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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/11/2024, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
( ), nato a [...] [...], difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
STORACI STEFANIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], difeso/a Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GUERRIERI EMANUELE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio con precisazioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2024 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, disponeva la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimetteva la causa in decisione;
gli atti sono stati trasmessi al Pubblico ministero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario l'01/06/2006, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di del 2006, n. 39, parte II serie A. Pt_1
Dall'unione sono nati i figli e nati entrambi a Persona_1 Persona_2 Pt_1 rispettivamente il 16 marzo 2008 e il 23 dicembre 2014.
pagina 1 di 4 Con decreto n. 21967/2019 del 19 dicembre 2019, reso nell'ambito del procedimento n. 3377/2019 RG, il Tribunale di Ragusa ha omologato la separazione consensuale dei coniugi
In data 11.12.2023 ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio.
Con comparsa di costituzione del 19.4.2024 si è costituito in giudizio . Controparte_1
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
All'udienza cartolare del 30.10.2024 le parti rappresentano di aver depositato una richiesta congiunta di modifica del giudizio da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4 pagina 3 di 4 Il Collegio ritiene che vada omologato il suddetto accordo ex art. 473 bis comma 4 cpc, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra le parti. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...] contratto l'01/06/2006 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di CP_1
del 2006, n. 39, parte II serie A, omologando le condizioni concordate dalle parti come da Pt_1 motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ragusa, 07/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
( ), nato a [...] [...], difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
STORACI STEFANIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], difeso/a Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GUERRIERI EMANUELE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio con precisazioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2024 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, disponeva la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimetteva la causa in decisione;
gli atti sono stati trasmessi al Pubblico ministero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario l'01/06/2006, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di del 2006, n. 39, parte II serie A. Pt_1
Dall'unione sono nati i figli e nati entrambi a Persona_1 Persona_2 Pt_1 rispettivamente il 16 marzo 2008 e il 23 dicembre 2014.
pagina 1 di 4 Con decreto n. 21967/2019 del 19 dicembre 2019, reso nell'ambito del procedimento n. 3377/2019 RG, il Tribunale di Ragusa ha omologato la separazione consensuale dei coniugi
In data 11.12.2023 ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio.
Con comparsa di costituzione del 19.4.2024 si è costituito in giudizio . Controparte_1
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
All'udienza cartolare del 30.10.2024 le parti rappresentano di aver depositato una richiesta congiunta di modifica del giudizio da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4 pagina 3 di 4 Il Collegio ritiene che vada omologato il suddetto accordo ex art. 473 bis comma 4 cpc, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra le parti. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...] contratto l'01/06/2006 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di CP_1
del 2006, n. 39, parte II serie A, omologando le condizioni concordate dalle parti come da Pt_1 motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ragusa, 07/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4