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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 18/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1173/2024 del Tribunale di Imperia avente ad oggetto «opposizione al decreto ingiuntivo n. 166/2024 del 13.05.2024 emesso in data 12.05.2024 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 429/2024 RG»
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 v. Ale sso il cui studio in Sanremo al c.so Raimondo n. 117 è eletto domicilio
–attore/opponente– contro
(PI: ), in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 r avv. CCARO presso il cui studio in Milano al largo Augusto n.1 6 è eletto domicilio
–convenuta/opposta–
Ragioni della decisione
(1) abstract. quale condomino del , premesso Parte_1 Controparte_1 di aver ricevuto in notifica dal , in persona dell'amministratore pro– Controparte_1 tempore, il decreto ingiuntivo n.166/2024 del 13.05.2024, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 429/2024, per l'importo di € 53.091,70, oltre interessi e spese, a fronte del mancato pagamento delle spese condominiali previste ed approvate nell'assemblea del 21.72023 per la gestione 2022/203 e dei fondi spese TFR di cui ai punti 1 e 2 dell'assemblea straordinaria del 3.11.2023, premesso l'intervenuto scioglimento del vincolo di comproprietà sull'immobile tra i tre comproprietari giusta ordinanza esecutiva di divisione ex art. 789, co.3, cpc emessa dal Tribunale di Imperia in data 1.6.2023 nella causa di divisione n. 1681/2018 e prontamente comunicata al in epoca precedente all'assunzione delle delibere Controparte_1 del 21.7.2023 e del 3.11.2023, allegato di non essere più, all'esito della causa di divisione RG 1681/2018, proprietario di una quota indivisa di 1/6 dell'immobile, essendosi sciolto il vincolo di comproprietà originariamente esistente con e Controparte_2
(assegnatari del lotto n.2), ma proprietario del solo lotto 1, Controparte_3 rilevato di aver versato al , all'esito della notifica del DI, la Controparte_1 quota spese di sua spettanza pari ad 1/6 del totale, dedotto l'insussistenza del credito, azionato nei suoi confronti quale obbligato in solido, in relazione alla quota di 5/6 della somma ingiunta, essendo venuta meno la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 cc, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il
, in persona dell'amministratore pro–tempore, instando, previa Controparte_1 revoca/sospensione della sua provvisoria esecutorietà, per la revoca del decreto 1 dott. Pasquale LONGARINI ingiuntivo n. 166/2024 emesso in data 12.05.2024 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 429/2024 RG, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona dell'amministratore Controparte_1 pro–tempore, che, eccepita l'inammissibilità della opposizione non avendo l'opponente formulato apposita domanda riconvenzionale di annullamento delle delibere 21.7.2023 e 3.11.2023 poste a fondamento dell'ingiunzione, rilevato che la trascrizione della domanda giudiziale di divisione del bene immobile in comproprietà con la madre ed il fratello non assume rilevanza avendo essa solo valore dichiarativo, dedotta l'inopponibilità al dell'ordinanza di scioglimento della comunione in CP_1 quanto non trascritta, lamentata l'impossibilità del di attribuire a CP_1 ciascuno dei due lotti la quota di millesimi di rispettiva competenza, attesa la mancata esecuzione delle opere edili indispensabili per il frazionamento dell'originario unico immobile nei due lotti assegnati ai condividenti, constatato che l'immobile condominiale risulta ancora cointestato a e Parte_1 Controparte_2
e che la gran parte o Controparte_4 relative ad oneri condominiali maturati in epoca antecedente all'ordinanza di divisione del 1.6.2023, contestata la fondatezza nel merito dell'opposizione, dato atto dell'intervenuto parziale pagamento della somma ingiunta, instava, previa rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per la conferma della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di € 47.555,53, con vittoria di spese e competenze. 1.2) Rinunciata la domanda cautelare di revoca/sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, promossa, senza esito, la procedura di mediazione obbligatoria, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 18.06.2025, come da separato verbale.
(2) sulla eccezione di inammissibilità della opposizione. L'eccezione è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) È possibile un sindacato di invalidità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione. In primo luogo, sono gli stessi principi generali di diritto ad affermare come l'opposizione a decreto ingiuntivo apra un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso di ingiunzione, il cui oggetto può estendersi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Dal momento che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è considerabile come ordinario giudizio di cognizione, non si vede come si possa sostenere che giudice possa confermare il decreto senza verificare la validità del titolo. In secondo luogo, negare al giudice dell'opposizione di sindacare l'invalidità della deliberazione porterebbe ad una consistente moltiplicazione dei giudizi. Tuttavia, tale possibilità deve essere limitata alla domanda posta in via principale o alla domanda riconvenzionale del convenuto. L'articolo 1137 cc circa l'impugnazione di delibera assembleare deve essere interpretato così da escludere che l'annullamento di una delibera abbia effetto su alcuni condomini e non su altri;
avendo l'eccezione il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui e non quello di invalidare la delibera, ne deriverebbe una privazione di efficacia nei soli confronti della parte processuale e non di tutti i condomini: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento della deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice» (cass. UU n.9839/2021). 2.1.1) Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità che
2 dott. Pasquale LONGARINI l'annullabilità della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, purchè quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento, da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine di cui all'art. 1137 cc. 2.2) Parte attrice/opponente, senza pregio, contesta l'applicabilità nella specie del suddetto principio di diritto contenuto nella sentenza n. 9839/2021 delle sezioni Unite della Corte di Cassazione, sostenendo che l'oggetto del giudizio di opposizione non sarebbero le spese condominiali deliberate il 21.7.2023 ed il 3.11.2023, quanto «il diritto del Condominio a pretendere dal dott. l'intero, ossia anche la quota indivisa di spese di Pt_1 spettanza del fratello e della madre;
e questo, sulla base Controparte_2 Controparte_4 dell'ipotetica persistenza del vincolo di solidarietà fra (ex) comproprietari invece non più esistente. In altri termini, ciò che l'esponente contesta non ha rilievo sul piano condominiale e non è stato oggetto di delibera (e dunque non avrebbe potuto essere oggetto di impugnazione) ma riguarda, bensì, il solo diritto del Condominio di ritenere responsabili in solido i fratelli e della sig.ra Pt_1 CP_4
(pag. 4, primo cpv, I memoria ex art. 171 ter cpc) per poi precisare che: «Nel
[...] caso de quo non è in contestazione la legittimità e/o la correttezza delle delibere assembleari che hanno approvato gli oneri per cui è causa, bensì l'illegittimità delle iniziative esperite e, più in generale, della condotta assunta dal per recuperare i crediti originati da tali delibere (azionati CP_1 congiuntamente nei confronti dei fratelli e della sig.ra , ritenuti Pt_1 Controparte_4 erroneamente responsabili in solido)» ( pag. 3 della 3 memoria ex art. 171 ter c.p.c.). 2.2.1) Orbene, nella specie: (i) il ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Imperia il decreto ingiuntivo n. 166/2024, in ragione di quanto deliberato dalle assemblee del 21.7.2023 e del 3.11.2023, laddove è stato posto a carico di Pt_1
e in solido tra loro, gli oneri
[...] Controparte_2 Controparte_4 condominiali scaduti e pagati relativi all'immobile in comproprietà tra gli stessi;
(ii) ha contestato l'illegittimità delle dette delibere in quanto
Parte_1 nza divisionale del 1.6.2023 che, dichiarando la divisione dell'immobile in n. 2 lotti, assegnati, l'uno (il lotto 1), l'altro (il
Parte_1 lotto 2), a vincolo di Parte_2 solidarietà originariamente esistente. 2.2.2) Avendo omesso di formulare la necessaria domanda di annullamento delle delibere in base alle quali era stato chiesto, ed ottenuto, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, è inammissibile il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali con il quale
Parte_1 chiede di «revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 166/2024 emesso in data 13 maggio 2024all'esito del procedimento monitorio sub. 429/2024 e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal dott. al per le ragioni esposte».
Parte_1 Controparte_1
2.2.3) Come correttamente osservato da parte convenuta/opposta, in assenza dell'impugnazione dei titoli in forza dei quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, «non può seriamente dubitarsi dell'inidoneità, nella specie, della contestazione del vincolo di solidarietà a legittimare la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n.166/2024» (pag. 8, note conclusive). 2.3) Pertanto, la opposizione deve essere dichiarata inammissibile con effetto di assorbimento, in ragione del principio della ragione più liquida, di tutte le altre questioni di merito svolte dalle parti. 2.3.1) Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU
3 dott. Pasquale LONGARINI n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. 2.4) Dato atto dell'intervenuto pagamento parziale della somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo (unitamente all'atto di precetto), il decreto ingiuntivo n. 166/2024 del 13.05.2024 deve essere revocato e, per l'effetto, deve Parte_1 essere condannato al pagamento, in favore del , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro–tempore, della minor somma di € 47.555,34, oltre interessi dalla domanda al saldo, a tutt'oggi ancora dallo stesso dovuta in forza del vincolo di solidarietà con gli altri condebitori per oneri condominiali deliberati dalle assemblee del 21.7.2023 e del 3.11.2023.
(3) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 3.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono
4 dott. Pasquale LONGARINI ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare al Parte_1
, in persona dell'amministratore pro–tempore, le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001 a € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) dichiara inammissibile l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 166/2024 del 13.05.2024 emesso in data 12.05.2024 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 429/2024 RG e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, in persona dell' pore, della minor somma di Controparte_1 essi dalla domanda al saldo, a tutt'oggi ancora dallo stesso dovuta in forza del vincolo di solidarietà con gli altri condebitori per oneri condominiali deliberati dalle assemblee del 21.7.2023 e del 3.11.2023. 2) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) Pt_1 al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria
[...] na al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 in persona de –tempore, delle spese del gi liquida in complessivi € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 18.06.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI
5 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1173/2024 del Tribunale di Imperia avente ad oggetto «opposizione al decreto ingiuntivo n. 166/2024 del 13.05.2024 emesso in data 12.05.2024 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 429/2024 RG»
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 v. Ale sso il cui studio in Sanremo al c.so Raimondo n. 117 è eletto domicilio
–attore/opponente– contro
(PI: ), in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 r avv. CCARO presso il cui studio in Milano al largo Augusto n.1 6 è eletto domicilio
–convenuta/opposta–
Ragioni della decisione
(1) abstract. quale condomino del , premesso Parte_1 Controparte_1 di aver ricevuto in notifica dal , in persona dell'amministratore pro– Controparte_1 tempore, il decreto ingiuntivo n.166/2024 del 13.05.2024, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 429/2024, per l'importo di € 53.091,70, oltre interessi e spese, a fronte del mancato pagamento delle spese condominiali previste ed approvate nell'assemblea del 21.72023 per la gestione 2022/203 e dei fondi spese TFR di cui ai punti 1 e 2 dell'assemblea straordinaria del 3.11.2023, premesso l'intervenuto scioglimento del vincolo di comproprietà sull'immobile tra i tre comproprietari giusta ordinanza esecutiva di divisione ex art. 789, co.3, cpc emessa dal Tribunale di Imperia in data 1.6.2023 nella causa di divisione n. 1681/2018 e prontamente comunicata al in epoca precedente all'assunzione delle delibere Controparte_1 del 21.7.2023 e del 3.11.2023, allegato di non essere più, all'esito della causa di divisione RG 1681/2018, proprietario di una quota indivisa di 1/6 dell'immobile, essendosi sciolto il vincolo di comproprietà originariamente esistente con e Controparte_2
(assegnatari del lotto n.2), ma proprietario del solo lotto 1, Controparte_3 rilevato di aver versato al , all'esito della notifica del DI, la Controparte_1 quota spese di sua spettanza pari ad 1/6 del totale, dedotto l'insussistenza del credito, azionato nei suoi confronti quale obbligato in solido, in relazione alla quota di 5/6 della somma ingiunta, essendo venuta meno la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 cc, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il
, in persona dell'amministratore pro–tempore, instando, previa Controparte_1 revoca/sospensione della sua provvisoria esecutorietà, per la revoca del decreto 1 dott. Pasquale LONGARINI ingiuntivo n. 166/2024 emesso in data 12.05.2024 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 429/2024 RG, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona dell'amministratore Controparte_1 pro–tempore, che, eccepita l'inammissibilità della opposizione non avendo l'opponente formulato apposita domanda riconvenzionale di annullamento delle delibere 21.7.2023 e 3.11.2023 poste a fondamento dell'ingiunzione, rilevato che la trascrizione della domanda giudiziale di divisione del bene immobile in comproprietà con la madre ed il fratello non assume rilevanza avendo essa solo valore dichiarativo, dedotta l'inopponibilità al dell'ordinanza di scioglimento della comunione in CP_1 quanto non trascritta, lamentata l'impossibilità del di attribuire a CP_1 ciascuno dei due lotti la quota di millesimi di rispettiva competenza, attesa la mancata esecuzione delle opere edili indispensabili per il frazionamento dell'originario unico immobile nei due lotti assegnati ai condividenti, constatato che l'immobile condominiale risulta ancora cointestato a e Parte_1 Controparte_2
e che la gran parte o Controparte_4 relative ad oneri condominiali maturati in epoca antecedente all'ordinanza di divisione del 1.6.2023, contestata la fondatezza nel merito dell'opposizione, dato atto dell'intervenuto parziale pagamento della somma ingiunta, instava, previa rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per la conferma della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di € 47.555,53, con vittoria di spese e competenze. 1.2) Rinunciata la domanda cautelare di revoca/sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, promossa, senza esito, la procedura di mediazione obbligatoria, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 18.06.2025, come da separato verbale.
(2) sulla eccezione di inammissibilità della opposizione. L'eccezione è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) È possibile un sindacato di invalidità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione. In primo luogo, sono gli stessi principi generali di diritto ad affermare come l'opposizione a decreto ingiuntivo apra un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso di ingiunzione, il cui oggetto può estendersi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Dal momento che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è considerabile come ordinario giudizio di cognizione, non si vede come si possa sostenere che giudice possa confermare il decreto senza verificare la validità del titolo. In secondo luogo, negare al giudice dell'opposizione di sindacare l'invalidità della deliberazione porterebbe ad una consistente moltiplicazione dei giudizi. Tuttavia, tale possibilità deve essere limitata alla domanda posta in via principale o alla domanda riconvenzionale del convenuto. L'articolo 1137 cc circa l'impugnazione di delibera assembleare deve essere interpretato così da escludere che l'annullamento di una delibera abbia effetto su alcuni condomini e non su altri;
avendo l'eccezione il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui e non quello di invalidare la delibera, ne deriverebbe una privazione di efficacia nei soli confronti della parte processuale e non di tutti i condomini: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento della deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice» (cass. UU n.9839/2021). 2.1.1) Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità che
2 dott. Pasquale LONGARINI l'annullabilità della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, purchè quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento, da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine di cui all'art. 1137 cc. 2.2) Parte attrice/opponente, senza pregio, contesta l'applicabilità nella specie del suddetto principio di diritto contenuto nella sentenza n. 9839/2021 delle sezioni Unite della Corte di Cassazione, sostenendo che l'oggetto del giudizio di opposizione non sarebbero le spese condominiali deliberate il 21.7.2023 ed il 3.11.2023, quanto «il diritto del Condominio a pretendere dal dott. l'intero, ossia anche la quota indivisa di spese di Pt_1 spettanza del fratello e della madre;
e questo, sulla base Controparte_2 Controparte_4 dell'ipotetica persistenza del vincolo di solidarietà fra (ex) comproprietari invece non più esistente. In altri termini, ciò che l'esponente contesta non ha rilievo sul piano condominiale e non è stato oggetto di delibera (e dunque non avrebbe potuto essere oggetto di impugnazione) ma riguarda, bensì, il solo diritto del Condominio di ritenere responsabili in solido i fratelli e della sig.ra Pt_1 CP_4
(pag. 4, primo cpv, I memoria ex art. 171 ter cpc) per poi precisare che: «Nel
[...] caso de quo non è in contestazione la legittimità e/o la correttezza delle delibere assembleari che hanno approvato gli oneri per cui è causa, bensì l'illegittimità delle iniziative esperite e, più in generale, della condotta assunta dal per recuperare i crediti originati da tali delibere (azionati CP_1 congiuntamente nei confronti dei fratelli e della sig.ra , ritenuti Pt_1 Controparte_4 erroneamente responsabili in solido)» ( pag. 3 della 3 memoria ex art. 171 ter c.p.c.). 2.2.1) Orbene, nella specie: (i) il ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Imperia il decreto ingiuntivo n. 166/2024, in ragione di quanto deliberato dalle assemblee del 21.7.2023 e del 3.11.2023, laddove è stato posto a carico di Pt_1
e in solido tra loro, gli oneri
[...] Controparte_2 Controparte_4 condominiali scaduti e pagati relativi all'immobile in comproprietà tra gli stessi;
(ii) ha contestato l'illegittimità delle dette delibere in quanto
Parte_1 nza divisionale del 1.6.2023 che, dichiarando la divisione dell'immobile in n. 2 lotti, assegnati, l'uno (il lotto 1), l'altro (il
Parte_1 lotto 2), a vincolo di Parte_2 solidarietà originariamente esistente. 2.2.2) Avendo omesso di formulare la necessaria domanda di annullamento delle delibere in base alle quali era stato chiesto, ed ottenuto, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, è inammissibile il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali con il quale
Parte_1 chiede di «revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 166/2024 emesso in data 13 maggio 2024all'esito del procedimento monitorio sub. 429/2024 e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal dott. al per le ragioni esposte».
Parte_1 Controparte_1
2.2.3) Come correttamente osservato da parte convenuta/opposta, in assenza dell'impugnazione dei titoli in forza dei quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, «non può seriamente dubitarsi dell'inidoneità, nella specie, della contestazione del vincolo di solidarietà a legittimare la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n.166/2024» (pag. 8, note conclusive). 2.3) Pertanto, la opposizione deve essere dichiarata inammissibile con effetto di assorbimento, in ragione del principio della ragione più liquida, di tutte le altre questioni di merito svolte dalle parti. 2.3.1) Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU
3 dott. Pasquale LONGARINI n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. 2.4) Dato atto dell'intervenuto pagamento parziale della somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo (unitamente all'atto di precetto), il decreto ingiuntivo n. 166/2024 del 13.05.2024 deve essere revocato e, per l'effetto, deve Parte_1 essere condannato al pagamento, in favore del , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro–tempore, della minor somma di € 47.555,34, oltre interessi dalla domanda al saldo, a tutt'oggi ancora dallo stesso dovuta in forza del vincolo di solidarietà con gli altri condebitori per oneri condominiali deliberati dalle assemblee del 21.7.2023 e del 3.11.2023.
(3) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 3.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono
4 dott. Pasquale LONGARINI ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare al Parte_1
, in persona dell'amministratore pro–tempore, le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001 a € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) dichiara inammissibile l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 166/2024 del 13.05.2024 emesso in data 12.05.2024 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 429/2024 RG e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, in persona dell' pore, della minor somma di Controparte_1 essi dalla domanda al saldo, a tutt'oggi ancora dallo stesso dovuta in forza del vincolo di solidarietà con gli altri condebitori per oneri condominiali deliberati dalle assemblee del 21.7.2023 e del 3.11.2023. 2) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) Pt_1 al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria
[...] na al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 in persona de –tempore, delle spese del gi liquida in complessivi € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 18.06.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI
5 dott. Pasquale LONGARINI