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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8553/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, C.F._1
e
nato a [...], l'[...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco NANNONI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Imola, Via Orsini, n. 9, RICORRENTI
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 luglio 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 18 giugno 2025 e hanno chiesto la regolamentazione Parte_1 Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 10 luglio 2025, hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio dal 2019 ai primi mesi del 2025. Dall'unione è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 19 e il 20 giugno 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti (come modificate nell'udienza del 10 luglio 2025) non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso il padre al quale, per l'effetto, assegna la casa familiare, sita a Imola, in via Curiel, n. 12, assieme agli arredi;
3) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il minore:
-a fine settimana alternati di settimana in settimana di cui il primo dal venerdì, prelevandolo a scuola, al lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola;
il secondo dal giovedì, prendendolo da scuola, alla domenica sera;
- nelle festività natalizie alternando di anno in anno il 25 o il 26 dicembre e il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- nelle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
- in estate almeno quindici giorni consecutivi tra il mese di luglio e settembre da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
4) a far data dal deposito della domanda dispone i genitori provvedano al mantenimento di in forma diretta quando è con loro;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle Per_1
pagina 2 di 4 necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a decorrere dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 3 di 4 La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6 prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito al 50% ciascuno, come di legge;
7) prende atto che i ricorrenti si impegnano:
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
- a tutelare entrambe le figure genitoriali evitando di esprimere giudizi lesivi dell'uno e dell'altra in presenza del figlio. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 16 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, C.F._1
e
nato a [...], l'[...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco NANNONI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Imola, Via Orsini, n. 9, RICORRENTI
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 luglio 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 18 giugno 2025 e hanno chiesto la regolamentazione Parte_1 Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 10 luglio 2025, hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio dal 2019 ai primi mesi del 2025. Dall'unione è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 19 e il 20 giugno 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti (come modificate nell'udienza del 10 luglio 2025) non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso il padre al quale, per l'effetto, assegna la casa familiare, sita a Imola, in via Curiel, n. 12, assieme agli arredi;
3) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il minore:
-a fine settimana alternati di settimana in settimana di cui il primo dal venerdì, prelevandolo a scuola, al lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola;
il secondo dal giovedì, prendendolo da scuola, alla domenica sera;
- nelle festività natalizie alternando di anno in anno il 25 o il 26 dicembre e il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- nelle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
- in estate almeno quindici giorni consecutivi tra il mese di luglio e settembre da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
4) a far data dal deposito della domanda dispone i genitori provvedano al mantenimento di in forma diretta quando è con loro;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle Per_1
pagina 2 di 4 necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a decorrere dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 3 di 4 La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6 prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito al 50% ciascuno, come di legge;
7) prende atto che i ricorrenti si impegnano:
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
- a tutelare entrambe le figure genitoriali evitando di esprimere giudizi lesivi dell'uno e dell'altra in presenza del figlio. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 16 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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