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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11315 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa RI TE SI, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 427/2025 R.G. (cui sono state riunite le cause RG nn. 439/2025 e 440/2025)
TRA
, E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Riommi come in atti ricorrenti CONTRO Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] convenuta contumace
OGGETTO: diritto ad usufruire del servizio mensa o di servizio sostitutivo per tutti i turni continuativi con orario superiore a sei ore giornaliere e condanna al risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto.
FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo (lo si riporta in sintesi): di essere dipendenti dell'
[...] con mansioni di collaboratore sanitario Controparte_1
) e con mansioni di collaboratore Pt_1 Per_1 sanitario professionale fisioterapista ( di svolgere attività lavorativa su Pt_2 turni di lavoro h12 con orario mattut omeridiano e successivamente su un turno di lavoro ( ), su turni di lavoro h24 con orario mattutino, Pt_1 pomeridiano e notturno ( ) o su un unico turno di lavoro ( che il Per_1 Pt_2 rapporto di lavoro è sot al regime contrattuale del CC parto Sanità sottoscritto il 21.5.2018 e dal 1.1.2019 del CCNL sottoscritto il 2.11.2022, che non regolano l'istituto del diritto alla mensa, ma confermano la vigenza della precedente disciplina contenuta nell'art. 29 del CCNL Sanità sottoscritto il 20.9.2001; che con ordinanza del Direttore Generale protocollo n. 17780 del 19.05.2014, l'Azienda datrice ha disposto il diritto alla mensa “… a condizione dell'effettuazione di orario giornaliero di almeno 8,30 ore lavorative… “; che nonostante essi abbiano svolto turni di lavoro che settimanalmente hanno ricoperto un orario superiore alle sei ore di servizio giornaliere, l'Amministrazione sanitaria non ha mai provveduto a riconoscere loro il servizio di mensa dopo le sei ore, ma ha confermato quanto contenuto nell'ordinanza 17780 dl 19.5.2014, riconoscendo il diritto alla mensa solo dopo otto ore e trenta minuti continuativi di servizio svolto, in contrasto con quanto stabilito in sede contrattuale. Tanto esposto, argomentando diffusamente in diritto, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del loro diritto a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, la condanna dell' convenuta al riconoscimento di tale diritto e al risarcimento del CP_1 danno subito per la mancata attribuzione dei buoni pasto, pari a: per n.
1.124 turni non riconosciuti nel periodo dall'8 Parte_1 novembre 2014 al 31 ottobre 2024 al valore di € 5,97 per ogni singolo turno per un totale di € 6.710,28; per n. 570 turni non riconosciuti nel periodo da marzo Parte_4
2020 al 30 aprile 2023 al valore di € 5,97 per ogni singolo turno per un totale di € 3.402,90; per n.
1.245 turni non riconosciuti nel periodo dal 23 Parte_2 ottobre 2014 al 22 ottobre 2024 al valore di € 5,97 per ogni singolo turno per un totale di € 7.432,65. L' ritualmente citata, Controparte_1 non si è costituita restando contumace. La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dai ricorrenti, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 5.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le motivazioni di seguito esposte. I ricorrenti rivendicano il diritto al riconoscimento del servizio mensa, o del servizio sostitutivo della stessa, per tutti i turni svolti con orario superiore alle sei ore di servizio giornaliere, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale n. 17780 del 19.5.2014, con la quale l' ha disposto CP_1 il diritto alla mensa a condizione che l'orario giornaliero s eno a 8,30 ore lavorative.
2 Sebbene la suddetta ordinanza riguardi solo i dipendenti con sede lavorativa al di fuori delle mura dell'azienda in sedi distanti oltre 550 metri e, dunque, non i ricorrenti (che lavorano pacificamente all'interno delle mura), tale circostanza non è rilevante ai fini del decidere;
i ricorrenti, infatti, affermano che l'amministrazione comunque non riconosce il servizio mensa dopo sei ore di servizio, ma solo dopo otto ore e trenta minuti (punto 8 dei ricorsi) per cui è evidente che l'Amministrazione, di fatto, non eroga il servizio mensa al personale per i turni superiori a sei ore ma inferiori a otto ore e trenta minuti, a prescindere dalla sede lavorativa. La parte ricorrente invoca l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001 (richiamato dal CCNL vigente, che non regola diversamente l'istituto in esame) che dispone:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione contrattuale è stata successivamente modificata (nel comma 1 e 4) dall'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31.07.2009, il quale ha disposto: “1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
“L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato:
“4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto
3 di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Quanto alla disciplina di legge, viene in rilievo l'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003, che stabilisce:
“1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”
Così esposto il quadro normativo, si osserva che la questione oggetto del presente giudizio, con riferimento ad altri lavoratori dipendenti del CP_1
è stata già esaminata da questo Tribunale con la sentenza n. 5683/2025 (dott.ssa Canè) che a sua volta richiama altre sentenze di questo Tribunale (n. 920/2025 dott.ssa e 9598/2022 , da intendersi qui Per_2 Per_3 richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. Si legge nella sentenza n 920/25: «Il Tribunale di Roma, in una causa avente ad oggetto questione similare relativa ad un dirigente, cui possono trovare applicazione i medesimi principi giuridici, ha stabilito: “…deve quindi ritenersi che il lavoratore che sia impegnato in ciascuna giornata per oltre sei ore ha diritto ad un intervallo per la pausa pranzo, giacché il contratto collettivo integrativo per la dirigenza sanitaria garantisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, da intendersi appunto collegata alla obbligatoria fruizione di una pausa di lavoro, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche ed anche opportuna per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Non è forse superfluo aggiungere che la legge presume che un lavoro protratto per oltre sei ore può condurre ad uno stress psicofisico il quale è possibile fonte di calo dell'attenzione e di rischi per la sicurezza dei lavoratori e – nel caso di specie – ovviamente anche dei destinatari dei servizi di assistenza sanitaria.” (Tribunale di Roma sentenza n. 9598 del 15.11.2022, Pres. Dott. Antonio RI Luna). Sempre il medesimo Tribunale rileva inoltre che “ la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e deve avvenire nel corso della stessa per consentire a chi presta servizio per oltre sei ore di fruire del riposo indispensabile per il recupero delle energie psicofisiche” (sentenza citata). Si legge nella sentenza n. 5683/2025:
“Ne consegue che le disposizioni impartite unilateralmente dall'azienda non possono ritenersi vincolanti nella misura in cui disciplinano il diritto alla mensa con modalità più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla legge.
4 Anche la Corte d'Appello di Roma, in una causa del tutto analoga alla presente, ha ribadito con specifico riferimento al turno notturno che: L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”. Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art.29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.”. La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, e non prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa” (Corte d'Appello di Roma sez. V. n. 947 del 13.03.2023; conformi, Corte d'Appello di Roma n. 2329 del 05.06.2023; Corte d'Appello di Roma n. 2818 del 04.07.2022; Corte d'Appello di Roma n. 2568 del 23.06.2021; Corte d'Appello di Roma n. 1902 del 09.06.2021).» La stessa suprema Corte ha affermato tali principi nella sentenza 5547/21 secondo cui:
“10 Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del
5 comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL Sanità' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL Integrativo sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI.” Appare pertanto evidente alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata che il lavoratore il quale presti un'attività lavorativa per oltre sei ore
6 ha diritto ad un intervallo destinato alla pausa pranzo proprio in quanto il contratto collettivo integrativo applicabile al rapporto attribuisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza in relazione alla particolare articolazione dell'orario, articolazione da intendersi come collegata alla obbligatoria fruizione della pausa per lavori di durata superiore alle sei ore ( Tribunale Roma sent 9598/22) Né si può ritenere che essendovi un servizio mensa / cestini i lavoratori al termine del turno o prima di esso potessero recarsi alla mensa o prelevare i cestini , come sopra affermato, in quanto nei turni loro assegnati non è compresa una pausa alla quale è collegata la consumazione del pasto che deve necessariamente avvenire all'interno della pausa stessa che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass. n. 5547 del 01/03/2021). Infatti la circostanza secondo cui i lavoratori non possono godere del servizio mensa, né del servizio sostitutivo dei cestini, emerge anche dal fatto che il loro orario è superiore alle sei ore ed è continuativo per cui non hanno intervalli pausa, compresi nell'orario, da permettere agli stessi di consumare il pasto, posto che lo stesso deve essere consumato, in base alle disposizioni contrattuali e di legge, fuori dell'orario di lavoro e che il lavoratore ha diritto ad una pausa pranzo dopo le sei ore di lavoro. Nè la pausa pranzo potrebbe essere goduta prima dell'inizio turno o al termine di fine turno perché non si tratterebbe di pausa durante il turno, dovendo l'infermiere timbrare il cartellino in entrata ed in uscita agli orari previsti dal turno e lavorare ininterrottamente nell'orario di tutto il turno, senza pausa. Quindi l'articolazione dell'orario come organizzata dal non permette di CP_1 fruire della mensa o dei cestini, se non prima del po il turno, ma in tal caso, essendo il servizio prestato al di fuori dell'orario, non sarebbe pagato dal ma interamente dai lavoratori, non essendovi disposizioni CP_1 azie nto che esonerano i lavoratori dal pagamento.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il lavoratore che presta attività giornaliera eccedente le 6 ore abbia diritto a una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche e, in corrispondenza della pausa, alla consumazione del pasto e, quindi, alla relativa erogazione del buono pasto.
Con riferimento alla questione relativa al diritto del “doppio buono pasto”, in caso di espletamento di turni superiori alle 12 ore, si richiama la sentenza di questo Tribunale n. 6871 del 12.6.2025 (dott.ssa in un caso identico a Per_4 quello in esame:
“L'art. 8, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prevede che “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a
7 qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Va in primo luogo sottolineato che la disposizione ha espressamente natura suppletiva, operando solo in assenza di contrattazione collettiva;
pertanto, non può trovare applicazione nella fattispecie, considerato che, come evidenziato, nel comparto sanità la contrattazione collettiva ha disciplinato la pausa lavorativa. Anche qualora si ritenesse applicabile nel caso concreto, l'espressione
“periodo giornaliero di lavoro” non potrebbe comunque identificarsi con la
“giornata solare”, bensì con il segmento della prestazione svolta nell'ambito della giornata lavorativa: se il lavoratore espleta la sua prestazione per oltre 12 ore, è impiegato in due “periodi” lavorativi superiori a 6 ore, con una cesura temporale costituita dalla pausa. Tale interpretazione appare corretta alla luce della lettura complessiva dell'art. 8 e della sua ratio: nel prevedere, al comma 1, che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro”, il legislatore ha inteso garantire la salute psicofisica del lavoratore attraverso l'indicazione di un intervallo non lavorato ogni qualvolta il tempo di lavoro continuativo superi le sei ore, dettando così un preciso criterio minimo, non derogabile . Quindi, l'“orario giornaliero” di sei ore va inteso come soglia minima per l'insorgenza del diritto alla pausa, non come limite quantitativo;
negare la seconda pausa (e quindi il secondo pasto) in un turno che eccede le 12 ore verrebbe a contraddire la finalità della disposizione, volta a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore;
d'altronde, la norma non prevede un tetto massimo alla fruizione delle pause, o che l'intervallo possa essere fruito una sola volta al giorno. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore abbia diritto a un intervallo non lavorato, e la “particolare articolazione” coincide con l'effettuazione di una pausa in turno eccedente le sei ore;
la pausa è connessa alla durata continuativa della prestazione, non alla posizione cronologica del turno nella giornata: il buono pasto non è subordinato all'orario “tipico” del pranzo, ma all'effettiva esigenza di pausa legata al superamento delle 6 ore ( v. sent. cit.). Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il lavoratore che presta attività giornaliera eccedente le 12 ore abbia diritto a due pause distinte per il recupero delle energie psico-fisiche e, in corrispondenza di ciascuna pausa, alla consumazione del pasto e, quindi, alla relativa erogazione del buono pasto.”
8 Appare corretto l'utilizzo, come parametro equitativo ai fini risarcitori, dell'importo di € 5,97, pari al valore dei buoni pasto (€ 7,00 al netto della quota ricadente sul lavoratore di € 1,03) previsto dall'ordinanza del 19.5.2014, che, pur non avendo quali diretti destinatari i lavoratori che, come i ricorrenti, prestano servizio all'interno delle mura, può essere presa a riferimento in assenza di ragionevoli motivazioni per cui il valore del buono pasto dovrebbe essere diverso in ragione della diversa sede di servizio.
In considerazione di quanto sopra esposto, l' resistente va condannata CP_1 al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: per n.
1.124 turni non riconosciuti nel periodo dall'8 Parte_1 novembre 2014 al 31 ottobre 2024 al valore di € 5,97 per ogni singolo turno per un totale di € 6.710,28; per n. 570 turni non riconosciuti nel periodo da marzo Parte_4
2020 al 30 aprile 2023 al valore di € 5,97 per ogni singolo turno per un totale di € 3.402,90; per n.
1.245 turni non riconosciuti nel periodo dal 23 Parte_2 ottobre 2014 al 22 ottobre 2024 al valore di € 5,97 per ogni singolo turno per un totale di € 7.432,65. Il tutto oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge. In applicazione del criterio della soccombenza, la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio, della pluralità di parti e dell'aumento relativo all'inserimento nel ricorso di collegamenti ipertestuali;
deve precisarsi che (diversamente da quanto indicato in ricorso) la causa non può ritenersi di valore indeterminabile, perché la domanda di accertamento del diritto risulta funzionale alla pronuncia di condanna al pagamento della somma di denaro indicata in atti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere;
condanna l' al riconoscimento in Controparte_1 favore dei ricorrenti del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio
9 sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere;
condanna l' a Controparte_1 risarcire il danno subito dai ricorrenti per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a € 6.710,28 per € 3.402,90 per ed Parte_1 Parte_4
€ 7.432,65 per lla maggior so i e Parte_2 rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge;
condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.007,10 oltre spese generali, iva cpa e rimborso del contributo unificato.
Si comunichi.
Roma, 07/11/2025
Il giudice
RI TE SI
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