Sentenza 2 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/10/2023, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 00884/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Masse, n. 139;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lucca, Questura di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Lucca – Area I, Ordine e Sicurezza Pubblica – Prot. Uscita n. -OMISSIS-;
- nonché, per quanto occorrer possa, delle note ivi richiamate della Questura di Lucca prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-;
- nonché di ogni atto preparatorio, preordinato, presupposto, e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Lucca e della Questura di Lucca;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente, con memoria conclusiva e all’udienza di discussione, ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso in quanto il provvedimento impugnato è stato revocato dalla Prefettura con effetto ex nunc ;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, essendo intervenuta la revoca del provvedimento impugnato unicamente in ragione della sopravvenuta sentenza penale depositata l’-OMISSIS- di assoluzione dall’accusa per il reato di cui all’art. 697 c.p.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.