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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 13.2.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 280/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Stefano Leuzzi
contro
- appellato - Controparte_1
Contumace
- appellato – CP_2
Avv.ti Alessandro Funari e Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 168/2024 del Tribunale di Pisa, giudice del lavoro, pubblicata il 16.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 16.4.2024 il Tribunale di Pisa ha parzialmente accolto il ricorso introdotto da contro il Parte_1
e l' , nel quale la Controparte_1 CP_2 parte privata, docente nella scuola pubblica secondaria di primo grado, aveva allegato: a) di avere lavorato a tempo determinato dall'anno scolastico 2005/2006 all'anno scolastico 2017/2018 e di essere stata sempre remunerata con la retribuzione prevista dal contratto di comparto per lo scaglione di anzianità 0-2 anni (poi 0-8), secondo la sua difesa, in violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, previsto dalla clausola quattro dell'accordo quadro attuato dalla direttiva 1999/70 dell'Unione Europea;
b) di avere già ottenuto, in un precedente giudizio, il riconoscimento del proprio diritto all'effettiva anzianità di servizio (pari ai diversi periodi di lavoro a termine)
e l'attribuzione del corrispondente livello stipendiale per il servizio prestato fino all'anno scolastico 2011/2012; c) di essere stata tuttavia retribuita anche negli anni scolastici successivi con riferimento al primo scaglione di anzianità.
Sulla base di queste allegazioni la lavoratrice aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto all'effettiva anzianità di servizio, “al fine dell'attribuzione della fascia stipendiale con inquadramento nella fascia 3-8 dall'a.s. 2010-2011 e nella fascia 9-14 dall'a.s. 2016-2017 ed a vedersi conseguentemente attribuire il trattamento economico corrispondente a detta fascia di anzianità”, perciò la condanna del
[...]
e del merito a pagarle le differenze tra la Controparte_1 retribuzione percepita e quella cui avrebbe avuto diritto in ragione della sua effettiva anzianità di servizio, differenza che l'attrice quantificava in € 9.270,36 oltre interessi e rivalutazione. La docente aveva chiesto inoltre la condanna dell'amministrazione scolastica a regolarizzare la sua posizione previdenziale e quella dell' a corrisponderle le CP_2 differenze tra il TFR già liquidato e quello a lei spettante, pari a € 686,69 oltre interessi e rivalutazione. In punto spese aveva concluso per la condanna del solo . Controparte_1
2 2. Il primo giudice, con la sentenza qui impugnata, richiamati i principi affermati da Cass. 30573/2019, ha riconosciuto il diritto della ricorrente “a vedersi computare ai fini economici
l'anzianità di servizio maturata per effetto dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente sulla base dei CP_1 medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato, con il corretto inquadramento nello scaglione stipendiale effettivamente spettante”. Ha tuttavia parzialmente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa erariale e ha ritenuto prescritte le retribuzioni maturate oltre il quinquennio antecedente il 23.4.2018 (data di notifica del ricorso introduttivo). Ha quindi condannato il “al CP_1 pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali non riconosciuti, ed alla relativa regolarizzazione contributiva, entro il limite delle somme maturate entro il quinquennio antecedente alla data del
23.4.2018”. Ha compensato tra tutte le parti le spese di lite, ritenendo decisive sul punto la parziale soccombenza reciproca e la complessità delle questioni trattate.
3. La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte
e ne chiede la riforma, limitatamente al regolamento delle spese e alla posizione dell'amministrazione scolastica, affidando le proprie ragioni a un unico motivo, con cui argomenta l'inesistenza dei presupposti per la disposta compensazione. Nella specie infatti le questioni di causa non sarebbero state certamente nuove, dato che il Tribunale si era attenuto a un indirizzo giurisprudenziale consolidato da anni e in forza del quale anche l'odierna appellante aveva ottenuto una pronuncia favorevole (in relazione a periodi di servizio diversi) già nel 2016.
3 4. Sarebbe stato ugualmente infondato, secondo l'appellante,
l'ulteriore argomento posto dal primo giudice a fondamento della statuizione sulla compensazione. Nella fattispecie di causa, infatti, non vi sarebbe stata soccombenza reciproca, secondo i principi affermati da Cass. Sez. Un. 32061/2022, bensì accoglimento parziale dell'unica domanda proposta dall'attrice, che avrebbe imposto al Tribunale di liquidare le spese in favore della parte comunque vittoriosa. In ogni caso, in fatto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del avrebbe determinato, secondo la difesa attrice, una CP_1 riduzione minima della domanda (in concreto le differenze di retribuzione maturate nel periodo 1.9.2012 - 23.4.2013, pari a € 386,00, a fronte di una domanda originaria di € 9.957,05).
5. L'appellante ha pertanto concluso chiedendo la parziale riforma della decisione di primo grado quanto al regolamento delle spese e la condanna del del Controparte_1
a rifonderle le spese di entrambi i gradi, con distrazione CP_1 in favore del difensore.
6. L'amministrazione scolastica, sebbene citata ritualmente, è rimasta contumace, mentre l' si è costituito rimettendosi CP_2
a giustizia e chiedendo comunque di essere esonerato dal carico delle spese di lite.
7. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito, secondo il collegio, l'appello è fondato e va accolto.
8. E' invero un dato che la domanda svolta dall'attrice avesse ad oggetto il riconoscimento, ai fini della progressione economica di anzianità prevista dal contratto di comparto, del servizio da lei prestato, alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, con vari contratti a tempo determinato (per supplenze fino al termine delle attività didattiche, come si rileva dal ricorso di primo grado). Un diritto che la giurisprudenza dell'Unione e
4 quella nazionale riconoscono da anni e riconoscevano anche all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado
(avvenuta nel 2018; nella giurisprudenza nazionale l'indirizzo favorevole alle ragioni dei docenti deve dirsi consolidato almeno dal 2016; cfr. sul punto Cass. 22558/2016; Cass.
23868/2016). E' quindi certo che le questioni di causa non fossero nuove, né vi erano stati mutamenti di giurisprudenza idonei a rappresentare le ragioni gravi ed eccezionali di compensazione delle spese previste dall'art. 92 c.p.c.
9. Quanto all'ulteriore argomento posto dal Tribunale a fondamento della decisione di compensazione, rileva la Corte come nella specie non potesse farsi questione di soccombenza reciproca, secondo i principi affermati dalla sentenza 32061 delle Sezioni Unite, secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
10. Nella fattispecie di causa infatti solo l'attrice aveva avanzato delle pretese, a mezzo di una domanda articolata in più capi (di accertamento e di condanna), che erano stati tutti ritenuti fondati nell'an, mentre il solo capo condannatorio era stato ridotto nel quantum per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Non vi era stata quindi
5 soccombenza reciproca, bensì l'accoglimento parziale di una delle domande e quello integrale dell'altra. Il che avrebbe imposto al Tribunale, secondo i principi appena esposti, di riconoscere alla parte privata le spese di lite, quantificate in relazione alla frazione della domanda accolta.
11. Su quest'ultimo punto peraltro merita aggiungere come l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione abbia determinato in effetti una decurtazione minima dell'importo oggetto della domanda di condanna (i ratei prescritti si riferiscono infatti al periodo settembre 2012-aprile 2013, a fronte di una pretesa riferibile agli anni 2012-2018).
12. Deve quindi ritenersi che non sussistesse alcuna ragione di compensazione delle spese, quanto alla posizione del
. Sul punto pertanto, in accoglimento dell'appello, la CP_1 sentenza appellata deve essere riformata e il CP_1 condannato a rifondere alla parte privata le spese del giudizio di primo grado.
13. In punto di quantum deve considerarsi come, consolidata la giurisprudenza favorevole alle ragioni attrici alla data della decisione, la questione di merito si presentava di semplice soluzione, così che le spese di primo grado vanno liquidate in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore corrispondente alla domanda accolta (sulla relativa individuazione non incide la riduzione determinata dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione) e considerate come svolte tutte le fasi di giudizio (secondo quanto risulta dal fascicolo telematico di primo grado). Le spese di secondo grado seguono ancora la soccombenza del , liquidate in CP_1 relazione agli importi minimi dello scaglione corrispondente al valore della domanda (pari al valore delle spese di lite di primo grado), esclusa la fase istruttoria non svolta avanti al Collegio.
6 Tutte le somme così quantificate, devono distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
14. Le spese di pertinenza dell' , del doppio grado, devono CP_2 essere integralmente compensate, considerata la posizione dell'istituto, parte coinvolta solo per gli effetti riflessi dell'accoglimento delle domande svolte in confronto dell'amministrazione scolastica.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese del primo grado in confronto della
[...] parte privata, spese che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Conferma nel resto. Dichiara compensate le spese del presente grado in confronto dell' e condanna il al CP_2 Controparte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte privata, spese che liquida in € 962,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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