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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9331 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.31314 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,viaIndirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. CAROTENUTO DOMENICO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, P.zza V Giornate 3
presso lo studio dell'Avv. M.MORETTI che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/08/2024 Parte_1 esponeva che lo svolgimento delle mansioni che specificava aveva causato una malattia professionale che aveva prontamente provveduto a denunciare e concludeva chiedendo:
“a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1 patologia di origine professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor a causa Parte_1 della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura quantomeno pari o superiori allo 06% a decorrere dal 26/01/2024 (data di denuncia M.P.) o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.” L' si costituiva chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del CP_1 ricorso, la sospensione dello stesso in attesa della definizione del pregiudiziale iter amministrativo e, nel merito, il rigetto della domanda. Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto all'odierna udienza. Risulta, infatti, il riconoscimento in via amministrativa della malattia denunciata dai ricorrente. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno liquidate tenendo conto della soccombenza virtuale. Al riguardo si rileva che le modalità attraverso le quali si è realizzato il riconoscimento delle ragioni vantate dal ricorrente suggeriscono una integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite
IL GIUDICE Mariapia Magaldi