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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice unico, dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. 725/2010 R.G. tra
c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato PASCALE GIOVANNI, presso il cui studio domicilia
APPELLANTE
e in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa AR dall'avvocato MASSIMO STOPPANI, presso il cui studio domicilia
APPELLATA
Nonché'
, c.f. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avvocato MICHELE MONTUORI, presso il quale domicilia
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Pisciotta, n. 21/2010, depositata in data 28 gennaio 2010, nel procedimento n. r.g. 76/C/2009, avente ad oggetto: adempimento contrattuale
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“in accoglimento del presente appello, contrariis reiecties , riformarsi, in toto, ed in virtù delle causali di cui sopra, la sentenza impugnata;
accogliersi la eccezione già svolta in primo grado e qui riproposta, di difetto di legittimazione attiva della società AR rigettarsi, comunque, la domanda introduttiva proposta in primo grado, perché infondata in fatto e diritto;
in accoglimento della riconvenzionale spiegata , condannarsi la
[...] ed il al risarcimento dei danni che la Controparte_3 CP_2
S.V. vorrà quantificare anche in via equitativa. Vittoria del doppio grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA, CP_1
[...]
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, improcedibile o, in subordine, infondato l'appello proposto da , avverso la sentenza n. 21/2010 Parte_1 del Giudice di Pace di Pisciotta, con conferma integrale della stessa
; in via del tutto subordinata, nella sola ipotesi in cui l'on.le
Tribunale adito non ritenesse di voler rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado, voglia:
a)condannare l'appellante alla consegna dei Parte_1 beni mobili per cui è causa (…..)in favore della o AR in subordine, condannare la convenuta alla restituzione delle somme versate dalla per l'acquisto di tali mobili o del AR controvalore in denaro dei beni mobili in questione, da quantificarsi in via equitativa e/o mediante ctu;
accertare e per lo effetto dichiarare, in subordine che la signora non ha adempiuto Pt_1 all'obbligo di restituire ovvero ha ingiustamente sottratto alla immobiliare uno scaldabagno da 30 lt, e per lo effetto CP_1 condannare la convenuta a restituire lo scaldabagno asportato o, in subordine, a risarcire il danno procurato alla AR
pagina 2 di 12 corrispondendo, alla stessa, il controvalore in denaro dello scaldabagno in questione, da quantificarsi in via equitativa e/o mediante ctu;
in ogni caso, sub a e sub b, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dalla anche in AR considerazione dell'intervenuta diminuzione di valore nel tempo dei beni in questione, nonché del mancato guadagno e/o del danno morale, danni tutti da quantificarsi in via equitativa e/o mediante apposita consulenza tecnica di ufficio. Il tutto, sub a, sub b e sub c, entro e non oltre il limite di competenza del Giudice di Pace adito in primo grado, con espressa rinuncia alle somme eccedenti tale limite.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA, : CP_2
“dichiarare inammissibile, o in subordine infondato l'appello proposto da , avverso la sentenza n Parte_1
21/2010, del giudice di pace di Pisciotta, con conferma integrale della stessa. Vinte le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 28 ottobre 2008, la citava in giudizio , al fine AR Parte_1 di ottenere l'adempimento della scrittura privata sottoscritta inter partes in data 30 gennaio 2006, con la quale la aveva Pt_1 inteso risolvere consensualmente un precedente contratto preliminare di vendita datato 01.05.2005, di un immobile sito nel complesso “Girasole” di San Giovanni A Piro, per poi liberamente stipulare altro preliminare di vendita di altro immobile sito nel
“Parco Florida” dello stesso Comune. Con detta scrittura fra le parti, si disciplinava espressamente che Parte_1 vendeva gli arredi siti nell'immobile oggetto della risolta compravendita, alla che li acquistava. Con lo AR stesso accordo, la signora si impegnava a custodire detti Pt_1 beni, come segnatamente ivi descritti, sino al 25 aprile 2006, data pagina 3 di 12 fissata per il rilascio dell'immobile e la riconsegna delle chiavi alla in tal guisa la società avrebbe potuto affittare AR agevolmente l'immobile perché completamente arredato. Tuttavia, la , nel trasferirsi presso la nuova abitazione, nel mese di Pt_1 aprile 2006, portava con sé una parte del suddetto mobilio
(lavatrice, letto a castello, mobili soggiorno, tavolo e sedie, nonché uno scaldabagno di pregressa proprietà della . Per AR tal motivo, la non solo subiva una perdita AR patrimoniale, ma incorreva in difficoltà nell'affitto dell'abitazione, perché non arredata. Indi, intimava la riconsegna degli arredi ed in mancanza era costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria, per la condanna al risarcimento del danno, pari al valore degli arredi sottratti.
Si costituiva, innanzi al Giudice di Pace di Pisciotta,
[...]
, che contestava la domanda introduttiva, precisando Parte_1 che ella era stata costretta a richiedere la risoluzione, poi accordata consensualmente dalla in quanto dopo la stipula AR dell'atto preliminare di compravendita del primo immobile, aveva scoperto che l'immobile era gravato da ipoteca giudiziale ed addirittura non era di proprietà della promittente venditrice.
Precisava che la risoluzione era stata curata da tale , CP_2 che curava anche il nuovo acquisto. Altresì, eccepiva che ella non aveva mai ricevuto le somme dall'acquirente; somme che, materialmente, erano state trattenute quale acconto per il nuovo preliminare. Per tali motivi chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di e spiegava domanda CP_2 riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa della taciuta esistenza dell'ipoteca giudiziale. Eccepiva, poi, la carenza di legittimazione attiva della AR
Il Giudice autorizzava la richiesta di chiamata del terzo e differiva la prima udienza di comparizione, in occasione della quale si costituiva il terzo che resisteva alla domanda CP_2 pagina 4 di 12 riconvenzionale, ritenendola nulla;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo egli agito non in proprio, ma quale procuratore della Eccepiva che la visura AR contenente la suddetta iscrizione ipotecaria, risalente al 1998, non andava a comprendere l'immobile oggetto dell'atto preliminare e concludeva per la infondatezza della richiesta di risarcimento danni cagionati dall'aver taciuto l'esistenza della iscrizione ipotecaria e per il rigetto di tutte le domande articolate dalla Pt_1
Il Giudice di pace di Pisciotta istruiva la causa mediante espletamento di prova testimoniale e definiva il giudizio con sentenza di accoglimento della domanda di risarcimento danni, proposta da condannando la al AR Pt_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro
1.500,00, oltre le spese del grado per complessivi euro 1.080,00, in favore della;
rigettava la domanda AR riconvenzionale proposta da e condannava Parte_1 la stessa alla refusione delle spese del grado, quantificate in euro
900,00, nei confronti del terzo, . CP_2
Ha proposto appello la soccombente , Parte_2 affidandosi a più motivi di doglianza e lamentando l'erronea decisione del Giudice di Pace, perché: non aveva valutato l'eccezione di legittimazione attiva sollevata nei confronti della
, che non era, secondo la prospettazione AR dell'appellante, proprietaria dell'immobile promesso in vendita (cfr. pag. 5 dell'atto appello); non aveva accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno cagionato dalla iscrizione ipotecaria, celata dalla venditrice;
non aveva bene interpretato le risultanze testimoniali, laddove risultava, invece, che giammai la avesse asportato gli arredi. Pt_1
Ha, dunque, concluso per la riforma della gravata sentenza, con il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla CP_1
e l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.
[...] pagina 5 di 12 Si è ricostituito il contraddittorio, in grado di appello, con la società che ha contestato i motivi di gravame ed AR ha concluso per la conferma della impugnata sentenza, nonché con il terzo, , che ha concluso per la propria totale estraneità CP_2 ai fatti ed il rigetto dell'atto di gravame.
Il Tribunale, ritenuta la causa sufficientemente istruita e documentata, sulle conclusioni precisate dalle parti, assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento e va rigettato.
Questo giudice deve esaminare esclusivamente quanto devoluto con i motivi di appello.
Si premette, ai fini di chiarezza espositiva, che oggetto del petitum del giudizio di primo grado era l'adempimento di quanto stipulato nella scrittura privata del 30 gennaio 2006.
Ciò posto, va esaminato il primo motivo di appello, afferente alla carenza di legittimazione attiva della eccezione AR ritualmente sollevata dalla convenuta in primo grado. Secondo la tesi dell'appellante (pag. 4 e segg. atto di appello) sussiste la carenza di legittimazione ad agire in giudizio della CP_1
perché la stessa “non aveva titolo ad agire in giudizio, per non
[...] essere mai stata proprietaria dell'immobile promesso in vendita alla signora con la scrittura privata del 01.05.2005”, ragione Pt_1 per la quale, secondo la prospettazione dell'appellante, la domanda di primo grado avrebbe dovuto essere rigettata.
Il motivo è infondato.
Come correttamente motivato dal giudice di prime cure, infatti,
l'esistenza della legittimatio ad litem va valutata solo ed esclusivamente con riferimento alla scrittura privata del 30 gennaio
2006, che è versata in atti e risulta regolarmente sottoscritta dalla e dalla odierna appellante, AR Parte_1
, la quale non ha mai agito per il disconoscimento della
[...] pagina 6 di 12 propria firma ovvero per l'annullamento della suddetta scrittura privata, che rimane valida ed efficace fra le parti.
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, sussiste la legittimazione ad agire (rectius titolarità attiva) della in primo AR grado, perché ha dedotto di essere titolare di un diritto scaturente dalla scrittura privata del 30 gennaio 2005, avente ad oggetto l'acquisto di beni mobili, della quale ha chiesto l'adempimento mediante la consegna dei beni o, in subordine, mediante il pagamento per equivalente del valore venale dei beni medesimi.
In altri termini, la domanda traeva fondamento non già dal diritto reale di proprietà sul bene oggetto del preliminare poi risolto, ma dalla scrittura che tale preliminare bilateralmente risolveva e, dunque, rinveniva il proprio oggetto nei diritti obbligatori che dal negozio sono scaturiti, con conseguente irrilevanza, quanto meno in punto di legitimatio ad causam, dell'accertamento sulla effettiva titolarità del bene oggetto del primo accordo.
Per quanto esposto, il primo motivo di appello va rigettato.
Infondato è anche il secondo motivo di appello, con cui (pag. 5 e segg. atto di appello) l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, laddove il primo giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, articolata dalla convenuta , la quale riteneva di aver subito Parte_1 danni a causa della esistenza di una ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile oggetto della scrittura preliminare di compravendita del 01.05.2005. Ritiene l'appellante di aver diritto “al risarcimento dei danni , da parte della società attrice…, per aver taciuto sia in sede di trattative che in sede di stipula del preliminare, l'esistenza di tale vincolo fortemente limitativo della disponibilità e/o proprietà dell'immobile”.
È, dunque, opportuno verificare, anche alla luce delle difese spiegate dagli odierni appellati in primo grado, innanzitutto, se, nella nota di trascrizione di ipoteca giudiziale, prodotta nel pagina 7 di 12 fascicolo di primo grado da (doc. n 4) sia Parte_1 presente anche l'unità immobiliare oggetto del preliminare di compravendita del 01.05.2005 e, cioè, l'unità identificata in Catasto del Comune di Torre Orsaia, al foglio 1, particella 398.
Ebbene, da tale esame, risulta non sottoposta a vincoli la particella
398.
Infine, non è superfluo ricordare che, con la successiva scrittura privata del 30.01.2006, le parti addivenivano alla risoluzione consensuale del primo contratto preliminare di vendita, che veniva, dunque, sciolto per mutuo dissenso, operando le parti reciproche rimesse, ragion per cui nessuna ulteriore pretesa poteva essere sollevata dalla convenuta, che aveva già consensualmente regolamentato il precedente rapporto.
In particolare, deve, sul punto, precisarsi che, con la consensuale risoluzione, il contraente fedele, rinunci alla pretesa di adempimento del rapporto contrattuale ed al risarcimento eventuale del danno scaturente dall'inadempimento, essendo stato posto rimedio al preteso inadempimento, proprio con la risoluzione consensuale, che, nel caso di specie, era stata tra le parti conclusa con la scrittura del 30.01.2006.
Invero, in tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti, la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita ad un nuovo contratto , di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario;
pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono proporre domande ed eccezioni relative al contratto risolto, giacché ogni nuova ed ulteriore pretesa può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto. (Cassazione civile , sez. III, ordinanza n. 27999 del 31 ottobre 2019).
Del resto, pare opportuno, altresì, rammentare che, nel nostro sistema, il risarcimento del danno contrattuale, a differenza di pagina 8 di 12 quello aquiliano, è commisurato a quanto poteva prevedersi al momento del sorgere dell'obbligazione. Ebbene, nella scrittura privata, redatta di pugno dalle parti, e validamente sottoscritta in data 30 gennaio 2006, si legge testualmente che il precedente compromesso veniva annullato a tutti gli effetti di legge e la dichiarava di aver ricevuto dalla la Pt_1 Controparte_3 somma di 19.300,00 euro e di non avere null'altro a pretendere.
Appare dunque del tutto infondata la pretesa della , volta Pt_1 ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito, attesa la suddetta risoluzione per mutuo dissenso.
Ad abuntantiam si osserva che, ad ogni modo, la domanda riconvenzionale sollevata in primo grado risulta genericamente proposta ed è rimasta indimostrata e non provata ex art. 2697 c.c.
Per tali motivi, anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infine, è infondato e va rigettato anche il terzo motivo di appello, con cui parte appellante ha lamentato l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo Giudice, laddove questi non avrebbe tenuto conto della circostanza che, giammai, la avesse asportato gli arredi mobili venduti alla Pt_1 CP_1
[...]
Sul punto, vero è che, qualificandosi la compravendita come contratto ad effetto reali, che comporta il passaggio di proprietà dei beni con il semplice scambio del consenso tra i contraenti, a seguito della stipula, custode dei beni è normalmente l'acquirente che ne diviene proprietario, ma è anche vero che, nel caso di specie, la
, nell'ambito della suddetta scrittura, espressamente Pt_1 assumeva dei beni venduti la custodia, con conseguente successivo obbligo di consegnare i beni alla società acquirente.
Dispone, a tale ultimo riguardo, l'art. 1177 del codice civile che
“l'obbligazione di conservare una cosa determinata, include quella di custodirla”. Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa pagina 9 di 12 determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza (Cassazione civile, Sez.
III, sentenza n. 1510 del 24 gennaio 2007).
Ebbene, nel caso di specie, dalle risultanze testimoniali emerge che la signora aveva eseguito un trasloco, asportando vari Pt_1 beni, ma, seppure dal dettaglio delle deposizioni testimoniali non emerge l'esatto elenco dei beni presumibilmente asportati, come più volte ribadito, con la scrittura privata del 30.01.2006, la signora , nella parte finale, ove sono apposte la seconda Pt_1 postilla e la seconda sottoscrizione, si accollava la custodia dei suddetti mobili e assumeva l'onere di averne buona cura, come descritti, sino alla data del 25 aprile 2006, data prevista quale ultimo termine per il rilascio dell'immobile.
Se così è, a fronte del lamentato inadempimento alla consegna e custodia dei beni mobili venduti, gravava sull'odierna appellante l'onere della prova liberatoria del corretto adempimento o della causa non imputabile, ma tale onere non è stato dalla Pt_1 soddisfatto, con conseguente rigetto anche dell'ultimo motivo di gravame.
Quanto alla posizione del terzo chiamato in giudizio in primo grado,
, ne va confermata la carenza di legittimazione passiva CP_2 per la sollevata azione di risarcimento del danno, essendo lo stesso del tutto estraneo ai fatti di causa, poiché non aveva egli sottoscritto la scrittura privata di risoluzione del 30 gennaio 2006 in proprio, ma solo quale procuratore della come AR dimostrato dalla procura speciale dallo stesso prodotta in atti, per notar di Vallo della Lucania, a data 15.06.2002 (doc. n 1, Per_1 prod. in primo grado), con la quale gli veniva conferito CP_2 potere di rappresentanza da parte della società AR pagina 10 di 12 Per quanto sopra motivato, l'atto di appello va rigettato e va, per l'effetto, integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, ritenuta congrua la quantificazione operata dal giudice di prime cure, vengono quantificate per il presente grado di gravame, con riguardo alla posizione della ai parametri medi AR dello scaglione di valore di riferimento, ex d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, mentre, con riguardo alla posizione di , alla luce della scarsa complessità delle questioni CP_2 trattate e della natura prettamente documentale dell'istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, ai parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del dd.mm. citati.
Il procedimento di appello è stato instaurato prima del 31 gennaio
2013, pertanto non va applicata la sanzione del pagamento del doppio del c.u all'appellante soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dottoressa Alessia Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto, avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Pisciotta, recante n. 21/2010, da , nei Parte_1 confronti di e , ogni avversa AR CP_2 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado.
- Condanna al pagamento , in favore Parte_1 della in persona del l.r.p.t., Controparte_4 delle spese del presente grado di appello che si liquidano in euro
2.552,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
- Condanna al pagamento, in favore Parte_1 di , delle spese del presente grado di appello, che CP_2
pagina 11 di 12 si liquidano in euro 1.278,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania il 29/3/2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP, dott.ssa Lucilla Nigro.
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice unico, dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. 725/2010 R.G. tra
c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato PASCALE GIOVANNI, presso il cui studio domicilia
APPELLANTE
e in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa AR dall'avvocato MASSIMO STOPPANI, presso il cui studio domicilia
APPELLATA
Nonché'
, c.f. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avvocato MICHELE MONTUORI, presso il quale domicilia
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Pisciotta, n. 21/2010, depositata in data 28 gennaio 2010, nel procedimento n. r.g. 76/C/2009, avente ad oggetto: adempimento contrattuale
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“in accoglimento del presente appello, contrariis reiecties , riformarsi, in toto, ed in virtù delle causali di cui sopra, la sentenza impugnata;
accogliersi la eccezione già svolta in primo grado e qui riproposta, di difetto di legittimazione attiva della società AR rigettarsi, comunque, la domanda introduttiva proposta in primo grado, perché infondata in fatto e diritto;
in accoglimento della riconvenzionale spiegata , condannarsi la
[...] ed il al risarcimento dei danni che la Controparte_3 CP_2
S.V. vorrà quantificare anche in via equitativa. Vittoria del doppio grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA, CP_1
[...]
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, improcedibile o, in subordine, infondato l'appello proposto da , avverso la sentenza n. 21/2010 Parte_1 del Giudice di Pace di Pisciotta, con conferma integrale della stessa
; in via del tutto subordinata, nella sola ipotesi in cui l'on.le
Tribunale adito non ritenesse di voler rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado, voglia:
a)condannare l'appellante alla consegna dei Parte_1 beni mobili per cui è causa (…..)in favore della o AR in subordine, condannare la convenuta alla restituzione delle somme versate dalla per l'acquisto di tali mobili o del AR controvalore in denaro dei beni mobili in questione, da quantificarsi in via equitativa e/o mediante ctu;
accertare e per lo effetto dichiarare, in subordine che la signora non ha adempiuto Pt_1 all'obbligo di restituire ovvero ha ingiustamente sottratto alla immobiliare uno scaldabagno da 30 lt, e per lo effetto CP_1 condannare la convenuta a restituire lo scaldabagno asportato o, in subordine, a risarcire il danno procurato alla AR
pagina 2 di 12 corrispondendo, alla stessa, il controvalore in denaro dello scaldabagno in questione, da quantificarsi in via equitativa e/o mediante ctu;
in ogni caso, sub a e sub b, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dalla anche in AR considerazione dell'intervenuta diminuzione di valore nel tempo dei beni in questione, nonché del mancato guadagno e/o del danno morale, danni tutti da quantificarsi in via equitativa e/o mediante apposita consulenza tecnica di ufficio. Il tutto, sub a, sub b e sub c, entro e non oltre il limite di competenza del Giudice di Pace adito in primo grado, con espressa rinuncia alle somme eccedenti tale limite.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA, : CP_2
“dichiarare inammissibile, o in subordine infondato l'appello proposto da , avverso la sentenza n Parte_1
21/2010, del giudice di pace di Pisciotta, con conferma integrale della stessa. Vinte le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 28 ottobre 2008, la citava in giudizio , al fine AR Parte_1 di ottenere l'adempimento della scrittura privata sottoscritta inter partes in data 30 gennaio 2006, con la quale la aveva Pt_1 inteso risolvere consensualmente un precedente contratto preliminare di vendita datato 01.05.2005, di un immobile sito nel complesso “Girasole” di San Giovanni A Piro, per poi liberamente stipulare altro preliminare di vendita di altro immobile sito nel
“Parco Florida” dello stesso Comune. Con detta scrittura fra le parti, si disciplinava espressamente che Parte_1 vendeva gli arredi siti nell'immobile oggetto della risolta compravendita, alla che li acquistava. Con lo AR stesso accordo, la signora si impegnava a custodire detti Pt_1 beni, come segnatamente ivi descritti, sino al 25 aprile 2006, data pagina 3 di 12 fissata per il rilascio dell'immobile e la riconsegna delle chiavi alla in tal guisa la società avrebbe potuto affittare AR agevolmente l'immobile perché completamente arredato. Tuttavia, la , nel trasferirsi presso la nuova abitazione, nel mese di Pt_1 aprile 2006, portava con sé una parte del suddetto mobilio
(lavatrice, letto a castello, mobili soggiorno, tavolo e sedie, nonché uno scaldabagno di pregressa proprietà della . Per AR tal motivo, la non solo subiva una perdita AR patrimoniale, ma incorreva in difficoltà nell'affitto dell'abitazione, perché non arredata. Indi, intimava la riconsegna degli arredi ed in mancanza era costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria, per la condanna al risarcimento del danno, pari al valore degli arredi sottratti.
Si costituiva, innanzi al Giudice di Pace di Pisciotta,
[...]
, che contestava la domanda introduttiva, precisando Parte_1 che ella era stata costretta a richiedere la risoluzione, poi accordata consensualmente dalla in quanto dopo la stipula AR dell'atto preliminare di compravendita del primo immobile, aveva scoperto che l'immobile era gravato da ipoteca giudiziale ed addirittura non era di proprietà della promittente venditrice.
Precisava che la risoluzione era stata curata da tale , CP_2 che curava anche il nuovo acquisto. Altresì, eccepiva che ella non aveva mai ricevuto le somme dall'acquirente; somme che, materialmente, erano state trattenute quale acconto per il nuovo preliminare. Per tali motivi chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di e spiegava domanda CP_2 riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa della taciuta esistenza dell'ipoteca giudiziale. Eccepiva, poi, la carenza di legittimazione attiva della AR
Il Giudice autorizzava la richiesta di chiamata del terzo e differiva la prima udienza di comparizione, in occasione della quale si costituiva il terzo che resisteva alla domanda CP_2 pagina 4 di 12 riconvenzionale, ritenendola nulla;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo egli agito non in proprio, ma quale procuratore della Eccepiva che la visura AR contenente la suddetta iscrizione ipotecaria, risalente al 1998, non andava a comprendere l'immobile oggetto dell'atto preliminare e concludeva per la infondatezza della richiesta di risarcimento danni cagionati dall'aver taciuto l'esistenza della iscrizione ipotecaria e per il rigetto di tutte le domande articolate dalla Pt_1
Il Giudice di pace di Pisciotta istruiva la causa mediante espletamento di prova testimoniale e definiva il giudizio con sentenza di accoglimento della domanda di risarcimento danni, proposta da condannando la al AR Pt_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro
1.500,00, oltre le spese del grado per complessivi euro 1.080,00, in favore della;
rigettava la domanda AR riconvenzionale proposta da e condannava Parte_1 la stessa alla refusione delle spese del grado, quantificate in euro
900,00, nei confronti del terzo, . CP_2
Ha proposto appello la soccombente , Parte_2 affidandosi a più motivi di doglianza e lamentando l'erronea decisione del Giudice di Pace, perché: non aveva valutato l'eccezione di legittimazione attiva sollevata nei confronti della
, che non era, secondo la prospettazione AR dell'appellante, proprietaria dell'immobile promesso in vendita (cfr. pag. 5 dell'atto appello); non aveva accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno cagionato dalla iscrizione ipotecaria, celata dalla venditrice;
non aveva bene interpretato le risultanze testimoniali, laddove risultava, invece, che giammai la avesse asportato gli arredi. Pt_1
Ha, dunque, concluso per la riforma della gravata sentenza, con il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla CP_1
e l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.
[...] pagina 5 di 12 Si è ricostituito il contraddittorio, in grado di appello, con la società che ha contestato i motivi di gravame ed AR ha concluso per la conferma della impugnata sentenza, nonché con il terzo, , che ha concluso per la propria totale estraneità CP_2 ai fatti ed il rigetto dell'atto di gravame.
Il Tribunale, ritenuta la causa sufficientemente istruita e documentata, sulle conclusioni precisate dalle parti, assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento e va rigettato.
Questo giudice deve esaminare esclusivamente quanto devoluto con i motivi di appello.
Si premette, ai fini di chiarezza espositiva, che oggetto del petitum del giudizio di primo grado era l'adempimento di quanto stipulato nella scrittura privata del 30 gennaio 2006.
Ciò posto, va esaminato il primo motivo di appello, afferente alla carenza di legittimazione attiva della eccezione AR ritualmente sollevata dalla convenuta in primo grado. Secondo la tesi dell'appellante (pag. 4 e segg. atto di appello) sussiste la carenza di legittimazione ad agire in giudizio della CP_1
perché la stessa “non aveva titolo ad agire in giudizio, per non
[...] essere mai stata proprietaria dell'immobile promesso in vendita alla signora con la scrittura privata del 01.05.2005”, ragione Pt_1 per la quale, secondo la prospettazione dell'appellante, la domanda di primo grado avrebbe dovuto essere rigettata.
Il motivo è infondato.
Come correttamente motivato dal giudice di prime cure, infatti,
l'esistenza della legittimatio ad litem va valutata solo ed esclusivamente con riferimento alla scrittura privata del 30 gennaio
2006, che è versata in atti e risulta regolarmente sottoscritta dalla e dalla odierna appellante, AR Parte_1
, la quale non ha mai agito per il disconoscimento della
[...] pagina 6 di 12 propria firma ovvero per l'annullamento della suddetta scrittura privata, che rimane valida ed efficace fra le parti.
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, sussiste la legittimazione ad agire (rectius titolarità attiva) della in primo AR grado, perché ha dedotto di essere titolare di un diritto scaturente dalla scrittura privata del 30 gennaio 2005, avente ad oggetto l'acquisto di beni mobili, della quale ha chiesto l'adempimento mediante la consegna dei beni o, in subordine, mediante il pagamento per equivalente del valore venale dei beni medesimi.
In altri termini, la domanda traeva fondamento non già dal diritto reale di proprietà sul bene oggetto del preliminare poi risolto, ma dalla scrittura che tale preliminare bilateralmente risolveva e, dunque, rinveniva il proprio oggetto nei diritti obbligatori che dal negozio sono scaturiti, con conseguente irrilevanza, quanto meno in punto di legitimatio ad causam, dell'accertamento sulla effettiva titolarità del bene oggetto del primo accordo.
Per quanto esposto, il primo motivo di appello va rigettato.
Infondato è anche il secondo motivo di appello, con cui (pag. 5 e segg. atto di appello) l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, laddove il primo giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, articolata dalla convenuta , la quale riteneva di aver subito Parte_1 danni a causa della esistenza di una ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile oggetto della scrittura preliminare di compravendita del 01.05.2005. Ritiene l'appellante di aver diritto “al risarcimento dei danni , da parte della società attrice…, per aver taciuto sia in sede di trattative che in sede di stipula del preliminare, l'esistenza di tale vincolo fortemente limitativo della disponibilità e/o proprietà dell'immobile”.
È, dunque, opportuno verificare, anche alla luce delle difese spiegate dagli odierni appellati in primo grado, innanzitutto, se, nella nota di trascrizione di ipoteca giudiziale, prodotta nel pagina 7 di 12 fascicolo di primo grado da (doc. n 4) sia Parte_1 presente anche l'unità immobiliare oggetto del preliminare di compravendita del 01.05.2005 e, cioè, l'unità identificata in Catasto del Comune di Torre Orsaia, al foglio 1, particella 398.
Ebbene, da tale esame, risulta non sottoposta a vincoli la particella
398.
Infine, non è superfluo ricordare che, con la successiva scrittura privata del 30.01.2006, le parti addivenivano alla risoluzione consensuale del primo contratto preliminare di vendita, che veniva, dunque, sciolto per mutuo dissenso, operando le parti reciproche rimesse, ragion per cui nessuna ulteriore pretesa poteva essere sollevata dalla convenuta, che aveva già consensualmente regolamentato il precedente rapporto.
In particolare, deve, sul punto, precisarsi che, con la consensuale risoluzione, il contraente fedele, rinunci alla pretesa di adempimento del rapporto contrattuale ed al risarcimento eventuale del danno scaturente dall'inadempimento, essendo stato posto rimedio al preteso inadempimento, proprio con la risoluzione consensuale, che, nel caso di specie, era stata tra le parti conclusa con la scrittura del 30.01.2006.
Invero, in tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti, la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita ad un nuovo contratto , di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario;
pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono proporre domande ed eccezioni relative al contratto risolto, giacché ogni nuova ed ulteriore pretesa può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto. (Cassazione civile , sez. III, ordinanza n. 27999 del 31 ottobre 2019).
Del resto, pare opportuno, altresì, rammentare che, nel nostro sistema, il risarcimento del danno contrattuale, a differenza di pagina 8 di 12 quello aquiliano, è commisurato a quanto poteva prevedersi al momento del sorgere dell'obbligazione. Ebbene, nella scrittura privata, redatta di pugno dalle parti, e validamente sottoscritta in data 30 gennaio 2006, si legge testualmente che il precedente compromesso veniva annullato a tutti gli effetti di legge e la dichiarava di aver ricevuto dalla la Pt_1 Controparte_3 somma di 19.300,00 euro e di non avere null'altro a pretendere.
Appare dunque del tutto infondata la pretesa della , volta Pt_1 ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito, attesa la suddetta risoluzione per mutuo dissenso.
Ad abuntantiam si osserva che, ad ogni modo, la domanda riconvenzionale sollevata in primo grado risulta genericamente proposta ed è rimasta indimostrata e non provata ex art. 2697 c.c.
Per tali motivi, anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infine, è infondato e va rigettato anche il terzo motivo di appello, con cui parte appellante ha lamentato l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo Giudice, laddove questi non avrebbe tenuto conto della circostanza che, giammai, la avesse asportato gli arredi mobili venduti alla Pt_1 CP_1
[...]
Sul punto, vero è che, qualificandosi la compravendita come contratto ad effetto reali, che comporta il passaggio di proprietà dei beni con il semplice scambio del consenso tra i contraenti, a seguito della stipula, custode dei beni è normalmente l'acquirente che ne diviene proprietario, ma è anche vero che, nel caso di specie, la
, nell'ambito della suddetta scrittura, espressamente Pt_1 assumeva dei beni venduti la custodia, con conseguente successivo obbligo di consegnare i beni alla società acquirente.
Dispone, a tale ultimo riguardo, l'art. 1177 del codice civile che
“l'obbligazione di conservare una cosa determinata, include quella di custodirla”. Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa pagina 9 di 12 determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza (Cassazione civile, Sez.
III, sentenza n. 1510 del 24 gennaio 2007).
Ebbene, nel caso di specie, dalle risultanze testimoniali emerge che la signora aveva eseguito un trasloco, asportando vari Pt_1 beni, ma, seppure dal dettaglio delle deposizioni testimoniali non emerge l'esatto elenco dei beni presumibilmente asportati, come più volte ribadito, con la scrittura privata del 30.01.2006, la signora , nella parte finale, ove sono apposte la seconda Pt_1 postilla e la seconda sottoscrizione, si accollava la custodia dei suddetti mobili e assumeva l'onere di averne buona cura, come descritti, sino alla data del 25 aprile 2006, data prevista quale ultimo termine per il rilascio dell'immobile.
Se così è, a fronte del lamentato inadempimento alla consegna e custodia dei beni mobili venduti, gravava sull'odierna appellante l'onere della prova liberatoria del corretto adempimento o della causa non imputabile, ma tale onere non è stato dalla Pt_1 soddisfatto, con conseguente rigetto anche dell'ultimo motivo di gravame.
Quanto alla posizione del terzo chiamato in giudizio in primo grado,
, ne va confermata la carenza di legittimazione passiva CP_2 per la sollevata azione di risarcimento del danno, essendo lo stesso del tutto estraneo ai fatti di causa, poiché non aveva egli sottoscritto la scrittura privata di risoluzione del 30 gennaio 2006 in proprio, ma solo quale procuratore della come AR dimostrato dalla procura speciale dallo stesso prodotta in atti, per notar di Vallo della Lucania, a data 15.06.2002 (doc. n 1, Per_1 prod. in primo grado), con la quale gli veniva conferito CP_2 potere di rappresentanza da parte della società AR pagina 10 di 12 Per quanto sopra motivato, l'atto di appello va rigettato e va, per l'effetto, integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, ritenuta congrua la quantificazione operata dal giudice di prime cure, vengono quantificate per il presente grado di gravame, con riguardo alla posizione della ai parametri medi AR dello scaglione di valore di riferimento, ex d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, mentre, con riguardo alla posizione di , alla luce della scarsa complessità delle questioni CP_2 trattate e della natura prettamente documentale dell'istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, ai parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del dd.mm. citati.
Il procedimento di appello è stato instaurato prima del 31 gennaio
2013, pertanto non va applicata la sanzione del pagamento del doppio del c.u all'appellante soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dottoressa Alessia Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto, avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Pisciotta, recante n. 21/2010, da , nei Parte_1 confronti di e , ogni avversa AR CP_2 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado.
- Condanna al pagamento , in favore Parte_1 della in persona del l.r.p.t., Controparte_4 delle spese del presente grado di appello che si liquidano in euro
2.552,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
- Condanna al pagamento, in favore Parte_1 di , delle spese del presente grado di appello, che CP_2
pagina 11 di 12 si liquidano in euro 1.278,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania il 29/3/2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP, dott.ssa Lucilla Nigro.
Il Giudice
Alessia Annunziata
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