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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:49, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 692/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MININNI Parte_1 C.F._1
EMILIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MININNI EMILIANO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNUCCI VITO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA ATTIAS 13 57125 LIVORNO presso il difensore avv.
VANNUCCI VITO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 9.8.2021 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “voglia il Tribunale G.d.L. di Livorno, contrariis rejectis, accertare il diritto della sig.ra ad ottenere quanto previsto nell'art. 230 bis c.c., e, per l'effetto, condannare la convenuta, Parte_1 titolare dell'omonima impresa, al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di € 95.000,00 a titolo di mantenimento oltre ad € 75.785,00 a titolo di partecipazione (o di quella, seppur maggiore, che risulterà di giustizia) per i titoli sopra indicati da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sul capitale rivalutato dal dovuto al saldo;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente, sorella della resistente di aver prestato, in qualità di coadiuvante PEona_1 familiare, la propria attività lavorativa in favore della ditta , di titolarità dell'odierna CP_1 convenuta, dal giorno della apertura collocato a giugno 2000, senza soluzione di continuità, sino al
2019. Deduceva l'odierna attrice che la di lei sorella, al fine di avviare l'attività aziendale, nell'agosto
1999, accendeva un finanziamento di circa 100 milioni di lire per ristrutturare i locali, acquistare macchinari grazie alla fideiussione rilasciata dal padre delle due, sig. . Chiariva, PEona_2 quindi, la ricorrente che da gennaio 2019 diveniva dipendente della sorella con inquadramento nel
I livello del CCNL, rapporto che cessava col licenziamento del 27.10.2020. Esponeva Parte_1 che, a far data dall'anno 2000, essa ricorrente prestava la propria attività lavorativa in favore
[...] della ditta della sorella, dal lunedì al venerdì, con orario 10:00-20:00, occupandosi dal 2002 dell'apertura del negozio e gestendo da sola la fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 12:30. In ricorso, poi, l'attrice, illustrati i diversi cambiamenti orari intercorsi nel tempo, evidenziava di aver sempre svolto mansioni di estetista, percependo un reddito di lire 2.000.000 mensili prima dell'avvento dell'euro, poi di circa 1.050,00 euro mensili, divenuti 1.100,00 euro e, negli ultimi due anni, 1.300,00 euro. Parte ricorrente, essenzialmente, agisce per il riconoscimento del suo diritto a tutto quanto spettante a norma dell'art. 230 bis c.c. e, in particolare, del diritto al mantenimento e del diritto alla partecipazione agli utili ed agli incrementi aziendali in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Si costituiva variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, Parte_2 pertanto, chiedeva il rigetto. La convenuta, poi, da un lato evidenziava che la ricorrente non aveva allegato e dimostrato la propria quota di partecipazione all'impresa familiare e, dall'altro, sottolineava che la stessa non aveva dedotto e provato l'esistenza di utili e dei beni acquistati con gli stessi, degli incrementi patrimoniali dell'azienda e di non aver già ricevuto le somme spettate.
Parte resistente, poi, sottolineava che allorquando decise di aprire il centro estetico era diplomata pagina 2 di 11 come estetista ed aveva esperienza lavorativa, mentre la sorella non conosceva nulla del settore di talché fu essa resistente a formarla da zero, contestando comunque nel merito la ricostruzione attorea.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU contabile ed era infine discussa alla udienza odierna e, quindi, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova premettere che, come noto, l'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis c.c. è l'impresa in cui collaborano con il titolare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Laddove, come nel caso di specie, il familiare partecipi all'impresa non uti socius, gli spettano (salvo che sia configurabile un diverso rapporto) il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e il diritto a partecipare in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda (anche in ordine all'avviamento).
Deve altresì ricordarsi che la disciplina dell'impresa familiare dettata dall'art. 230 bis c.c. ha natura residuale, trovando applicazione se la prestazione di lavoro del familiare non è riconducibile ad altra fattispecie lavorativa, di talché laddove il lavoro del familiare assuma un carattere subordinato allo stesso si applicano le norme generali (cfr. Cass. 4651/1981).
Ancora, poi, non può mancare di osservarsi che l'impresa familiare si costituisce mediante la volontà delle parti, manifestata mediante dichiarazione o comportamento concludente, comunque individuabile nell'apporto fornito dal familiare all'impresa in assenza di diversa regolamentazione del rapporto tra questi e l'imprenditore.
Come noto, la prestazione del familiare non deve essere saltuaria, ben potendo, tuttavia, non essere a tempo pieno, mentre le mansioni svolte devono essere, in ogni caso, strumentali all'attività imprenditoriale.
Tanto premesso, deve allora dirsi che, nel caso di specie, non vi sono dubbi circa la sussistenza, tra le parti, di un'impresa familiare.
Deve anzitutto evidenziarsi che la resistente, con la propria costituzione, non ha contestato l'esistenza dell'impresa familiare allegata in ricorso sottolineando, invece, come anticipato (Supra), che parte ricorrente non avrebbe allegato e provato la propria quota di partecipazione, l'esistenza di utili e beni acquisitati con gli stessi, nonché degli incrementi patrimoniali dell'azienda e che, nel pagina 3 di 11 corso della sua partecipazione, non avrebbe già percepito le somme spettate (cfr. Parte_1 pagg. 2 e 3 memoria di costituzione ma v., anche, note conclusionali depositate dalla parte resistente).
Il fatto non contestato, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa, quotidianamente, nell'impresa della sorella per circa 20 anni, la mancata allegazione da parte della resistente di un diverso rapporto tra le parti (dal 2000 al 2019), in uno con le risultanze dell'istruttoria orale e di quanto emergente dai documenti in atti versati (v., ad es., docc. 34 e 41 allegati alla memoria) portano, dunque, a ritenere accertata l'esistenza dell'impresa familiare.
In effetti, tutti i testimoni escussi hanno riferito di aver visto entrambe le parti presenti presso il centro estetico e, comunque, di aver visto la ricorrente intenta a svolgere l'attività di estetista.
In particolare, possono anzitutto richiamarsi le dichiarazioni rese dalla teste , Testimone_1 estetista che aveva lavorato presso la ditta della resistente dal 2004 al 2006 e, in seguito, dal 2010 al
2014 (con orario dalle 15:30 alle 19:30), la cui deposizione può apprezzarsi proprio per il ruolo lavorativo svolto per anni all'interno della ditta, la quale in risposta al cap. e) del ricorso (“DCVC da giugno 2003 l'orario di lavoro di è stato, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00”) affermava “io Pt_1 mi ricordo che quando io entravo a lavoro era lì e che copriva parte del pomeriggio, non so dire se ci stesse fino Pt_1 alle 18:00.” (v. verbale di udienza del 24.6.2022), per chiarire, a domanda del procuratore della PE resistente, sul fatto se entrasse alle 12:30 “io posso dire che quando io entravo la PEona_1 trovavo già lì”. La stessa teste, poi, in risposta al cap. x) del ricorso (“DCVC il numero degli “addetti” dell'impresa è sempre stato di 3/4 persone (le due sorelle + 1/2 dipendenti, oltre alla madre)”) affermava PE
“quando ho lavorato io eravamo io e , la madre si occupava dei bimbi.”, per poi chiarire “la presenza Pt_1 della madre c'era perché abitava lì, aiutava loro con i bimbi, rispondeva al telefono, in negozio faceva solo cose superflue non aveva mansioni”, occupandosi di rispondere al telefono, fare accoglienza ai clienti, predisporre cabine e tappetini, sistemare le cabine, portare documentazione al commercialista e fare attività di riscossione in cassa e pulizie (v. anche risposta al cap. z) del ricorso e chiarimenti).
La teste in punto di clienti gestiti quotidianamente dalla ditta affermava “d'inverno si Tes_1
PE lavorava poco, molto meno per l'estetica, l'estate molto di più, io e facevamo la parte estetica mentre si Pt_1 occupava di tatuaggi e piercing, oltre anche alla parte estetica se c'era da fare anche quella. D'estate 20 clienti si facevano, d'inverno no, spesso mi mettevo a pulire. Io vedevo l'elenco degli appuntamenti.”.
pagina 4 di 11 In senso conforme, poi, riferiva la teste , che aveva lavorato presso la ditta individuale Testimone_2 per un anno nel 2002 entrando all'ora di pranzo ed uscendo alle 19:30 la quale affermava in PE risposta al cap. 7 della memoria (“DVC la sig.ra sino al 2007, ha sempre lavorato nel proprio negozio per tutto l'orario di apertura dello stesso, che era dalle ore 10.00 alle 20.00, dopodiché ha iniziato ad entrare più tardi la mattina, arrivando al massimo alle 12.30 presso il Centro.”) “no, non è vero io ce la vedevo all'ora di PE pranzo e restava fino a chiusura. L'apertura la faceva e dopo arrivava Io preciso che pranzavo quasi tutti Pt_1
PE i giorni lì quando arrivavo non c'era veniva dopo, subito dopo. A pranzo c'era anche la mamma delle sorelle che portava da mangiare.”, confermando la ricostruzione emersa anche dalla teste sul fatto che Tes_1 fossero presenti nell'impresa le due sorelle, la madre delle stesse e, appunto, la teste (v. risposta al cap. x) del ricorso) e confermando che la madre si occupava di fare le pulizie, rispondere al telefono e prendere gli appuntamenti.
Anche il teste , poi, compagno di vita della ricorrente, confermava i capitoli Testimone_3 ammessi del ricorso e, dunque, la presenza di presso la ditta convenuta. Parte_1
Il teste , cliente del centro estetico che si recava presso lo stesso con estrema Testimone_4 frequenza in ragione di un incidente che lo aveva reso non autonomo affermava “io so che quando ci PE andavo io arrivavo per le 11/ 11:30 o le 12 e il più delle volte la trovavo lì, comunque si mangiava lì insieme.” e chiariva “mi sembra ma non posso esserne certo, le depilazioni le faceva, invece i tatuaggi e i piercing li PE PE faceva solo Però faceva anche estetica, ad es. a me la depilazione, le sopracciglia me le ha sempre fatte PE
”, confermando anche la presenza della madre delle parti che “c'era e stava alla cassa, spazzava, dava una pulita.” (cfr., ancora, verbale di udienza del 24.6.2022).
Anche la teste madre delle parti, sentita alla udienza del 29.3.2023, poi, Testimone_5 confermava la ricostruzione emersa anche dagli altri testi sin qui richiamati.
Dalla lettura di tutte le testimonianze emerge, dunque, in modo inequivocabile che la ricorrente partecipò attivamente allo svolgimento delle attività del centro estetico (ad esclusione che per le attività di piercing e tatuaggi delle quali si occupava esclusivamente la resistente).
Si evince, poi, dalle stesse deduzioni di cui al ricorso che dal maggio 2006 collaborò Parte_1 nell'impresa familiare osservando un orario part time (10:00-15:30), di talché deve ritenersi accertata la maggiore presenza fisica della resistente, nonché il fatto che fosse quest'ultima a gestire in autonomia ogni aspetto attinente all'amministrazione della ditta (ad es. i rapporti con le banche, il commercialista, gli Enti previdenziali ed assicurativi) e la parte relativa a tatuaggi e piercing.
pagina 5 di 11 È altresì emerso, anche dalle deposizioni sopra brevemente richiamate, che la ditta dal 2002 in avanti si è avvalsa di una dipendente (cambiata nel corso degli anni) che lavorava prevalentemente nel pomeriggio e dell'attività della madre delle due sorelle che a far data dal 2001svolgeva attività ausiliarie, di pulizia e assistenza.
Tanto premesso, quanto alla ripartizione degli utili, parte ricorrente allega una partecipazione proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato in misura pari al 49% (v. memoria di costituzione), o al più al 40% (richiamando i docc. 34 e 41 allegati alla memoria).
Parte convenuta, sin dalla costituzione, ha evidenziato che avrebbe omesso di Parte_1 allegare e provare la propria quota di partecipazione e comunque, in subordine, ha chiarito che la quota di partecipazione dell'attrice sarebbe stata, al più, pari al 12,5% (v. note conclusionali depositate dalla resistente). costituendosi, ha poi allegato che al momento dell'apertura dell'attività essa PEona_1 resistente era l'unica a possedere il diploma professionale di estetista e ad aver conseguito una pregressa esperienza come estetista e tatuatrice, mentre nel 2000 non possedeva Parte_1 esperienza nell'ambito estetico, né abilitazione professionale che conseguì nel 2007.
Tali circostanze non sono state contestate, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Ancora, poi, dall'istruttoria orale sfogata (Supra) è emerso che nell'impresa familiare per tutto il periodo di interesse ai fini di causa operarono le due sorelle, la madre delle stesse (priva di qualifica professionale e dedita essenzialmente all'accoglienza dei clienti, ad un'attività di riordino e di segreteria) e una dipendente che, come detto, cambiò nel corso del tempo (in punto, anche in ricorso si legge, “il numero degli “addetti” dell'impresa è sempre stato di 3/4 persone (le due sorelle + 1 dipendenti, oltre, saltuariamente alla madre)”, cfr. punto 32 ricorso).
Orbene, alla luce della documentazione fiscale e contabile depositata in atti, e delle risultanze istruttorie tutte il CTU nominato, dott. ha provveduto a quantificare quanto dovuto alla Per_3 ricorrente.
Il perito ha anzitutto evidenziato, con riferimento al diritto al mantenimento, “ (..) Dalla valutazione degli elementi sopra rappresentati, pur nella difficoltà di completo apprezzamento e nell'impossibilità di dare un contorno preciso alle definizioni richiamate dalla legge, non emerge a parere dello scrivente un tenore di vita particolarmente agiato, quanto piuttosto una dimensione materiale del benessere in linea con quella della prevalente classe media italiana e, nello specifico, del tessuto sociale livornese. A riprova di quanto appena detto devono considerarsi le circostanze alle quali è fatto riferimento negli atti di causa nel periodo per il quale è condotta l'analisi
pagina 6 di 11 (2000-2018) e cioè: - la titolare ha acquistato un appartamento di modesto valore (euro 63.000,00) in una zona non di pregio della città di Livorno attraverso la stipula di un mutuo di euro 52.000,00; - a partire dal 2011 e successivamente all'acquisizione in comodato d'uso dal padre e dallo zio di altro alloggio, l'appartamento di cui sopra
è stato messo a reddito attraverso contratti di locazione abitativa;
- la titolare ha acquistato nell'intero periodo di analisi n. 2 auto, di media categoria, di cui la prima – una VW Golf non risultante dalla visura al Pra in atti – acquistata con i risparmi derivanti dalla precedente attività lavorativa (dichiarazione teste sul cap. Testimone_5
12 di parte convenuta) per la somma di 9 milioni di lire e la seconda – una Mercedes classe A – acquistata nel
2013 e tutt'ora posseduta;
- la titolare ha effettuato n. 6 viaggi all'estero, sempre in date invernali o autunnali
(circostanza confermata dalle date dei visti riportati sul passaporto). Di questi, i viaggi in Tunisia e Costa Rica sarebbero stati effettuati anche grazie a contributi derivanti da terzi (la locatrice del fondo di Via Malta ed un fornitore); - tutti i viaggi sono stati effettuati prima che la titolare partorisse un figlio. Appurato che il tenore di vita della titolare dell'impresa familiare dimostrato in atti è assimilabile alla media italiana dei lavoratori dipendenti privi di capacità o conoscenze tecnico/scientifiche di alto livello – circostanza peraltro coerente con le ridotte dimensioni dell'impresa che la fanno rientrare nella definizione di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del CCII – il diritto al mantenimento della collaboratrice dell'impresa familiare può essere quantificato in misura analoga al livello di retribuzione previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per lo specifico settore nel quale opera l'impresa, ossia quello relativo ai settori “Acconciatura ed estetica”. Tale trattamento, sebbene siamo nell'ambito di retribuzione che è concetto diverso dal diritto al mantenimento previsto dal 230 bis c.c., è comunque stabilito all'interno di una contrattazione collettiva tra sindacati ed associazioni dei datori di lavoro al fine di determinare il livello economico minimo che consenta ai lavoratori una vita libera e dignitosa nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione a ciascun cittadino. Per tali ragioni, assunto che il tenore di vita della titolare non sia particolarmente agiato ma rientri nei canoni di benessere comune alla maggior parte della classe media, attesa la ridotta dimensione dell'attività di impresa svolta, lo scrivente ha ritenuto congruo definire l'importo del mantenimento dovuto alla collaboratrice familiare in un importo similare a quello stabilito per la Parte_1 retribuzione di un lavoratore pari al II livello del CCNL “Acconciatura ed estetica”1. Di seguito si riporta il calcolo dell'importo corrispondente al diritto al mantenimento della ricorrente per tutte le annualità considerate
(giugno 2000- gennaio 2019): il conteggio effettuato ha consentito di determinare che per tutto il periodo di collaborazione la ricorrente ha maturato un diritto al mantenimento pari complessivamente ad euro Parte_1
246.891,50.” (cfr. elaborato peritale depositato).
Il CTU nominato, poi, si è occupato di determinare la quota di partecipazione agli utili in funzione alla quantità e qualità del lavoro svolto tenendo conto, essenzialmente, del fatto che la convenuta pagina 7 di 11 titolare dell'impresa era l'unica a possedere una pregressa esperienza in ambito di trattamenti estetici, tatuaggi e piercing, nonché ad essere munita della qualifica professionale di estetista, la ricorrente ha acquisito la qualifica nel 2007, le dipendenti che si sono susseguite hanno svolto mansioni di estetista analoghe a quelle svolte dalla odierna attrice, mentre la madre delle parti ha svolto mansioni accessorie e secondarie come rispondere al telefono o riordinare.
Sulla base di tali premesse il dott. ha evidenziato “(..) Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Per_3 ritiene che l'apporto qualitativamente maggiore debba essere considerato senza dubbio quello della titolare
[...]
in una misura almeno doppia rispetto a quello degli altri partecipanti all'impresa. L'apporto della Per_1 ricorrente è da ritenersi assimilabile a quello delle varie lavoratrici dipendenti avvicendatesi nel Parte_1 tempo, potendosi ritenere leggermente superiore in virtù della maggior esperienza certamente maturata con il passare del tempo e con il lavoro svolto nell'impresa. Infine, l'apporto della madre delle due parti oggi in causa, sig.ra
[...]
può essere considerato qualitativamente residuale in quanto di mero supporto e certamente non Tes_5 indispensabile allo svolgimento dell'attività. Volendo trasferire in quotazioni percentuali le valutazioni appena espresse, la classificazione della qualità dell'apporto lavorativo espresso dai partecipanti all'impresa può essere così rappresentata (..) Al fine della determinazione della quota di partecipazione agli utili occorre infine combinare i parametri della quantità e della qualità dei partecipanti all'impresa familiare – che devono essere considerate le due parti del presente giudizio e la madre - , operando una media tra i predetti valori e riportando Testimone_5 all'unità i valori con l'eliminazione delle percentuali di lavoro apportate dalle lavoratrici dipendenti che sono già state remunerate attraverso il pagamento degli emolumenti dovuti. Quanto detto porta alla determinazione delle seguenti quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare: (..) Media % riportata all'unità 52% PEona_1 [...]
32% 16%” (v., ancora, elaborato peritale in atti). Parte_1 Testimone_5
Per individuare l'ammontare degli utili e degli incrementi, compreso l'avviamento il CTU ha ampiamente argomentato giungendo ad affermare “(..) Il totale degli utili conseguiti dall'impresa risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate ammonta ad euro 317.503,42. Tale valore comprende tuttavia la perdita conseguita nel 2000. Poiché il collaboratore dell'impresa familiare partecipa agli utili ma non anche alle perdite, che restano invece a carico unicamente del titolare, l'importo degli utili conseguiti ai fini del calcolo dovrà essere considerato in euro 328.698,66. Inoltre, poiché come già accennato il diritto agli utili è autonomo rispetto al diritto al mantenimento ma il relativo calcolo deve essere effettuato al netto delle spese di mantenimento che gravano comunque sul reddito di impresa, lo scrivente ha proceduto a rideterminare l'utile conseguito negli anni al netto delle spese di mantenimento come in precedenza rideterminate. (..)”, mentre ha determinato il valore di avviamento in euro 40.000,00.
pagina 8 di 11 Il dott. dunque, ha concluso “ - nel corso di tutto il rapporto di collaborazione familiare, la ricorrente Per_3 ha maturato un diritto al mantenimento complessivamente ammontante ad euro 246.891,50; - la quota di partecipazione della ricorrente agli utili dell'impresa stimata in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto è pari al 32%; - la quota di utili ed incrementi maturati nel corso della collaborazione e spettanti alla collaboratrice cessata ammonta a: o euro 47.457,17 in ipotesi di quota di partecipazione pari al 32% (ipotesi
CTU); o euro 72.668,79 in ipotesi di quota di partecipazione pari al 49% (ipotesi di parte ricorrente); o euro
18.537,96 in ipotesi di quota di partecipazione pari al12,5% (ipotesi di parte convenuta). Tenuto conto che la ricorrente ha già percepito nel corso della collaborazione la somma complessiva di euro 275.142,36, l'ammontare residuo delle somme dovute dalla titolare nei confronti della Collaboratrice ammonta PEona_1 Parte_1
a: o euro 19.206,31 (ipotesi CTU); o euro 44.417,93 (ipotesi di parte ricorrente); o euro - 9.712,90 (quindi nulla
è dovuto, ipotesi di parte convenuta).” (v. elaborato peritale depositato).
Il dott. poi, chiamato a rendere chiarimenti, tra l'altro, in relazione ai criteri scelti nel corso Per_3 dell'elaborato peritale al fine di individuare dei parametri oggettivi, chiarendo perché la scelta è ricaduta sugli stessi ha evidenziato “L'esigenza era quella di trovare l'importo del mantenimento cioè quello che consenta alla persona una vita dignitosa e libera;
di fatto il criterio è il medesimo o comunque assimilabile a quello posto alla base dei minimi della contrattazione collettiva atteso che quella è la somma che permette al lavoratore di condurre quella vita dignitosa in rispetto al dettato della Costituzione. Ecco perché ho individuato il parametro del
CCNL per i dipendenti al fine di individuare l'importo del mantenimento. È un importo che non è tassato, come invece sarebbe il reddito da lavoro, deve essere riconosciuto a prescindere da quantità, qualità etc ecco perché non ho esteso poi a tutti gli altri istituti del lavoro dipendente ed ecco perché perde di senso prendere a riferimento le specifiche ore, la fruizione di ferie etc. Per lo stesso motivo gli importi sono stati arrotondati, è unicamente il parametro di riferimento per andare a individuare il quantum del mantenimento per una persona che svolga quel tipo di attività.
Sul discorso della polizza Mylife ho fornito risposta sia con che senza, dunque credo di aver risposto. Sulla questione della partecipazione della madre io ho ricavato dagli atti la presenza della stessa, ecco perché ho determinato così le percentuali. Sulle percentuali, premesso che non esiste una dottrina per le percentuali, ho preso le ore e ho fatto riferimento in particolare alla dichiarazione resa dal teste al fine di trovare un parametro utile sia per la Tes_2 qualità che per la quantità; preciso comunque che si tratterebbe in ogni caso di una differenza di pochi punti percentuali di talché non varierebbe di molto i miei risultati finali come emerge dai miei chiarimenti in esito alle repliche dei CCTTPP (da 32% al 30%). Dal punto di vista qualitativo ho provato a dare dei pesi sulla base delle qualifiche, ho tenuto conto del rischio di impresa che grava sull'imprenditore ma non sul collaboratore familiare. La presenza di altra dipendente è nelle percentuali perché ho considerato la totalità dei fattori produttivi dell'impresa e
pagina 9 di 11 dunque anche il suo apporto. Per semplicità ho considerato che i fattori produttivi erano le persone che lavoravano nel caso di specie alla luce della tipologia dell'attività per cui è causa, perché prevalentemente è un lavoro delle persone, non industriale. Dal mio punto di vista nella determinazione delle quote dei partecipanti è già stata assorbita la partecipazione della dipendente. Si può dire che di fatto questa partecipazione della dipendente è andata a carico di ciascuno dei tre con ripartizione proporzionale (richiamo il prospetto a pag. 17 dell'elaborato peritale).” (cfr. verbale di udienza del 18.12.2024).
Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni della CTU, ampiamente argomentate anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti di parte, deve concludersi per la condanna di al pagamento in favore di di 19.206,31, oltre interessi e PEona_1 Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di lavoro), scaglione di valore accertato
(tra euro 5.200 ed euro 26.000,00) e all'attività processuale svolta secondo il D.M. 55/2014. Le spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento in favore di per i titoli di cui in parte Parte_2 Parte_3 motiva di euro 19.206,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
pagina 10 di 11 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in € 5.388,00 oltre 15% per rimborso forfettario delle spese di lite, i.v.a. e c.p.a;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate in separato decreto, a carico di parte resistente.
LIVORNO, 30 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:49, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 692/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MININNI Parte_1 C.F._1
EMILIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MININNI EMILIANO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNUCCI VITO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA ATTIAS 13 57125 LIVORNO presso il difensore avv.
VANNUCCI VITO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 9.8.2021 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “voglia il Tribunale G.d.L. di Livorno, contrariis rejectis, accertare il diritto della sig.ra ad ottenere quanto previsto nell'art. 230 bis c.c., e, per l'effetto, condannare la convenuta, Parte_1 titolare dell'omonima impresa, al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di € 95.000,00 a titolo di mantenimento oltre ad € 75.785,00 a titolo di partecipazione (o di quella, seppur maggiore, che risulterà di giustizia) per i titoli sopra indicati da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sul capitale rivalutato dal dovuto al saldo;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente, sorella della resistente di aver prestato, in qualità di coadiuvante PEona_1 familiare, la propria attività lavorativa in favore della ditta , di titolarità dell'odierna CP_1 convenuta, dal giorno della apertura collocato a giugno 2000, senza soluzione di continuità, sino al
2019. Deduceva l'odierna attrice che la di lei sorella, al fine di avviare l'attività aziendale, nell'agosto
1999, accendeva un finanziamento di circa 100 milioni di lire per ristrutturare i locali, acquistare macchinari grazie alla fideiussione rilasciata dal padre delle due, sig. . Chiariva, PEona_2 quindi, la ricorrente che da gennaio 2019 diveniva dipendente della sorella con inquadramento nel
I livello del CCNL, rapporto che cessava col licenziamento del 27.10.2020. Esponeva Parte_1 che, a far data dall'anno 2000, essa ricorrente prestava la propria attività lavorativa in favore
[...] della ditta della sorella, dal lunedì al venerdì, con orario 10:00-20:00, occupandosi dal 2002 dell'apertura del negozio e gestendo da sola la fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 12:30. In ricorso, poi, l'attrice, illustrati i diversi cambiamenti orari intercorsi nel tempo, evidenziava di aver sempre svolto mansioni di estetista, percependo un reddito di lire 2.000.000 mensili prima dell'avvento dell'euro, poi di circa 1.050,00 euro mensili, divenuti 1.100,00 euro e, negli ultimi due anni, 1.300,00 euro. Parte ricorrente, essenzialmente, agisce per il riconoscimento del suo diritto a tutto quanto spettante a norma dell'art. 230 bis c.c. e, in particolare, del diritto al mantenimento e del diritto alla partecipazione agli utili ed agli incrementi aziendali in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Si costituiva variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, Parte_2 pertanto, chiedeva il rigetto. La convenuta, poi, da un lato evidenziava che la ricorrente non aveva allegato e dimostrato la propria quota di partecipazione all'impresa familiare e, dall'altro, sottolineava che la stessa non aveva dedotto e provato l'esistenza di utili e dei beni acquistati con gli stessi, degli incrementi patrimoniali dell'azienda e di non aver già ricevuto le somme spettate.
Parte resistente, poi, sottolineava che allorquando decise di aprire il centro estetico era diplomata pagina 2 di 11 come estetista ed aveva esperienza lavorativa, mentre la sorella non conosceva nulla del settore di talché fu essa resistente a formarla da zero, contestando comunque nel merito la ricostruzione attorea.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU contabile ed era infine discussa alla udienza odierna e, quindi, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova premettere che, come noto, l'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis c.c. è l'impresa in cui collaborano con il titolare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Laddove, come nel caso di specie, il familiare partecipi all'impresa non uti socius, gli spettano (salvo che sia configurabile un diverso rapporto) il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e il diritto a partecipare in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda (anche in ordine all'avviamento).
Deve altresì ricordarsi che la disciplina dell'impresa familiare dettata dall'art. 230 bis c.c. ha natura residuale, trovando applicazione se la prestazione di lavoro del familiare non è riconducibile ad altra fattispecie lavorativa, di talché laddove il lavoro del familiare assuma un carattere subordinato allo stesso si applicano le norme generali (cfr. Cass. 4651/1981).
Ancora, poi, non può mancare di osservarsi che l'impresa familiare si costituisce mediante la volontà delle parti, manifestata mediante dichiarazione o comportamento concludente, comunque individuabile nell'apporto fornito dal familiare all'impresa in assenza di diversa regolamentazione del rapporto tra questi e l'imprenditore.
Come noto, la prestazione del familiare non deve essere saltuaria, ben potendo, tuttavia, non essere a tempo pieno, mentre le mansioni svolte devono essere, in ogni caso, strumentali all'attività imprenditoriale.
Tanto premesso, deve allora dirsi che, nel caso di specie, non vi sono dubbi circa la sussistenza, tra le parti, di un'impresa familiare.
Deve anzitutto evidenziarsi che la resistente, con la propria costituzione, non ha contestato l'esistenza dell'impresa familiare allegata in ricorso sottolineando, invece, come anticipato (Supra), che parte ricorrente non avrebbe allegato e provato la propria quota di partecipazione, l'esistenza di utili e beni acquisitati con gli stessi, nonché degli incrementi patrimoniali dell'azienda e che, nel pagina 3 di 11 corso della sua partecipazione, non avrebbe già percepito le somme spettate (cfr. Parte_1 pagg. 2 e 3 memoria di costituzione ma v., anche, note conclusionali depositate dalla parte resistente).
Il fatto non contestato, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa, quotidianamente, nell'impresa della sorella per circa 20 anni, la mancata allegazione da parte della resistente di un diverso rapporto tra le parti (dal 2000 al 2019), in uno con le risultanze dell'istruttoria orale e di quanto emergente dai documenti in atti versati (v., ad es., docc. 34 e 41 allegati alla memoria) portano, dunque, a ritenere accertata l'esistenza dell'impresa familiare.
In effetti, tutti i testimoni escussi hanno riferito di aver visto entrambe le parti presenti presso il centro estetico e, comunque, di aver visto la ricorrente intenta a svolgere l'attività di estetista.
In particolare, possono anzitutto richiamarsi le dichiarazioni rese dalla teste , Testimone_1 estetista che aveva lavorato presso la ditta della resistente dal 2004 al 2006 e, in seguito, dal 2010 al
2014 (con orario dalle 15:30 alle 19:30), la cui deposizione può apprezzarsi proprio per il ruolo lavorativo svolto per anni all'interno della ditta, la quale in risposta al cap. e) del ricorso (“DCVC da giugno 2003 l'orario di lavoro di è stato, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00”) affermava “io Pt_1 mi ricordo che quando io entravo a lavoro era lì e che copriva parte del pomeriggio, non so dire se ci stesse fino Pt_1 alle 18:00.” (v. verbale di udienza del 24.6.2022), per chiarire, a domanda del procuratore della PE resistente, sul fatto se entrasse alle 12:30 “io posso dire che quando io entravo la PEona_1 trovavo già lì”. La stessa teste, poi, in risposta al cap. x) del ricorso (“DCVC il numero degli “addetti” dell'impresa è sempre stato di 3/4 persone (le due sorelle + 1/2 dipendenti, oltre alla madre)”) affermava PE
“quando ho lavorato io eravamo io e , la madre si occupava dei bimbi.”, per poi chiarire “la presenza Pt_1 della madre c'era perché abitava lì, aiutava loro con i bimbi, rispondeva al telefono, in negozio faceva solo cose superflue non aveva mansioni”, occupandosi di rispondere al telefono, fare accoglienza ai clienti, predisporre cabine e tappetini, sistemare le cabine, portare documentazione al commercialista e fare attività di riscossione in cassa e pulizie (v. anche risposta al cap. z) del ricorso e chiarimenti).
La teste in punto di clienti gestiti quotidianamente dalla ditta affermava “d'inverno si Tes_1
PE lavorava poco, molto meno per l'estetica, l'estate molto di più, io e facevamo la parte estetica mentre si Pt_1 occupava di tatuaggi e piercing, oltre anche alla parte estetica se c'era da fare anche quella. D'estate 20 clienti si facevano, d'inverno no, spesso mi mettevo a pulire. Io vedevo l'elenco degli appuntamenti.”.
pagina 4 di 11 In senso conforme, poi, riferiva la teste , che aveva lavorato presso la ditta individuale Testimone_2 per un anno nel 2002 entrando all'ora di pranzo ed uscendo alle 19:30 la quale affermava in PE risposta al cap. 7 della memoria (“DVC la sig.ra sino al 2007, ha sempre lavorato nel proprio negozio per tutto l'orario di apertura dello stesso, che era dalle ore 10.00 alle 20.00, dopodiché ha iniziato ad entrare più tardi la mattina, arrivando al massimo alle 12.30 presso il Centro.”) “no, non è vero io ce la vedevo all'ora di PE pranzo e restava fino a chiusura. L'apertura la faceva e dopo arrivava Io preciso che pranzavo quasi tutti Pt_1
PE i giorni lì quando arrivavo non c'era veniva dopo, subito dopo. A pranzo c'era anche la mamma delle sorelle che portava da mangiare.”, confermando la ricostruzione emersa anche dalla teste sul fatto che Tes_1 fossero presenti nell'impresa le due sorelle, la madre delle stesse e, appunto, la teste (v. risposta al cap. x) del ricorso) e confermando che la madre si occupava di fare le pulizie, rispondere al telefono e prendere gli appuntamenti.
Anche il teste , poi, compagno di vita della ricorrente, confermava i capitoli Testimone_3 ammessi del ricorso e, dunque, la presenza di presso la ditta convenuta. Parte_1
Il teste , cliente del centro estetico che si recava presso lo stesso con estrema Testimone_4 frequenza in ragione di un incidente che lo aveva reso non autonomo affermava “io so che quando ci PE andavo io arrivavo per le 11/ 11:30 o le 12 e il più delle volte la trovavo lì, comunque si mangiava lì insieme.” e chiariva “mi sembra ma non posso esserne certo, le depilazioni le faceva, invece i tatuaggi e i piercing li PE PE faceva solo Però faceva anche estetica, ad es. a me la depilazione, le sopracciglia me le ha sempre fatte PE
”, confermando anche la presenza della madre delle parti che “c'era e stava alla cassa, spazzava, dava una pulita.” (cfr., ancora, verbale di udienza del 24.6.2022).
Anche la teste madre delle parti, sentita alla udienza del 29.3.2023, poi, Testimone_5 confermava la ricostruzione emersa anche dagli altri testi sin qui richiamati.
Dalla lettura di tutte le testimonianze emerge, dunque, in modo inequivocabile che la ricorrente partecipò attivamente allo svolgimento delle attività del centro estetico (ad esclusione che per le attività di piercing e tatuaggi delle quali si occupava esclusivamente la resistente).
Si evince, poi, dalle stesse deduzioni di cui al ricorso che dal maggio 2006 collaborò Parte_1 nell'impresa familiare osservando un orario part time (10:00-15:30), di talché deve ritenersi accertata la maggiore presenza fisica della resistente, nonché il fatto che fosse quest'ultima a gestire in autonomia ogni aspetto attinente all'amministrazione della ditta (ad es. i rapporti con le banche, il commercialista, gli Enti previdenziali ed assicurativi) e la parte relativa a tatuaggi e piercing.
pagina 5 di 11 È altresì emerso, anche dalle deposizioni sopra brevemente richiamate, che la ditta dal 2002 in avanti si è avvalsa di una dipendente (cambiata nel corso degli anni) che lavorava prevalentemente nel pomeriggio e dell'attività della madre delle due sorelle che a far data dal 2001svolgeva attività ausiliarie, di pulizia e assistenza.
Tanto premesso, quanto alla ripartizione degli utili, parte ricorrente allega una partecipazione proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato in misura pari al 49% (v. memoria di costituzione), o al più al 40% (richiamando i docc. 34 e 41 allegati alla memoria).
Parte convenuta, sin dalla costituzione, ha evidenziato che avrebbe omesso di Parte_1 allegare e provare la propria quota di partecipazione e comunque, in subordine, ha chiarito che la quota di partecipazione dell'attrice sarebbe stata, al più, pari al 12,5% (v. note conclusionali depositate dalla resistente). costituendosi, ha poi allegato che al momento dell'apertura dell'attività essa PEona_1 resistente era l'unica a possedere il diploma professionale di estetista e ad aver conseguito una pregressa esperienza come estetista e tatuatrice, mentre nel 2000 non possedeva Parte_1 esperienza nell'ambito estetico, né abilitazione professionale che conseguì nel 2007.
Tali circostanze non sono state contestate, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Ancora, poi, dall'istruttoria orale sfogata (Supra) è emerso che nell'impresa familiare per tutto il periodo di interesse ai fini di causa operarono le due sorelle, la madre delle stesse (priva di qualifica professionale e dedita essenzialmente all'accoglienza dei clienti, ad un'attività di riordino e di segreteria) e una dipendente che, come detto, cambiò nel corso del tempo (in punto, anche in ricorso si legge, “il numero degli “addetti” dell'impresa è sempre stato di 3/4 persone (le due sorelle + 1 dipendenti, oltre, saltuariamente alla madre)”, cfr. punto 32 ricorso).
Orbene, alla luce della documentazione fiscale e contabile depositata in atti, e delle risultanze istruttorie tutte il CTU nominato, dott. ha provveduto a quantificare quanto dovuto alla Per_3 ricorrente.
Il perito ha anzitutto evidenziato, con riferimento al diritto al mantenimento, “ (..) Dalla valutazione degli elementi sopra rappresentati, pur nella difficoltà di completo apprezzamento e nell'impossibilità di dare un contorno preciso alle definizioni richiamate dalla legge, non emerge a parere dello scrivente un tenore di vita particolarmente agiato, quanto piuttosto una dimensione materiale del benessere in linea con quella della prevalente classe media italiana e, nello specifico, del tessuto sociale livornese. A riprova di quanto appena detto devono considerarsi le circostanze alle quali è fatto riferimento negli atti di causa nel periodo per il quale è condotta l'analisi
pagina 6 di 11 (2000-2018) e cioè: - la titolare ha acquistato un appartamento di modesto valore (euro 63.000,00) in una zona non di pregio della città di Livorno attraverso la stipula di un mutuo di euro 52.000,00; - a partire dal 2011 e successivamente all'acquisizione in comodato d'uso dal padre e dallo zio di altro alloggio, l'appartamento di cui sopra
è stato messo a reddito attraverso contratti di locazione abitativa;
- la titolare ha acquistato nell'intero periodo di analisi n. 2 auto, di media categoria, di cui la prima – una VW Golf non risultante dalla visura al Pra in atti – acquistata con i risparmi derivanti dalla precedente attività lavorativa (dichiarazione teste sul cap. Testimone_5
12 di parte convenuta) per la somma di 9 milioni di lire e la seconda – una Mercedes classe A – acquistata nel
2013 e tutt'ora posseduta;
- la titolare ha effettuato n. 6 viaggi all'estero, sempre in date invernali o autunnali
(circostanza confermata dalle date dei visti riportati sul passaporto). Di questi, i viaggi in Tunisia e Costa Rica sarebbero stati effettuati anche grazie a contributi derivanti da terzi (la locatrice del fondo di Via Malta ed un fornitore); - tutti i viaggi sono stati effettuati prima che la titolare partorisse un figlio. Appurato che il tenore di vita della titolare dell'impresa familiare dimostrato in atti è assimilabile alla media italiana dei lavoratori dipendenti privi di capacità o conoscenze tecnico/scientifiche di alto livello – circostanza peraltro coerente con le ridotte dimensioni dell'impresa che la fanno rientrare nella definizione di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del CCII – il diritto al mantenimento della collaboratrice dell'impresa familiare può essere quantificato in misura analoga al livello di retribuzione previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per lo specifico settore nel quale opera l'impresa, ossia quello relativo ai settori “Acconciatura ed estetica”. Tale trattamento, sebbene siamo nell'ambito di retribuzione che è concetto diverso dal diritto al mantenimento previsto dal 230 bis c.c., è comunque stabilito all'interno di una contrattazione collettiva tra sindacati ed associazioni dei datori di lavoro al fine di determinare il livello economico minimo che consenta ai lavoratori una vita libera e dignitosa nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione a ciascun cittadino. Per tali ragioni, assunto che il tenore di vita della titolare non sia particolarmente agiato ma rientri nei canoni di benessere comune alla maggior parte della classe media, attesa la ridotta dimensione dell'attività di impresa svolta, lo scrivente ha ritenuto congruo definire l'importo del mantenimento dovuto alla collaboratrice familiare in un importo similare a quello stabilito per la Parte_1 retribuzione di un lavoratore pari al II livello del CCNL “Acconciatura ed estetica”1. Di seguito si riporta il calcolo dell'importo corrispondente al diritto al mantenimento della ricorrente per tutte le annualità considerate
(giugno 2000- gennaio 2019): il conteggio effettuato ha consentito di determinare che per tutto il periodo di collaborazione la ricorrente ha maturato un diritto al mantenimento pari complessivamente ad euro Parte_1
246.891,50.” (cfr. elaborato peritale depositato).
Il CTU nominato, poi, si è occupato di determinare la quota di partecipazione agli utili in funzione alla quantità e qualità del lavoro svolto tenendo conto, essenzialmente, del fatto che la convenuta pagina 7 di 11 titolare dell'impresa era l'unica a possedere una pregressa esperienza in ambito di trattamenti estetici, tatuaggi e piercing, nonché ad essere munita della qualifica professionale di estetista, la ricorrente ha acquisito la qualifica nel 2007, le dipendenti che si sono susseguite hanno svolto mansioni di estetista analoghe a quelle svolte dalla odierna attrice, mentre la madre delle parti ha svolto mansioni accessorie e secondarie come rispondere al telefono o riordinare.
Sulla base di tali premesse il dott. ha evidenziato “(..) Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Per_3 ritiene che l'apporto qualitativamente maggiore debba essere considerato senza dubbio quello della titolare
[...]
in una misura almeno doppia rispetto a quello degli altri partecipanti all'impresa. L'apporto della Per_1 ricorrente è da ritenersi assimilabile a quello delle varie lavoratrici dipendenti avvicendatesi nel Parte_1 tempo, potendosi ritenere leggermente superiore in virtù della maggior esperienza certamente maturata con il passare del tempo e con il lavoro svolto nell'impresa. Infine, l'apporto della madre delle due parti oggi in causa, sig.ra
[...]
può essere considerato qualitativamente residuale in quanto di mero supporto e certamente non Tes_5 indispensabile allo svolgimento dell'attività. Volendo trasferire in quotazioni percentuali le valutazioni appena espresse, la classificazione della qualità dell'apporto lavorativo espresso dai partecipanti all'impresa può essere così rappresentata (..) Al fine della determinazione della quota di partecipazione agli utili occorre infine combinare i parametri della quantità e della qualità dei partecipanti all'impresa familiare – che devono essere considerate le due parti del presente giudizio e la madre - , operando una media tra i predetti valori e riportando Testimone_5 all'unità i valori con l'eliminazione delle percentuali di lavoro apportate dalle lavoratrici dipendenti che sono già state remunerate attraverso il pagamento degli emolumenti dovuti. Quanto detto porta alla determinazione delle seguenti quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare: (..) Media % riportata all'unità 52% PEona_1 [...]
32% 16%” (v., ancora, elaborato peritale in atti). Parte_1 Testimone_5
Per individuare l'ammontare degli utili e degli incrementi, compreso l'avviamento il CTU ha ampiamente argomentato giungendo ad affermare “(..) Il totale degli utili conseguiti dall'impresa risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate ammonta ad euro 317.503,42. Tale valore comprende tuttavia la perdita conseguita nel 2000. Poiché il collaboratore dell'impresa familiare partecipa agli utili ma non anche alle perdite, che restano invece a carico unicamente del titolare, l'importo degli utili conseguiti ai fini del calcolo dovrà essere considerato in euro 328.698,66. Inoltre, poiché come già accennato il diritto agli utili è autonomo rispetto al diritto al mantenimento ma il relativo calcolo deve essere effettuato al netto delle spese di mantenimento che gravano comunque sul reddito di impresa, lo scrivente ha proceduto a rideterminare l'utile conseguito negli anni al netto delle spese di mantenimento come in precedenza rideterminate. (..)”, mentre ha determinato il valore di avviamento in euro 40.000,00.
pagina 8 di 11 Il dott. dunque, ha concluso “ - nel corso di tutto il rapporto di collaborazione familiare, la ricorrente Per_3 ha maturato un diritto al mantenimento complessivamente ammontante ad euro 246.891,50; - la quota di partecipazione della ricorrente agli utili dell'impresa stimata in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto è pari al 32%; - la quota di utili ed incrementi maturati nel corso della collaborazione e spettanti alla collaboratrice cessata ammonta a: o euro 47.457,17 in ipotesi di quota di partecipazione pari al 32% (ipotesi
CTU); o euro 72.668,79 in ipotesi di quota di partecipazione pari al 49% (ipotesi di parte ricorrente); o euro
18.537,96 in ipotesi di quota di partecipazione pari al12,5% (ipotesi di parte convenuta). Tenuto conto che la ricorrente ha già percepito nel corso della collaborazione la somma complessiva di euro 275.142,36, l'ammontare residuo delle somme dovute dalla titolare nei confronti della Collaboratrice ammonta PEona_1 Parte_1
a: o euro 19.206,31 (ipotesi CTU); o euro 44.417,93 (ipotesi di parte ricorrente); o euro - 9.712,90 (quindi nulla
è dovuto, ipotesi di parte convenuta).” (v. elaborato peritale depositato).
Il dott. poi, chiamato a rendere chiarimenti, tra l'altro, in relazione ai criteri scelti nel corso Per_3 dell'elaborato peritale al fine di individuare dei parametri oggettivi, chiarendo perché la scelta è ricaduta sugli stessi ha evidenziato “L'esigenza era quella di trovare l'importo del mantenimento cioè quello che consenta alla persona una vita dignitosa e libera;
di fatto il criterio è il medesimo o comunque assimilabile a quello posto alla base dei minimi della contrattazione collettiva atteso che quella è la somma che permette al lavoratore di condurre quella vita dignitosa in rispetto al dettato della Costituzione. Ecco perché ho individuato il parametro del
CCNL per i dipendenti al fine di individuare l'importo del mantenimento. È un importo che non è tassato, come invece sarebbe il reddito da lavoro, deve essere riconosciuto a prescindere da quantità, qualità etc ecco perché non ho esteso poi a tutti gli altri istituti del lavoro dipendente ed ecco perché perde di senso prendere a riferimento le specifiche ore, la fruizione di ferie etc. Per lo stesso motivo gli importi sono stati arrotondati, è unicamente il parametro di riferimento per andare a individuare il quantum del mantenimento per una persona che svolga quel tipo di attività.
Sul discorso della polizza Mylife ho fornito risposta sia con che senza, dunque credo di aver risposto. Sulla questione della partecipazione della madre io ho ricavato dagli atti la presenza della stessa, ecco perché ho determinato così le percentuali. Sulle percentuali, premesso che non esiste una dottrina per le percentuali, ho preso le ore e ho fatto riferimento in particolare alla dichiarazione resa dal teste al fine di trovare un parametro utile sia per la Tes_2 qualità che per la quantità; preciso comunque che si tratterebbe in ogni caso di una differenza di pochi punti percentuali di talché non varierebbe di molto i miei risultati finali come emerge dai miei chiarimenti in esito alle repliche dei CCTTPP (da 32% al 30%). Dal punto di vista qualitativo ho provato a dare dei pesi sulla base delle qualifiche, ho tenuto conto del rischio di impresa che grava sull'imprenditore ma non sul collaboratore familiare. La presenza di altra dipendente è nelle percentuali perché ho considerato la totalità dei fattori produttivi dell'impresa e
pagina 9 di 11 dunque anche il suo apporto. Per semplicità ho considerato che i fattori produttivi erano le persone che lavoravano nel caso di specie alla luce della tipologia dell'attività per cui è causa, perché prevalentemente è un lavoro delle persone, non industriale. Dal mio punto di vista nella determinazione delle quote dei partecipanti è già stata assorbita la partecipazione della dipendente. Si può dire che di fatto questa partecipazione della dipendente è andata a carico di ciascuno dei tre con ripartizione proporzionale (richiamo il prospetto a pag. 17 dell'elaborato peritale).” (cfr. verbale di udienza del 18.12.2024).
Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni della CTU, ampiamente argomentate anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti di parte, deve concludersi per la condanna di al pagamento in favore di di 19.206,31, oltre interessi e PEona_1 Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di lavoro), scaglione di valore accertato
(tra euro 5.200 ed euro 26.000,00) e all'attività processuale svolta secondo il D.M. 55/2014. Le spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento in favore di per i titoli di cui in parte Parte_2 Parte_3 motiva di euro 19.206,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
pagina 10 di 11 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in € 5.388,00 oltre 15% per rimborso forfettario delle spese di lite, i.v.a. e c.p.a;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate in separato decreto, a carico di parte resistente.
LIVORNO, 30 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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