Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 499/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 14.5.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'avv. VILLANI in sostituzione dell'avv. MARONE;
nessuno per il convenuto. CP_1
L'avv. VILLANI insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, riportandosi agli atti.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. VILLANI presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 499/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 499/2024 R.G. Lav. promossa da:
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via L. Giordano n. 15, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni CP_3 operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del CP_3 piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone” MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 2.12.2024, , premesso di avere prestato servizio come Parte_1 docente con contratto a tempo determinato nella scuola per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2024/2025 chiedeva venisse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_1
convenuto al pagamento in suo favore dell'importo corrispondente agli anni di servizio precario prestato, affermando che l'esclusione dei docenti precari dal beneficio fosse in contrasto con gli articoli 3, 35 e 97 Cost. (con richiesta subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale) e con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE.
Premesso il quadro normativo di riferimento, richiamava, in particolare la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia
Europea, Sezione VI, del 18.5.2022 resa nella causa C-450-21, oltre alla giurisprudenza di merito che ha già riconosciuto il diritto anche dei docenti precari di beneficiare del bonus in questione, nonché da ultimo la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 27.10.2023
n. 29961.
Non si costituiva in giudizio il e del che pertanto deve Controparte_2 CP_2
considerarsi contumace.
La causa, istruita su base documentale, viene decisa all'esito della discussione mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_2 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022; Tribunale Marsala 7.9.2022; Tribunale
Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382, Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n.
107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; 124/2022; 130/2022; 132/2022; 136/2022; 139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve pertanto essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Passando quindi all'esame del caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente abbia concluso con il , contratti a tempo determinato per supplenze Controparte_2
sino al termine delle attività scolastiche e su orario completo, per tutti gli anni scolastici oggetto della domanda (con eccezione dell'a.s. 2020/2021), senza riconoscimento della
“carta elettronica” di cui alla l. 107/2015.
Con riguardo all'anno scolastico 2020/2021, va precisato che la ricorrente ha osservato sottoscritto un contratto per un orario scolastico di 12 ore presso una Scuola Primaria.
Ora, la S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Da un lato, ha osservato: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativ i, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lav oro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Dall'altro ha ricordato “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazio ni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non qu ando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Cor te Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi, dunque, se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono, però, considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il
50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Come detto avendo concluso un contratto per un orario di 12 ore settimanali presso una
Scuola Primaria, la ricorrente ha quindi svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico osservando un orario complessivo pari al 50% dell'orario di cattedra completo, senz'altro equiparabile al personale di ruolo.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che, la domanda riguarda anche l'anno scolastico in corso, sicché non vi sono dubbi sull'attualità del servizio.
In definitiva deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2024/2025 per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento in CP_1
favore della ricorrente dell'importo nominale di € 1.500 per le finalità di cui all'art. 1, comma
121, della l. 107/2015 e con le modalità previste dalla suddetta normativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 499/2024 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, per l'effetto, condanna il Controparte_2
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] CP_4
dell'importo nominale di € 1.500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015;
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in euro 1.030 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 14.5.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci