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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 175/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
OGGETTO: S E N T E N Z A indebito soggettivo – nella causa civile n. 175/2023 R.G. posta in decisione all'udienza indebito oggettivo collegiale del 26.03.2025 promossa d a
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Fransoni, Parte_2
e anche disgiuntamente tra loro, ed Parte_3 Parte_4
pagina 1 di 22 elettivamente domiciliata in VRoma alla via Crescenzio n. 2, giusta delega ina tti;
APPELLANTE
c o n t r o
, già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del liquidatore pro
[...] P.IVA_2
tempore dott. , rappresentata e difesa dagli avv. Claudio CP_3
Toniolo, Caterina basso e avv. Giulia Toniolo del foro di Vicenza e avv.
Elisabetta Guerrini del foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata in
Bergamo alla via Garibaldi n. 9/c, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sez. III civile,
pubblicata in data 09.01.2023 con il n. 34/2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, in riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione dell'indebito vantato dalla
società e, per l'effetto, Parte_1
- condannare la società al pagamento in favore CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 22 della società attrice della somma di € 78.424,70, oltre a interessi come per
legge, corrispondenti alla maggiore i.v.a. indebitamente pagata dalla società in
relazione agli OGSE addebitati ed erroneamente inclusi dal trader nella base
imponibile del tributo dovuto per le somministrazioni di energia elettrica
erogate nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda posta in via
subordinata dalla convenuta nelle conclusioni della propria comparsa di
costituzione «in subordine, accertare e dichiarare la infondatezza della
domanda originaria proposta, quanto meno con riferimento a tutti gli asseriti
indebiti avvenuti prima dell'entrata in vigore dell'art. 39 decreto legge 22
giugno 2012, nr. 83, provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
26/06/2012 nr. 147», siccome tesa ad ottenere irritualmente la riforma della
sentenza di primo grado;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda posta in via
subordinata dalla convenuta nelle conclusioni della propria comparsa di
costituzione «in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la erronea
determinazione degli Oneri Generali di sistema, come disposta da controparte»,
siccome formulata per la prima volta nel corso dell'odierno grado di giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze, diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
In via principale rigettare i motivi tutti di appello proposti dalla società
pagina 3 di 22 e, per l'effetto, confermare Parte_5
integralmente la sentenza impugnata nr. 34/2023, emessa dal Tribunale di
Bergamo;
In subordine, accertare e dichiarare la infondatezza della domanda originaria
proposta, quanto meno con riferimento a tutti gli asseriti indebiti avvenuti prima
dell'entrata in vigore dell'art. 39 decreto legge 22 giugno 2012, nr. 83,
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/06/2012 nr. 147;
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che il Tribunale accerti e dichiari
che gli OGSE costituiscono ai fini Iva anticipazioni in nome e per conto da non
assoggettare ad imposta, ridurre la domanda e limitare il diritto al rimborso all'
Iva gravante sulle sole componenti tariffarie “A “di cui all'art. 45 del TIT
(Testo Integrato Trasmissione), in vigore nell'esercizio 2010.
In ulteriore subordine, ritenuta la rilevanza della questione, e il suo potenziale
effetto dirompente sulla finanza pubblica (oltre 30 miliardi di euro), valutare la
opportunità di definire in modo certo, rapido e definitivo la controversia con la
collaborazione istituzionale della Corte di Giustizia e, conseguentemente, previa
sospensione del presente giudizio, rimettere questione pregiudiziale, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 267, III comma, del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea;
Spese di lite integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 pagina 4 di 22 Bergamo, al fine di ottenerne la condanna Controparte_2
alla ripetizione della somma, pari ad € 546.095,14, oltre ad interessi,
indebitamente versata a titolo di I.V.A. calcolata sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE) in relazione alla somministrazione di energia elettrica nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 novembre 2016.
Lamentava che la società convenuta aveva erroneamente incluso gli
OGSE nella base imponibile ai fini dell'I.V.A., ritenendoli parte del corrispettivo di cui all'art. 13 d.P.R. n. 633/1972, e di conseguenza, aveva addebitato in fattura una somma a titolo di I.V.A. maggiore rispetto a quella dovuta.
Alla luce della normativa unionale e interna relativa all'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale,
assumeva che tali somme erano, invece, da escludere dalla base imponibile in applicazione dell'art. 15 d.P.R. n. 633/72 – art. 79 direttiva
2006/112/CE, trattandosi di oneri di natura tributaria posti dalla legge a carico del cliente finale e che le società fornitrici si limitano a riscuotere e a versare alla per il Settore Energetico in nome e per Controparte_4
conto di quest'ultimo.
si costituiva eccependo, in via Controparte_2
pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in quanto le pagina 5 di 22 parti, in base all'art. 21 di un apposito accordo quadro, avevano convenuto di rimettere ogni questione relativa al loro rapporto contrattuale ad un
Collegio arbitrale rituale;
nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attorea per essere gli OGSE da comprendere nella base imponibile in quanto componente del corrispettivo dovuto per la somministrazione di energia elettrica, e non già anticipazioni in nome e per conto;
in subordine, eccepiva l'infondatezza della domanda quanto meno con riferimento agli asseriti indebiti avvenuti prima dell'entrata in vigore dell'art. 39 d.l. n. 83/2012, assumendo che la disciplina legislativa previgente (art. 3 commi 10 e 11 d.lgs. n. 79/1999), in parte applicabile alla fattispecie, configurava gli OGSE come un elemento del corrispettivo per l'utilizzo della rete a carico del venditore;
lamentava la mancata prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di ripetizione,
rilevando che la scarsa leggibilità delle copie di fatture prodotte non consentiva di verificarne la conformità agli originali;
eccepiva la prescrizione decennale del diritto vantato con riguardo alle somme versate in data antecedente al 13.02.2010 e, da ultimo, promuoveva istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 co. 3 TFUE.
La società attrice, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., aderiva pagina 6 di 22 all'eccezione di compromesso limitatamente alle somme corrisposte successivamente al 1.01.2012 (data di efficacia dell'accordo quadro) e, per l'effetto, riduceva la propria domanda chiedendo la condanna di
[...]
alla restituzione della somma di € 78.424,70, oltre Controparte_2
interessi, asseritamente versata quale I.V.A. sugli OGSE per le somministrazioni di energia elettrica erogate nel periodo compreso tra il
1°gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011.
Con sentenza n. 34/2023 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda di ripetizione. Poneva le spese di lite a carico di in Parte_1
applicazione del principio della soccombenza.
Il primo giudice, dato atto dell'adesione della società attrice all'eccezione di compromesso sollevata da e rigettata Controparte_2
l'eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata, così argomentava:
a) la disciplina normativa (art. 39 co. 3 d.l. n. 83/2012) pone i corrispettivi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a carico dei clienti finali;
né a diversa conclusione può pervenirsi richiamando i commi 10 e 11 dell'art. 3 d.lgs. n. 79/1999 i quali si limitano a prevedere un obbligo di adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale da parte dei traders quale conseguenza della individuazione degli oneri generali di sistema;
dunque, il sistema del pagina 7 di 22 mercato elettrico prevede che gli OGSE siano dovuti dai clienti finali i quali li corrispondono ai traders che, a loro volta, li versano ai distributori,
soggetti tenuti a corrisponderli alla Cassa Conguaglio del sistema elettrico e al Gestore servizi elettrici;
b) è da disattendere la tesi dell'attrice secondo cui gli oneri devono essere esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 79 direttiva 2006/112/CE -
art. 15 n. 3 d.P.R. n. 633/1972, costituendo un'anticipazione sostenuta dai traders in nome e per conto del cliente finale. Controparte_2
, difatti, è una mandataria senza rappresentanza del cliente
[...]
finale (come peraltro indicato nell'art. 7 del contratto intercorso tra le parti) ed è, pertanto, tenuta ad applicare l'I.V.A. anche sugli OGSE, in quanto l'anticipazione avvenuta solo per conto, cioè nell'interesse, del fruitore del servizio non dà luogo alla fattispecie di cui all'art. 15 n. 3
d.P.R. n. 633/1972 per la cui applicabilità è necessario che l'anticipazione sia eseguita in nome e per conto del cessionario (cfr. Cass. n.
17797/2013);
c) il venditore è tenuto ad assoggettare gli oneri all'I.V.A. nei confronti del cliente finale anche nel rispetto del principio di neutralità dell'imposta,
essendo incontestato che il distributore abbia a sua volta addebitato al venditore l'I.V.A. correlata agli OGSE;
pagina 8 di 22 d) parimenti, non è condivisibile la tesi attorea per cui gli OGSE,
qualificati in alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa come
“imposte indirette”, sarebbero privi di elementi comuni rispetto al fatto generatore dell'I.V.A.
Inoltre, a detta del primo giudice, l'art. 78 della direttiva 2006/112/CE,
come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, prevede che un'imposta possa essere inclusa nella base imponibile I.V.A. qualora vi sia un “legame diretto” con la prestazione eseguita, indi la necessità di verificare “se il fatto generatore di detta tassa coincida con quello
dell'IVA”. Tale condizione è rispettata in quanto il fatto generatore degli
OGSE coincide con quello dell'I.V.A., trattandosi di oneri funzionali all'adeguamento del corrispettivo dovuto per l'attività di distribuzione,
come può desumersi sia dai commi 10 e 11 dell'art. 3 d.lgs. n. 79/1999 sia dall'art. 45 del Testo Integrato Trasmissione.
La sentenza veniva gravata da
[...]
, già , Controparte_5 Controparte_2
resisteva all'impugnazione e riproponeva, in via subordinata, le deduzioni e difese sollevate in primo grado.
All'udienza del 26.03.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era posta in decisione, previa assegnazione dei termini per il pagina 9 di 22 deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di ripetizione sul presupposto che parte convenuta fosse una mandataria senza rappresentanza del cliente finale.
In particolare, valorizzando il disposto dell'art. 39 d.l. n. 83/2012 e le pronunce della giurisprudenza amministrativa e comunitaria, ribadisce la tesi per cui gli oneri generali afferenti al sistema elettrico devono essere esclusi dalla base imponibile in quanto sono posti dalla legge a carico dell'utente finale e i traders sono incaricati, ex lege, della loro riscossione.
Si duole, inoltre, che il Tribunale abbia aderito all'assunto, tardivamente prospettato da parte convenuta, per cui, nella precedente fase della filiera,
la società distributrice aveva a sua volta fatturato alla società
venditrice/Youtrade gli OGSE, assoggettandoli ad I.V.A., come espressamente previsto dal Codice di Rete Tipo, e lamenta l'inammissibilità, il difetto di prova, l'infondatezza e l'inconferenza di quanto dedotto sul punto da controparte.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza laddove il
Tribunale ha ritenuto esistente un legame diretto tra gli OGSE e il servizio pagina 10 di 22 di somministrazione di energia elettrica nella fase di distribuzione, attesa l'identità del fatto generatore degli oneri con quello dell'I.V.A.
Deduce che la disciplina contenuta nel Testo Integrato, Parte II e Parte IV,
nonché i commi 10 e 11 dell'art. 3 d.lgs. n. 79/1999, laddove correttamente interpretati, differenziano il corrispettivo dovuto alla società
distributrici per l'attività di trasmissione di energia rispetto agli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
Assume che gli OGSE sono da escludere dalla base imponibile dell'I.V.A.
non essendo, peraltro, applicabile l'art. 78 lett. a) della Direttiva
2006/112/CE che, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, consente di includere nella base imponibile iva unicamente le imposte che: a)
costituiscono debito proprio del prestatore del servizio;
b) presentano un legame diretto con la prestazione di servizi;
condizioni non soddisfatte dagli OGSE.
Con il terzo motivo censura la sentenza in punto di spese di lite,
chiedendo che le stesse vengano rideterminate con riguardo allo scaglione
€ 52.001,00 - € 260.000,00, essendo stato ridotto l'importo azionato (€
78.424,70 anziché € 546.095,14) per effetto dell'adesione all'eccezione di compromesso.
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pagina 11 di 22 I primi due motivi, da valutare in connessione, sono infondati.
Va premesso che gli oneri generali di sistema per l'energia elettrica e il gas sono previsti dall'art. 3, co. 10 e 11, d.lgs. n. 79 del 1999 il quale dispone: “10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è
dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla
localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali,
e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del
corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed
è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria
competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso
provvedimento l'Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino
all'assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali
afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di
pagina 12 di 22 ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorità
per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del
corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a
copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le
attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in
rapporto ai consumi maggiori”.
Gli artt. 1 e 2, co. 5, d.l. n. 25 del 2003 precisano che: “A decorrere dal 1°
gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'art. 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti
da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività
connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attività di ricerca e di
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per
il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per
le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate
nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996; d) la
pagina 13 di 22 reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione
all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas
naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni
contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che
non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della
direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal
complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di
rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle
perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010; (art. 2)
5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico
nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze”.
Quanto al soggetto tenuto al pagamento degli oneri generali di sistema,
l'art. 39 co. 3 d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n.
134 del 2012, prevede che: “
3. I corrispettivi a copertura degli oneri
generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri
a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di
pagina 14 di 22 cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a
forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma
1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del
Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della
rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del
comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.
Dunque, la disciplina normativa pone gli OGSE a carico del cliente finale e ne dispone la determinazione da parte dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla quale spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati secondo quanto disposto dalla legge istitutiva n.
481 del 1995, che fissa periodicamente le aliquote relative agli oneri, sulla base del fabbisogno, come “maggiorazione della tariffa di distribuzione
(quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per
tipologia di utente”.
Come correttamente osservato dal primo giudice, dunque, gli sono Pt_6
inseriti nelle bollette a carico dei clienti finali che sono tenuti a versarli ai venditori i quali, a loro volta, devono corrisponderli ai distributori e questi ultimi sono tenuti a versarli alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA) che, successivamente, eroga il gettito raccolto per la realizzazione di finalità di interesse pubblico secondo la disciplina dettata da ARERA.
pagina 15 di 22 La questione relativa alla loro natura giuridica è stata affrontata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 35282/2023
pronunciata su ricorso per regolamento di giurisdizione, hanno osservato come gli OGSE, benché dovuti ex lege, sfuggano dal carattere tributario,
difettando, in particolare, il requisito teleologico del “collegamento della
prestazione alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto
economicamente rilevante”, criterio individuato dalla giurisprudenza costituzionale per la qualificazione di un'entrata come tributaria,
unitamente alla doverosità della prestazione.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno concluso affermando che: “gli “OGdS” risultano comunque parametrati sul profilo
tipologico del cliente finale e sull'entità dei suoi consumi, comunque, su
elementi, peraltro variati nel tempo, che concorrono a delinearne la
partecipazione contributiva secondo criteri difficilmente riconducibili
all'art. 53 Cost. (v. art. 3, comma 11, d.lgs. n. 79 del 1999 e art. 39,
comma 3, il d.l. n. 83 del 2012, citati)… Gli “OGdS” rispondono a
logiche ed esigenze settoriali prevalentemente correlate al mercato di
riferimento, nella specie, quello del gas, sia pure d'interesse generale e,
quindi, sfuggono al necessario collegamento con il principio della
capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., considerato come attuazione
pagina 16 di 22 del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica in modo equo,
parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto, su base
solidaristica, non sulla base di prestazioni rientranti in un rapporto
sinallagmatico, sul consumo di un determinato bene o servizio e secondo
la tipologia del contribuente, restando, in definitiva, attratti da un sistema
di regolazione tariffaria del mercato della vendita al dettaglio dei servizi
dell'energia e del gas soltanto in parte effettivamente liberalizzato”.
Tale approdo ermeneutico trova conferma nella recente sentenza n. 8819
del 2025 nella quale la Suprema Corte, dopo aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla natura giuridica degli OGSE e alla loro tassabilità ai fini
I.V.A., ha pronunciato, nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: “Gli oneri generali di sistema elettrico (cd.
"OGSE" o "OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege
nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in
stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del
servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura
tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base
imponibile ai fini IVA”.
Osserva la Suprema Corte che: i) il fatto generatore dell'obbligo di pagina 17 di 22 pagamento si sostanzia nella fruizione del servizio acquistato tramite contratto, difatti gli condividono l'identica matrice corrispettiva Pt_6
delle altre voci di costo inserite in bolletta e la maggiorazione del corrispettivo che essi comportano incide in via immediata su una delle prestazioni del contratto di utenza;
ii) detti oneri si configurano alla stregua di componenti tariffarie che integrano i corrispettivi del servizio di distribuzione e, sebbene riscossi coattivamente dai venditori – fornitori mediante bolletta, non si collegano ad una finalità di prelievo fiscale, ma
“restano variamente indirizzati alla copertura di costi relativi ad attività
che espongono un nesso intimo con la gestione del sistema energetico
nazionale, quindi pure un'inscindibile attinenza ai rapporti contrattuali
stipulati dai consumatori finali e all'erogazione delle prestazioni da
costoro acquistate”; iii) il beneficiario del relativo gettito non è il bilancio generale dello Stato, ma la Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA) presso cui viene trasferito il gettito raccolto al fine di essere impiegato per finalità di interesse pubblico correlate allo specifico settore energetico;
iv) la corresponsione degli costituisce “un versamento Pt_6
direttamente correlato alla prestazione contrattualizzata di acquisto
dell'energia”; v) gli alla luce della loro natura di corrispettivo Pt_6
contrattuale, sono tassabili ai fini IVA.
pagina 18 di 22 Pertanto, in applicazione del principio di diritto suesposto, la domanda di ripetizione deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame delle difese avanzate da in via subordinata. Controparte_1
Quanto all'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE,
avanzata dall'appellante in comparsa conclusionale in adesione alla richiesta che aveva avanzato in via Controparte_1
subordinata fin dal primo grado, giova, innanzitutto, premettere che, ai sensi dell'art. 267 TFUE, il rinvio pregiudiziale diviene obbligatorio solo
“quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente
davanti ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni
non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno”.
In relazione alla specifica questione che parte appellante, aderendo alla formulazione avanzata da controparte, vorrebbe sottoposta a rinvio pregiudiziale, ossia se “la normativa nazionale e i conseguenti
provvedimenti dell'Autorità di Regolazione abbiano qualificato o meno gli
oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico come elementi non
compresi nella base imponibile ex art. 79, lett.c, della direttiva 112/2006,
in quanto: c) somme ricevute da un soggetto passivo da parte
dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in
pagina 19 di 22 nome e per conto di questi ultimi”, si osserva che il rinvio pregiudiziale è
finalizzato all'interpretazione della disciplina comunitaria e presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario;
pertanto, non è invocabile nel caso di un dubbio interpretativo afferente all'applicazione di una norma di diritto interno, poiché spetta al giudice nazionale compiere la valutazione relativa alla compatibilità della normativa nazionale con l'ordinamento comunitario.
Il terzo motivo d'appello è fondato.
Come correttamente dedotto dall'appellante, il valore della causa è pari alla somma domandata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (€
78.424,70), avendo la società attrice ridotto la pretesa originaria (€
546.095,14) per effetto dell'adesione all'eccezione di compromesso sollevata da parte convenuta e dunque le spese del primo grado devono formare oggetto di nuova liquidazione.
In virtù del principio della soccombenza, va Parte_1
condannata a rifondere in favore di le spese Controparte_1
di entrambi i gradi che liquida, per il primo grado, in riforma della gravata sentenza, in complessivi € 11.268 per compenso (di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 2.835 per la fase istruttoria, €
pagina 20 di 22 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% i.v.a. e c.p.a.
come per legge, e per il presente grado in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il compenso per la fase istruttoria del processo di primo grado viene liquidata nel valore minimo in quanto la fase si è esaurita nel deposito elle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 09.01.2023 con il n. 34/2023, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquida le spese del primo grado del processo di primo grado in € 11.268 per compenso (di cui
€ 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 2.835 per la fase istruttoria, € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
15% i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- conferma nel resto;
- condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_2
pagina 21 di 22 le spese di lite del doppio grado di giudizio come Controparte_1
liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 22 di 22
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
OGGETTO: S E N T E N Z A indebito soggettivo – nella causa civile n. 175/2023 R.G. posta in decisione all'udienza indebito oggettivo collegiale del 26.03.2025 promossa d a
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Fransoni, Parte_2
e anche disgiuntamente tra loro, ed Parte_3 Parte_4
pagina 1 di 22 elettivamente domiciliata in VRoma alla via Crescenzio n. 2, giusta delega ina tti;
APPELLANTE
c o n t r o
, già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del liquidatore pro
[...] P.IVA_2
tempore dott. , rappresentata e difesa dagli avv. Claudio CP_3
Toniolo, Caterina basso e avv. Giulia Toniolo del foro di Vicenza e avv.
Elisabetta Guerrini del foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata in
Bergamo alla via Garibaldi n. 9/c, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sez. III civile,
pubblicata in data 09.01.2023 con il n. 34/2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, in riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione dell'indebito vantato dalla
società e, per l'effetto, Parte_1
- condannare la società al pagamento in favore CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 22 della società attrice della somma di € 78.424,70, oltre a interessi come per
legge, corrispondenti alla maggiore i.v.a. indebitamente pagata dalla società in
relazione agli OGSE addebitati ed erroneamente inclusi dal trader nella base
imponibile del tributo dovuto per le somministrazioni di energia elettrica
erogate nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda posta in via
subordinata dalla convenuta nelle conclusioni della propria comparsa di
costituzione «in subordine, accertare e dichiarare la infondatezza della
domanda originaria proposta, quanto meno con riferimento a tutti gli asseriti
indebiti avvenuti prima dell'entrata in vigore dell'art. 39 decreto legge 22
giugno 2012, nr. 83, provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
26/06/2012 nr. 147», siccome tesa ad ottenere irritualmente la riforma della
sentenza di primo grado;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda posta in via
subordinata dalla convenuta nelle conclusioni della propria comparsa di
costituzione «in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la erronea
determinazione degli Oneri Generali di sistema, come disposta da controparte»,
siccome formulata per la prima volta nel corso dell'odierno grado di giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze, diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
In via principale rigettare i motivi tutti di appello proposti dalla società
pagina 3 di 22 e, per l'effetto, confermare Parte_5
integralmente la sentenza impugnata nr. 34/2023, emessa dal Tribunale di
Bergamo;
In subordine, accertare e dichiarare la infondatezza della domanda originaria
proposta, quanto meno con riferimento a tutti gli asseriti indebiti avvenuti prima
dell'entrata in vigore dell'art. 39 decreto legge 22 giugno 2012, nr. 83,
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/06/2012 nr. 147;
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che il Tribunale accerti e dichiari
che gli OGSE costituiscono ai fini Iva anticipazioni in nome e per conto da non
assoggettare ad imposta, ridurre la domanda e limitare il diritto al rimborso all'
Iva gravante sulle sole componenti tariffarie “A “di cui all'art. 45 del TIT
(Testo Integrato Trasmissione), in vigore nell'esercizio 2010.
In ulteriore subordine, ritenuta la rilevanza della questione, e il suo potenziale
effetto dirompente sulla finanza pubblica (oltre 30 miliardi di euro), valutare la
opportunità di definire in modo certo, rapido e definitivo la controversia con la
collaborazione istituzionale della Corte di Giustizia e, conseguentemente, previa
sospensione del presente giudizio, rimettere questione pregiudiziale, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 267, III comma, del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea;
Spese di lite integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 pagina 4 di 22 Bergamo, al fine di ottenerne la condanna Controparte_2
alla ripetizione della somma, pari ad € 546.095,14, oltre ad interessi,
indebitamente versata a titolo di I.V.A. calcolata sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE) in relazione alla somministrazione di energia elettrica nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 novembre 2016.
Lamentava che la società convenuta aveva erroneamente incluso gli
OGSE nella base imponibile ai fini dell'I.V.A., ritenendoli parte del corrispettivo di cui all'art. 13 d.P.R. n. 633/1972, e di conseguenza, aveva addebitato in fattura una somma a titolo di I.V.A. maggiore rispetto a quella dovuta.
Alla luce della normativa unionale e interna relativa all'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale,
assumeva che tali somme erano, invece, da escludere dalla base imponibile in applicazione dell'art. 15 d.P.R. n. 633/72 – art. 79 direttiva
2006/112/CE, trattandosi di oneri di natura tributaria posti dalla legge a carico del cliente finale e che le società fornitrici si limitano a riscuotere e a versare alla per il Settore Energetico in nome e per Controparte_4
conto di quest'ultimo.
si costituiva eccependo, in via Controparte_2
pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in quanto le pagina 5 di 22 parti, in base all'art. 21 di un apposito accordo quadro, avevano convenuto di rimettere ogni questione relativa al loro rapporto contrattuale ad un
Collegio arbitrale rituale;
nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attorea per essere gli OGSE da comprendere nella base imponibile in quanto componente del corrispettivo dovuto per la somministrazione di energia elettrica, e non già anticipazioni in nome e per conto;
in subordine, eccepiva l'infondatezza della domanda quanto meno con riferimento agli asseriti indebiti avvenuti prima dell'entrata in vigore dell'art. 39 d.l. n. 83/2012, assumendo che la disciplina legislativa previgente (art. 3 commi 10 e 11 d.lgs. n. 79/1999), in parte applicabile alla fattispecie, configurava gli OGSE come un elemento del corrispettivo per l'utilizzo della rete a carico del venditore;
lamentava la mancata prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di ripetizione,
rilevando che la scarsa leggibilità delle copie di fatture prodotte non consentiva di verificarne la conformità agli originali;
eccepiva la prescrizione decennale del diritto vantato con riguardo alle somme versate in data antecedente al 13.02.2010 e, da ultimo, promuoveva istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 co. 3 TFUE.
La società attrice, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., aderiva pagina 6 di 22 all'eccezione di compromesso limitatamente alle somme corrisposte successivamente al 1.01.2012 (data di efficacia dell'accordo quadro) e, per l'effetto, riduceva la propria domanda chiedendo la condanna di
[...]
alla restituzione della somma di € 78.424,70, oltre Controparte_2
interessi, asseritamente versata quale I.V.A. sugli OGSE per le somministrazioni di energia elettrica erogate nel periodo compreso tra il
1°gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011.
Con sentenza n. 34/2023 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda di ripetizione. Poneva le spese di lite a carico di in Parte_1
applicazione del principio della soccombenza.
Il primo giudice, dato atto dell'adesione della società attrice all'eccezione di compromesso sollevata da e rigettata Controparte_2
l'eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata, così argomentava:
a) la disciplina normativa (art. 39 co. 3 d.l. n. 83/2012) pone i corrispettivi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a carico dei clienti finali;
né a diversa conclusione può pervenirsi richiamando i commi 10 e 11 dell'art. 3 d.lgs. n. 79/1999 i quali si limitano a prevedere un obbligo di adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale da parte dei traders quale conseguenza della individuazione degli oneri generali di sistema;
dunque, il sistema del pagina 7 di 22 mercato elettrico prevede che gli OGSE siano dovuti dai clienti finali i quali li corrispondono ai traders che, a loro volta, li versano ai distributori,
soggetti tenuti a corrisponderli alla Cassa Conguaglio del sistema elettrico e al Gestore servizi elettrici;
b) è da disattendere la tesi dell'attrice secondo cui gli oneri devono essere esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 79 direttiva 2006/112/CE -
art. 15 n. 3 d.P.R. n. 633/1972, costituendo un'anticipazione sostenuta dai traders in nome e per conto del cliente finale. Controparte_2
, difatti, è una mandataria senza rappresentanza del cliente
[...]
finale (come peraltro indicato nell'art. 7 del contratto intercorso tra le parti) ed è, pertanto, tenuta ad applicare l'I.V.A. anche sugli OGSE, in quanto l'anticipazione avvenuta solo per conto, cioè nell'interesse, del fruitore del servizio non dà luogo alla fattispecie di cui all'art. 15 n. 3
d.P.R. n. 633/1972 per la cui applicabilità è necessario che l'anticipazione sia eseguita in nome e per conto del cessionario (cfr. Cass. n.
17797/2013);
c) il venditore è tenuto ad assoggettare gli oneri all'I.V.A. nei confronti del cliente finale anche nel rispetto del principio di neutralità dell'imposta,
essendo incontestato che il distributore abbia a sua volta addebitato al venditore l'I.V.A. correlata agli OGSE;
pagina 8 di 22 d) parimenti, non è condivisibile la tesi attorea per cui gli OGSE,
qualificati in alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa come
“imposte indirette”, sarebbero privi di elementi comuni rispetto al fatto generatore dell'I.V.A.
Inoltre, a detta del primo giudice, l'art. 78 della direttiva 2006/112/CE,
come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, prevede che un'imposta possa essere inclusa nella base imponibile I.V.A. qualora vi sia un “legame diretto” con la prestazione eseguita, indi la necessità di verificare “se il fatto generatore di detta tassa coincida con quello
dell'IVA”. Tale condizione è rispettata in quanto il fatto generatore degli
OGSE coincide con quello dell'I.V.A., trattandosi di oneri funzionali all'adeguamento del corrispettivo dovuto per l'attività di distribuzione,
come può desumersi sia dai commi 10 e 11 dell'art. 3 d.lgs. n. 79/1999 sia dall'art. 45 del Testo Integrato Trasmissione.
La sentenza veniva gravata da
[...]
, già , Controparte_5 Controparte_2
resisteva all'impugnazione e riproponeva, in via subordinata, le deduzioni e difese sollevate in primo grado.
All'udienza del 26.03.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era posta in decisione, previa assegnazione dei termini per il pagina 9 di 22 deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di ripetizione sul presupposto che parte convenuta fosse una mandataria senza rappresentanza del cliente finale.
In particolare, valorizzando il disposto dell'art. 39 d.l. n. 83/2012 e le pronunce della giurisprudenza amministrativa e comunitaria, ribadisce la tesi per cui gli oneri generali afferenti al sistema elettrico devono essere esclusi dalla base imponibile in quanto sono posti dalla legge a carico dell'utente finale e i traders sono incaricati, ex lege, della loro riscossione.
Si duole, inoltre, che il Tribunale abbia aderito all'assunto, tardivamente prospettato da parte convenuta, per cui, nella precedente fase della filiera,
la società distributrice aveva a sua volta fatturato alla società
venditrice/Youtrade gli OGSE, assoggettandoli ad I.V.A., come espressamente previsto dal Codice di Rete Tipo, e lamenta l'inammissibilità, il difetto di prova, l'infondatezza e l'inconferenza di quanto dedotto sul punto da controparte.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza laddove il
Tribunale ha ritenuto esistente un legame diretto tra gli OGSE e il servizio pagina 10 di 22 di somministrazione di energia elettrica nella fase di distribuzione, attesa l'identità del fatto generatore degli oneri con quello dell'I.V.A.
Deduce che la disciplina contenuta nel Testo Integrato, Parte II e Parte IV,
nonché i commi 10 e 11 dell'art. 3 d.lgs. n. 79/1999, laddove correttamente interpretati, differenziano il corrispettivo dovuto alla società
distributrici per l'attività di trasmissione di energia rispetto agli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
Assume che gli OGSE sono da escludere dalla base imponibile dell'I.V.A.
non essendo, peraltro, applicabile l'art. 78 lett. a) della Direttiva
2006/112/CE che, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, consente di includere nella base imponibile iva unicamente le imposte che: a)
costituiscono debito proprio del prestatore del servizio;
b) presentano un legame diretto con la prestazione di servizi;
condizioni non soddisfatte dagli OGSE.
Con il terzo motivo censura la sentenza in punto di spese di lite,
chiedendo che le stesse vengano rideterminate con riguardo allo scaglione
€ 52.001,00 - € 260.000,00, essendo stato ridotto l'importo azionato (€
78.424,70 anziché € 546.095,14) per effetto dell'adesione all'eccezione di compromesso.
------------
pagina 11 di 22 I primi due motivi, da valutare in connessione, sono infondati.
Va premesso che gli oneri generali di sistema per l'energia elettrica e il gas sono previsti dall'art. 3, co. 10 e 11, d.lgs. n. 79 del 1999 il quale dispone: “10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è
dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla
localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali,
e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del
corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed
è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria
competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso
provvedimento l'Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino
all'assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali
afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di
pagina 12 di 22 ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorità
per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del
corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a
copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le
attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in
rapporto ai consumi maggiori”.
Gli artt. 1 e 2, co. 5, d.l. n. 25 del 2003 precisano che: “A decorrere dal 1°
gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'art. 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti
da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività
connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attività di ricerca e di
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per
il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per
le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate
nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996; d) la
pagina 13 di 22 reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione
all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas
naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni
contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che
non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della
direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal
complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di
rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle
perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010; (art. 2)
5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico
nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze”.
Quanto al soggetto tenuto al pagamento degli oneri generali di sistema,
l'art. 39 co. 3 d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n.
134 del 2012, prevede che: “
3. I corrispettivi a copertura degli oneri
generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri
a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di
pagina 14 di 22 cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a
forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma
1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del
Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della
rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del
comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.
Dunque, la disciplina normativa pone gli OGSE a carico del cliente finale e ne dispone la determinazione da parte dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla quale spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati secondo quanto disposto dalla legge istitutiva n.
481 del 1995, che fissa periodicamente le aliquote relative agli oneri, sulla base del fabbisogno, come “maggiorazione della tariffa di distribuzione
(quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per
tipologia di utente”.
Come correttamente osservato dal primo giudice, dunque, gli sono Pt_6
inseriti nelle bollette a carico dei clienti finali che sono tenuti a versarli ai venditori i quali, a loro volta, devono corrisponderli ai distributori e questi ultimi sono tenuti a versarli alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA) che, successivamente, eroga il gettito raccolto per la realizzazione di finalità di interesse pubblico secondo la disciplina dettata da ARERA.
pagina 15 di 22 La questione relativa alla loro natura giuridica è stata affrontata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 35282/2023
pronunciata su ricorso per regolamento di giurisdizione, hanno osservato come gli OGSE, benché dovuti ex lege, sfuggano dal carattere tributario,
difettando, in particolare, il requisito teleologico del “collegamento della
prestazione alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto
economicamente rilevante”, criterio individuato dalla giurisprudenza costituzionale per la qualificazione di un'entrata come tributaria,
unitamente alla doverosità della prestazione.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno concluso affermando che: “gli “OGdS” risultano comunque parametrati sul profilo
tipologico del cliente finale e sull'entità dei suoi consumi, comunque, su
elementi, peraltro variati nel tempo, che concorrono a delinearne la
partecipazione contributiva secondo criteri difficilmente riconducibili
all'art. 53 Cost. (v. art. 3, comma 11, d.lgs. n. 79 del 1999 e art. 39,
comma 3, il d.l. n. 83 del 2012, citati)… Gli “OGdS” rispondono a
logiche ed esigenze settoriali prevalentemente correlate al mercato di
riferimento, nella specie, quello del gas, sia pure d'interesse generale e,
quindi, sfuggono al necessario collegamento con il principio della
capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., considerato come attuazione
pagina 16 di 22 del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica in modo equo,
parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto, su base
solidaristica, non sulla base di prestazioni rientranti in un rapporto
sinallagmatico, sul consumo di un determinato bene o servizio e secondo
la tipologia del contribuente, restando, in definitiva, attratti da un sistema
di regolazione tariffaria del mercato della vendita al dettaglio dei servizi
dell'energia e del gas soltanto in parte effettivamente liberalizzato”.
Tale approdo ermeneutico trova conferma nella recente sentenza n. 8819
del 2025 nella quale la Suprema Corte, dopo aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla natura giuridica degli OGSE e alla loro tassabilità ai fini
I.V.A., ha pronunciato, nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: “Gli oneri generali di sistema elettrico (cd.
"OGSE" o "OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege
nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in
stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del
servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura
tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base
imponibile ai fini IVA”.
Osserva la Suprema Corte che: i) il fatto generatore dell'obbligo di pagina 17 di 22 pagamento si sostanzia nella fruizione del servizio acquistato tramite contratto, difatti gli condividono l'identica matrice corrispettiva Pt_6
delle altre voci di costo inserite in bolletta e la maggiorazione del corrispettivo che essi comportano incide in via immediata su una delle prestazioni del contratto di utenza;
ii) detti oneri si configurano alla stregua di componenti tariffarie che integrano i corrispettivi del servizio di distribuzione e, sebbene riscossi coattivamente dai venditori – fornitori mediante bolletta, non si collegano ad una finalità di prelievo fiscale, ma
“restano variamente indirizzati alla copertura di costi relativi ad attività
che espongono un nesso intimo con la gestione del sistema energetico
nazionale, quindi pure un'inscindibile attinenza ai rapporti contrattuali
stipulati dai consumatori finali e all'erogazione delle prestazioni da
costoro acquistate”; iii) il beneficiario del relativo gettito non è il bilancio generale dello Stato, ma la Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA) presso cui viene trasferito il gettito raccolto al fine di essere impiegato per finalità di interesse pubblico correlate allo specifico settore energetico;
iv) la corresponsione degli costituisce “un versamento Pt_6
direttamente correlato alla prestazione contrattualizzata di acquisto
dell'energia”; v) gli alla luce della loro natura di corrispettivo Pt_6
contrattuale, sono tassabili ai fini IVA.
pagina 18 di 22 Pertanto, in applicazione del principio di diritto suesposto, la domanda di ripetizione deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame delle difese avanzate da in via subordinata. Controparte_1
Quanto all'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE,
avanzata dall'appellante in comparsa conclusionale in adesione alla richiesta che aveva avanzato in via Controparte_1
subordinata fin dal primo grado, giova, innanzitutto, premettere che, ai sensi dell'art. 267 TFUE, il rinvio pregiudiziale diviene obbligatorio solo
“quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente
davanti ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni
non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno”.
In relazione alla specifica questione che parte appellante, aderendo alla formulazione avanzata da controparte, vorrebbe sottoposta a rinvio pregiudiziale, ossia se “la normativa nazionale e i conseguenti
provvedimenti dell'Autorità di Regolazione abbiano qualificato o meno gli
oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico come elementi non
compresi nella base imponibile ex art. 79, lett.c, della direttiva 112/2006,
in quanto: c) somme ricevute da un soggetto passivo da parte
dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in
pagina 19 di 22 nome e per conto di questi ultimi”, si osserva che il rinvio pregiudiziale è
finalizzato all'interpretazione della disciplina comunitaria e presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario;
pertanto, non è invocabile nel caso di un dubbio interpretativo afferente all'applicazione di una norma di diritto interno, poiché spetta al giudice nazionale compiere la valutazione relativa alla compatibilità della normativa nazionale con l'ordinamento comunitario.
Il terzo motivo d'appello è fondato.
Come correttamente dedotto dall'appellante, il valore della causa è pari alla somma domandata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (€
78.424,70), avendo la società attrice ridotto la pretesa originaria (€
546.095,14) per effetto dell'adesione all'eccezione di compromesso sollevata da parte convenuta e dunque le spese del primo grado devono formare oggetto di nuova liquidazione.
In virtù del principio della soccombenza, va Parte_1
condannata a rifondere in favore di le spese Controparte_1
di entrambi i gradi che liquida, per il primo grado, in riforma della gravata sentenza, in complessivi € 11.268 per compenso (di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 2.835 per la fase istruttoria, €
pagina 20 di 22 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% i.v.a. e c.p.a.
come per legge, e per il presente grado in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il compenso per la fase istruttoria del processo di primo grado viene liquidata nel valore minimo in quanto la fase si è esaurita nel deposito elle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 09.01.2023 con il n. 34/2023, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquida le spese del primo grado del processo di primo grado in € 11.268 per compenso (di cui
€ 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 2.835 per la fase istruttoria, € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
15% i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- conferma nel resto;
- condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_2
pagina 21 di 22 le spese di lite del doppio grado di giudizio come Controparte_1
liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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