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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 24.2.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10493 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. CREACO FORTUNATO DARIO;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. ODORIZZI MARTA;
Controparte_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato l'8.11.2024 ha adìto la presente sede giudiziaria Parte_1 chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 593 2021 00007157 03, per CP_1 contributi omessi per l'anno 2016 nella Gestione Commercianti e relative sanzioni civili per complessivi € 4.771,60.
Costituitasi l' con memoria del 13.2.2025 ha chiesto la cessazione della materia del CP_1 contendere deducendo che “A seguito di verifiche effettuate, l' in via di autotutela, ha CP_1
annullato l'avviso di addebito opposto, come da provvedimento in atti”.
In vista dell'udienza del 24.2.2025 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha depositato note solo l' e la causa viene decisa con la presente sentenza. CP_1 *******************
2.Cessata materia del contendere
Sulla scorta di quanto documentato dalla resistente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che in data 13.2.2025 è intervenuto lo stralcio dell'avviso di addebito come documentato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'istituto previdenziale
3.Spese
In materia di spese giudiziali, in presenza di una pronuncia di cessata materia del contendere, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass 2937/99).
Tuttavia l'operatività del principio della soccombenza virtuale, non esclude la regola della compensazione delle spese ( vedi in tal senso Cass. civ. Sez. V, 06-02-2015, n. 2215) che nella specie si ritiene possa operare per metà delle spese di lite in ragione dell'attivazione del procedimento di sgravio degli avvisi dia ddebito.
A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso, preordinato a mantenere invariato il rapporto costi –benefici e ad assicurare la conformità dei comportamenti amministrativi alle regole giuridiche, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
Nella fattispecie concreta, l'esercizio del potere discrezionale in parola appare evidentemente influenzato dai puntuali rilievi difensivi svolti dal procuratore della parte ricorrente avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale. In questa prospettiva, muovendo dall'insegnamento della Corte Costituzionale (v., ad esempio, sent.
23.11.2004, n.199; sent. 12.07.2005, n.274) –che seppure affermatosi con riguardo al settore tributario appare di portata generale- non può ritenersi trascurabile che la ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria al tempo in cui essa è stata esercitata, che, proprio in quanto tale, è stato eliminato con prontezza dall'Istituto resistente attivando i propri poteri autoritativi non appena ricevuta la notifica del ricorso.
Pertanto, ad avviso di questo giudice, fermi i rilievi che precedono ed altresì tenuto conto della peculiare dinamica su cui si è strutturata la vicenda per cui è causa per come emergente a fronte dell'esame complessivo documentazione in atti, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di metà, ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per avere tutela.
In concreto, la liquidazione dei compensi professionali in favore di parte ricorrente ( fase studio e fase introduttiva) resta operata avuto riguardo alla natura e al valore della causa, tenendo conto altresì che il procedimento si è arrestato alla fase iniziale, senza che sia stata svolta la fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere;
COMPENSA per metà le spese processuali tra parte ricorrente e l' ; CP_1
CONDANNA l' al pagamento della restante metà delle spese processuali a favore di parte CP_1
ricorrente che liquida in euro 213,00 oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore
Catania, 03/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo