Articolo 104 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 103Articolo 105
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30 dicembre 1975
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3 marzo 1983
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11 luglio 1990
Art. 104. (((Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del
codice penale) )) (( 1. Nell' articolo 362, secondo comma, del codice penale , dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ne' si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico" )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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