sette per cento) per la tendinite bilaterale della cuffia dei rotatori e, operato il cumulo con menomazioni pregresse già accertate e riconosciute (nella percentuale del 215), complessivamente del 26% (ventisei per cento), deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; l' comunque soccombente deve essere condannato a CP_1 rimborsare al ricorrente la metà delle spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento parziale del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore della CP_1 parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000 per malattia professionale consistente in “tendinite bilaterale della cuffia dei rotatori”, in ragione di una percentuale di danno biologico del 7%, e, operato il cumulo con menomazioni pregresse già accertate e riconosciute, complessivamente del 26% (ventisei per cento), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali CP_1 nella misura della metà che liquida in € 1.100,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto. Terni, lì 09.10.2025
Il giudice
MA ER
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