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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 93/2022 vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Praia a mare (Cs), via C. Colombo, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Norina Scorza, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
e
, in p.l.r.p.t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Portici (Na), via Libertà, n. 67 presso lo studio degli Avv.ti
Ciro Gaudino (C.F.: ) e Renato Gaudino (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
), che lo rappresentano e difendono in virtù di procura stesa in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. proponeva appello avverso la sentenza n. 325/2021, notificata in Parte_1 data 21.12.2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Scalea, nella persona del Dott.
Walter Nicodemo, nella causa RG 69/2019, pubblicata in data 15.10.2021, emessa a favore del contro il signor , per quote Controparte_1 Parte_1 inevase relative agli esercizi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 a mezzo della quale veniva dichiarata dovuta, da parte del signor al la Pt_1 Controparte_1 somma di euro 2.513,09 e disposta la condanna del signor al pagamento, a Pt_1 favore del , delle spese legali, compensate in Controparte_1 ragione di 1/3, liquidate nella misura di 2/3, in euro 520,00 oltre accessori.
1.1. A sostegno dell'atto di citazione in appello l'appellante, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, eccepisce l'illegittimità nonché la contraddittorietà della pronuncia resa in primo grado “pur ritenendo non essere emerso in giudizio l'esistenza o meno delle tabelle millesimali ritiene dovute parte delle somme richieste stante l'approvazione dei bilanci consuntivi
2016/2017 e 2015/2016 nonché i preventivi 2017/2018 e 2016/2017 (cfr pag. 3 sentenza)”. Lamenta, altresì, l'omessa motivazione e l'errata valutazione delle prove nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene provata la pretesa creditoria da parte opposta non tenendo conto del pagamento di euro 800,00 effettuato dal signor Pt_1
Chiede, infine, la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese, nella misura di un terzo, o in via subordinata la compensazione delle spese tra le parti.
1.2. Il , nel contestare le avverse doglianze, rileva Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, previo richiamano all'iter logico – giuridico seguito dal Giudice di primo grado, sostiene l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dei motivi dedotti a sostegno dell'atto di appello in quanto la documentazione allegata è stata correttamente accertata e valutata dal
Giudicante.
2. La domanda non merita accoglimento.
2.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, con verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di pagina 2 di 7 individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione.
Alla luce di quanto evidenziato, nel caso de quo, la lettura dell'atto d'appello consente di superare pienamente la denunciata sua inammissibilità per difetto di specificità dei motivi in quanto, per come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non occorre la proposta di un progetto alternativo di sentenza (cfr. Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1932).
A tal fine, è sufficiente evidenziare che nei passaggi dell'atto d'appello, riportati nel rispetto del principio di autosufficienza, i motivi di impugnazione ribadiscono anche quelli dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, con quasi costante riferimento alle argomentazioni utilizzate dal Giudice di prime cure (cfr. pag. n. 3-4-5 dell'atto di citazione in appello).
Risulta, peraltro, rispettato il termine di trenta giorni per proporre l'appello di cui all'art. 325 c.p.c., posto che la sentenza di primo grado è stata notificata, al signor Parte_1
, a mezzo raccomandata del 21.12.2021 e in data 19.01.2022 risulta notificato,
[...]
a mezzo pec, l'atto di citazione in appello.
Ciò posto, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Va rigettato il primo motivo di appello relativo all'errore commesso dal Giudicante che non ha accolto la deduzione per la quale le delibere assembleari, di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, non disponendo l'approvazione dello stato di ripartizione delle spese tra i singoli condomini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. att. cp.c., non sono sufficienti affinché la ripartizione possa dirsi approvata e costituire titolo di credito a favore del per l'emissione del decreto ingiuntivo stante, inoltre, la CP_1 mancanza di una espressa delibera di approvazione della ripartizione, l'inesistenza di tabelle millesimali e di un regolamento condominiale.
L'appellante, sin dal primo grado, non ha esplicitamente domandato la declatoria di nullità delle delibere assembleari pur argomentando sul punto (“Le delibere assembleari prodotte in giudizio a favore del opposto non dispongono l'approvazione CP_1 dello stato di ripartizione delle spese per cui non sono sufficienti affinché si possa intendere approvata la ripartizione”). Si tratta di un motivo di annullabilità delle pagina 3 di 7 delibere che, come tale, doveva essere proposto nel termine di cui all'art. 1137 c.c.. A questo proposito va infatti evidenziato che entrambe le delibere (2016 e 2017) si sono limitate ad approvare le spese di cui ai rendiconti e preventivi in essi indicati disponendo il riparto sulla base delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale. L'assemblea condominiale, non ha, infatti, modificato o stabilito ex novo i criteri di ripartizione.
Pertanto, la mancata impugnazione, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, delle delibere assembleari, aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese, rende le medesime delibere, valide, efficaci e vincolanti (fra le molte si cfr.
Cass. Civ. 28854/2021).
Per quanto tale circostanza (omessa impugnazione delle tabelle millesimali adottate) abbia carattere assorbente si rileva, nel merito, come non corretta appaia la deduzione dell'appellante che censura l'appellata sentenza per aver il Giudicante riconosciuto la pretesa creditoria del stante la mancanza di una espressa delibera di CP_1 approvazione della ripartizione, l'inesistenza di tabelle millesimali e di un regolamento condominiale.
Non meritevole di accoglimento, sul punto, è l'eccezione di violazione del disposto dell'art. 63 disp att c.p.c. in quanto, in tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa, la mancata approvazione del relativo piano di riparto, atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c.
Sul punto, per condivisibile e costante giurisprudenza, in tema di riscossione di oneri condominiali “Il verbale di assemblea condominiale, contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni, ovvero, come nel caso di specie, la delibera di approvazione del "preventivo" di spese straordinarie, costituisce dunque prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 63 disp. Att.c.c.(Cass.
15017/2000) Deve dunque escludersi che la delibera di approvazione assembleare del piano di ripartizione costituisca un presupposto processuale o una condizione dell'azione, posto che la legittimazione ad agire dell'amministratore per il pagamento della quota condominiale trova fondamento direttamente nelle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c..” (si cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 28/04/2017, n. 10621). L'obbligo pagina 4 di 7 del , in particolare, di pagare al , per la sua quota, le spese per la CP_1 CP_1 manutenzione e l'esercizio dei servizi comuni dell'edificio deriva dalla gestione stessa e quindi preesiste all'approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione, che non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del . CP_1
Nel caso di specie il ha prodotto, nel procedimento monitorio, il verbale di CP_1 assemblea del 14.10.2017 e del 15.10.2016, da cui risultano l'approvazione dei bilanci consuntivi degli esercizi 2016/2017 e 2015/2016 nonché i bilanci preventivi 2017/2018
e 2016/2017, unitamente alle tabelle millesimali adottate ed approvate. All'atto di costituzione in opposizione è stato, inoltre, allegato il piano di ripartizione, relativo alla ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie per gli anni in questione, da cui risulta la quota condominiale per il proprietario dell'appartamento 1T ). Parte_1
È evidente, pertanto che il ha dato prova dell'approvazione del piano di CP_1 ripartizione delle spese rendicontate per come desumibile dal verbale dell'assemblea condominiale del 15.10.2016, il cui ordine del giorno al punto 6 prevedeva “… Riparto dei costi di ripristino”. Nella suddetta riunione, in particolare, si legge testualmente che l'Assemblea “analizzato attentamente il piano complessivo di spesa con gli esborsi da affrontare e tutti gli oneri accessori nei tempi e dopo ampia discussione delibera la sua approvazione definitiva”.
Ed ancora. Nella successiva assemblea condominiale del 14.10.20217, avente come punti all'ordine del giorno “
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016-2017.
Approvazione Bilancio Preventivo 2017-2018. 4. Riscossione quote condominiali ordinarie e quote lavori.” l'appellante ha partecipato, dapprima personalmente e successivamente tramite delegato, approvando i bilanci, preventivi e consuntivi, nonché la mozione per il recupero coattivo delle quote nei confronti dei proprietari morosi, confermando la validità della tabella millesimale e del regolamento condominiale.
Per di più, l'atto di approvazione delle spese, secondo il piano di ripartizione, redatto in conformità alle tabelle vigenti nel Condominio, allegate al verbale, è stato adottato con la totalità dei condomini perché erano presenti, in proprio o per delega, tutti i proprietari con efficacia, pertanto, vincolante per gli stessi.
La parte appellante deduce che la sentenza sarebbe, inoltre, errata nella parte in cui non
è stato decurtato dall'importo dovuto dal al Condominio la somma di euro Pt_1
800,00 corrisposta a mezzo bollettino postale in data 29.11.2016.
Anche tale doglianza è infondata.
pagina 5 di 7 Appare, invero, condivisibile e corretta la determinazione dell'importo dovuto dal al effettuata dal Giudice di primo grado, sulla base della tabella di Pt_1 CP_1 ripartizione spese, che risulta essere la somma algebrica di euro 751,41, quale compenso direttore lavori, di euro 956,34, quale compenso straordinario amministratore, di euro
1.610,68, quali quote ordinarie dovute per gli anni 2016/2017 e 2017/2018, escludendo la somma di euro 201,02, in quanto non provata.
Il Condominio, infatti, per l'esercizio 2015-2016, decurtando dall'importo originariamente ingiunto la somma di euro 800,00, aveva richiesto la residua somma di euro 5,34. Ciò trova conferma sia nella casuale del versamento (“saldo ordinario 2015-
2016”) sia dal conteggio delle somme dovute, datato 30.04.2018, inviato dal
Condominio al dove sono chiaramente distinte le quote ordinarie, pari ad euro Pt_1
805,34 per ogni singolo esercizio (2016/2017- 2017/2018), dalla quota residua per l'anno 2015-2016 pari ad euro 5,34.
L'appello va, quindi, rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte appellante alla loro rifusione in favore della parte appellata. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), ridotti quanto alla fase decisionale al minimo ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 55/14, considerato il valore medio delle fasi di studio e introduttiva, e il valore medio della fase decisionale – ridotto del 50% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione da € 1.100,00 fino ad € 5.200,00).
Le spese di lite sono, infine, distratte in favore del difensore della parte appellata, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di SCALEA n. 325/2021, depositata in data 15.10.2021 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore del Parte_1
delle spese di lite relative al presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.275,50 di cui 1.275,50 per compensi, ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Renato
Gaudino;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Paola, 14.01.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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